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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 11189/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 11189/2025 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente ad Parte_2 CodiceFiscale_2
Ozzano dell'Emilia (BO), in Via Fosse Ardeatine n. 8; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Della Giovampaola e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Letizia Tegon, presso e nel cui Studio Legale in Bologna, P.zza Minghetti n.
3, eleggono domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 01/08/2025 e Parte_1 [...]
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale nascevano due figlie: Parte_2 in data 24.05.2010, la figlia e, in data 30.08.2011, la figlia . I ricorrenti proseguivano Per_1 Per_2 narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2022, quando il Sig. decideva di trasferirsi altrove. Parte_2
pagina 1 di 5 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 03/10/2025 interveniva senza formulare rilievi.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
A) dispone che le minori e siano affidate in maniera condivisa ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, Dott.ssa e Dott. che ne cureranno Parte_1 Parte_2
l'educazione, l'istruzione, il mantenimento e la cura, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre a Bologna, in Via Federigo Enriques n. 14, ove vivono da sempre, ivi conservando altresì la propria residenza;
B) dispone che il Dott. a titolo di concorso nel mantenimento della prole e fino al Parte_2 raggiungimento della piena autosufficienza economica di e verserà alla Dott.ssa Per_1 Per_2
l'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascuna Parte_1 figlia. Tale versamento dovrà essere corrisposto a decorrere dal mese di luglio 2025, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Dott.ssa , Parte_1
pagina 2 di 5 le cui coordinate IBAN sono già note al Dott. entro il giorno 5 di ciascun mese. Parte_2
Detto assegno mensile sarà aggiornato annualmente su base ISTAT, come per legge;
C) prende atto che,per espresso accordo tra le parti, l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla Dott.ssa ; Parte_1
D) dispone che il Dott. provvederà al mantenimento diretto delle figlie minori, Parte_2 facendo dunque fronte alle loro ordinarie esigenze di vita, nei periodi in cui e staranno Per_1 Per_2 presso il padre, come meglio indicato al successivo punto F);
E) dispone che tutte le spese straordinarie per le figlie e , mediche, scolastiche e ludico- Per_1 Per_2 ricreative, dovranno essere assunte in ragione di 2/3 (due terzi) a carico della Dott.ssa Parte_1
e per 1/3 (un terzo) in capo al Dott. Al genitore che le ha anticipate,
[...] Parte_2
l'altro genitore, previa esibizione della relativa documentazione fiscale, le dovrà rimborsare entro
15 giorni dall'avvenuto pagamento. In particolare, le spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo), risultano per comune accordo tra le parti le seguenti: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Per quanto attiene invece alle ulteriori spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo, escluse le urgenze terapeutiche), risultano le seguenti: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. Le spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo), risultano le seguenti: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernotto;
d) servizio mensa scolastica. Per quanto attiene, invece, alle ulteriori spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo), risultano le seguenti: a) tasse scolastiche imposte da corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private. Le spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo), risultano le seguenti: a) corsi di lingua straniera b) attività sportive/corsi e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
c) viaggi (anche di studio e di scambio linguistico) e vacanze senza i genitori. Per quanto sopra non disciplinato, le parti intendono comunque far riferimento a quanto previsto nel Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dal Tribunale di Bologna.
F) dispone che il padre potrà vedere e quando lo desidera, previo accordo telefonico con Per_1 Per_2 la madre e compatibilmente con gli impegni delle minori. In particolare:
1) e staranno con il padre il mercoledì pomeriggio dopo scuola con pernottamento;
Per_1 Per_2
pagina 3 di 5 2) e , inoltre, staranno presso il padre a week-end alternati, dal venerdì sera alla Per_1 Per_2 domenica sera, avendo cura il padre di riaccompagnare le figlie dopo cena presso l'abitazione della madre;
3) durante il periodo estivo le figlie minori potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche consecutive, che dovranno essere scelte dai genitori di comune accordo entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno, tenendo in considerazione eventuali periodi di vacanza/studio organizzati nell'interesse delle figlie. In caso di disaccordo su tali periodi di vacanza che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, la scelta degli stessi spetterà alternativamente ogni anno ad un genitore, il quale dovrà darne comunicazione all'altro entro il 31 maggio di quell'anno.
Il diritto di tali determinazioni spetterà negli anni pari alla madre e in quelli dispari al padre;
4) durante il periodo delle festività natalizie, e trascorreranno ad anni alterni con Per_1 Per_2 ciascun genitore i seguenti periodi di vacanza ovvero dal 23 dicembre al 29 dicembre inclusi con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio inclusi con l'altro genitore. Salvo diverso accordo, i genitori stabiliscono sin d'ora che negli anni pari il periodo comprensivo del giorno di Natale verrà trascorso dalle figlie con il padre, mentre negli anni dispari il suddetto periodo comprensivo del giorno di
Natale verrà trascorso dalle minori con la madre;
5) per quanto attiene, invece, le festività pasquali, e potranno trascorrere con ciascun Per_1 Per_2 genitore, alternativamente, o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Salvo diverso accordo, i genitori stabiliscono sin d'ora che negli anni pari le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, mentre negli anni dispari lo trascorreranno con la madre;
G) prende atto che la parti si danno il reciproco ed irrevocabile assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi loro passaporti, nonché a quello delle figlie minori e;
Per_1 Per_2
H) prende atto che le parti, infine, dichiarano di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto, sia di natura personale che di natura patrimoniale, nonché di avere già provveduto a dividersi tutto quanto di valore avessero in comune e che, pertanto, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra espressamente concordato, nient'altro avranno più reciprocamente a rivendicare e/o pretendere l'uno dall'altra;
I) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 11189/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 11189/2025 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente ad Parte_2 CodiceFiscale_2
Ozzano dell'Emilia (BO), in Via Fosse Ardeatine n. 8; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Della Giovampaola e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Letizia Tegon, presso e nel cui Studio Legale in Bologna, P.zza Minghetti n.
3, eleggono domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 01/08/2025 e Parte_1 [...]
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale nascevano due figlie: Parte_2 in data 24.05.2010, la figlia e, in data 30.08.2011, la figlia . I ricorrenti proseguivano Per_1 Per_2 narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2022, quando il Sig. decideva di trasferirsi altrove. Parte_2
pagina 1 di 5 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 03/10/2025 interveniva senza formulare rilievi.
Considerata la congiunta richiesta delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, era assegnato un termine perentorio per il relativo adempimento con invito alle parti ad integrare la produzione documentale con i documenti di cui all'art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
A) dispone che le minori e siano affidate in maniera condivisa ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, Dott.ssa e Dott. che ne cureranno Parte_1 Parte_2
l'educazione, l'istruzione, il mantenimento e la cura, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre a Bologna, in Via Federigo Enriques n. 14, ove vivono da sempre, ivi conservando altresì la propria residenza;
B) dispone che il Dott. a titolo di concorso nel mantenimento della prole e fino al Parte_2 raggiungimento della piena autosufficienza economica di e verserà alla Dott.ssa Per_1 Per_2
l'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ciascuna Parte_1 figlia. Tale versamento dovrà essere corrisposto a decorrere dal mese di luglio 2025, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Dott.ssa , Parte_1
pagina 2 di 5 le cui coordinate IBAN sono già note al Dott. entro il giorno 5 di ciascun mese. Parte_2
Detto assegno mensile sarà aggiornato annualmente su base ISTAT, come per legge;
C) prende atto che,per espresso accordo tra le parti, l'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla Dott.ssa ; Parte_1
D) dispone che il Dott. provvederà al mantenimento diretto delle figlie minori, Parte_2 facendo dunque fronte alle loro ordinarie esigenze di vita, nei periodi in cui e staranno Per_1 Per_2 presso il padre, come meglio indicato al successivo punto F);
E) dispone che tutte le spese straordinarie per le figlie e , mediche, scolastiche e ludico- Per_1 Per_2 ricreative, dovranno essere assunte in ragione di 2/3 (due terzi) a carico della Dott.ssa Parte_1
e per 1/3 (un terzo) in capo al Dott. Al genitore che le ha anticipate,
[...] Parte_2
l'altro genitore, previa esibizione della relativa documentazione fiscale, le dovrà rimborsare entro
15 giorni dall'avvenuto pagamento. In particolare, le spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo), risultano per comune accordo tra le parti le seguenti: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Per quanto attiene invece alle ulteriori spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo, escluse le urgenze terapeutiche), risultano le seguenti: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. Le spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo), risultano le seguenti: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernotto;
d) servizio mensa scolastica. Per quanto attiene, invece, alle ulteriori spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo), risultano le seguenti: a) tasse scolastiche imposte da corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private. Le spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo), risultano le seguenti: a) corsi di lingua straniera b) attività sportive/corsi e pertinenti abbigliamento e attrezzatura;
c) viaggi (anche di studio e di scambio linguistico) e vacanze senza i genitori. Per quanto sopra non disciplinato, le parti intendono comunque far riferimento a quanto previsto nel Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dal Tribunale di Bologna.
F) dispone che il padre potrà vedere e quando lo desidera, previo accordo telefonico con Per_1 Per_2 la madre e compatibilmente con gli impegni delle minori. In particolare:
1) e staranno con il padre il mercoledì pomeriggio dopo scuola con pernottamento;
Per_1 Per_2
pagina 3 di 5 2) e , inoltre, staranno presso il padre a week-end alternati, dal venerdì sera alla Per_1 Per_2 domenica sera, avendo cura il padre di riaccompagnare le figlie dopo cena presso l'abitazione della madre;
3) durante il periodo estivo le figlie minori potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche consecutive, che dovranno essere scelte dai genitori di comune accordo entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno, tenendo in considerazione eventuali periodi di vacanza/studio organizzati nell'interesse delle figlie. In caso di disaccordo su tali periodi di vacanza che le figlie trascorreranno con ciascun genitore, la scelta degli stessi spetterà alternativamente ogni anno ad un genitore, il quale dovrà darne comunicazione all'altro entro il 31 maggio di quell'anno.
Il diritto di tali determinazioni spetterà negli anni pari alla madre e in quelli dispari al padre;
4) durante il periodo delle festività natalizie, e trascorreranno ad anni alterni con Per_1 Per_2 ciascun genitore i seguenti periodi di vacanza ovvero dal 23 dicembre al 29 dicembre inclusi con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio inclusi con l'altro genitore. Salvo diverso accordo, i genitori stabiliscono sin d'ora che negli anni pari il periodo comprensivo del giorno di Natale verrà trascorso dalle figlie con il padre, mentre negli anni dispari il suddetto periodo comprensivo del giorno di
Natale verrà trascorso dalle minori con la madre;
5) per quanto attiene, invece, le festività pasquali, e potranno trascorrere con ciascun Per_1 Per_2 genitore, alternativamente, o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Salvo diverso accordo, i genitori stabiliscono sin d'ora che negli anni pari le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre, mentre negli anni dispari lo trascorreranno con la madre;
G) prende atto che la parti si danno il reciproco ed irrevocabile assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi loro passaporti, nonché a quello delle figlie minori e;
Per_1 Per_2
H) prende atto che le parti, infine, dichiarano di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto, sia di natura personale che di natura patrimoniale, nonché di avere già provveduto a dividersi tutto quanto di valore avessero in comune e che, pertanto, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra espressamente concordato, nient'altro avranno più reciprocamente a rivendicare e/o pretendere l'uno dall'altra;
I) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla pagina 4 di 5 pagina 5 di 5