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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Monica
d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1721/2024. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Palmira Parte_1 C.F._1
Abbondandolo, giusta procura in calce al ricorso in opposizione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Garzilli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Santa Lucia, 20;
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato in data 22.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2024, emesso dal Tribunale di Avellino in data
3/04/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 42.527,25 in favore della
(d'ora in avanti, Controparte_1
), a titolo di contributi soggettivo, integrativo e di maternità, oltre sanzioni ed interessi, per le Pt_2 annualità dal 2002 al 2010.
Segnatamente, formulava le seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito , respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, voglia revocare od annullare l'opposto decreto ingiuntivo n 74/2024 emesso dal Tribunale di Avellino Sez.
Lavoro in data 03/04/2024 e, nel merito comunque rigettare la domanda della per CP_1 essersi il relativo credito estinto per prescrizione . Con vittoria di spese e competenze di lite , oltre accessori come per legge”.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria per carenza di interesse ad agire in capo alla ex Pt_2 art. 100 c.p.c.. Deduceva, al riguardo, che l'ente previdenziale fosse già in possesso di plurimi titoli esecutivi per i medesimi crediti, costituiti da n. 8 cartelle di pagamento notificate tra il 2004 e il
2014 e mai opposte, con conseguente definitività della pretesa creditoria. La richiesta di un nuovo titolo giudiziale integrerebbe, pertanto, un abuso dello strumento processuale, volto unicamente ad aggravare la posizione del debitore.
Nel merito, eccepiva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995. Sosteneva che il dies a quo del termine prescrizionale dovesse individuarsi, anche in caso di omessa dichiarazione, nel giorno successivo alla scadenza del termine per l'invio della comunicazione reddituale (15 settembre di ogni anno), momento dal quale la avrebbe potuto esercitare il proprio diritto. Contestava, infine, l'efficacia interruttiva degli CP_1 atti prodotti dalla controparte.
2. Si costituiva in giudizio la , la quale, con memoria difensiva, contestava integralmente le Pt_2 avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione. In relazione all'eccezione preliminare, affermava la sussistenza del proprio interesse ad agire, finalizzato ad ottenere un titolo esecutivo di formazione giudiziale, idoneo al giudicato e più stabile rispetto alla cartella esattoriale. Quanto alla prescrizione, ne eccepiva l'infondatezza, sostenendo che, ai sensi della disciplina speciale di cui all'art. 19 della L. n. 773/1982, il termine di prescrizione non fosse mai iniziato a decorrere, stante la pacifica e totale omissione, da parte del ricorrente, della trasmissione delle comunicazioni
2 reddituali obbligatorie per tutte le annualità in oggetto. In subordine, deduceva l'efficacia interruttiva delle cartelle di pagamento e degli ulteriori solleciti inviati.
3. La causa, istruita in via documentale, è decisa all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
4. Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati, con contestuale revoca del provvedimento monitorio opposto e pronuncia sulla domanda di pagamento articolata nel procedimento ingiuntivo ed automaticamente traslata nel presente giudizio, domanda che deve ritenersi anch'essa parzialmente fondata. Va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di merito a cognizione piena sulla domanda di pagamento, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria, la quale si svolge inaudita altera parte. Dunque, i vizi intrinseci del ricorso monitorio e del pedissequo decreto possono, al più, condurre alla revoca del provvedimento d'ingiunzione, ma non pregiudicano l'esame di merito della domanda di pagamento, che doverosamente tiene luogo a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione (Cass. civ., sez. III, 23/07/2014, n. 16767;
Cass. civ., sez. II, 18/04/2000, n. 4974). Del resto, è opinione condivisa quella secondo cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudice dell'atto opposto, ma è giudice del rapporto controverso. Qualora, poi, la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare quantificata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto (v. Cass. civ., sez. lav., 17/10/2011, n. 21432). Quindi, anche in caso di parziale fondatezza dell'opposizione, la pronuncia del giudice del merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrà ad oggetto l'eventuale residua parte di credito, di cui sia accertata la sussistenza. Il ripristino del contraddittorio, in via eventuale e differita, determina la traslazione della domanda di pagamento, proposta in monitorio, nel giudizio di opposizione, con ciò determinandosi una speculare inversione delle posizioni processuali, nel senso che l'opponente è debitore sul piano sostanziale, mentre l'opposto è creditore. Alla luce del noto riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, dovrà essere il contribuente, in veste di debitore opponente, a dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa, mentre l'ente previdenziale, in qualità di creditore opposto, ben può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo egli unicamente dimostrare gli elementi costitutivi del diritto, cioè, nella fattispecie, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione previdenziale e, limitatamente al quantum, la misura del reddito imponibile adottato a base di calcolo dei contributi (Cfr. Cass. civ., sez. lav., 27/10/2020, n.
23607; Cass. civ., sez. un., 30.10.2011, n. 13533; Cass. civ., sez. II, n. 13685, 21/05/2019). Né tale regola subisce deroghe nel processo del lavoro, essendo nota la natura dell'obbligazione di
3 pagamento dei contributi di previdenza, quale ordinario credito pecuniario di diritto comune (con l'unica peculiarità della rilevabilità officiosa della prescrizione estintiva).
5. Ciò chiarito, in ordine alla contestata ammissibilità della domanda monitoria, va condivisa la tesi professata dalla , secondo cui essa può avvalersi dell'azione monitoria ex art. Controparte_1
635 co. 2 c.p.c. al fine della propria attività di recupero dei contributi. Infatti, questo giudice presta adesione ai maggioritari orientamenti interpretativi sul punto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, i quali accordano alle Casse di previdenza l'azione monitoria basata, quale prova scritta, sull'attestazione del credito stilata dal funzionario, prodotta in atti con prospetto sintetico della pretesa creditoria di (Cass. civ., sez. lav., 27/10/2020, n. 23616: “La svolge sia CP_1 Parte_3 funzioni di mutualità ed assistenza che previdenziali, provvedendo ad erogare ai dipendenti delle imprese edili l'indennità integrativa di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce prova idonea sia ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c.…”; e v. anche Cass. civ. sez. lav.,
28/10/2008, n. 25888). A ciò non osta la contestuale iscrizione a ruolo esecutivo delle somme, con affidamento dell'incarico all'agente della riscossione a mezzo di cartella di pagamento: difatti, fermo il diritto del creditore di procedere al cumulo delle azioni dirette a conseguire la propria soddisfazione, con l'ovvia esclusione dell'abusivo frazionamento del credito, è finanche noto che la cartella di pagamento è mero titolo esecutivo stragiudiziale insuscettibile di assurgere a giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., a differenza del decreto ingiuntivo non opposto, che invero, ex art. 656
c.p.c., è impugnabile solo con revocazione, oppure opposto e confermato, anche parzialmente, dalla sentenza definitiva del giudizio di opposizione. Ciò anche ai fini del beneficio dell'actio iudicati ex art. 2946 c.c., notoriamente inapplicabile alle cartelle esattoriali (la cui definitività non muta il termine di prescrizione stabilito per i crediti) ed invece invocabile per decreti ingiuntivi e sentenze, giacché i diritti ivi accertati si prescrivono nel termine ordinario decennale. Quindi, anche in pendenza di iscrizione a ruolo esecutivo, la privata conserva il diritto di agire in Controparte_1 monitorio, anche per le stesse somme, nutrendo un interesse meritevole di tutela, ossia la formazione del giudicato attraverso il procedimento ingiuntivo. In sostanza, così come non sussiste un generale divieto di cumulo di titoli esecutivi per uno stesso credito, neppure esiste una preclusione per le Casse previdenziali nel cumulo tra ingiunzione di pagamento ed iscrizione a ruolo esecutivo.
6. Anche a voler superare il profilo di inammissibilità, l'opposizione è comunque parzialmente fondata nel merito, essendo maturata la prescrizione per la più gran parte dei crediti azionati.
4 Occorre anzitutto premettere che la mancata opposizione a una cartella di pagamento nei termini di legge (art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999) rende il credito “irretrattabile”, ovvero non più contestabile nel merito. Tuttavia, non determina la “conversione” del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, come previsto dall'art. 2953 c.c. per i soli titoli giudiziali passati in giudicato. La cartella esattoriale è un atto amministrativo e, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale continua a decorrere dalla data della sua notifica. Questo principio è stato sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016, correttamente citata dal ricorrente.
Cionondimeno, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Per i contributi previdenziali, questo momento coincide con la scadenza del termine per il pagamento. Come argomentato nelle note, anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi da parte del professionista, la è in condizione di rilevare l'inadempimento e agire CP_1 per la riscossione, specialmente per i contributi minimi che sono dovuti a prescindere dal reddito.
Pertanto, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza fissata per l'adempimento (identificata nel 15 settembre dell'anno successivo a quello di competenza), e non può essere sospeso a tempo indeterminato in attesa di una dichiarazione mai presentata. La giurisprudenza citata a supporto di tale tesi rafforza la posizione del ricorrente (cfr. Cass. n. 3452/2022, Cass. n. 27218/2018) .
Sulla base dei principi sopra esposti, delle date di notifica delle cartelle esattoriali in atti nonché dalla considerazione degli ulteriori atti interruttivi emersi dall'istruttoria, è possibile valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per ciascuna annualità.
7. In tal senso, oltre alla tardività della maggior parte degli atti interruttivi, il ricorrente solleva eccezioni pertinenti sulla loro idoneità a interrompere la prescrizione.
Va considerato, in tal senso, che un atto interruttivo, per essere efficace, deve manifestare in modo inequivocabile la volontà di far valere un diritto specifico, indicando il soggetto obbligato e la causa della pretesa (cfr. sul punto Cass. n. 15714/2018). Questo Giudice ritiene i solleciti di pagamento, assunti quali atti interruttivi idonei ad interrompere la prescrizione, completi dei requisiti de qua.
Si può procedere, pertanto, alla valutazione complessiva degli stessi, riferibile alle diverse pretese contributive nonché, ove ciò sia pertinente, alla considerazione delle ulteriori eccezioni legate alla validità della notifica dei medesimi atti interruttivi, quale ulteriore profilo di censura rilevato dal ricorrente.
Segnatamente, per quanto di interesse nell'instaurato procedimento, con riguardo ai contributi riferibili agli anni 2002-2003 (Ruoli 2003, 2004) l'atto interruttivo di riferimento risulta, in primo luogo, l'ultima cartella di pagamento notificata al ricorrente, che risale al 7/08/2004. La
5 prescrizione è decorsa al più tardi il 7/08/2009. La comunicazione del 20/12/2019 (con l'indicazione del destinatario “trasferito”), peraltro, come eccepito dal ricorrente, risulta non ritualmente notificata, in quanto l'agente notificatore, non avendo trovato il destinatario, ha omesso di certificare di aver compiuto le necessarie ricerche per rintracciarlo.
In mancanza di ulteriori e precedenti atti interruttivi entro i successivi 5 anni dal 7/08/2004, i crediti correlati sono da ritenersi prescritti.
Con riguardo ai contributi riferibili all'anno 2004 (Ruolo 2005), l'atto interruttivo di riferimento è la cartella di pagamento notificata il 19/09/2005. La prescrizione è decorsa al più tardi il
19/09/2010. In mancanza di ulteriori atti interruttivi entro i successivi 5 anni, i crediti sono da ritenersi prescritti.
Con riguardo ai contributi riferibili all'anno 2005 (Ruolo 2006), non emergono atti interruttivi idonei ad interrompere la prescrizione.
Con riguardo ai contributi riferibili all'anno 2006 (Ruolo 2007) gli atti interruttivi di riferimento sono costituiti dalla cartella di pagamento notificata il 2/04/2008 e dal sollecito notificato l'11/12/2012 di talchè la prescrizione è decorsa al più tardi l'11/12/2017. La comunicazione del
31/03/2022 (con l'indicazione del destinatario “trasferito”), come eccepito dal ricorrente, risulta non ritualmente notificata, in quanto l'agente notificatore, non avendo trovato il destinatario, ha omesso di certificare di aver compiuto le necessarie ricerche per rintracciarlo. I crediti correlati sono, pertanto, prescritti.
Con riguardo ai contributi riferibili all'anno 2007 (Ruolo 2008) l'atto interruttivo è costituito dalla cartella di pagamento notificata il 25/10/2008 con prescrizione che decorre al più tardi il
25/10/2013. In mancanza di ulteriori atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica, i correlati crediti sono prescritti.
Con riguardo ai contributi riferibili all'anno 2008 (Ruolo 2010), gli atti interruttivi di riferimento sono costituiti dalla cartella di pagamento notificata il 16/03/2011 e dal sollecito notificato il 27/10/2014, con prescrizione che è decorsa al più tardi il 27/10/2019. In mancanza di altri atti interruttivi, i crediti correlati sono da ritenersi prescritti.
Con riguardo ai contributi riferibili all'anno 2009 (Ruolo 2011) gli atti interruttivi di riferimento sono costituiti dalla cartella di pagamento notificata il 22/02/2011 e dal sollecito notificato l'8/06/2015, con prescrizione dei crediti l'8/06/2020. Tuttavia, il termine di prescrizione
(8/06/2020) cadeva durante il primo periodo di sospensione covid (23/02/2020 - 30/06/2020).
Pertanto, il termine viene prorogato di 311 giorni, con prescrizione che decorre al più tardi il15 aprile 2021. La resistente ha, peraltro, inviato un sollecito, in data 18/06/2020, CP_1
6 notificato prima della nuova scadenza del 15 aprile 2021, di talchè ha validamente interrotto la prescrizione. Da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale, anch'esso soggetto alla sospensione COVID. La prescrizione non era quindi maturata al momento della notifica del decreto ingiuntivo (aprile 2024) sicchè il credito correlato non è prescritto.
Con riguardo ai contributi riferibili all'anno 2010 (Ruolo 2014) gli atti interruttivi di riferimento sono costituiti dalla cartella di pagamento notificata il 14/06/2014 e dal sollecito notificato il 6/02/2019, con prescrizione che, pertanto, decorre al più tardi, applicando le sospensioni covid, il
13 dicembre 2024.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso il 3/04/2024 e notificato il 17/04/2024 ovvero prima della nuova scadenza del 13 dicembre 2024, pertanto, il credito correlato non è prescritto.
8. In definitiva, l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione per l'emergenza
COVID-19 modifica in modo sostanziale le conclusioni per le annualità più recenti. Infatti, i crediti relativi alle annualità dal 2002 al 2008 restano prescritti, in quanto i rispettivi termini di prescrizione erano già spirati prima dell'inizio dei periodi di sospensione. I crediti relativi alle annualità 2009 e 2010 risultano invece non prescritti alla data di notifica del decreto ingiuntivo. La proroga di 311 giorni ha infatti reso efficaci gli atti interruttivi della (per l'anno 2009) o ha CP_1 spostato la data di scadenza finale a un momento successivo all'azione monitoria (per l'anno 2010).
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto nel resto del ricorso in opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento a favore di persona del l.r.p.t. delle residue Parte_4 somme di cui alla predetta attestazione, e, segnatamente, al pagamento di contributi soggettivi per complessivi euro 3.020,00 e di contributi integrativi per complessivi euro 1.200,00, oltre interessi dalla maturazione sino al saldo, decurtate le eventuali trattenute già eseguite;
nonché al pagamento di complessivi euro 1.873,00 a titolo di sanzione.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021, n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; .sez. II,
24724/2019), la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, importano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 74/2024;
2) dichiara estinti per prescrizione, fino all'anno 2008, i crediti indicati e riportati nell'attestazione ex art. 635 co. 2 c.p.c. di Parte_2
3) rigetta per il resto il ricorso in opposizione e condanna l'opponente al pagamento a favore di in persona de l.r.p.t. delle residue somme dovute relative agli anni dal 2009 al 2010 , e, Parte_2 segnatamente, al pagamento di contributi soggettivi per complessivi euro 3.020,00 e di contributi integrativi per complessivi euro 1.200,00, oltre interessi dalla maturazione sino al saldo, decurtate le eventuali trattenute già eseguite;
nonché al pagamento di complessivi euro 1.873,00 a titolo di sanzione.
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Monica d'Agostino
8