Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 113
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'azione esecutiva per violazione della rottamazione quater

    La Corte ha ritenuto che dall'adesione alla rottamazione quater presentata dal figlio del ricorrente non sia emerso alcun riferimento all'esistenza di un debito solidale con il padre. Inoltre, non essendo state prodotte le intimazioni di pagamento relative alle cartelle citate nell'adesione, è mancata la prova del collegamento tra l'intimazione impugnata e la richiesta di adesione agevolata presentata dal figlio. Pertanto, non sussistono prove dell'illegittimità dell'azione esecutiva.

  • Rigettato
    Annullamento integrale dell'intimazione per propagazione dei vizi

    Non applicabile, in quanto la domanda principale di illegittimità dell'azione esecutiva è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 113
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo