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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/07/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 241/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale proposta da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Federica De Giorgi;
e
, rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Stefania Domina Pancosta;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere genitori di (Lecce, Persona_1
15/10/2022). R.G.V.G. 241/2025
Nel ricorso introduttivo le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole e ai contributi economici da essa discendenti. In particolare, hanno concordato che:
1) venga affidata ad entrambi i genitori con prevalente Persona_1 permanenza presso la madre, nell'abitazione in Trepuzzi (LE) alla via
Madonna del Buon Consiglio, 7 presa in locazione dalla Sig.ra CP_1
;
[...]
2) ciascun genitore limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) il sig. , avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, Parte_1 di vedere e tenere con sé la figlia secondo tempi e modalità Per_1 indicati nel suindicato piano genitoriale a cui le parti dichiarano di volersi integralmente uniformare, con la possibilità di prevedere solo eventuali modulazioni legate ai turni su lavoro cui entrambi sono subordinati e previo accordo preventivo;
4) in relazione a tanto comunque i ricorrenti concordano che ulteriori modalità e tempi di visita e frequentazione padre-figlia potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori, anche al fine di estendere ove possibile il diritto di visita paterno;
5) ponga a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore di entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1
250,00 quale contributo di mantenimento per la figlia, tramite bonifico su conto intestato alla , oltre Istat come per legge ed oltre alle CP_1 spese straordinarie ripartite tra i due genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Lecce;
6) il sig. è favorevole a che percepisca per Parte_1 Controparte_1 intero l'importo dell'assegno unico universale pari ad € 221,00.
2 R.G.V.G. 241/2025
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte (ricorso depositato in data 20/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
09/05/2025).
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/03/2025, il giudice delegato, raccolta conferma delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono, infatti, conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 241/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 20/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti di sia regolato dalle condizioni tra loro Persona_1 concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
2) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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