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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 801/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Manuela Parte_1
PI, LA PI, VA RI, AL IC e IO AN ed elettivamente domiciliata in Lanciano alla Via Milano n. 2 presso e nello studio dell'avv. Manuela PI;
- ricorrente -
e
[...]
Controparte_1
;
[...]
-resistente contumace-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso:
-di essere una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano;
-di aver prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del : Controparte_1
- a.s. 2020/2021 – dal 23.09.2020 al 30.06.2021 contratto fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, 12 ore settimanali presso I.C. “Umberto I” di Lanciano;
-a.s. 2022/2023 - dal 01.09.2022 al 30.06.2023 contratto fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, orario completo presso I. C.
“D'Annunzio” di Lanciano;
- a.s. 2023/2024 - dal 01.09.2023 al 30.06.2024 contratto fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, orario completo presso I. C.
“D'Annunzio” di Lanciano;
- a.s. 2024/2025 - dal 01.09.2024 al 31.08.2025 contratto fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, orario completo presso I.C. “Umberto I” di Lanciano;
- a.s. 2025/2026 - dal 01.09.2025 al 30.06.2026 contratto fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, presso I.C. “Mario Bosco” di Lanciano;
-di non aver ricevuto – in relazione ai suddetti periodi –la corresponsione dell'importo di € 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta elettronica del docente, istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” all'art.1, comma 121 e ss.), che viene invece regolarmente corrisposto a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato a supporto della loro formazione continua;
richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842 del 16 marzo 2022, che ha dichiarato l'illegittimità con efficacia erga omnes del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo CP_2 dall'erogazione della Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., oltre che la sentenza della CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione, con la disciplina nazionale (nella causa C-450/21), ha così concluso:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23,
2023/24, 2024/25 e 2025/26 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Cont 2020/21, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26 condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari unicamente per le spese legali.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Nonostante la rituale notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza al convenuto, quest'ultimo non si è costituito in CP_1 giudizio.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto. Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente si deve in questa sede dichiarare la contumacia del Controparte_1
, avuto riguardo alla regolare notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso e del
[...] pedissequo decreto di fissazione dell'udienza
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
A norma dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 così dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone che: “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che: “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che riconoscendo tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato si ingeneri una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La prospettazione di parte ricorrente ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che eurounitario.
Al riguardo giova evidenziare come il Consiglio di Stato, Sez. VII, con pronuncia n. 1842/2022 abbia annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 con riconoscimento del bonus di cui si controverte anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, così argomentando: “6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”.
Inoltre la sesta sezione della CGUE, con ordinanza del 18.05.2022 resa nella causa C-450/2021, a seguito di rinvio pregiudiziale ad opera del Tribunale di Vercelli, ha statuito che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022, resa ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, con la recentissima sentenza C‑268/24 del 03.07.2025 la decima Sezione della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 19 c. 3
TUE e dell'art. 267 TFUE, sulla questione sollevata dal Tribunale di Lecce:
“- se la clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla dir. 99/70 vada interpretata nel senso che osta a una limitazione nell'attribuzione della carta docente di cui all'art. 1 c. 121 ss. legge del 13 luglio
2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n. 162, del 15 luglio 2015) basata sulla durata temporale della supplenza stessa;
- se alla luce della clausola 4 sopra citata possano considerarsi “ragioni oggettive” idonee ad escludere la ricorrenza di una ipotesi di discriminazione le tipologie di carenza di personale - rispondenti alle ipotesi di cui ai commi 1, 2 o 3 dell'art. 4 l. 124/99 cit. – che il singolo supplente va a “coprire”;
- se l'aver svolto – nel medesimo anno scolastico - supplenze temporanee in diverse scuole a seguito di plurimi e diversi contratti per supplenze temporanee possa ritenersi ragione oggettiva ex clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla direttiva 99/70 cit.;
-se, in ogni caso, debba ritenersi che il giudizio di comparabilità tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato vada formulato ex ante o debba tener conto dell'effettiva durata dell'attività di supplenza svolta nel corso dell'anno (p.es., laddove seppur con più contratti, il supplente abbia lavorato per un arco temporale non dissimile da un supplente nominato a copertura di posto vacante su organico di fatto)” ha espresso il seguente principio di diritto: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea rammentato che:
-l'accordo quadro trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro;
- il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori, tra cui rientra la carta elettronica di cui si tratta;
-conformemente all'obiettivo dell'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che essa persegue, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive;
- l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato;
ha evidenziato come occorra, in primo luogo, esaminare se i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata ex comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 124/1999 (dette «brevi e saltuarie» o «temporanee»), si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego ed, in secondo luogo, stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
La Corte di Giustizia, pur chiarendo che spetta al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo, quanto al primo profilo, ha concluso nel senso che le funzioni esercitate dai docenti non di ruolo nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo, posto che svolgono compiti che non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo ed assumono su di sé gli stessi doveri (formativi e nei confronti degli alunni) dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici d'interesse.
Quanto al secondo profilo, premesso che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze brevi svolgono, per la durata della loro assunzione, un'attività didattica che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici d'interesse, la Corte ha escluso che il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico costituisca una siffatta ragione oggettiva.
Dunque, pare indubbio che la ricorrenza di situazioni oggettive ostative alla comparabilità delle situazioni debba essere vagliata, caso per caso, dal giudice.
Orbene, tenuto conto della summenzionata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione per gli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in cui si è al cospetto di incarico con durata fino al 30 giugno e fino al 31 agosto (cfr. attestazione di servizio allegata al ricorso) va certamente riconosciuto il diritto vantato. E' infatti evidente l'ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato (anche se in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati), la cui formazione è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica e i docenti assunti nell'ambito di rapporti a tempo determinato, che pur avendo un eguale diritto- dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di tale sostegno economico e che tale sistema si ponga in contrasto tanto con i precetti costituzionali, quanto con quelli euro unitari, rendendosi pertanto necessaria la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 (atteso che i
D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tale disposizione, sono stati annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza succitata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta elettronica del docente anche ad opera del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Infine, per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - occorre prendere atto che la parte ricorrente presta servizio anche nel corrente anno scolastico.
Quanto all'anno scolastico in corso 2025/2026 dev'essere invece dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire alla luce della modifica legislativa introdotta con d.l. n. 127/2025, convertito in legge n. 164 del 30 ottobre 2025, che apportando all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015, n. 107 le seguenti modificazioni: “a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo", ha esteso anche agli insegnanti con contratto sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) il diritto a ricevere la Carta del Docente.
In definitiva, l'amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità pari ad €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd.
“Carta docente” con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
b) dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire quanto all'a.s. in corso 2025/2026;
c) condanna, per l'effetto, il in persona del pro Controparte_1 CP_5 tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della “Carta docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità, pari ad €.
2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
d) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in €. 1.030,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%,
IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Lanciano, il 23.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Manuela Parte_1
PI, LA PI, VA RI, AL IC e IO AN ed elettivamente domiciliata in Lanciano alla Via Milano n. 2 presso e nello studio dell'avv. Manuela PI;
- ricorrente -
e
[...]
Controparte_1
;
[...]
-resistente contumace-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso:
-di essere una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano;
-di aver prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del : Controparte_1
- a.s. 2020/2021 – dal 23.09.2020 al 30.06.2021 contratto fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, 12 ore settimanali presso I.C. “Umberto I” di Lanciano;
-a.s. 2022/2023 - dal 01.09.2022 al 30.06.2023 contratto fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, orario completo presso I. C.
“D'Annunzio” di Lanciano;
- a.s. 2023/2024 - dal 01.09.2023 al 30.06.2024 contratto fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, orario completo presso I. C.
“D'Annunzio” di Lanciano;
- a.s. 2024/2025 - dal 01.09.2024 al 31.08.2025 contratto fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, orario completo presso I.C. “Umberto I” di Lanciano;
- a.s. 2025/2026 - dal 01.09.2025 al 30.06.2026 contratto fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, presso I.C. “Mario Bosco” di Lanciano;
-di non aver ricevuto – in relazione ai suddetti periodi –la corresponsione dell'importo di € 500,00 annue per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. Carta elettronica del docente, istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” all'art.1, comma 121 e ss.), che viene invece regolarmente corrisposto a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato a supporto della loro formazione continua;
richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842 del 16 marzo 2022, che ha dichiarato l'illegittimità con efficacia erga omnes del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo CP_2 dall'erogazione della Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., oltre che la sentenza della CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con la clausola 4, punto 1, e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione, con la disciplina nazionale (nella causa C-450/21), ha così concluso:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23,
2023/24, 2024/25 e 2025/26 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Cont 2020/21, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26 condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari unicamente per le spese legali.
Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Nonostante la rituale notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza al convenuto, quest'ultimo non si è costituito in CP_1 giudizio.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto. Indi in data odierna, dopo il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente si deve in questa sede dichiarare la contumacia del Controparte_1
, avuto riguardo alla regolare notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso e del
[...] pedissequo decreto di fissazione dell'udienza
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Appare opportuno ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
A norma dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 così dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone che: “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che: “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che riconoscendo tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato si ingeneri una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La prospettazione di parte ricorrente ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che eurounitario.
Al riguardo giova evidenziare come il Consiglio di Stato, Sez. VII, con pronuncia n. 1842/2022 abbia annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 con riconoscimento del bonus di cui si controverte anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt.
29, 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, così argomentando: “6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti),così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”.
Inoltre la sesta sezione della CGUE, con ordinanza del 18.05.2022 resa nella causa C-450/2021, a seguito di rinvio pregiudiziale ad opera del Tribunale di Vercelli, ha statuito che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022, resa ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, con la recentissima sentenza C‑268/24 del 03.07.2025 la decima Sezione della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 19 c. 3
TUE e dell'art. 267 TFUE, sulla questione sollevata dal Tribunale di Lecce:
“- se la clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla dir. 99/70 vada interpretata nel senso che osta a una limitazione nell'attribuzione della carta docente di cui all'art. 1 c. 121 ss. legge del 13 luglio
2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n. 162, del 15 luglio 2015) basata sulla durata temporale della supplenza stessa;
- se alla luce della clausola 4 sopra citata possano considerarsi “ragioni oggettive” idonee ad escludere la ricorrenza di una ipotesi di discriminazione le tipologie di carenza di personale - rispondenti alle ipotesi di cui ai commi 1, 2 o 3 dell'art. 4 l. 124/99 cit. – che il singolo supplente va a “coprire”;
- se l'aver svolto – nel medesimo anno scolastico - supplenze temporanee in diverse scuole a seguito di plurimi e diversi contratti per supplenze temporanee possa ritenersi ragione oggettiva ex clausola 4 dell'Accordo quadro di cui alla direttiva 99/70 cit.;
-se, in ogni caso, debba ritenersi che il giudizio di comparabilità tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato vada formulato ex ante o debba tener conto dell'effettiva durata dell'attività di supplenza svolta nel corso dell'anno (p.es., laddove seppur con più contratti, il supplente abbia lavorato per un arco temporale non dissimile da un supplente nominato a copertura di posto vacante su organico di fatto)” ha espresso il seguente principio di diritto: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea rammentato che:
-l'accordo quadro trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro;
- il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori, tra cui rientra la carta elettronica di cui si tratta;
-conformemente all'obiettivo dell'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che essa persegue, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive;
- l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato;
ha evidenziato come occorra, in primo luogo, esaminare se i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata ex comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 124/1999 (dette «brevi e saltuarie» o «temporanee»), si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego ed, in secondo luogo, stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
La Corte di Giustizia, pur chiarendo che spetta al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo, quanto al primo profilo, ha concluso nel senso che le funzioni esercitate dai docenti non di ruolo nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo, posto che svolgono compiti che non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo ed assumono su di sé gli stessi doveri (formativi e nei confronti degli alunni) dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici d'interesse.
Quanto al secondo profilo, premesso che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze brevi svolgono, per la durata della loro assunzione, un'attività didattica che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici d'interesse, la Corte ha escluso che il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico costituisca una siffatta ragione oggettiva.
Dunque, pare indubbio che la ricorrenza di situazioni oggettive ostative alla comparabilità delle situazioni debba essere vagliata, caso per caso, dal giudice.
Orbene, tenuto conto della summenzionata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione per gli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in cui si è al cospetto di incarico con durata fino al 30 giugno e fino al 31 agosto (cfr. attestazione di servizio allegata al ricorso) va certamente riconosciuto il diritto vantato. E' infatti evidente l'ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato (anche se in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati), la cui formazione è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica e i docenti assunti nell'ambito di rapporti a tempo determinato, che pur avendo un eguale diritto- dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di tale sostegno economico e che tale sistema si ponga in contrasto tanto con i precetti costituzionali, quanto con quelli euro unitari, rendendosi pertanto necessaria la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 (atteso che i
D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tale disposizione, sono stati annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza succitata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della Carta elettronica del docente anche ad opera del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Infine, per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - occorre prendere atto che la parte ricorrente presta servizio anche nel corrente anno scolastico.
Quanto all'anno scolastico in corso 2025/2026 dev'essere invece dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire alla luce della modifica legislativa introdotta con d.l. n. 127/2025, convertito in legge n. 164 del 30 ottobre 2025, che apportando all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015, n. 107 le seguenti modificazioni: “a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo", ha esteso anche agli insegnanti con contratto sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) il diritto a ricevere la Carta del Docente.
In definitiva, l'amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente dell'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità pari ad €. 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd.
“Carta docente” con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
b) dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire quanto all'a.s. in corso 2025/2026;
c) condanna, per l'effetto, il in persona del pro Controparte_1 CP_5 tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della “Carta docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (4 annualità, pari ad €.
2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
d) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in €. 1.030,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%,
IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Lanciano, il 23.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -