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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 4156/2024, introdotta da
(C.F: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ) rappresentate e difese dall'Avv. Maria Teresa
[...] C.F._4
Vallefuoco;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.12.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e di
1 condannare, dunque, il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione delle relative CP_1 somme. Le ricorrenti espongono di essere docenti in servizio al momento del deposito del ricorso e di aver precedentemente prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. In particolare, la docente rappresenta di essere una docente in servizio di ruolo al momento Parte_1 del deposito del ricorso presso l'Istituto Comprensivo “I.C. Caruso” di VI IR (AV) e di aver prestato precedentemente servizio:
- Per l'a.s. 2019/2020, dal 18.09.2019 al 30.06.2020 presso l' I.C. “M. K. Gandhi” Pontedera
(PI);
- Per l'a.s. 2020/2021 dal 02.10.2020 al 31.08.2021 presso l' I.C. “Sacchetti S. Miniato” (PI).
La docente rappresenta di essere al momento del deposito del ricorso una docente Parte_2
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'I.C “J.F.Kennedy” di Nusco
(AV) e di aver precedentemente prestato servizio:
- Per l'a.s. 2020/2021, dal 13.10.2020 al 30.06.2021, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, presso l'I.C. “N.
Iannaccone” di Lioni (AV);
- Per l'a.s. 2021/2022, dal 27.09.2021 al 30.12.2021, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, presso l'I.C.
“G.Palatucci” di Montella (AV);
- Perl l'a.s. 2022/2023, dal 20.09.2022 al 30.06.2023, presso l'I.C. “J.F. Kennedy” di Nusco
(AV);
- Per l' a.s. 2023/2024, dal 07.09.2023 al 30.06.2024, presso l' I.C. “J.F. Kennedy” – Nusco (AV); Per l'a.s. 2024/2025, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, dal 26.09.2024 al 04.10.2024 presso l'I.C. “N. Iannaccone” – Lioni (AV); dal 05.10.2024 al
19.10.2024 presso I.C. “N. Iannaccone” – Lioni (AV); dal 21.10.2024 al 20.11.2024 presso Controparte_2
– AP (AV); dal 21.11.2024 al 30.06.2025 presso I.C. di Nusco- v. all. contr. AP.
La docente rappresenta di essere al momento del deposito del ricorso una docente a tempo Parte_3 determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'I.T.T. “Guido Dorso” di e di aver CP_1 precedentemente prestato servizio:
- Per l'a.s. 2020/2021, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico dal 26.11.2020 al 19.06.2021, presso l'I.C. “G. Tentindo” di;
CP_1
2 - Per l'a.s. 2021/2022, dal 21.09.2021 al 30.06.2022, presso l'I.C. “A. Bergamino” di
; CP_1
- Per l'a.s. 2022/2023, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, dall'11.11.2022 al 12.06.2023, presso l' I.C. “A. Di
Meo” di VO IR (AV);
- Per l'a.s. 2023/2024, dal 29.09.2023 al 30.06.2024, presso l'ITT “Guido Dorso” di . CP_1
La docente rappresenta di essere al momento del deposito del ricorso una Parte_4 docente a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'I.C di RA SE
(AV) e di aver precedentemente prestato servizio:
- Per l'a.s. 2019/2020, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, dal 18/09/2019 al 30/06/2020, presso l'I.C. “Abate
Galiani” di Montoro (AV);
- Per l'a.s. 2021/2022, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, dal 02.10.2021 al 08.06.2022, presso l'Istituto “Giella
Aiello del Sabato” di;
CP_1
- Per l'a.s. 2022/2023, dal 06.10.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto Comprensivo “E. De
Amicis” di IP (AV);
- Per l'a.s. 2023/2024, dal 22.09.2023 al 30.06.2024, presso l'Istituto Comprensivo di RA
SE (AV);
- Per l'a.s. 2024/2025, dal 14.10.2024 al 30.06.2025, presso l'Istituto Comprensivo di RA
SE (AV).
Le ricorrenti rilevano di essere state escluse dalla possibilità di usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale, la c.d. carta docenti, in quanto assunta a tempo determinato. In particolare, la parte ricorrente ha esposto che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) ha previsto espressamente che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
[..
[...] [...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La parte ricorrente ha poi chiarito che il successivo comma 122 della Legge suddetta ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”, che il resistente, dunque, CP_1 diramava alcune indicazioni operative per le modalità di assegnazione ed utilizzo della suddetta
Carta attraverso il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e che in tal sede venivano previsti come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che tanto veniva ribadito dalla nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015. Parte ricorrente ha CP_4 esposto che in tali circostanze tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'Amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
La parte ricorrente ha rappresentato, difatti, che per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
La stessa ha dedotto, pertanto, che il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva, in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, così come rilevato di recente dal Consiglio di Stato, da una serie di pronunce di merito dei giudici italiani e dalla Corte di Cassazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato in fatto e diritto
4 Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente circa il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sul punto, va richiamato il principio da ultimo affermato dalla S.C., secondo cui: “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (cfr. tra le altre, Cass., Sez. Un., 15 gennaio
2021 n. 616).
Pertanto, precisato che il presente giudizio è stato incardinato correttamente innanzi al G.O., deve osservarsi che, nel merito, lo stesso risulta fondato, anche alla luce della recente pronuncia della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
In punto di diritto, infatti, deve rilevarsi che l'art. 1, co. 121, della L. 107 del 2015 abbia statuito che
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”, ed il successivo comma 122 del medesimo articolo abbia previsto che con un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'economia e delle finanze sarebbero stati definiti i
[...] criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121.
Con il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, quindi, si è statuito, all'art. 2, che solo “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e che “Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_3 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche”.
Successivamente, con il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il legislatore ha altresì confermato all'art. 3 che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del
5 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Pertanto, come già osservato dalla giurisprudenza, per effetto del combinato disposto della normativa primaria e secondaria appena richiamata, tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché assunti con contratto a tempo parziale, ed anche se poi non confermati in ruolo e per intero ed altresì se assunti in corso d'anno, hanno diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da utilizzare fino a concorrenza di € 500,00 annui, non oltre il decorso di due anni decorrenti dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la somma è stata assegnata (l'art. 6, co. 6, del DPCM del 28 novembre 2016, infatti, prevede espressamene che Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate).
Il quadro normativo rappresentato, quindi, ha completamente escluso dal beneficio de quo il personale docente a tempo determinato, tra cui la ricorrente, pur svolgendo la stessa mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo la stessa sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Ebbene, la questione esposta è stata già affrontata dalla CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, in cui la stessa ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
6 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì precisato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, che “conformemente all'articolo
1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali”, che “il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili”, che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Infine, la Corte ha chiarito che “a tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
7 Sulla specifica questione, poi, deve essere anche riportato l'orientamento espresso dal Consiglio di
Stato che ha affermato “l'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non CP_4 di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua […]” e che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della
l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Da ultimo, sulla fattispecie in esame si è pronunciata la Suprema Corte con la summenzionata sentenza n. 29961/2023, la quale, richiamando la giurisprudenza comunitaria (in particolare la pronuncia del 18 maggio 2022), ha affermato che “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente compatibile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La S.C. ha poi precisato che, onde evitare il realizzarsi di una discriminazione alla rovescia, in contrasto con l'art. 8 3 della Costituzione, il beneficio non può essere riconosciuto a tutti i docenti precari, ma solo in favore di coloro i quali hanno ricevuto degli incarichi annuali di supplenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999: “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docenti ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co.2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia affronta altresì la questione legata alle modalità di erogazione del beneficio e chiarisce che la ratio della norma è quella di fornire un sostegno alla didattica annua, consentendo l'acquisto di specifici beni e servizi funzionali alla formazione del docente. Pertanto, attribuire al docente una somma liquida varrebbe a dire che “gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali […] Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancora più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno […]”. Inoltre, “questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione […] L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica […]”.
9 Inoltre, l'Amministrazione resistente eccepisce, in relazione alla richiesta delle docenti , Pt_2
e l'insussistenza del diritto alla corresponsione del bonus Carta Docente. Questo in Pt_3 Pt_4 quanto la docente ha esteso la propria richiesta gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, la docente Pt_2
ha esteso la propria richiesta agli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023 e la docente ha Pt_3 Pt_4 esteso la propria richiesta all'a.s. 2021/2022, periodi in cui le ricorrenti hanno prestato periodi di supplenza breve e saltuaria. Questo, sostiene l'Amministrazione resistente, costituirebbe motivo di esclusione dal beneficio di cui si dibatte.
Ebbene, sul punto è intervenuta nuovamente la Corte di Giustizia dell'Unione europea che, con sentenza C-268/24 del 03.07.2024, ha chiarito che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Dunque, il diritto delle docenti , e alla corresponsione del beneficio della Pt_2 Pt_3 Pt_4
Carta Docenti non può essere escluso per il solo fatto che le stesse abbiano prestato periodi di supplenza breve e saltuaria. L'eccezione di parte resistente deve essere rigettata.
La Corte di Cassazione, inoltre, è intervenuta su un altro tema che è stato portato all'attenzione di questo giudicante dalla parte resistente. Il , difatti, ha eccepito Controparte_1 che ai fini della corresponsione del bonus con riguardo ad anni scolastici pregressi, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare di aver effettuato esborsi per aggiornamento professionale e per esigenze formative, sostenendo personalmente le relative spese.
Ebbene, sul punto la Corte di Cassazione ha al contrario chiarito che “essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti
“annuali” (d.l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno
10 in oggi - anche rispetto a periodi pregressi. Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue…Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”. Da ciò la Corte deduce che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Dunque, la Suprema Corte conclude sul punto chiarendo che nel caso in cui vi sia cessazione del servizio, si estingue il diritto del docente a fruire del beneficio;
intendendo per “cessazione”, nel caso dei docenti precari, non la cessazione della supplenza, bensì la fuoriuscita dei docenti dal sistema scolastico, che costituisce il momento in cui viene meno l'interesse bilaterale alla formazione che governa il momento estintivo del diritto alla fruizione della Carta Docente. In tal caso, conclude la Cassazione, resta solo il diritto al risarcimento del danno.” (Cass. sentenza n. 29961 del 27.10.2023).
Ciò chiarito in punto di diritto, dando applicazione ai principi giurisprudenziali esposti, deve rilevarsi che, nel caso in esame, le ricorrenti hanno dedotto e provato di aver svolto degli incarichi che corrispondono alle tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999 e di essere, al momento del deposito del ricorso, docenti in servizio. Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e ss. per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato allegati e per i quali è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docenti.
In particolare, la docente ha dedotto e provato di aver svolto degli incarichi che Pt_2 corrispondono alle tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999 durante gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e di essere, al momento del deposito del ricorso, docente in servizio presso l'I.C “J.F.Kennedy” di Nusco (AV).
11 La docente ha dedotto e provato di aver svolto degli incarichi che corrispondono alle Pt_3 tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999 durante gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e di essere, al momento del deposito del ricorso, una docente in servizio presso l'I.T.T. “Guido Dorso” di . CP_1
La docente ha dedotto e provato di aver svolto degli incarichi che corrispondono alle Pt_1 tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999 durante l'a.s. 2020/2021 e di essere al momento del deposito del ricorso, una docente in servizio di ruolo presso l'Istituto Comprensivo “I.C. Caruso” di
VI IR (AV).
La docente ha dedotto e provato di aver svolto degli incarichi che corrispondono alle Pt_4 tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999 durante gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025. La stessa risulta inoltre, al momento del deposito del ricorso, una docente a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'I.C di RA SE (AV).
Quanto al diritto delle docenti e all'ottenimento dell'importo relativo agli anni Pt_5 Pt_4 scolastici 2019/2020, parte resistente rileva l'intervenuta scadenza della prescrizione quinquennale del suddetto diritto.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui allaL. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Difatti, la Cassazione chiarisce che “il diritto degli assunti a tempo determinato non può ritenersi essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM 28.11.2016), sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID»
(art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta, però, solo di modalità che condizionano in concreto
l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza”.
Sul punto anche la Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 673/2024 del 06.05.2024, richiamandosi ai principi fissati dalla citata sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023, ha rilevato che tale mancata presentazione della domanda tramite registrazione sulla suddetta piattaforma web – dettata anche del fatto che comunque il sistema non avrebbe validamente autenticato i docenti assunti con contratto a tempi determinato - non impediva comunque a tali docenti di presentare diversamente la
12 domanda e di rivendicare dunque in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999 e dell'applicazione diretta, previa disapplicazione del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato. Dunque, il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa. Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dalla Cassazione civile sez. lav. - 29/06/2025, n. 17494, secondo cui “L'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo del tutto irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto"
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022; Cass., Sez. L -, Sentenza n. 22072 del
11/09/2018); questo perché l'impossibilità all'esercizio del diritto, come non si è mancato di ribadire, deve essere giuridica e non di fatto, la quale ultima è sempre superabile con l'esperimento dell'azione giudiziale (qui introdotta dai docenti) al fine di ottenere, con la disapplicazione del diritto interno confliggente con la disciplina UE (CGUE, sez. VI, 18.5.22, C-450-21), il bene della vita rivendicato”.
Le diffide del 07.10.2024 e del 29.10.2024 allegate dalle ricorrenti sono intervenute dopo la scadenza della prescrizione quinquennale del suddetto diritto, ossia dopo il 18.09.2024. Dunque, in relazione al diritto delle ricorrenti e all'ottenimento dell'importo relativo all'a.s. Pt_5 Pt_4
2019/2020, deve essere accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione rilevata dal
[...]
. Controparte_1
Stante l'accoglimento parziale del ricorso ed in considerazione della mancata rinuncia al periodo prescritto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_1 previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per l'a.s. 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il alla relativa attivazione con l'importo di € 500; Controparte_1
13 b) Dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e Parte_2 disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
alla relativa attivazione con l'importo di € 2.5000; Controparte_1
c) Dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e Parte_3 disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il alla Controparte_1 relativa attivazione con l'importo di € 2.000;
d) Dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_4 previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
alla relativa attivazione con l'importo di € 2.000; Controparte_1
e) Dichiara prescritto il diritto della ricorrente all'ottenimento del beneficio Parte_1 della carta elettronica in riferimento all' a.s. 2019/2020, stante mancata attivazione della relativa azione di adempimento in forma specifica entro il termine quinquennale;
f) Dichiara prescritto il diritto della ricorrente all'ottenimento del beneficio Parte_4 della carta elettronica in riferimento all' a.s. 2019/2020, stante mancata attivazione della relativa azione di adempimento in forma specifica entro il termine quinquennale;
g) Compensa le spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento parziale del ricorso, in considerazione della mancata rinuncia al periodo prescritto.
Così deciso in Avellino, 22.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Monica d'Agostino
14
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 4156/2024, introdotta da
(C.F: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ) rappresentate e difese dall'Avv. Maria Teresa
[...] C.F._4
Vallefuoco;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.12.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e di
1 condannare, dunque, il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione delle relative CP_1 somme. Le ricorrenti espongono di essere docenti in servizio al momento del deposito del ricorso e di aver precedentemente prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. In particolare, la docente rappresenta di essere una docente in servizio di ruolo al momento Parte_1 del deposito del ricorso presso l'Istituto Comprensivo “I.C. Caruso” di VI IR (AV) e di aver prestato precedentemente servizio:
- Per l'a.s. 2019/2020, dal 18.09.2019 al 30.06.2020 presso l' I.C. “M. K. Gandhi” Pontedera
(PI);
- Per l'a.s. 2020/2021 dal 02.10.2020 al 31.08.2021 presso l' I.C. “Sacchetti S. Miniato” (PI).
La docente rappresenta di essere al momento del deposito del ricorso una docente Parte_2
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'I.C “J.F.Kennedy” di Nusco
(AV) e di aver precedentemente prestato servizio:
- Per l'a.s. 2020/2021, dal 13.10.2020 al 30.06.2021, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, presso l'I.C. “N.
Iannaccone” di Lioni (AV);
- Per l'a.s. 2021/2022, dal 27.09.2021 al 30.12.2021, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, presso l'I.C.
“G.Palatucci” di Montella (AV);
- Perl l'a.s. 2022/2023, dal 20.09.2022 al 30.06.2023, presso l'I.C. “J.F. Kennedy” di Nusco
(AV);
- Per l' a.s. 2023/2024, dal 07.09.2023 al 30.06.2024, presso l' I.C. “J.F. Kennedy” – Nusco (AV); Per l'a.s. 2024/2025, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, dal 26.09.2024 al 04.10.2024 presso l'I.C. “N. Iannaccone” – Lioni (AV); dal 05.10.2024 al
19.10.2024 presso I.C. “N. Iannaccone” – Lioni (AV); dal 21.10.2024 al 20.11.2024 presso Controparte_2
– AP (AV); dal 21.11.2024 al 30.06.2025 presso I.C. di Nusco- v. all. contr. AP.
La docente rappresenta di essere al momento del deposito del ricorso una docente a tempo Parte_3 determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'I.T.T. “Guido Dorso” di e di aver CP_1 precedentemente prestato servizio:
- Per l'a.s. 2020/2021, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico dal 26.11.2020 al 19.06.2021, presso l'I.C. “G. Tentindo” di;
CP_1
2 - Per l'a.s. 2021/2022, dal 21.09.2021 al 30.06.2022, presso l'I.C. “A. Bergamino” di
; CP_1
- Per l'a.s. 2022/2023, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, dall'11.11.2022 al 12.06.2023, presso l' I.C. “A. Di
Meo” di VO IR (AV);
- Per l'a.s. 2023/2024, dal 29.09.2023 al 30.06.2024, presso l'ITT “Guido Dorso” di . CP_1
La docente rappresenta di essere al momento del deposito del ricorso una Parte_4 docente a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'I.C di RA SE
(AV) e di aver precedentemente prestato servizio:
- Per l'a.s. 2019/2020, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, dal 18/09/2019 al 30/06/2020, presso l'I.C. “Abate
Galiani” di Montoro (AV);
- Per l'a.s. 2021/2022, attraverso una pluralità di singoli contratti che complessivamente coprivano l'intero anno scolastico, dal 02.10.2021 al 08.06.2022, presso l'Istituto “Giella
Aiello del Sabato” di;
CP_1
- Per l'a.s. 2022/2023, dal 06.10.2022 al 30.06.2023 presso l'Istituto Comprensivo “E. De
Amicis” di IP (AV);
- Per l'a.s. 2023/2024, dal 22.09.2023 al 30.06.2024, presso l'Istituto Comprensivo di RA
SE (AV);
- Per l'a.s. 2024/2025, dal 14.10.2024 al 30.06.2025, presso l'Istituto Comprensivo di RA
SE (AV).
Le ricorrenti rilevano di essere state escluse dalla possibilità di usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale, la c.d. carta docenti, in quanto assunta a tempo determinato. In particolare, la parte ricorrente ha esposto che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) ha previsto espressamente che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
[..
[...] [...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La parte ricorrente ha poi chiarito che il successivo comma 122 della Legge suddetta ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”, che il resistente, dunque, CP_1 diramava alcune indicazioni operative per le modalità di assegnazione ed utilizzo della suddetta
Carta attraverso il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e che in tal sede venivano previsti come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che tanto veniva ribadito dalla nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015. Parte ricorrente ha CP_4 esposto che in tali circostanze tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'Amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
La parte ricorrente ha rappresentato, difatti, che per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
La stessa ha dedotto, pertanto, che il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva, in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, così come rilevato di recente dal Consiglio di Stato, da una serie di pronunce di merito dei giudici italiani e dalla Corte di Cassazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Amministrazione resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato in fatto e diritto
4 Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente circa il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sul punto, va richiamato il principio da ultimo affermato dalla S.C., secondo cui: “nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (cfr. tra le altre, Cass., Sez. Un., 15 gennaio
2021 n. 616).
Pertanto, precisato che il presente giudizio è stato incardinato correttamente innanzi al G.O., deve osservarsi che, nel merito, lo stesso risulta fondato, anche alla luce della recente pronuncia della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
In punto di diritto, infatti, deve rilevarsi che l'art. 1, co. 121, della L. 107 del 2015 abbia statuito che
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”, ed il successivo comma 122 del medesimo articolo abbia previsto che con un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'economia e delle finanze sarebbero stati definiti i
[...] criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121.
Con il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, quindi, si è statuito, all'art. 2, che solo “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e che “Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_3 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche”.
Successivamente, con il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il legislatore ha altresì confermato all'art. 3 che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del
5 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Pertanto, come già osservato dalla giurisprudenza, per effetto del combinato disposto della normativa primaria e secondaria appena richiamata, tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché assunti con contratto a tempo parziale, ed anche se poi non confermati in ruolo e per intero ed altresì se assunti in corso d'anno, hanno diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da utilizzare fino a concorrenza di € 500,00 annui, non oltre il decorso di due anni decorrenti dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la somma è stata assegnata (l'art. 6, co. 6, del DPCM del 28 novembre 2016, infatti, prevede espressamene che Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate).
Il quadro normativo rappresentato, quindi, ha completamente escluso dal beneficio de quo il personale docente a tempo determinato, tra cui la ricorrente, pur svolgendo la stessa mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo la stessa sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Ebbene, la questione esposta è stata già affrontata dalla CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, in cui la stessa ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
6 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì precisato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, che “conformemente all'articolo
1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali”, che “il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili”, che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Infine, la Corte ha chiarito che “a tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
7 Sulla specifica questione, poi, deve essere anche riportato l'orientamento espresso dal Consiglio di
Stato che ha affermato “l'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non CP_4 di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua […]” e che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della
l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Da ultimo, sulla fattispecie in esame si è pronunciata la Suprema Corte con la summenzionata sentenza n. 29961/2023, la quale, richiamando la giurisprudenza comunitaria (in particolare la pronuncia del 18 maggio 2022), ha affermato che “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente compatibile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La S.C. ha poi precisato che, onde evitare il realizzarsi di una discriminazione alla rovescia, in contrasto con l'art. 8 3 della Costituzione, il beneficio non può essere riconosciuto a tutti i docenti precari, ma solo in favore di coloro i quali hanno ricevuto degli incarichi annuali di supplenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999: “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docenti ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co.2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia affronta altresì la questione legata alle modalità di erogazione del beneficio e chiarisce che la ratio della norma è quella di fornire un sostegno alla didattica annua, consentendo l'acquisto di specifici beni e servizi funzionali alla formazione del docente. Pertanto, attribuire al docente una somma liquida varrebbe a dire che “gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali […] Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancora più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno […]”. Inoltre, “questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione […] L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica […]”.
9 Inoltre, l'Amministrazione resistente eccepisce, in relazione alla richiesta delle docenti , Pt_2
e l'insussistenza del diritto alla corresponsione del bonus Carta Docente. Questo in Pt_3 Pt_4 quanto la docente ha esteso la propria richiesta gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, la docente Pt_2
ha esteso la propria richiesta agli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023 e la docente ha Pt_3 Pt_4 esteso la propria richiesta all'a.s. 2021/2022, periodi in cui le ricorrenti hanno prestato periodi di supplenza breve e saltuaria. Questo, sostiene l'Amministrazione resistente, costituirebbe motivo di esclusione dal beneficio di cui si dibatte.
Ebbene, sul punto è intervenuta nuovamente la Corte di Giustizia dell'Unione europea che, con sentenza C-268/24 del 03.07.2024, ha chiarito che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Dunque, il diritto delle docenti , e alla corresponsione del beneficio della Pt_2 Pt_3 Pt_4
Carta Docenti non può essere escluso per il solo fatto che le stesse abbiano prestato periodi di supplenza breve e saltuaria. L'eccezione di parte resistente deve essere rigettata.
La Corte di Cassazione, inoltre, è intervenuta su un altro tema che è stato portato all'attenzione di questo giudicante dalla parte resistente. Il , difatti, ha eccepito Controparte_1 che ai fini della corresponsione del bonus con riguardo ad anni scolastici pregressi, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare di aver effettuato esborsi per aggiornamento professionale e per esigenze formative, sostenendo personalmente le relative spese.
Ebbene, sul punto la Corte di Cassazione ha al contrario chiarito che “essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti
“annuali” (d.l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno
10 in oggi - anche rispetto a periodi pregressi. Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue…Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”. Da ciò la Corte deduce che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Dunque, la Suprema Corte conclude sul punto chiarendo che nel caso in cui vi sia cessazione del servizio, si estingue il diritto del docente a fruire del beneficio;
intendendo per “cessazione”, nel caso dei docenti precari, non la cessazione della supplenza, bensì la fuoriuscita dei docenti dal sistema scolastico, che costituisce il momento in cui viene meno l'interesse bilaterale alla formazione che governa il momento estintivo del diritto alla fruizione della Carta Docente. In tal caso, conclude la Cassazione, resta solo il diritto al risarcimento del danno.” (Cass. sentenza n. 29961 del 27.10.2023).
Ciò chiarito in punto di diritto, dando applicazione ai principi giurisprudenziali esposti, deve rilevarsi che, nel caso in esame, le ricorrenti hanno dedotto e provato di aver svolto degli incarichi che corrispondono alle tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999 e di essere, al momento del deposito del ricorso, docenti in servizio. Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e ss. per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato allegati e per i quali è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docenti.
In particolare, la docente ha dedotto e provato di aver svolto degli incarichi che Pt_2 corrispondono alle tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999 durante gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e di essere, al momento del deposito del ricorso, docente in servizio presso l'I.C “J.F.Kennedy” di Nusco (AV).
11 La docente ha dedotto e provato di aver svolto degli incarichi che corrispondono alle Pt_3 tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999 durante gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e di essere, al momento del deposito del ricorso, una docente in servizio presso l'I.T.T. “Guido Dorso” di . CP_1
La docente ha dedotto e provato di aver svolto degli incarichi che corrispondono alle Pt_1 tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999 durante l'a.s. 2020/2021 e di essere al momento del deposito del ricorso, una docente in servizio di ruolo presso l'Istituto Comprensivo “I.C. Caruso” di
VI IR (AV).
La docente ha dedotto e provato di aver svolto degli incarichi che corrispondono alle Pt_4 tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999 durante gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025. La stessa risulta inoltre, al momento del deposito del ricorso, una docente a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche presso l'I.C di RA SE (AV).
Quanto al diritto delle docenti e all'ottenimento dell'importo relativo agli anni Pt_5 Pt_4 scolastici 2019/2020, parte resistente rileva l'intervenuta scadenza della prescrizione quinquennale del suddetto diritto.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui allaL. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Difatti, la Cassazione chiarisce che “il diritto degli assunti a tempo determinato non può ritenersi essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM 28.11.2016), sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID»
(art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta, però, solo di modalità che condizionano in concreto
l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza”.
Sul punto anche la Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 673/2024 del 06.05.2024, richiamandosi ai principi fissati dalla citata sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023, ha rilevato che tale mancata presentazione della domanda tramite registrazione sulla suddetta piattaforma web – dettata anche del fatto che comunque il sistema non avrebbe validamente autenticato i docenti assunti con contratto a tempi determinato - non impediva comunque a tali docenti di presentare diversamente la
12 domanda e di rivendicare dunque in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999 e dell'applicazione diretta, previa disapplicazione del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato. Dunque, il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa. Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dalla Cassazione civile sez. lav. - 29/06/2025, n. 17494, secondo cui “L'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo del tutto irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto"
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13343 del 28/04/2022; Cass., Sez. L -, Sentenza n. 22072 del
11/09/2018); questo perché l'impossibilità all'esercizio del diritto, come non si è mancato di ribadire, deve essere giuridica e non di fatto, la quale ultima è sempre superabile con l'esperimento dell'azione giudiziale (qui introdotta dai docenti) al fine di ottenere, con la disapplicazione del diritto interno confliggente con la disciplina UE (CGUE, sez. VI, 18.5.22, C-450-21), il bene della vita rivendicato”.
Le diffide del 07.10.2024 e del 29.10.2024 allegate dalle ricorrenti sono intervenute dopo la scadenza della prescrizione quinquennale del suddetto diritto, ossia dopo il 18.09.2024. Dunque, in relazione al diritto delle ricorrenti e all'ottenimento dell'importo relativo all'a.s. Pt_5 Pt_4
2019/2020, deve essere accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione rilevata dal
[...]
. Controparte_1
Stante l'accoglimento parziale del ricorso ed in considerazione della mancata rinuncia al periodo prescritto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_1 previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per l'a.s. 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il alla relativa attivazione con l'importo di € 500; Controparte_1
13 b) Dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e Parte_2 disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
alla relativa attivazione con l'importo di € 2.5000; Controparte_1
c) Dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e Parte_3 disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il alla Controparte_1 relativa attivazione con l'importo di € 2.000;
d) Dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_4 previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
alla relativa attivazione con l'importo di € 2.000; Controparte_1
e) Dichiara prescritto il diritto della ricorrente all'ottenimento del beneficio Parte_1 della carta elettronica in riferimento all' a.s. 2019/2020, stante mancata attivazione della relativa azione di adempimento in forma specifica entro il termine quinquennale;
f) Dichiara prescritto il diritto della ricorrente all'ottenimento del beneficio Parte_4 della carta elettronica in riferimento all' a.s. 2019/2020, stante mancata attivazione della relativa azione di adempimento in forma specifica entro il termine quinquennale;
g) Compensa le spese di lite tra le parti, stante l'accoglimento parziale del ricorso, in considerazione della mancata rinuncia al periodo prescritto.
Così deciso in Avellino, 22.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Monica d'Agostino
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