CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 11/03/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
MONTALDI RAFFAELE, Giudice
in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239007062957000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPPN002822018 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPPN002822018 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPPN002822018 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPRN002632019 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPRN002632019 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPRN002632019 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ha chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata e l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: Non ha rassegnato conclusioni nel presente ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_3 nato il [...] a [...] e residente in [...], Indirizzo_1
proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI di OS avverso la notifica effettuata in data 17/10/23 dell'intimazione di pagamento n. 04720239007062957000 alla quale risultavano sottese le seguenti intimazioni di pagamento:
a) intimazione di pagamento n. TKQIPPN002822018 con riferimento interno n. 64719015659876005000 di
€ 18.649,65 con data di notifica dichiarata dall'Agente della RI al 05/09/2018, afferente importi iscritti a ruolo da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di OS sulla scorta dell'avviso di accertamento n. TKQ016W00493/2016 formato a titolo di IRPEF, IVA ed IRAP anno 2011;
b) intimazione di pagamento n. TKQIPRN002632019 con riferimento interno n. 64720016662182001000 di
€ 14.942,53 con data di notifica dichiarata dall'Agente della RI al 04/12/2019, afferente importi iscritti a ruolo da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di OS sulla scorta dell'avviso di accertamento n.TKQ016W00493/2016 formato a titolo di IRPEF, IVA ed IRAP anno 2011.
Eccepiva la nullità e l'illegittimità dell'atto impositivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
240, lettera d) L. 29 dicembre dicembre 2022, n. 197 dell'intimazione di pagamento n.
04720239007062957000, con la quale l'Agente della RI aveva minacciato di procedere all'avvio di nuove azioni esecutive anche in relazione alle somme oggetto delle intimazioni di pagamento n.
TKQIPPN002822018 con riferimento interno n. 64719015659876005000 e n. TKQIPRN002632019 con riferimento interno n. 64720016662182001000.
In relazione a tali intimazioni di pagamento, il sig. Nominativo_2 nato il [...] a [...], figlio del ricorrente, aveva, infatti, proposto, nella Sua qualità di coobbligato in solido del ricorrente Nominativo_1, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della RI dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (rottamazione – quater)”, che veniva accolta dall'Agente della RI, in relazione alla quale erano state in parte corrisposte le relative rate, alcune delle quali ancora in corso di pagamento.
A seguito, orbene, della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.
In caso di coobbligazione solidale tra più soggetti per il medesimo debito, qualora la presentazione della dichiarazione di adesione venga effettuata da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione della attività esecutive e cautelari previsti dal comma 240, lettera d) dell'art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati, avendo la rottamazione, come detto, effetto anche sugli stessi. L'effetto di interruzione delle attività cautelari ed esecutive si estende, quindi, a tutti i coobbligati al pagamento.
Nella fattispecie in esame, l'Agenzia delle Entrate RI aveva notificato all'odierno ricorrente l'impugnata intimazione di pagamento n. 04720239007062957000, anche ai fini della riscossione di somme oggetto di intimazioni di pagamento per le quali il coobbligato solidale sig. Nominativo_2 aveva richiesto ed ottenuto la definizione adevolata dei carichi c.d. rottamazione quater.
Ne consegue l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, per violazione dell'art. 1, comma 240, lettera d) della l. n. 29 decembre 2022, n. 197.
Chiedeva, inoltre, che accertata l'illegittimità dell'atto opposto,che in ossequio alla regola della propagazione dei vizi la pronunzia di annullamento integrale dell'intimazione di pagamento n. 04720239007062957000, considerata l'unitarietà e non scindibilità dell'atto medesimo in ragione del fatto che, con lo stesso, era stato richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di titoli e cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento e che la nullità di una non può che invalidare l'atto nella sua interezza.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata e l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate RI non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto e va, pertanto, rigettato. Nominativo_3 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 04720239007062957000, notificatagli in data 17 ottobre 2023 alla quale erano sottese, a suo dire, tra l'altro due intimazioni di pagamento ed in particolare la n. TKQIPPN002822018 notificata il 05/09/2018, relativa ad importi non specificati dovuti a titolo di IRPEF, IVA ed IRAP anno 2011; nonchè la n. 64720016662182001000 di € 14.942,53, notificata il 4/12/2019, per un importo di € 14.942,53 dovuti a titolo di IRPEF, IVA ed IRAP anno 2011. Ha sostenuto che in relazione alle due suindicate intimazioni di pagamento, suo figlio Nominativo_2 aveva proposto, nella sua qualità di coobbligato in solido con suo padre, Nominativo_3, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione – quater)” accolta dall'Agente della RI e che erano state già in parte corrisposte alcune rate.
Tale adesione, in caso di coobbligazione solidale tra più soggetti per il medesimo debito avrebbe quindi comportato effetti anche nei confronti di esso ricorrente, essendo stata la presentazione della dichiarazione di adesione effettuata da parte di uno dei coobbligati;
la definizione doveva, quindi, sortire effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione della attività esecutive e cautelari previsti dal comma 240, lettera d) dell'art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197 si dovevano produrre in capo a tutti i coobbligati.
Deve, orbene, innanzitutto, rilevarsi che dalla dichiarazione di adesione della cd rottamazione quater presentata da Nominativo_2 , con riferimento alle cartelle n.64720016662182001001 e n.64719015659876005001, risulta che l'istanza è stata effettuata in proprio senza alcun riferimento alla esistenza di un debito solidale col padre o con altri soggetti. Non essendo stata, peraltro, prodotte le intimazioni di pagamento relative alle suindicate cartelle, dalle quali ricavare a quali tributi omessi esse si riferiscano, non è dato ricondurle alla pretesa impositiva avanzata nei confronti dell'odierno ricorrente;
manca, quindi, agli atti una prova del collegamento dell'intimazione impugnata con la richiesta di adesione agevolata presentata da Nominativo_2.
Non appaiono, orbene, sussistere prove dell'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, per violazione dell'art. 1, comma 240, lettera d) della l. n. 29 dicembre 2022, n. 197.
Si ravvisano, comunque, motivi di opportunità per compensare tra le Parti le spese di lite in ragione della natura delle questioni trattate ed in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Il Presidente Dott. Francesco Galli
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 11/03/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente e Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
MONTALDI RAFFAELE, Giudice
in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239007062957000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPPN002822018 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPPN002822018 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPPN002822018 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPRN002632019 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPRN002632019 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKQIPRN002632019 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ha chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata e l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: Non ha rassegnato conclusioni nel presente ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_3 nato il [...] a [...] e residente in [...], Indirizzo_1
proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI di OS avverso la notifica effettuata in data 17/10/23 dell'intimazione di pagamento n. 04720239007062957000 alla quale risultavano sottese le seguenti intimazioni di pagamento:
a) intimazione di pagamento n. TKQIPPN002822018 con riferimento interno n. 64719015659876005000 di
€ 18.649,65 con data di notifica dichiarata dall'Agente della RI al 05/09/2018, afferente importi iscritti a ruolo da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di OS sulla scorta dell'avviso di accertamento n. TKQ016W00493/2016 formato a titolo di IRPEF, IVA ed IRAP anno 2011;
b) intimazione di pagamento n. TKQIPRN002632019 con riferimento interno n. 64720016662182001000 di
€ 14.942,53 con data di notifica dichiarata dall'Agente della RI al 04/12/2019, afferente importi iscritti a ruolo da Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di OS sulla scorta dell'avviso di accertamento n.TKQ016W00493/2016 formato a titolo di IRPEF, IVA ed IRAP anno 2011.
Eccepiva la nullità e l'illegittimità dell'atto impositivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma
240, lettera d) L. 29 dicembre dicembre 2022, n. 197 dell'intimazione di pagamento n.
04720239007062957000, con la quale l'Agente della RI aveva minacciato di procedere all'avvio di nuove azioni esecutive anche in relazione alle somme oggetto delle intimazioni di pagamento n.
TKQIPPN002822018 con riferimento interno n. 64719015659876005000 e n. TKQIPRN002632019 con riferimento interno n. 64720016662182001000.
In relazione a tali intimazioni di pagamento, il sig. Nominativo_2 nato il [...] a [...], figlio del ricorrente, aveva, infatti, proposto, nella Sua qualità di coobbligato in solido del ricorrente Nominativo_1, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della RI dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (rottamazione – quater)”, che veniva accolta dall'Agente della RI, in relazione alla quale erano state in parte corrisposte le relative rate, alcune delle quali ancora in corso di pagamento.
A seguito, orbene, della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.
In caso di coobbligazione solidale tra più soggetti per il medesimo debito, qualora la presentazione della dichiarazione di adesione venga effettuata da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione della attività esecutive e cautelari previsti dal comma 240, lettera d) dell'art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati, avendo la rottamazione, come detto, effetto anche sugli stessi. L'effetto di interruzione delle attività cautelari ed esecutive si estende, quindi, a tutti i coobbligati al pagamento.
Nella fattispecie in esame, l'Agenzia delle Entrate RI aveva notificato all'odierno ricorrente l'impugnata intimazione di pagamento n. 04720239007062957000, anche ai fini della riscossione di somme oggetto di intimazioni di pagamento per le quali il coobbligato solidale sig. Nominativo_2 aveva richiesto ed ottenuto la definizione adevolata dei carichi c.d. rottamazione quater.
Ne consegue l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, per violazione dell'art. 1, comma 240, lettera d) della l. n. 29 decembre 2022, n. 197.
Chiedeva, inoltre, che accertata l'illegittimità dell'atto opposto,che in ossequio alla regola della propagazione dei vizi la pronunzia di annullamento integrale dell'intimazione di pagamento n. 04720239007062957000, considerata l'unitarietà e non scindibilità dell'atto medesimo in ragione del fatto che, con lo stesso, era stato richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di titoli e cartelle di pagamento ed intimazioni di pagamento e che la nullità di una non può che invalidare l'atto nella sua interezza.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata e l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate RI non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto e va, pertanto, rigettato. Nominativo_3 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 04720239007062957000, notificatagli in data 17 ottobre 2023 alla quale erano sottese, a suo dire, tra l'altro due intimazioni di pagamento ed in particolare la n. TKQIPPN002822018 notificata il 05/09/2018, relativa ad importi non specificati dovuti a titolo di IRPEF, IVA ed IRAP anno 2011; nonchè la n. 64720016662182001000 di € 14.942,53, notificata il 4/12/2019, per un importo di € 14.942,53 dovuti a titolo di IRPEF, IVA ed IRAP anno 2011. Ha sostenuto che in relazione alle due suindicate intimazioni di pagamento, suo figlio Nominativo_2 aveva proposto, nella sua qualità di coobbligato in solido con suo padre, Nominativo_3, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione – quater)” accolta dall'Agente della RI e che erano state già in parte corrisposte alcune rate.
Tale adesione, in caso di coobbligazione solidale tra più soggetti per il medesimo debito avrebbe quindi comportato effetti anche nei confronti di esso ricorrente, essendo stata la presentazione della dichiarazione di adesione effettuata da parte di uno dei coobbligati;
la definizione doveva, quindi, sortire effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione della attività esecutive e cautelari previsti dal comma 240, lettera d) dell'art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197 si dovevano produrre in capo a tutti i coobbligati.
Deve, orbene, innanzitutto, rilevarsi che dalla dichiarazione di adesione della cd rottamazione quater presentata da Nominativo_2 , con riferimento alle cartelle n.64720016662182001001 e n.64719015659876005001, risulta che l'istanza è stata effettuata in proprio senza alcun riferimento alla esistenza di un debito solidale col padre o con altri soggetti. Non essendo stata, peraltro, prodotte le intimazioni di pagamento relative alle suindicate cartelle, dalle quali ricavare a quali tributi omessi esse si riferiscano, non è dato ricondurle alla pretesa impositiva avanzata nei confronti dell'odierno ricorrente;
manca, quindi, agli atti una prova del collegamento dell'intimazione impugnata con la richiesta di adesione agevolata presentata da Nominativo_2.
Non appaiono, orbene, sussistere prove dell'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, per violazione dell'art. 1, comma 240, lettera d) della l. n. 29 dicembre 2022, n. 197.
Si ravvisano, comunque, motivi di opportunità per compensare tra le Parti le spese di lite in ragione della natura delle questioni trattate ed in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Il Presidente Dott. Francesco Galli