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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 887/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18688/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Snc Di Nominativo_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423644 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423644 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423644 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, vista l'opposizione della Società_1 snc di Nominativo_1 all'avviso tramite il quale, a saldo della Tari per il triennio 2021/23, le era stato richiesto il pagamento di euro 2.917,00, al lordo di sanzioni, spese e interessi;
parimenti lette le controdeduzioni dell'opposta Roma Capitale;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti si sono date reciproco atto del sopravvenuto annullamento, in via di autotutela, dell'avviso impugnato.
Una volta così venuto meno l'interesse alla prosecuzione della lite, a mente dell'art. 46 del Dlgs n. 546/92 il processo va dichiarato estinto.
Quanto alle spese di lite, poi, le stesse vanno addebitate all'Agenzia odierna opposta, stante la riconosciuta originaria bontà dei motivi a sostegno dell'opposizione ed in ragione così della cd. soccombenza virtuale. Rileva difatti in proposito il pronunciato n. 274/05 della Corte Costituzionale, tramite cui il ridetto art. 46 è stato dichiarato illegittimo laddove prevedeva la compensazione delle spese nei casi di cessazione della materia del contendere in ipotesi diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara estinto il processo;
condanna l'opposta Roma Capitale al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 1.400.
Roma, 21 gennaio 2025.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18688/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Snc Di Nominativo_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423644 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423644 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423644 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, vista l'opposizione della Società_1 snc di Nominativo_1 all'avviso tramite il quale, a saldo della Tari per il triennio 2021/23, le era stato richiesto il pagamento di euro 2.917,00, al lordo di sanzioni, spese e interessi;
parimenti lette le controdeduzioni dell'opposta Roma Capitale;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti si sono date reciproco atto del sopravvenuto annullamento, in via di autotutela, dell'avviso impugnato.
Una volta così venuto meno l'interesse alla prosecuzione della lite, a mente dell'art. 46 del Dlgs n. 546/92 il processo va dichiarato estinto.
Quanto alle spese di lite, poi, le stesse vanno addebitate all'Agenzia odierna opposta, stante la riconosciuta originaria bontà dei motivi a sostegno dell'opposizione ed in ragione così della cd. soccombenza virtuale. Rileva difatti in proposito il pronunciato n. 274/05 della Corte Costituzionale, tramite cui il ridetto art. 46 è stato dichiarato illegittimo laddove prevedeva la compensazione delle spese nei casi di cessazione della materia del contendere in ipotesi diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara estinto il processo;
condanna l'opposta Roma Capitale al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 1.400.
Roma, 21 gennaio 2025.