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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1149/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001522846000 REGISTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001522846000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001522846000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001522846000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui in premessa, notificata il 20.6.2025 e relativa ad imposta di registro, ipotecaria e catastale per il 2009, nonché tassa auto per il 2012.
Ha dedotto la non debenza dell'imposta di registro atteso che il relativo atto (di compravendita) è stato registrato nei termini di legge, nonché la illegittimità delle sanzioni da considerarsi cadute in prescrizione
(quinquennale ex art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997) in quanto l'atto di cui sopra è stato stipulato il 23.10.2009, e sempre prescritta ha eccepito doversi considerare la chiesta tassa automobilistica.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, formulando le seguenti conclusioni:
Ritenere e dichiarare non dovuta la somma relativa all'imposta di registro, indicata nella intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, annullarla per i motivi esposti in narrativa;
2) Dichiarare non dovuta la somma richiesta a titolo di tassa automobilistica, per intervenuta prescrizione 3) In via subordinata, ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € 1.001,48 richiesta a titolo di sanzioni, per intervenuta prescrizione.
La Regione Calabria ha chiesto di essere estromessa dal giudizio (con vittoria delle spese di lite) in quanto estranea allo stesso (relativo ad impugnazione di atto del concessionario).
Lo stesso l'AF che ha evidenziato essere decennale il termine di prescrizione delle imposte erariali.
Il concessionario ha chiesto respingersi il ricorso perché ritualmente notificate le cartelle e la successiva intimazione di pagamento (non opposta, n. 13920239000763217000, notificata il 06.09.2023); ribadita l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione giusta sospensione dei termini ex dl 18/2020 ha chiesto altresì condannarsi controparte al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infatti, il concessionario ha provato la rituale notifica dell'intimazione di pagamento n.
13920239000763217000 (notificata il 06.09.2023) che il contribuente non ha opposto con conseguente irretrattabilità del credito fiscale dalla stessa portato.
Infatti, per costante orientamento del S.C. ( tra le tante, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n.
37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida come segue: complessivi € 150,00 per la Regione Calabria, complessivi € 250,00 per l'Agenzia delle
Entrate, € 460,00 (oltre accessori di legge) in favore del concessionario (Agenzia delle Entrate
SC).
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1149/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001522846000 REGISTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001522846000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001522846000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001522846000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui in premessa, notificata il 20.6.2025 e relativa ad imposta di registro, ipotecaria e catastale per il 2009, nonché tassa auto per il 2012.
Ha dedotto la non debenza dell'imposta di registro atteso che il relativo atto (di compravendita) è stato registrato nei termini di legge, nonché la illegittimità delle sanzioni da considerarsi cadute in prescrizione
(quinquennale ex art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997) in quanto l'atto di cui sopra è stato stipulato il 23.10.2009, e sempre prescritta ha eccepito doversi considerare la chiesta tassa automobilistica.
Pertanto, ha invocato l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite, formulando le seguenti conclusioni:
Ritenere e dichiarare non dovuta la somma relativa all'imposta di registro, indicata nella intimazione di pagamento impugnata e, per l'effetto, annullarla per i motivi esposti in narrativa;
2) Dichiarare non dovuta la somma richiesta a titolo di tassa automobilistica, per intervenuta prescrizione 3) In via subordinata, ritenere e dichiarare non dovuta la somma di € 1.001,48 richiesta a titolo di sanzioni, per intervenuta prescrizione.
La Regione Calabria ha chiesto di essere estromessa dal giudizio (con vittoria delle spese di lite) in quanto estranea allo stesso (relativo ad impugnazione di atto del concessionario).
Lo stesso l'AF che ha evidenziato essere decennale il termine di prescrizione delle imposte erariali.
Il concessionario ha chiesto respingersi il ricorso perché ritualmente notificate le cartelle e la successiva intimazione di pagamento (non opposta, n. 13920239000763217000, notificata il 06.09.2023); ribadita l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione giusta sospensione dei termini ex dl 18/2020 ha chiesto altresì condannarsi controparte al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infatti, il concessionario ha provato la rituale notifica dell'intimazione di pagamento n.
13920239000763217000 (notificata il 06.09.2023) che il contribuente non ha opposto con conseguente irretrattabilità del credito fiscale dalla stessa portato.
Infatti, per costante orientamento del S.C. ( tra le tante, Cass. n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra più, Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n.
37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida come segue: complessivi € 150,00 per la Regione Calabria, complessivi € 250,00 per l'Agenzia delle
Entrate, € 460,00 (oltre accessori di legge) in favore del concessionario (Agenzia delle Entrate
SC).