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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE MA CO, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4198/2023 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 18.12.2023, premesso di aver svolto, nel periodo Parte_1 compreso tra l'1.04.1976 ed il 7.08.2007, mansioni di operaio carrozziere, vetraio e facchino alle dipendenze di diverse compagini datoriali, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
l' al fine di conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia CP_1 professionale “bronchiteostruttiva cronica asmatiforme”, denunciata ma non riconosciuta dall' CP_2 convenuto. Chiedeva altresì che i postumi permanenti dipendenti da tale tecnopatia fosse poi unificati a quelli dipendenti da altra patologia professionale, ossia “spondilodiscopatie del tratto lombare con protrusioni discali”, per la quale pendeva altro giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, in differente composizione monocratica e iscritto al n. RG 2647/2021.
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita a mezzo di prova testimoniale, disposta ed eseguita CTU medico-legale, la causa viene decisa all'esito dell'udienza in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta) mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
La domanda deve essere respinta per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni svolte dalla parte ricorrente confermando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale al dott. affinché accertasse l'eventuale natura professionale della patologia denunciata Persona_1 ed i relativi (altrettanto eventuali) postumi permanenti.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici, compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo e adeguatamente argomentato sul piano tecnico scientifico, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dello scrutinio della documentazione medico- assicurativa versata in atti, ha ritenuto che la ricorrente fosse sì affetta da “broncopneumopatia cronica ostruttiva a fenotipo asmatiforme con deficit ventilatorio di grado moderato” ma al contempo precisando l'assenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie denunciate, evidenziando in particolare -da un lato- “l'assenza totale di segni patognomonici che colleghino in modo specifico la patologia respiratoria al rischio lavorativo” e -da altro lato- che “la documentazione acquisita successivamente alla visita peritale documenta un peggioramento sia dal punto di vista radiologico che funzionale: la retrazione apicale del parenchima polmonare descritta alla TC del 2022 si è aggravata nel 2023 con la formazione di bolle subpleuriche;
sempre dal raffronto delle due TC, nel lobo superiore di destra (LSD) è comparso un micronodulo;
nel 2021 era documentato alle prove di funzionalità respiratoria un deficit di grado moderato, mentre nel 2024 risulta un aggravamento con severo deficit ventilatorio ostruttivo-restrittivo. Tutto ciò dimostra come anche in assenza del rischio lavorativo, la cui presunta esposizione è cessata nel 2002, si sia registrata una progressione di malattia”.
Sulla base di tale valutazione, si è giunto alla conclusione di escludere la natura professionale della patologia denunciata per insussistenza del nesso di relazione con l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, secondo il criterio del 'più probabile che non'.
Stante la mancanza di un elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo di parte ricorrente e si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 2.697,00, oltre accessori come per legge, se dovuti;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido, e nei rapporti interni tra le parti a carico esclusivo della ricorrente, le spese di CTU che si liquidano con separato decreto.
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE MA CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE MA CO, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4198/2023 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Colantoni;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Maugeri;
CP_1
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 18.12.2023, premesso di aver svolto, nel periodo Parte_1 compreso tra l'1.04.1976 ed il 7.08.2007, mansioni di operaio carrozziere, vetraio e facchino alle dipendenze di diverse compagini datoriali, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
l' al fine di conseguire il riconoscimento delle provvidenze di legge relativamente alla patologia CP_1 professionale “bronchiteostruttiva cronica asmatiforme”, denunciata ma non riconosciuta dall' CP_2 convenuto. Chiedeva altresì che i postumi permanenti dipendenti da tale tecnopatia fosse poi unificati a quelli dipendenti da altra patologia professionale, ossia “spondilodiscopatie del tratto lombare con protrusioni discali”, per la quale pendeva altro giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, in differente composizione monocratica e iscritto al n. RG 2647/2021.
Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. CP_1
Istruita a mezzo di prova testimoniale, disposta ed eseguita CTU medico-legale, la causa viene decisa all'esito dell'udienza in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta) mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
La domanda deve essere respinta per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni svolte dalla parte ricorrente confermando integralmente le deduzioni di cui all'atto introduttivo e, sulla base dei presupposti fattuali così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale al dott. affinché accertasse l'eventuale natura professionale della patologia denunciata Persona_1 ed i relativi (altrettanto eventuali) postumi permanenti.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici, compatibile con le risultanze istruttorie acquisite al processo e adeguatamente argomentato sul piano tecnico scientifico, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dello scrutinio della documentazione medico- assicurativa versata in atti, ha ritenuto che la ricorrente fosse sì affetta da “broncopneumopatia cronica ostruttiva a fenotipo asmatiforme con deficit ventilatorio di grado moderato” ma al contempo precisando l'assenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie denunciate, evidenziando in particolare -da un lato- “l'assenza totale di segni patognomonici che colleghino in modo specifico la patologia respiratoria al rischio lavorativo” e -da altro lato- che “la documentazione acquisita successivamente alla visita peritale documenta un peggioramento sia dal punto di vista radiologico che funzionale: la retrazione apicale del parenchima polmonare descritta alla TC del 2022 si è aggravata nel 2023 con la formazione di bolle subpleuriche;
sempre dal raffronto delle due TC, nel lobo superiore di destra (LSD) è comparso un micronodulo;
nel 2021 era documentato alle prove di funzionalità respiratoria un deficit di grado moderato, mentre nel 2024 risulta un aggravamento con severo deficit ventilatorio ostruttivo-restrittivo. Tutto ciò dimostra come anche in assenza del rischio lavorativo, la cui presunta esposizione è cessata nel 2002, si sia registrata una progressione di malattia”.
Sulla base di tale valutazione, si è giunto alla conclusione di escludere la natura professionale della patologia denunciata per insussistenza del nesso di relazione con l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, secondo il criterio del 'più probabile che non'.
Stante la mancanza di un elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo di parte ricorrente e si liquidano come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 2.697,00, oltre accessori come per legge, se dovuti;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido, e nei rapporti interni tra le parti a carico esclusivo della ricorrente, le spese di CTU che si liquidano con separato decreto.
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE MA CO