Articolo 2 della Legge 18 agosto 1993, n. 335
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 settembre 1993
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 1 settembre 1993