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Articolo 80 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
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Articolo 79
Articolo 81
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 80 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Versione
14 marzo 1948
Art. 80.
La vigilanza sugli uffici di conciliazione e' esercitata dalle Giunte provinciali.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948
Vedi fonte istituzionale