Decreto cautelare 13 novembre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5028 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Billi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa emanazione delle misure cautelari idonee,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 2/10/2025, con il quale è stato assegnato un insufficiente monte ore – pari a 18 ore – di sostegno in favore del minore;
d’ogni altro atto preordinato, preliminare o consequenziale anche se non ancora conosciuto e/o comunicato;
e per la declaratoria del diritto del minore all'assegnazione di un docente di sostegno per un monte ore idoneo all'integrale copertura settimanale, pari a 30 (trenta) ore;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31.10.2025:
del verbale del GLO e del correlativo PEI di ottobre 2025 depositati da controparte il 23/10/2025, in quanto lesivi nella parte in cui non riconoscono il sostegno scolastico in favore del minore per tutto l'orario settimanale in rapporto 1:1;
della nota avente carattere di provvedimento denominata "rapporto informativo" di data ignota e priva di n. prot., depositata in giudizio da controparte il 23/10/2025, con cui il Dirigente Scolastico ha assegnato al minore solo 18 ore di sostegno in favore del minore;
di ogni altro atto connesso, preordinato o comunque consequenziale anche se ancora non comunicato e/o conosciuto;
e per la declaratoria del diritto della ricorrente di vedere assegnato, al minore, un insegnante di sostegno per l'intera durata dell'orario scolastico settimanale pari a 30 ore (trenta).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Alfonso AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Rilevato che con decreto cautelare n. -OMISSIS-del 7 ottobre 2025 il Presidente della Sezione accoglieva la domanda di misura cautelare monocratica motivando come segue:
“Rilevato che la ricorrente insta per l’attribuzione di un maggiore numero di ore settimanali di sostegno al minore (come da verifica finale P.E.I. a.s. 2024/2025 e proposta del numero di ore di sostegno per l’a.s. successivo, nel numero di 25 ore: “per tutto il tempo di effettiva presenza a scuola 25 ore settimanali”), anziché delle 18 ore, assegnate con il provvedimento gravato;
Rilevato, in particolare, che – in vista di un prossimo incremento delle ore di frequenza scolastica, con il passaggio dalle attuali 25 ore a 30 ore – la ricorrente insta per l’attribuzione di 30 ore settimanali di sostegno al minore, indipendentemente dalla previsione del P.E.I. 2024/2025, calibrata sulla frequenza ridotta, all’epoca seguita dal minore (per cure riabilitative)”;
2. Rilevato altresì che, richiamato tale decreto, con decreto cautelare successivo del 13 novembre 2025, n. -OMISSIS- il Presidente accoglieva nuovamente la domanda di misura cautelare monocratica, nei termini che seguono, rinviando la causa alla Camera di consiglio odierna del 3 dicembre 2025:
“ Rilevato che ella insta, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno, come indicate nella verifica finale del P.E.I. a.s. 2024/2025, al minore, nel numero di 25 ore, e in prospettiva, come sopra precisato, per 30 ore settimanali; tanto, in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 della l. 104/92), del suo stato d’invalidità con ridotte capacità motorie permanenti e della prescrizione, in suo favore, del sostegno in deroga, in sede di diagnosi funzionale”;
2.1. Con i motivi aggiunti presentati il 31.10.2025: è gravato il verbale del GLO e dl correlativo PEI di ottobre 2025 depositati da controparte il 23/10/2025 in quanto lesivi, nella parte in cui non riconoscono il sostegno scolastico in favore del minore per tutto l'orario settimanale in rapporto 1:1;
3. Ritenuto di dover confermare il predetto decreto, condividendone il Collegio le argomentazioni e correlate statuizioni;
4. Considerato, tuttavia che la diagnosi funzionale dell’ASL -OMISSIS- del 3 maggio 2023 (All. 2 del ricorso), confermando la diagnosi di “disturbo dello spettro autistico”, prescrive l’assegnazione al minore per cui si procede del sostegno scolastico con “rapporto in deroga per gravità, ossia, secondo l’orientamento della Sezione, in misura pari a all’intera durata del tempo scuola, pari a 30 ore settimanali;
4.1. Considerato inoltre che il PEI 2024/2025 nella verifica finale del 9 maggio 2025 (all. 3 del ric., pag. 11) prescrive, nella sezione dedicata alle risorse da assegnare per l’anno scolastico successivo, ossia per quello in corso, il massimo delle ore di sostegno, sancendo: “L’alunno necessita la copertura totale delle ore scolastiche per una maggiore inclusione e per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PEI”, motivando che “ Si richiede la presenza di un professionista specializzato nel Disturbo dello spettro autistico”;
5. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio;
6. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato, pertanto, non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
7. Considerato che pur essendo stato adottato il PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto a riadottarlo conformemente ai principi giurisprudenziali sopra citati e tenendo conto dell’osservazione evolutiva del minore; che, quindi, l’Amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il Piano Scolastico Individualizzato (PEI) per l’anno precedente 2024/2025 sopra citato; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; c) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; d) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
8. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnata nota del dirigente scolastico prot. -OMISSIS-, che assegna al minore un insufficiente monte ore settimanale di sostegno scolastico in luogo delle 30 ore di cui necessita, deve essere annullata, al pari del verbale del GLO e dl correlativo PEI di ottobre 2025, depositati da controparte il 23/10/2025, in quanto lesivi nella parte in cui non riconoscono il sostegno scolastico in favore del minore per tutto l'orario settimanale in rapporto 1:1, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni sette (sette) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunno in considerazione del suo sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando al minore -OMISSIS- (trenta) ore di sostegno scolastico.
9. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione al procuratore antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, previa conferma dei decreti cautelari nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- li Accoglie entrambi, nei sensi conformativi tutti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione, da attuare entro il termine ivi fissato.
Condanna le Amministrazioni scolastiche, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi di lite di lite in favore del procuratore antistatario, Avv. Massimo Billi, liquidate in euro 1500,00 (millecinquecento) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso AZ, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Alfonso AZ | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.