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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08631/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00296 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08631/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8631 del 2024, proposto dalla società Total
Gest S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Abbamonte e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
LI Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio AR Di
Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 08631/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. III, n. 2387/2024 del 10 aprile 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e del LI
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
TE e uditi per le parti gli Avvocati Andrea Abbamonte, Simona Scatola e Antonio
AR Di Leva;
Viste le conclusioni del Comune di Ercolano come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha acquistato dalla procedura fallimentare n. 24/2012 a carico della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., in forza di appositi decreti di trasferimento del Tribunale di Torre Annunziata del 12 dicembre 2019, 2 febbraio
2021 e 15 maggio 2021, i seguenti lotti facenti parte del complesso denominato
“Sporting Poseidon”, ubicato in Ercolano, Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 154: lotto 2 (ristorante/piscina scoperta), lotto 4 (tennis e relative pertinenze), lotto 5 (campi di calcetto).
2. In relazione ai lotti in questione, sono state proposte nel tempo, sia da parte dell'originaria proprietaria (la società Sporting Club Vesuvio) sia da parte dell'odierna appellante (in qualità di avente cause dei beni immobili ricompresi nei lotti in questione), plurime domande di condono edilizio, tutte riscontrate negativamente con autonomi e paralleli dinieghi comunali.
3. Per quel che concerne il presente giudizio, viene qui in rilievo il lotto 5. N. 08631/2024 REG.RIC.
Tale lotto ricomprende una palazzina spogliatoi su due livelli, un piccolo locale infermeria e due campi di calcetto, realizzati senza titolo edilizio in difformità rispetto alla precedente concessione edilizia in deroga n. 58/82 del 1° febbraio 1985, per i quali l'odierna appellante trasmetteva al Comune di Ercolano, in data 1° giugno 2021, un'istanza di condono differito ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, che così recita: “Nelle ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge”.
4. Nel 2022 il Comune di Ercolano ha respinto l'istanza di condono per due autonomi ordini di motivi, ognuno capace di sorreggere autonomamente il diniego, e cioè perché:
(i) l'istanza non è stata corredata, al momento della sua presentazione, da documentazione attestante il versamento dell'oblazione, da calcolarsi in base alla legislazione condonistica applicabile ratione temporis, ossia in parte ai sensi dell'art. 34 della legge n. 47/1985 ed in parte ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994;
(ii) non è stata presentata documentazione attestante in modo certo che le ragioni di credito per cui si interviene o procede fossero di data anteriore rispetto all'entrata in vigore della legislazione condonistica, a fronte di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sottese alla dichiarazione di fallimento della Deiulemar effettuate negli anni 2010-2012, cioè successivamente alle tre leggi di condono (leggi n. 47/1985, n.
724/1994 e n. 326/2003).
5. Con il ricorso di primo grado, la società istante è insorta avverso il plurimotivato diniego di condono sopra richiamato. N. 08631/2024 REG.RIC.
6. Il Comune di Ercolano si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso. Si costituiva inoltre in primo grado - in funzione sostanzialmente adesiva rispetto alle prospettazioni della ricorrente - anche il LI da cui la ricorrente aveva acquistato il compendio immobiliare de quo.
7. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha respinto il ricorso nel merito.
8. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la società ricorrente impugna la sentenza di rigetto del T.A.R. per la Campania (Napoli). L'atto di appello è affidato a cinque distinti motivi di impugnazione che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
9. Il Comune di Ercolano si è ritualmente costituito anche nel giudizio di appello per resistere al gravame. Si è parimenti costituito il LI della Deiulemar
Compagnia di Navigazione S.p.A., il quale ha aderito ai motivi di appello proposti dalla società ricorrente.
10. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
11. La tendenziale autonomia dei motivi di appello ne impone una loro trattazione disgiunta.
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
12. Con il primo motivo di appello, la società ricorrente – dopo aver premesso che
“l'Ufficio Comunale avrebbe motivato il diniego con riferimento a presunte modifiche dello stato dei luoghi intervenute successivamente all'istanza presentata dalla ditta
Sporting nel 1986 (segnatamente, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1983 e il
1987) e concernenti l'area esterna al manufatto abusivo, oggi censita al sub. 11 e adibita a parcheggio” – ha rilevato che “non può, nella fattispecie concreta, configurarsi alcuna presunta e non verificata 'alterazione' dello stato dei luoghi post N. 08631/2024 REG.RIC.
condono '85 e '94, attesa la sussistenza della domanda di condono anche in relazione alle alterazioni/modificazioni post condono del 1986”.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, “sebbene gli abusi risalgano all'epoca in cui il complesso immobiliare apparteneva a un unico proprietario (soc. Sporting Club
Vesuvio), il diniego del condono - in quanto adottato, successivamente alla vendita concorsuale, anche in relazione a quelle porzioni del lotto 5 oggi divenute parti comuni del compendio - avrebbe dovuto coinvolgere tutti gli assegnatari, attuali comproprietari pro indiviso delle aree esterne adibite a parcheggio”.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che l'evasione dell'istanza di condono “differito” presentata nel 2021 non avrebbe potuto prescindere dalla preliminare istruttoria delle precedenti istanze di condono, e segnatamente:
- “di quella presentata nel 1986 dalla soc. Sporting Club Vesuvio in relazione alla porzione di beni estranea alla concessione edilizia in deroga”;
- “di quella presentata nel 1995 dalla Sporting Live Sas, in quanto locatario e gestore dell'impianto sportivo, in relazione all'intero complesso, comprensivo delle opere escluse dalla concessione (sulla legittimazione del locatario alla presentazione dell'istanza di condono ex art. 31 legge n. 47/85 e s.m.i., si vedano tra le tante,
Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.9.2013, n. 4493; Id., 27.6.2008, n.3282; Tar Campania-
Napoli, Sez. III, 21.1.2019, n. 327)”.
Ritiene l'appellante, infatti, che entrambe le istanze pregresse sopra menzionate
(quella del 1986 e quella del 1995) avrebbero ad oggetto anche l'area parcheggio che oggi appartiene, pro quota, ai diversi assegnatari dei cinque lotti del compendio sportivo, così che tutti gli assegnatari dei cinque lotti ceduti sarebbero subentrati nei procedimenti attivati a suo tempo dalla società Sporting Club Vesuvio e dalla Sporting
Live Sas.
In definitiva, ad avviso dell'appellante il provvedimento impugnato in prime cure - in quanto adottato anche in relazione alla sola quota di comproprietà della ricorrente su N. 08631/2024 REG.RIC.
alcune delle opere abusive oggetto dell'istanza del 1986 e di quella del 1995 - sarebbe nullo ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, per carenza dei suoi elementi essenziali.
Ciò sia in relazione all'oggetto, che avrebbe dovuto comprendere la totalità delle opere abusive (non essendo ipotizzabile un provvedimento che definisce parzialmente un'istanza di condono edilizio) sia all'esclusione di alcuni dei destinatari necessari.
13. Il primo motivo di appello testé esaminato è complessivamente infondato.
13.1. Innanzitutto non è vero che il diniego di condono impugnato nel presente giudizio risulti giustificato dalla realizzazione di presunte modifiche dello stato dei luoghi intervenute successivamente all'istanza di condono del 1986.
Nel caso di specie, si controverte di un diniego di condono differito del 2022 le cui uniche motivazioni sono le seguenti:
(i) il mancato versamento dell'oblazione;
(ii) l'inesistenza di una ragione di credito temporalmente anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica applicabile al caso di specie.
Tra le motivazioni poste a sostegno del diniego qui impugnato non rientra, quindi, la realizzazione di lavori postumi avviata in data successiva rispetto a quella di invio dell'istanza di condono.
13.2. Per quel che concerne, poi, la censura della mancata partecipazione procedimentale dei comproprietari delle aree di parcheggio, la doglianza è innanzitutto inammissibile.
La parte appellante ha omesso di censurare, infatti, il capo di sentenza con cui il primo giudice ha rilevato che se anche fosse stato necessario coinvolgere nel procedimento pure i comproprietari delle aree di parcheggio, l'istanza di condono sarebbe stata comunque inaccoglibile, in quanto presentata soltanto dalla società proprietaria della palazzina spogliatoi, del locale infermeria e dei campi di calcetto, e non anche dai comproprietari delle aree di parcheggio. N. 08631/2024 REG.RIC.
Tale puntuale rilievo contenuto nella sentenza appellata – in quanto da solo sufficiente a respingere la censura di primo grado e non specificamente contestato con l'odierno atto di appello – rende sostanzialmente inammissibile la censura in esame.
Detta censura, comunque, è anche infondata.
A tal proposito, è puntualmente dimostrato per tabulas il fatto che l'istanza di condono differito in esame verteva soltanto sulla palazzina spogliatoi, sul locale infermeria e sui campi di calcetto, e non anche sulle adiacenti aree di parcheggio.
Ciò lo si evince chiaramente: (i) sia dalla domanda di condono differito; (ii) sia dal diniego di condono del 2022.
Orbene, siccome la domanda di condono differito ora in esame è riferita soltanto ad alcuni specifici manufatti abusivi, il contraddittorio procedimentale avrebbe dovuto esplicarsi – come del resto è stato – nei soli confronti del proprietario di tali manufatti
(id est l'odierna appellante) posto che non v'è alcuna norma di legge che obblighi il
Comune a coinvolgere nel procedimento di condono anche i comproprietari di beni diversi rispetto a quello indicato nell'istanza di sanatoria.
13.3. Va disattesa, infine, anche la censura secondo cui l'evasione dell'istanza di condono “differito” presentata nel 2021 non avrebbe potuto prescindere dalla preliminare istruttoria delle precedenti istanze di condono (risalenti al 1986 e al 1995) aventi ad oggetto anche le aree di parcheggio.
Il fatto che le precedenti istanze di condono avessero ad oggetto anche le aree di parcheggio non assume alcuna rilevanza ai fini della delibazione dell'istanza di condono differito del 2021 di cui ora si controverte, quest'ultima avendo ad oggetto – come visto – soltanto la palazzina spogliatoi, il locale infermeria e i campi di calcetto
(e non anche le aree parcheggio).
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, va ribadita l'autonomia esistente tra i diversi procedimenti di condono instaurati nel tempo con riguardo al complesso sportivo in questione, per cui non vi era alcuna necessità di ampliare il N. 08631/2024 REG.RIC.
perimetro oggettivo e soggettivo del procedimento di condono differito de quo, sì da assorbire al suo interno anche elementi oggettivi (e soggettivi) di ulteriori procedimenti condonistici avviati molti anni prima.
Peraltro, il tentativo della parte ricorrente di richiamare nella vicenda procedimentale de qua (instaurata con l'istanza di condono differito del 2021) fatti ed elementi che afferiscono invece ad altre vicende procedimentali (instaurate con separate istanze di condono) appare da un lato in contrasto con il principio di autonomia procedimentale e, dall'altro lato, anche con il divieto di venire contra factum proprium, posto che la scelta di incardinare distinti procedimenti di condono è stata ab origine assunta proprio dalle parti private istanti (id est in origine la dante causa della ricorrente e poi la stessa ricorrente).
13.4. Ne discende, pertanto, che il primo motivo di appello è infondato.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
14. Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta il capo di sentenza con cui
è stata accertata la legittimità del diniego di condono differito nella parte in cui quest'ultimo risulta motivato, inter alia, dalla mancata presentazione della documentazione attestante il pagamento dell'oblazione.
14.1. In proposito, la sentenza appellata statuisce che “la società ricorrente non poteva giovarsi dei versamenti dell'oblazione effettuati dai precedenti presentatori delle istanze di condono del 1986, del 1995 e del 2004 (quest'ultima, peraltro, rigettata con provvedimento comunale prot. n. 6206 del 16 marzo 2004), non solo per il richiamato principio di autonomia procedimentale, ma anche perché i relativi importi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766), con conseguente non imputabilità degli stessi alla sfera patrimoniale di essa ricorrente. Tanto vale a prescindere dall'assorbente osservazione che la somma da versare nello specifico a titolo di N. 08631/2024 REG.RIC.
oblazione, avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono differito, cioè alla data del 1° giugno 2021. Nemmeno è invocabile il soccorso istruttorio previsto dall'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, in quanto la documentazione attestante il versamento dell'oblazione doveva necessariamente accompagnare la domanda di sanatoria sin dal momento della sua presentazione entro il termine perentorio previsto dalla legge, non essendo integrabile ex post.
Invero, la legislazione condonistica intervenuta tra il 1985 ed il 2003 ha sempre prescritto che entro il relativo termine di decadenza dovessero essere effettuate sia la presentazione dell'istanza sia la produzione della prova del pagamento dell'oblazione, con ciò escludendo che quest'ultimo adempimento potesse essere obliterato e rimandato ad un momento successivo, in modo da suggellare la volontà dell'interessato ad attivare il procedimento di sanatoria su basi di ragionevole serietà
e certezza giuridica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2022 n. 8780; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 3 ottobre 2016 n. 4528)”.
14.2. A tal riguardo, l'appellante deduce - in senso contrario - che la sentenza sarebbe errata in quanto:
(i) il Comune di Ercolano, con nota prot. 20208/A del 12.12.89, aveva dichiarato la congruità dell'oblazione calcolata dalla soc. Sporting Club Vesuvio nell'istanza di condono del 1986, e aveva certificato di avere incassato a tale titolo l'importo di lire
1.313.800;
(ii) con ulteriore nota del 12 marzo 1991, prot. 9450, il Sindaco di Ercolano aveva certificato che non vi erano elementi ostativi alla concessione della sanatoria, dovendosi solo acquisire il parere da parte del Ministero BB.AA.
(iii) “nonostante questi riscontri, l'Ufficio Condono ha lamentato una presunta modificazione dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di nuovi abusi, sulla scorta di una planimetria prodotta oltre vent'anni dopo (2004) e all'interno di un N. 08631/2024 REG.RIC.
altro procedimento di sanatoria. Evidente la violazione di regole di imparzialità e buon andamento della PA, nonché del legittimo affidamento e della durata ragionevole del procedimento amministrativo”.
14.3. Sennonchè, anche queste censure raggruppate sotto il secondo motivo di appello sono complessivamente infondate.
Le censure dell'appellante non intaccano minimamente, infatti, il pilastro argomentativo su cui si regge il capo di sentenza gravato, e cioè il fatto che nel caso di specie i pagamenti già eseguiti in passato a titolo di oblazione si riferiscono ad altre
e diverse istanze di condono (istanze, quindi, procedimentalmente autonome rispetto a quella di cui ora si controverte).
Ne deriva che tali pagamenti non possono ora imputarsi all'istanza di condono differito de quo, e ciò:
(i) sia per il principio di autonomia delle diverse vicende procedimentali instaurate dalle istanze succedutesi nel tempo;
(ii) sia perché gli importi già corrisposti in passato sono riferiti a pregresse istanze ormai respinte, sicché essi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766);
(iii) sia perché la somma da versare nello specifico a titolo di oblazione avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono differito, cioè alla data del 1° giugno 2021.
14.4. Né si può sostenere che il Comune avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio ex art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, sì da acquisire quella documentazione (attestante il pagamento dell'oblazione) che non era stata inizialmente allegata all'istanza di condono differito del 1° giugno 2021. N. 08631/2024 REG.RIC.
Nel caso di specie, è innanzitutto pacifico che l'odierna appellante non ha mai versato entro i termini di legge – con riferimento al procedimento di condono differito de quo
– le somme dovute a titolo di oblazione.
Ciò premesso, come evidenziato anche recentemente dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato, “il mancato pagamento dell'oblazione nei termini o la sua indicazione in forma dolosamente inesatta comporta per ciò solo l'applicazione delle sanzioni di cui s'è detto, e quindi prima di tutto della rimessione in pristino ovvero della demolizione per il caso, che qui rileva, di opere realizzate in difformità dal titolo
o senza titolo, senza che sia possibile un adempimento tardivo (cfr. ex multis, Cons.
Stato, sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1514; id., 13 febbraio 2013, n. 894). Ciò appare coerente con la logica delle norme che prevedono il condono in esame: una deroga alla disciplina dell'assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per ottenerla, ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge.
Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo ottenere i ricavi finanziari auspicati. Il tardivo versamento della seconda e della terza rata della somma dovuta a titolo di oblazione, pertanto, è di per sé solo sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione dell'istanza di condono edilizio (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n.
894)” (v., tra le altre, Cons. Stato, sex. VI, 18 febbraio 2025, n. 1314; Cons. Stato, sez.
II, 4 maggio 2020, n. 2814, richiamata di recente da Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno
2023, n. 6040).
Orbene, a fronte del dato oggettivo del mancato pagamento dell'oblazione dovuta per il condono de quo, la violazione procedimentale consistente nell'omesso esercizio del potere di soccorso istruttorio (ai fini dell'acquisizione della prova documentale del N. 08631/2024 REG.RIC.
pagamento dell'oblazione) scolora in un vizio meramente formale passibile di sanatoria ex art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, posto che anche se il Comune avesse sollecitato la ricorrente a fornire la prova del pagamento, tale evidenza non sarebbe mai stata fornita (visto che il pagamento – come risulta dagli atti – non è in realtà mai avvenuto).
Pertanto, il soccorso istruttorio di cui si lamenta il mancato esercizio, quand'anche esercitato, non avrebbe potuto comunque condurre ad un esito provvedimentale diverso, posto che la ricorrente non sarebbe mai stata in condizione di documentare il pagamento dell'oblazione entro i termini di legge.
14.5. Va disattesa, infine, anche la censura secondo cui l'ufficio comunale avrebbe lamentato, nel caso di specie, un'asserita “modificazione dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di nuovi abusi” (accertata sulla scorta di una planimetria prodotta oltre vent'anni dopo) intervenuta in un momento successivo rispetto alla data di presentazione dell'istanza di condono differito del 2021.
In realtà, il diniego di condono di cui ora si discorre non risulta motivato da alcuna effettuazione di lavori abusivi postumi (e cioè successivi rispetto alla data di presentazione dell'istanza di condono differito) bensì da due autonome ragioni consistenti, come già visto, da un lato dal mancato versamento dell'oblazione e, dall'altro lato, nell'assenza di documentazione attestante in modo certo che le ragioni di credito per cui si interviene o procede fossero di data anteriore rispetto all'entrata in vigore della legislazione condonistica.
Va da sé che la censura avente ad oggetto l'esecuzione di lavori abusivi postumi appare completamente inconferente rispetto al contenuto del provvedimento amministrativo impugnato nel presente giudizio.
14.6. Ne discende, pertanto, che pure il secondo motivo di appello è infondato.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO N. 08631/2024 REG.RIC.
15. Con il motivo di appello in esame, l'appellante censura la sentenza gravata per non avere considerato che il diniego di condono impugnato “non solo ha ritenuto, in maniera infondata, di dover anteporre l'istruttoria dell'istanza inoltrata dalla società ricorrente nel 2021 a quelle proposte nel 1986 dal costruttore (soc. Sporting Club
Vesuvio) e nel 1995 dal locatario-gestore (Sporting Live Sas), ma ha illegittimamente sovrapposto i procedimenti, con palese travisamento dei presupposti in fatto, nonché dei requisiti di legge propri di ciascuna delle diverse istanze e delle diverse discipline.
In particolare, uno dei presupposti del provvedimento è che lo stato dei luoghi fosse stato modificato successivamente alla proposizione dell'istanza di condono del 1986.
L'Ufficio tuttavia non considera che, se da un lato - e sulla scorta di quanto osservato col primo motivo - quell'istanza era meritevole di accoglimento; per altro verso, gli ulteriori abusi sono stati oggetto di successive domande di condono - una del 1995,
l'altra del 2004, l'ultima del 2021 – alcune delle quali tuttora inevase (1995), e comunque presentate alla stregua della disciplina sul condono edilizio varata successivamente alla legge n. 47/1985. L'art. 35 legge n. 47/1985 autorizza esclusivamente, quando sussistono i presupposti da essa indicati, la realizzazione di lavori di completamento con assunzione del rischio da parte di chi li effettua, nel caso di rigetto della domanda di condono. La disposizione non si occupa della diversa ipotesi in cui il soggetto che ha presentato l'istanza di condono abbia realizzato interventi non di rifinitura, ma nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di sanatoria”.
15.1. Anche questa doglianza è infondata, atteso che essa reitera un tipo di censura già articolata con il secondo motivo di appello, imperniata sull'asserito svolgimento di ulteriori lavori abusivi in data successiva rispetto a quella di presentazione dell'istanza di condono differito.
Sennonché, come già esposto in relazione al secondo motivo di appello, questa doglianza non tiene conto del fatto che nel caso di specie il diniego di condono non è N. 08631/2024 REG.RIC.
basato sulla presenza di lavori abusivi postumi, bensì su altre autonome ragioni di cui si è già visto nella trattazione del secondo motivo di appello (alla quale si rinvia per esigenze di sinteticità).
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO
16. Il quarto motivo di appello ripropone le stesse doglianze articolate – con riguardo alla questione del pagamento dell'oblazione e della sua comprova – con il secondo motivo di appello.
In ossequio al principio di sinteticità, pertanto, si rinvia a quanto già esposto in relazione al secondo motivo di appello.
Il quarto motivo di appello deve essere quindi respinto sulla scorta delle medesime considerazioni già sviluppate (in punto di oblazione) per il secondo motivo di appello.
SUL QUINTO MOTIVO DI APPELLO
17. Con il quinto motivo di appello, infine, l'appellante contesta il capo di sentenza che ha accertato la legittimità del diniego di condono nella parte in cui lo stesso ha rilevato l'assenza di documentazione che attesti l'anteriorità delle ragioni di credito per cui si interviene (o si procede) rispetto all'entrata in vigore della legislazione condonistica.
Rileva in proposito la parte appellante che l'art. 40, comma 6, legge 47/85, dà rilievo non solo alle ragioni di credito per cui si procede, ma anche a quelle “per cui si interviene”.
Nel caso di specie, la Curatela del LI Deiulemar ha comunicato alla ricorrente, in data 15 aprile 2020, che i soggetti ammessi allo stato passivo del fallimento comprendono, tra gli altri, anche i “lavoratori dipendenti della società assunti nel periodo 1997 – 1999, insinuati al passivo per TFR maturato anche in tale orizzonte temporale”, il che dimostrerebbe che i crediti per cui si è intervenuti nel fallimento sono anche anteriori rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica
(quantomeno alla normativa del 2003). N. 08631/2024 REG.RIC.
La ricorrente ha allegato tale segnalazione all'istanza di condono differito del 2021.
17.1. Il motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
A tal riguardo, infatti, occorre prendere le mosse dal principio di diritto elaborato dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa
(Cass. n. 3951 del 1998; Cass. n. 5902 del 2002; Cass. n. 2273 del 2005; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 16314 del 2019).
Trattasi di un principio radicato anche nella giurisprudenza amministrativa con riferimento all'impugnazione di provvedimenti amministrativi plurimotivati, secondo cui, in presenza di provvedimenti motivati con distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l'annullamento ha l'onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l'avversata decisione, pena l'inammissibilità dell'azione, strutturalmente inidonea, quandanche in toto accolta, a determinare l'annullamento dell'atto, che, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura (ex multis Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1215), e senz'altro estensibile, per identità di ratio, all'impugnativa di provvedimenti giurisdizionali (in tal senso si veda
Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5325; Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2024, n.
3835).
Orbene, nel caso di specie la sentenza appellata ha confermato il diniego impugnato per due autonome rationes decidendi, che riflettono – a loro volta – due autonomi profili motivazionali del diniego di condono impugnato in primo grado, vale a dire da N. 08631/2024 REG.RIC.
un lato la mancata attestazione del pagamento dell'oblazione e, dall'altro lato,
l'assenza di documentazione che attesti che i crediti da cui è scaturita la procedura fallimentare (in esito alla quale l'appellante ha acquistato i beni abusivi de quibus e, poi, chiesto il condono differito) siano anteriori alla data di entrata in vigore della normativa condonistica invocata.
Siccome ciascuno di questi due profili motivazionali è auto-sufficiente, id est idoneo a giustificare (da solo considerato) il diniego di condono, è evidente che se uno di essi risulta legittimo, viene meno l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'illegittimità del secondo profilo; tale accertamento, infatti, non potrebbe comunque determinare alcun annullamento del diniego di condono impugnato.
Ebbene, nel caso di specie si è già visto che almeno una delle due motivazioni reiettive invocate dal Comune (id est la motivazione incentrata sul mancato pagamento dell'oblazione) resiste alle censure della parte appellante, ciò che basta a giustificare la reiezione dell'istanza di condono differito del 2021, irrilevante essendo, quindi, lo scrutinio di legittimità della seconda motivazione reiettiva.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il quinto motivo di appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
18. In conclusione, pertanto, l'appello va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
19. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore del Comune. Si ravvisano invece giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra il LI e il Comune.
P.Q.M. N. 08631/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
2.000,00 (duemila) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), con distrazione in favore del difensore del Comune.
Spese compensate tra il LI e il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di AR, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele TE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele TE AN Di AR N. 08631/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00296 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08631/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8631 del 2024, proposto dalla società Total
Gest S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Abbamonte e Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
LI Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio AR Di
Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 08631/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tar Campania Napoli, Sez. III, n. 2387/2024 del 10 aprile 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e del LI
Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
TE e uditi per le parti gli Avvocati Andrea Abbamonte, Simona Scatola e Antonio
AR Di Leva;
Viste le conclusioni del Comune di Ercolano come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha acquistato dalla procedura fallimentare n. 24/2012 a carico della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., in forza di appositi decreti di trasferimento del Tribunale di Torre Annunziata del 12 dicembre 2019, 2 febbraio
2021 e 15 maggio 2021, i seguenti lotti facenti parte del complesso denominato
“Sporting Poseidon”, ubicato in Ercolano, Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 154: lotto 2 (ristorante/piscina scoperta), lotto 4 (tennis e relative pertinenze), lotto 5 (campi di calcetto).
2. In relazione ai lotti in questione, sono state proposte nel tempo, sia da parte dell'originaria proprietaria (la società Sporting Club Vesuvio) sia da parte dell'odierna appellante (in qualità di avente cause dei beni immobili ricompresi nei lotti in questione), plurime domande di condono edilizio, tutte riscontrate negativamente con autonomi e paralleli dinieghi comunali.
3. Per quel che concerne il presente giudizio, viene qui in rilievo il lotto 5. N. 08631/2024 REG.RIC.
Tale lotto ricomprende una palazzina spogliatoi su due livelli, un piccolo locale infermeria e due campi di calcetto, realizzati senza titolo edilizio in difformità rispetto alla precedente concessione edilizia in deroga n. 58/82 del 1° febbraio 1985, per i quali l'odierna appellante trasmetteva al Comune di Ercolano, in data 1° giugno 2021, un'istanza di condono differito ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, che così recita: “Nelle ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge”.
4. Nel 2022 il Comune di Ercolano ha respinto l'istanza di condono per due autonomi ordini di motivi, ognuno capace di sorreggere autonomamente il diniego, e cioè perché:
(i) l'istanza non è stata corredata, al momento della sua presentazione, da documentazione attestante il versamento dell'oblazione, da calcolarsi in base alla legislazione condonistica applicabile ratione temporis, ossia in parte ai sensi dell'art. 34 della legge n. 47/1985 ed in parte ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994;
(ii) non è stata presentata documentazione attestante in modo certo che le ragioni di credito per cui si interviene o procede fossero di data anteriore rispetto all'entrata in vigore della legislazione condonistica, a fronte di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sottese alla dichiarazione di fallimento della Deiulemar effettuate negli anni 2010-2012, cioè successivamente alle tre leggi di condono (leggi n. 47/1985, n.
724/1994 e n. 326/2003).
5. Con il ricorso di primo grado, la società istante è insorta avverso il plurimotivato diniego di condono sopra richiamato. N. 08631/2024 REG.RIC.
6. Il Comune di Ercolano si era ritualmente costituito nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso. Si costituiva inoltre in primo grado - in funzione sostanzialmente adesiva rispetto alle prospettazioni della ricorrente - anche il LI da cui la ricorrente aveva acquistato il compendio immobiliare de quo.
7. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha respinto il ricorso nel merito.
8. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la società ricorrente impugna la sentenza di rigetto del T.A.R. per la Campania (Napoli). L'atto di appello è affidato a cinque distinti motivi di impugnazione che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
9. Il Comune di Ercolano si è ritualmente costituito anche nel giudizio di appello per resistere al gravame. Si è parimenti costituito il LI della Deiulemar
Compagnia di Navigazione S.p.A., il quale ha aderito ai motivi di appello proposti dalla società ricorrente.
10. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
11. La tendenziale autonomia dei motivi di appello ne impone una loro trattazione disgiunta.
SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO
12. Con il primo motivo di appello, la società ricorrente – dopo aver premesso che
“l'Ufficio Comunale avrebbe motivato il diniego con riferimento a presunte modifiche dello stato dei luoghi intervenute successivamente all'istanza presentata dalla ditta
Sporting nel 1986 (segnatamente, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1983 e il
1987) e concernenti l'area esterna al manufatto abusivo, oggi censita al sub. 11 e adibita a parcheggio” – ha rilevato che “non può, nella fattispecie concreta, configurarsi alcuna presunta e non verificata 'alterazione' dello stato dei luoghi post N. 08631/2024 REG.RIC.
condono '85 e '94, attesa la sussistenza della domanda di condono anche in relazione alle alterazioni/modificazioni post condono del 1986”.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, “sebbene gli abusi risalgano all'epoca in cui il complesso immobiliare apparteneva a un unico proprietario (soc. Sporting Club
Vesuvio), il diniego del condono - in quanto adottato, successivamente alla vendita concorsuale, anche in relazione a quelle porzioni del lotto 5 oggi divenute parti comuni del compendio - avrebbe dovuto coinvolgere tutti gli assegnatari, attuali comproprietari pro indiviso delle aree esterne adibite a parcheggio”.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che l'evasione dell'istanza di condono “differito” presentata nel 2021 non avrebbe potuto prescindere dalla preliminare istruttoria delle precedenti istanze di condono, e segnatamente:
- “di quella presentata nel 1986 dalla soc. Sporting Club Vesuvio in relazione alla porzione di beni estranea alla concessione edilizia in deroga”;
- “di quella presentata nel 1995 dalla Sporting Live Sas, in quanto locatario e gestore dell'impianto sportivo, in relazione all'intero complesso, comprensivo delle opere escluse dalla concessione (sulla legittimazione del locatario alla presentazione dell'istanza di condono ex art. 31 legge n. 47/85 e s.m.i., si vedano tra le tante,
Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.9.2013, n. 4493; Id., 27.6.2008, n.3282; Tar Campania-
Napoli, Sez. III, 21.1.2019, n. 327)”.
Ritiene l'appellante, infatti, che entrambe le istanze pregresse sopra menzionate
(quella del 1986 e quella del 1995) avrebbero ad oggetto anche l'area parcheggio che oggi appartiene, pro quota, ai diversi assegnatari dei cinque lotti del compendio sportivo, così che tutti gli assegnatari dei cinque lotti ceduti sarebbero subentrati nei procedimenti attivati a suo tempo dalla società Sporting Club Vesuvio e dalla Sporting
Live Sas.
In definitiva, ad avviso dell'appellante il provvedimento impugnato in prime cure - in quanto adottato anche in relazione alla sola quota di comproprietà della ricorrente su N. 08631/2024 REG.RIC.
alcune delle opere abusive oggetto dell'istanza del 1986 e di quella del 1995 - sarebbe nullo ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, per carenza dei suoi elementi essenziali.
Ciò sia in relazione all'oggetto, che avrebbe dovuto comprendere la totalità delle opere abusive (non essendo ipotizzabile un provvedimento che definisce parzialmente un'istanza di condono edilizio) sia all'esclusione di alcuni dei destinatari necessari.
13. Il primo motivo di appello testé esaminato è complessivamente infondato.
13.1. Innanzitutto non è vero che il diniego di condono impugnato nel presente giudizio risulti giustificato dalla realizzazione di presunte modifiche dello stato dei luoghi intervenute successivamente all'istanza di condono del 1986.
Nel caso di specie, si controverte di un diniego di condono differito del 2022 le cui uniche motivazioni sono le seguenti:
(i) il mancato versamento dell'oblazione;
(ii) l'inesistenza di una ragione di credito temporalmente anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica applicabile al caso di specie.
Tra le motivazioni poste a sostegno del diniego qui impugnato non rientra, quindi, la realizzazione di lavori postumi avviata in data successiva rispetto a quella di invio dell'istanza di condono.
13.2. Per quel che concerne, poi, la censura della mancata partecipazione procedimentale dei comproprietari delle aree di parcheggio, la doglianza è innanzitutto inammissibile.
La parte appellante ha omesso di censurare, infatti, il capo di sentenza con cui il primo giudice ha rilevato che se anche fosse stato necessario coinvolgere nel procedimento pure i comproprietari delle aree di parcheggio, l'istanza di condono sarebbe stata comunque inaccoglibile, in quanto presentata soltanto dalla società proprietaria della palazzina spogliatoi, del locale infermeria e dei campi di calcetto, e non anche dai comproprietari delle aree di parcheggio. N. 08631/2024 REG.RIC.
Tale puntuale rilievo contenuto nella sentenza appellata – in quanto da solo sufficiente a respingere la censura di primo grado e non specificamente contestato con l'odierno atto di appello – rende sostanzialmente inammissibile la censura in esame.
Detta censura, comunque, è anche infondata.
A tal proposito, è puntualmente dimostrato per tabulas il fatto che l'istanza di condono differito in esame verteva soltanto sulla palazzina spogliatoi, sul locale infermeria e sui campi di calcetto, e non anche sulle adiacenti aree di parcheggio.
Ciò lo si evince chiaramente: (i) sia dalla domanda di condono differito; (ii) sia dal diniego di condono del 2022.
Orbene, siccome la domanda di condono differito ora in esame è riferita soltanto ad alcuni specifici manufatti abusivi, il contraddittorio procedimentale avrebbe dovuto esplicarsi – come del resto è stato – nei soli confronti del proprietario di tali manufatti
(id est l'odierna appellante) posto che non v'è alcuna norma di legge che obblighi il
Comune a coinvolgere nel procedimento di condono anche i comproprietari di beni diversi rispetto a quello indicato nell'istanza di sanatoria.
13.3. Va disattesa, infine, anche la censura secondo cui l'evasione dell'istanza di condono “differito” presentata nel 2021 non avrebbe potuto prescindere dalla preliminare istruttoria delle precedenti istanze di condono (risalenti al 1986 e al 1995) aventi ad oggetto anche le aree di parcheggio.
Il fatto che le precedenti istanze di condono avessero ad oggetto anche le aree di parcheggio non assume alcuna rilevanza ai fini della delibazione dell'istanza di condono differito del 2021 di cui ora si controverte, quest'ultima avendo ad oggetto – come visto – soltanto la palazzina spogliatoi, il locale infermeria e i campi di calcetto
(e non anche le aree parcheggio).
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, va ribadita l'autonomia esistente tra i diversi procedimenti di condono instaurati nel tempo con riguardo al complesso sportivo in questione, per cui non vi era alcuna necessità di ampliare il N. 08631/2024 REG.RIC.
perimetro oggettivo e soggettivo del procedimento di condono differito de quo, sì da assorbire al suo interno anche elementi oggettivi (e soggettivi) di ulteriori procedimenti condonistici avviati molti anni prima.
Peraltro, il tentativo della parte ricorrente di richiamare nella vicenda procedimentale de qua (instaurata con l'istanza di condono differito del 2021) fatti ed elementi che afferiscono invece ad altre vicende procedimentali (instaurate con separate istanze di condono) appare da un lato in contrasto con il principio di autonomia procedimentale e, dall'altro lato, anche con il divieto di venire contra factum proprium, posto che la scelta di incardinare distinti procedimenti di condono è stata ab origine assunta proprio dalle parti private istanti (id est in origine la dante causa della ricorrente e poi la stessa ricorrente).
13.4. Ne discende, pertanto, che il primo motivo di appello è infondato.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
14. Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta il capo di sentenza con cui
è stata accertata la legittimità del diniego di condono differito nella parte in cui quest'ultimo risulta motivato, inter alia, dalla mancata presentazione della documentazione attestante il pagamento dell'oblazione.
14.1. In proposito, la sentenza appellata statuisce che “la società ricorrente non poteva giovarsi dei versamenti dell'oblazione effettuati dai precedenti presentatori delle istanze di condono del 1986, del 1995 e del 2004 (quest'ultima, peraltro, rigettata con provvedimento comunale prot. n. 6206 del 16 marzo 2004), non solo per il richiamato principio di autonomia procedimentale, ma anche perché i relativi importi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766), con conseguente non imputabilità degli stessi alla sfera patrimoniale di essa ricorrente. Tanto vale a prescindere dall'assorbente osservazione che la somma da versare nello specifico a titolo di N. 08631/2024 REG.RIC.
oblazione, avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono differito, cioè alla data del 1° giugno 2021. Nemmeno è invocabile il soccorso istruttorio previsto dall'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, in quanto la documentazione attestante il versamento dell'oblazione doveva necessariamente accompagnare la domanda di sanatoria sin dal momento della sua presentazione entro il termine perentorio previsto dalla legge, non essendo integrabile ex post.
Invero, la legislazione condonistica intervenuta tra il 1985 ed il 2003 ha sempre prescritto che entro il relativo termine di decadenza dovessero essere effettuate sia la presentazione dell'istanza sia la produzione della prova del pagamento dell'oblazione, con ciò escludendo che quest'ultimo adempimento potesse essere obliterato e rimandato ad un momento successivo, in modo da suggellare la volontà dell'interessato ad attivare il procedimento di sanatoria su basi di ragionevole serietà
e certezza giuridica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2022 n. 8780; TAR
Campania Napoli, Sez. II, 3 ottobre 2016 n. 4528)”.
14.2. A tal riguardo, l'appellante deduce - in senso contrario - che la sentenza sarebbe errata in quanto:
(i) il Comune di Ercolano, con nota prot. 20208/A del 12.12.89, aveva dichiarato la congruità dell'oblazione calcolata dalla soc. Sporting Club Vesuvio nell'istanza di condono del 1986, e aveva certificato di avere incassato a tale titolo l'importo di lire
1.313.800;
(ii) con ulteriore nota del 12 marzo 1991, prot. 9450, il Sindaco di Ercolano aveva certificato che non vi erano elementi ostativi alla concessione della sanatoria, dovendosi solo acquisire il parere da parte del Ministero BB.AA.
(iii) “nonostante questi riscontri, l'Ufficio Condono ha lamentato una presunta modificazione dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di nuovi abusi, sulla scorta di una planimetria prodotta oltre vent'anni dopo (2004) e all'interno di un N. 08631/2024 REG.RIC.
altro procedimento di sanatoria. Evidente la violazione di regole di imparzialità e buon andamento della PA, nonché del legittimo affidamento e della durata ragionevole del procedimento amministrativo”.
14.3. Sennonchè, anche queste censure raggruppate sotto il secondo motivo di appello sono complessivamente infondate.
Le censure dell'appellante non intaccano minimamente, infatti, il pilastro argomentativo su cui si regge il capo di sentenza gravato, e cioè il fatto che nel caso di specie i pagamenti già eseguiti in passato a titolo di oblazione si riferiscono ad altre
e diverse istanze di condono (istanze, quindi, procedimentalmente autonome rispetto a quella di cui ora si controverte).
Ne deriva che tali pagamenti non possono ora imputarsi all'istanza di condono differito de quo, e ciò:
(i) sia per il principio di autonomia delle diverse vicende procedimentali instaurate dalle istanze succedutesi nel tempo;
(ii) sia perché gli importi già corrisposti in passato sono riferiti a pregresse istanze ormai respinte, sicché essi sono soggetti a restituzione ai rispettivi presentatori in caso di ritiro o di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 12 gennaio 2023 n. 102; TAR Campania Napoli, Sez. II, 25 marzo 2015 n. 1766);
(iii) sia perché la somma da versare nello specifico a titolo di oblazione avrebbe dovuto comunque essere attualizzata in base alla consistenza delle opere abusive assunta al momento della presentazione della domanda di condono differito, cioè alla data del 1° giugno 2021.
14.4. Né si può sostenere che il Comune avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio ex art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, sì da acquisire quella documentazione (attestante il pagamento dell'oblazione) che non era stata inizialmente allegata all'istanza di condono differito del 1° giugno 2021. N. 08631/2024 REG.RIC.
Nel caso di specie, è innanzitutto pacifico che l'odierna appellante non ha mai versato entro i termini di legge – con riferimento al procedimento di condono differito de quo
– le somme dovute a titolo di oblazione.
Ciò premesso, come evidenziato anche recentemente dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato, “il mancato pagamento dell'oblazione nei termini o la sua indicazione in forma dolosamente inesatta comporta per ciò solo l'applicazione delle sanzioni di cui s'è detto, e quindi prima di tutto della rimessione in pristino ovvero della demolizione per il caso, che qui rileva, di opere realizzate in difformità dal titolo
o senza titolo, senza che sia possibile un adempimento tardivo (cfr. ex multis, Cons.
Stato, sez. VI, 9 marzo 2018, n. 1514; id., 13 febbraio 2013, n. 894). Ciò appare coerente con la logica delle norme che prevedono il condono in esame: una deroga alla disciplina dell'assetto del territorio, motivata dalla necessità di reperire risorse finanziarie attraverso le oblazioni richieste per ottenerla, ha significato solo se, entro un periodo di tempo ben definito, si realizzano tutte le condizioni disposte dalla legge.
Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo ottenere i ricavi finanziari auspicati. Il tardivo versamento della seconda e della terza rata della somma dovuta a titolo di oblazione, pertanto, è di per sé solo sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione dell'istanza di condono edilizio (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n.
894)” (v., tra le altre, Cons. Stato, sex. VI, 18 febbraio 2025, n. 1314; Cons. Stato, sez.
II, 4 maggio 2020, n. 2814, richiamata di recente da Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno
2023, n. 6040).
Orbene, a fronte del dato oggettivo del mancato pagamento dell'oblazione dovuta per il condono de quo, la violazione procedimentale consistente nell'omesso esercizio del potere di soccorso istruttorio (ai fini dell'acquisizione della prova documentale del N. 08631/2024 REG.RIC.
pagamento dell'oblazione) scolora in un vizio meramente formale passibile di sanatoria ex art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, posto che anche se il Comune avesse sollecitato la ricorrente a fornire la prova del pagamento, tale evidenza non sarebbe mai stata fornita (visto che il pagamento – come risulta dagli atti – non è in realtà mai avvenuto).
Pertanto, il soccorso istruttorio di cui si lamenta il mancato esercizio, quand'anche esercitato, non avrebbe potuto comunque condurre ad un esito provvedimentale diverso, posto che la ricorrente non sarebbe mai stata in condizione di documentare il pagamento dell'oblazione entro i termini di legge.
14.5. Va disattesa, infine, anche la censura secondo cui l'ufficio comunale avrebbe lamentato, nel caso di specie, un'asserita “modificazione dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di nuovi abusi” (accertata sulla scorta di una planimetria prodotta oltre vent'anni dopo) intervenuta in un momento successivo rispetto alla data di presentazione dell'istanza di condono differito del 2021.
In realtà, il diniego di condono di cui ora si discorre non risulta motivato da alcuna effettuazione di lavori abusivi postumi (e cioè successivi rispetto alla data di presentazione dell'istanza di condono differito) bensì da due autonome ragioni consistenti, come già visto, da un lato dal mancato versamento dell'oblazione e, dall'altro lato, nell'assenza di documentazione attestante in modo certo che le ragioni di credito per cui si interviene o procede fossero di data anteriore rispetto all'entrata in vigore della legislazione condonistica.
Va da sé che la censura avente ad oggetto l'esecuzione di lavori abusivi postumi appare completamente inconferente rispetto al contenuto del provvedimento amministrativo impugnato nel presente giudizio.
14.6. Ne discende, pertanto, che pure il secondo motivo di appello è infondato.
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO N. 08631/2024 REG.RIC.
15. Con il motivo di appello in esame, l'appellante censura la sentenza gravata per non avere considerato che il diniego di condono impugnato “non solo ha ritenuto, in maniera infondata, di dover anteporre l'istruttoria dell'istanza inoltrata dalla società ricorrente nel 2021 a quelle proposte nel 1986 dal costruttore (soc. Sporting Club
Vesuvio) e nel 1995 dal locatario-gestore (Sporting Live Sas), ma ha illegittimamente sovrapposto i procedimenti, con palese travisamento dei presupposti in fatto, nonché dei requisiti di legge propri di ciascuna delle diverse istanze e delle diverse discipline.
In particolare, uno dei presupposti del provvedimento è che lo stato dei luoghi fosse stato modificato successivamente alla proposizione dell'istanza di condono del 1986.
L'Ufficio tuttavia non considera che, se da un lato - e sulla scorta di quanto osservato col primo motivo - quell'istanza era meritevole di accoglimento; per altro verso, gli ulteriori abusi sono stati oggetto di successive domande di condono - una del 1995,
l'altra del 2004, l'ultima del 2021 – alcune delle quali tuttora inevase (1995), e comunque presentate alla stregua della disciplina sul condono edilizio varata successivamente alla legge n. 47/1985. L'art. 35 legge n. 47/1985 autorizza esclusivamente, quando sussistono i presupposti da essa indicati, la realizzazione di lavori di completamento con assunzione del rischio da parte di chi li effettua, nel caso di rigetto della domanda di condono. La disposizione non si occupa della diversa ipotesi in cui il soggetto che ha presentato l'istanza di condono abbia realizzato interventi non di rifinitura, ma nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di sanatoria”.
15.1. Anche questa doglianza è infondata, atteso che essa reitera un tipo di censura già articolata con il secondo motivo di appello, imperniata sull'asserito svolgimento di ulteriori lavori abusivi in data successiva rispetto a quella di presentazione dell'istanza di condono differito.
Sennonché, come già esposto in relazione al secondo motivo di appello, questa doglianza non tiene conto del fatto che nel caso di specie il diniego di condono non è N. 08631/2024 REG.RIC.
basato sulla presenza di lavori abusivi postumi, bensì su altre autonome ragioni di cui si è già visto nella trattazione del secondo motivo di appello (alla quale si rinvia per esigenze di sinteticità).
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO
16. Il quarto motivo di appello ripropone le stesse doglianze articolate – con riguardo alla questione del pagamento dell'oblazione e della sua comprova – con il secondo motivo di appello.
In ossequio al principio di sinteticità, pertanto, si rinvia a quanto già esposto in relazione al secondo motivo di appello.
Il quarto motivo di appello deve essere quindi respinto sulla scorta delle medesime considerazioni già sviluppate (in punto di oblazione) per il secondo motivo di appello.
SUL QUINTO MOTIVO DI APPELLO
17. Con il quinto motivo di appello, infine, l'appellante contesta il capo di sentenza che ha accertato la legittimità del diniego di condono nella parte in cui lo stesso ha rilevato l'assenza di documentazione che attesti l'anteriorità delle ragioni di credito per cui si interviene (o si procede) rispetto all'entrata in vigore della legislazione condonistica.
Rileva in proposito la parte appellante che l'art. 40, comma 6, legge 47/85, dà rilievo non solo alle ragioni di credito per cui si procede, ma anche a quelle “per cui si interviene”.
Nel caso di specie, la Curatela del LI Deiulemar ha comunicato alla ricorrente, in data 15 aprile 2020, che i soggetti ammessi allo stato passivo del fallimento comprendono, tra gli altri, anche i “lavoratori dipendenti della società assunti nel periodo 1997 – 1999, insinuati al passivo per TFR maturato anche in tale orizzonte temporale”, il che dimostrerebbe che i crediti per cui si è intervenuti nel fallimento sono anche anteriori rispetto alla data di entrata in vigore della normativa condonistica
(quantomeno alla normativa del 2003). N. 08631/2024 REG.RIC.
La ricorrente ha allegato tale segnalazione all'istanza di condono differito del 2021.
17.1. Il motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
A tal riguardo, infatti, occorre prendere le mosse dal principio di diritto elaborato dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa
(Cass. n. 3951 del 1998; Cass. n. 5902 del 2002; Cass. n. 2273 del 2005; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 16314 del 2019).
Trattasi di un principio radicato anche nella giurisprudenza amministrativa con riferimento all'impugnazione di provvedimenti amministrativi plurimotivati, secondo cui, in presenza di provvedimenti motivati con distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé astrattamente sufficiente a sorreggere la volizione amministrativa, la parte che agisce per l'annullamento ha l'onere di aggredire tutti i pilastri motivazionali che reggono l'avversata decisione, pena l'inammissibilità dell'azione, strutturalmente inidonea, quandanche in toto accolta, a determinare l'annullamento dell'atto, che, al contrario, resterebbe in piedi in virtù delle ragioni non fatte oggetto di censura (ex multis Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1215), e senz'altro estensibile, per identità di ratio, all'impugnativa di provvedimenti giurisdizionali (in tal senso si veda
Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5325; Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2024, n.
3835).
Orbene, nel caso di specie la sentenza appellata ha confermato il diniego impugnato per due autonome rationes decidendi, che riflettono – a loro volta – due autonomi profili motivazionali del diniego di condono impugnato in primo grado, vale a dire da N. 08631/2024 REG.RIC.
un lato la mancata attestazione del pagamento dell'oblazione e, dall'altro lato,
l'assenza di documentazione che attesti che i crediti da cui è scaturita la procedura fallimentare (in esito alla quale l'appellante ha acquistato i beni abusivi de quibus e, poi, chiesto il condono differito) siano anteriori alla data di entrata in vigore della normativa condonistica invocata.
Siccome ciascuno di questi due profili motivazionali è auto-sufficiente, id est idoneo a giustificare (da solo considerato) il diniego di condono, è evidente che se uno di essi risulta legittimo, viene meno l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'illegittimità del secondo profilo; tale accertamento, infatti, non potrebbe comunque determinare alcun annullamento del diniego di condono impugnato.
Ebbene, nel caso di specie si è già visto che almeno una delle due motivazioni reiettive invocate dal Comune (id est la motivazione incentrata sul mancato pagamento dell'oblazione) resiste alle censure della parte appellante, ciò che basta a giustificare la reiezione dell'istanza di condono differito del 2021, irrilevante essendo, quindi, lo scrutinio di legittimità della seconda motivazione reiettiva.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il quinto motivo di appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
18. In conclusione, pertanto, l'appello va in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile.
19. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensore del Comune. Si ravvisano invece giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra il LI e il Comune.
P.Q.M. N. 08631/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
2.000,00 (duemila) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti), con distrazione in favore del difensore del Comune.
Spese compensate tra il LI e il Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di AR, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele TE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele TE AN Di AR N. 08631/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO