Sentenza 29 maggio 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 9227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9227 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09227/2025REG.PROV.COLL.
N. 05310/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5310 del 2025, proposto da
CO SC S.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria del Rti con la mandante Clea S.C. – Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1B6D7B0C0, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Costruzioni Generali Girardini S.p.a. unipersonale, in proprio e nella qualità di mandataria del Rti con le mandanti Brussi Costruzioni S.r.l., Ecovie S.r.l. e So.Ge.Di.Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi, Paolo Sansone e Nicola De Zan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pellicani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 855 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Costruzioni Generali Girardini S.p.a. unipersonale e di Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. S.p.a.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. LE RI e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Veronese, Luca Pellicani, Andrea Manzi e Nicola De Zan;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Costruzioni Generali Girardini S.p.a. unipersonale, in proprio e nella qualità di mandataria del Rti con le mandanti Brussi Costruzioni S.r.l., Ecovie S.r.l. e So.Ge.Di.Co S.r.l., ha impugnato l’aggiudicazione a CO SC S.r.l. della gara indetta da Veritas S.p.a. di appalto integrato di progettazione esecutiva, con aggiornamento del PSC, ed esecuzione dei lavori di “ Opere di urbanizzazione area Cavergnago e realizzazione nuovo Centro di Raccolta. Lotto 1 – Opere di urbanizzazione C.I. 15313 ” - Codice CIG B1B6D7B0C0. Codice CUP F71B23000150009. Rif LLPP58-24/RR. Ha impugnato, altresì, con motivi aggiunti il diniego di revoca in autotutela.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, dopo aver respinto in parte il primo motivo di doglianza, ha accolto il ricorso integrato da motivi aggiunti e ha dichiarato inefficace il contratto nelle more eventualmente stipulato con sentenza n. 855 del 2025, appellata da CO SC S.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria del Rti con la mandante Clea S.C. – Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali per i seguenti motivi di diritto:
I) error in iudicando in punto di mancato riconoscimento di validità ed efficacia della certificazione SA 8000 prodotta in gara; contraddittorietà ed illogicità manifesta della sentenza di prime cure; violazione e falsa interpretazione del § 3.1. del disciplinare di gara; violazione e falsa interpretazione dell’allegato II.8 del d.lgs. n. 36 del 2023; illegittima inversione dell’onere della prova;
II) error in iudicando per aver ritenuto necessario ai fini dell’attribuzione del punteggio il possesso di certificazione equivalente; contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità della sentenza di prime cure; illegittima inversione dell’onere della prova.
Si sono costituite Costruzioni Generali Girardini S.p.a. unipersonale per resistere all’appello – che ha, altresì, riproposto le censure assorbite dalla sentenza ai sensi dell’art 101 c.p.a. - e Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. in adesione all’appello.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 13 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da CO SC S.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria del Rti con la mandante Clea S.C. – Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 855 del 2025, limitatamente ai capi ove l’appellante è risultata soccombente e, pertanto, limitatamente ai capi 9 (e tutti i relativi sottocapi), 11 e 12 della stessa.
La sentenza ha, infatti, accolto il ricorso della controinteressata per l’annullamento dell’aggiudicazione a CO SC S.r.l. della gara indetta da Veritas S.p.a. di appalto integrato di progettazione esecutiva, con aggiornamento del PSC, ed esecuzione dei lavori di “ Opere di urbanizzazione area Cavergnago e realizzazione nuovo Centro di Raccolta. Lotto 1 – Opere di urbanizzazione C.I. 15313 ” - Codice CIG B1B6D7B0C0. Codice CUP F71B23000150009. Rif LLPP58-24/RR e ha dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato.
Per il Tar l’aggiudicataria avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore a quello della ricorrente in primo grado in ragione del mancato possesso di una valida certificazione SA 8000 (cfr. pag. 12 del disciplinare, subcriterio B5b, per il quale era prevista l’attribuzione di 1 punto) e della mancata prova della sussistenza del requisito con mezzi diversi.
Più specificamente, la sentenza ha respinto in parte il primo motivo di ricorso, ritenendo con motivazione molto dettagliata che non fosse necessario che la SA 8000 dovesse essere rilasciata da organismo certificato SAI perché non richiesto dalla lex specialis ; ha, invece, accolto le altre censure di Costruzioni Generali ritenendo che l’organismo che ha rilasciato la certificazione, Farequalità S.r.l., “ non è un soggetto accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, né un soggetto autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa dell’Unione europea di armonizzazione. Né è stato dato atto che si tratti di un soggetto indicato nelle disposizioni nazionali di settore, per i casi non coperti da normativa dell’Unione europea di armonizzazione. Pertanto il documento presentato da CO, in quanto rilasciato da un soggetto privato, in mancanza di un sistema pubblicistico di attestazione, è privo di valore di prova legale e non può ritenersi di per sé idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti correlati alla certificazione SA 8000 ”.
“ Sotto un secondo profilo, non risulta – e la circostanza è incontestata – che CO abbia fornito altre prove circa l’effettivo possesso di tali requisiti né in gara, né nell’ambito del procedimento avviato a seguito della presentazione dell’istanza di autotutela della ricorrente, né in sede processuale.
9.6. Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi escludersi che CO abbia fornito adeguata dimostrazione del possesso dei requisiti relativi allo standard SA 8000; pertanto alla controinteressata non doveva essere attribuito il punteggio (1 punto) relativo al criterio B.5.b) e l’offerta che doveva risultare prima classificata era quella di parte ricorrente ”.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto, sostanzialmente, l’erroneità della sentenza in punto di mancato riconoscimento di validità ed efficacia della certificazione SA 8000 prodotta in gara.
Più in particolare, premesso che il disciplinare di gara ha previsto al § 3.1. l’attribuzione di 1 punto all’offerta tecnica ove l’offerente fosse in possesso di certificazione SA 8000 o equivalente senza richiedere alcuno specifico accreditamento dell’ente certificante e che la ricorrente di prime cure non ha chiesto l’annullamento di tale previsione della lex specialis , che, quindi, è diventata inoppugnabile, CO SC ritiene che il punteggio premiale alla stessa attribuito per il possesso di tale certificazione doveva ritenersi legittimo, avendo lo stesso raggruppamento appellante allegato alla propria offerta la certificazione SA 8000 rilasciata da Farequalità S.r.l. a CO SC S.r.l., capogruppo mandataria, nonché la certificazione SA 8000 rilasciata da TUV Nord Cert GmbH a Clea S.C., mandante.
Spetterebbe, invero, alla stazione appaltante, nell’ambito della sua discrezionalità tecnica, determinare nella legge di gara - a cui essa stessa si vincola e a cui è vincolato anche il giudice amministrativo, in difetto di impugnazione specifica della lex specialis (nella fattispecie mancante) - i requisiti premiali richiesti all’operatore economico. In tale ottica, non si potrebbe negare la legittimità di criteri di valutazione premianti le caratteristiche organizzative e gestionali dell’impresa, come quelle afferenti lo standard SA 8000, concernente l’impegno etico e sociale dell’azienda nello svolgimento della propria attività, atteso che, ai sensi delle previsioni espresse dell’art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, l’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere valutata “ sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto ”;
Tale scelta potrebbe essere censurata solo in presenza di indici sintomatici dell’eccesso di potere, quali l’irragionevolezza, l’illogicità e l’arbitrarietà, non ravvisabili nel caso di specie – ed infatti la scelta non è stata censurata – atteso che la stazione appaltante con la legge di gara ha scelto di premiare il possesso di certificazioni, senza richiedere che le stesse provenissero da organismi accreditati in ambito comunitario, posto che tali organismi neppure esisterebbero.
Nonostante la perfetta validità ed efficacia della certificazione rilasciata in favore di CO SC S.r.l. da Farequalità S.r.l., la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la stessa non costituisse una certificazione, in quanto il soggetto che la ha rilasciata non sarebbe un “organismo di valutazione della conformità ”, ai sensi dell’allegato II.8 al d.lgs. n. 36 del 2023.
Per l’appellante, tale affermazione si fonderebbe su una errata interpretazione del succitato allegato, che dovrebbe trovare applicazione esclusivamente con riferimento alle certificazioni che vengono regolamentate a livello comunitario, ossia alle certificazioni ISO, con riferimento alle quali soltanto sarebbe previsto un sistema di accreditamento pubblico, mentre la certificazione SA 8000 non sarebbe affatto disciplinata o regolata a livello comunitario e neppure nazionale.
Non si potrebbe, dunque, prevedere un accreditamento pubblico europeo per tale certificazione, non essendovi alcun sistema pubblico unionale di accreditamento per il rilascio di certificazioni SA 8000.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la SA 8000 consisterebbe in una disciplina a carattere privatistico, pubblicata dall’istituto di ricerca americano SAI, che non rientra nel sistema di accreditamento richiamato nel regolamento (CE) n. 765/2008, tanto è vero che non vi sarebbe alcun organismo di valutazione riconosciuto a livello europeo - o nazionale - autorizzato ad accreditare in relazione alla certificazione SA 8000, né si potrebbe prevedere un accreditamento pubblico europeo per tale certificazione, in assenza di una specifica regolamentazione comunitaria.
E infatti la lex specialis ha richiesto solo la certificazione, non che l’organismo certificatore fosse accreditato.
Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto necessario ai fini dell’attribuzione del punteggio per il subcriterio B5b il possesso da parte di CO SC di certificazione equivalente alla certificazione SA 8000, ovvero la dimostrazione da parte della stessa dell’effettivo possesso dei requisiti correlati allo standard SA 8000, nonché per aver ritenuto che illegittimamente la stazione appaltante non avesse svolto alcuna verifica in merito all’effettivo possesso dei citati requisiti in capo a CO SC S.r.l.
Ed invero, la sentenza meriterebbe di essere censurata laddove non avrebbe considerato che la certificazione prodotta in gara da CO SC S.r.l. consiste proprio nella SA 8000, non essendo necessario fornire la prova di un suo equivalente. Ne consegue che la stazione appaltante, avendo verificato il possesso della certificazione SA 8000 in capo all’appellante, avrebbe perfettamente adempiuto agli obblighi prescritti dalla legge di gara.
Per Costruzioni Generali Girardini S.p.a. unipersonale la normativa europea e nazionale non risulta affatto regolare solo le certificazioni ISO, ma le certificazioni di conformità in genere; sussisterebbero in ambito europeo standard equivalenti alla SA 8000, la quale ultima non individuerebbe, quindi, un tipo di standard privo di “ogni regolamentazione comunitaria”, con conseguente possibilità per gli organismi di accreditamento di essere autorizzati ad accreditare in relazione a standard afferenti alla responsabilità sociale d'impresa, come in relazione a tutti gli standard della gestione di impresa, in base ad esempio alla norma ISO 17021; e conseguente possibilità per gli enti certificatori accreditati di attestare la conformità della gestione d’impresa a standard quali quelli in questione. Pertanto, laddove vi sia uno standard europeo nella sostanza sovrapponibile a uno standard non riconosciuto dall’UE, non si rientrerebbe in un caso non coperto (e non regolato) dai principi dell’accreditamento, ma in un caso coperto dalla normativa europea, con conseguente onere per il concorrente di ottenere il relativo certificato da un organismo accreditato, mentre CO SC non lo avrebbe fatto, né avrebbe fornito la prova dell’effettivo possesso di tutti gli standard SA8000.
La controinteressata ripropone, poi, il motivo di ricorso, assorbito dalla sentenza, con il quale si duole della violazione del principio di equivalenza inteso in senso oggettivo, nonché il secondo motivo del ricorso di primo grado, con il quale la stessa lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione all’appellante, che doveva a suo dire essere esclusa per aver fornito informazioni false o fuorvianti che avrebbero influenzato le decisioni della commissione giudicatrice e, quindi, per aver commesso l’illecito professionale di cui agli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Costruzioni Generali Girardini S.p.a. ha, altresì, sollevato questione di legittimità eurounitaria ex art. 267 TFUE.
Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. aderisce, invece, totalmente al gravame di CO SC, di cui chiede l’accoglimento.
L’appello è fondato e va accolto.
La SA 8000 è una disciplina a carattere privatistico, pubblicata dall’istituto di ricerca americano SAI, che non rientra nel sistema di accreditamento richiamato nel Regolamento (CE) n. 765/2008. Ed invero non vi è alcun organismo di valutazione riconosciuto a livello europeo - o nazionale - autorizzato ad accreditare in relazione alla certificazione SA 8000.
In assenza di una specifica regolamentazione eurounitaria, non è possibile prevedere un accreditamento pubblico europeo per tale certificazione; la lex specialis della gara in questione ha, infatti, richiesto solo la certificazione, non che l’organismo certificatore fosse accreditato.
Ciò risulta confermato da una decisione di questa sezione, alla quale il Collegio si riporta condividendola integralmente, secondo le cui statuizioni: “ La prescrizione della lex specialis, cioè, con riguardo alle certificazioni in materia sociale, non richiede che provengano da un organismo certificatore, diversamente che con riferimento ad altre certificazioni.
Del resto, non sarebbe stato possibile richiedere ai concorrenti di fornire una certificazione SA 8000:2014, rilasciata dall’ente privato americano SAAS, atteso che l’art. 82 del d.lgs. n. 50 del 2016 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di esigere certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del regolamento CE n. 765 del 2008 (e dunque nell’ambito della Unione europea). La certificazione SA 8000:2014 (rilasciata da SAAS-Social Accountability Accreditation Services, organismo privato di diritto americano) è dunque diversa dalle certificazioni di qualità disciplinate dall’art. 82 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dal regolamento CE n. 765 del 2008, che enucleano un sistema pubblico di accreditamento.
Si aggiunga che l’art. 82, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, all’ultimo periodo, dispone che «nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore»; non esiste nel nostro ordinamento nazionale alcuna disposizione che attribuisca alla SAAS il ruolo di ente di accreditamento per il rilascio della certificazione SA 8000:2014. Appare pertanto condivisibile l’assunto motivazionale della sentenza appellata secondo cui «la stazione appaltante non aveva nessun obbligo di subordinare l’idoneità della certificazione SA al suo rilascio da parte di un ente accreditato da SAAS. Ed è persino dubbio che ne avesse quantomeno la facoltà, tenuto conto dei limiti connessi agli accertamenti finalizzati al rilascio della certificazione SA 8000, privi di valore di prova legale in mancanza di un sistema pubblicistico di attestazione»”… “Quanto, ancora, alla dedotta assenza di valenza certificatoria della produzione dell’appellata, in aggiunta a quanto già osservato al punto sub 2) in ordine al fatto che certificazioni private non godono di fede privilegiata, è necessario tenere conto, sotto il profilo sostanziale, dell’assoluta peculiarità della certificazione SA 8000:2008, sigla identificante uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency) volto a migliorare le condizioni lavorative a livello mondiale attraverso la certificazione di alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale dell’impresa. Il rispetto viene accertato mediante plurime metodologie di indagine, quali verifiche interne presso l’azienda, interviste causali di fornitori o dipendenti, etc.
Si tratta dunque, come già rilevato da questa Sezione nella sentenza 12 novembre 2013, n. 5375, di tecniche di indubbio valore, ma alle quali non può essere attribuita efficacia di prova legale, potendo pervenirsi altrimenti ad accertare il rispetto delle suddette normative.
Ciò comporta, in effetti, che la certificazione rilasciata dall’ente SAAS non potrebbe avere un valore differente, ai fini della gara, rispetto alle altre certificazioni SA 8000 ” (Cons. Stato, V, 8 maggio 2020, n. 2902).
Come acclarato anche dal suddetto orientamento della giurisprudenza amministrativa, la SA8000 è, dunque, una certificazione sociale riconosciuta a livello internazionale, non europeo.
Il succitato precedente, reso con riferimento alle previsioni dell’art. 82 del d.lgs. n. 50 del 2016, comunque riproposte nell’allegato II.8 al d.lgs. n. 36 del 2023, e che, dunque, si attaglia perfettamente alla fattispecie in questione, ha chiarito che la certificazione SA 8000:2014 è diversa dalle certificazioni di qualità disciplinate dall’art. 82 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dal Regolamento CE n. 765/2008.
La decisione conferma la sentenza del Tar Piemonte n. 665 del 2019, che aveva ritenuto non in contrasto con la previsione normativa del Codice degli appalti precedentemente in vigore e, dunque, con il suddetto Regolamento europeo, la clausola della lex specialis di gara che aveva richiesto il possesso della SA 8000 senza pretendere alcuno specifico accreditamento dell’ente certificante.
La sentenza aveva, invero, statuito che: “ Il disciplinare di gara (art. 6) non richiedeva che la certificazione in materia sociale SA 8000:2014 fosse rilasciata da uno specifico organismo, né in particolare, da un ente accreditato da SAAS. Certo non poteva pretendere che tale certificazione fosse rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato in proposito da un organismo nazionale di accreditamento di cui al Regolamento UE n. 765/2008, posto che (come già rilevato) il sistema di certificazione di cui si tratta fa capo a un organismo privato americano e dunque è sottratto alla disciplina di accreditamento dettata dal citato Regolamento UE ”.
“ Per quanto precedentemente detto è pacifico che la certificazione in materia sociale di cui si tratta non è coperta da normativa comunitaria di armonizzazione, ma neppure si rinvengono, nelle disposizioni nazionali di settore, indicazioni circa gli organismi certificatori ”.
Alle stesse conclusioni è pervenuto anche il Tar Lombardia, che nella sentenza n. 3642 del 2024 ha affermato che: “ Il Disciplinare di gara (art. 18, criterio di valutazione F) ha richiesto meramente il possesso del certificato SA8000, senza nulla specificare in ordine alle caratteristiche dei soggetti deputati al rilascio della certificazione presentata dai concorrenti in gara; tale clausola pertanto, va interpretata – alla luce di principi della par condicio competitorum e del favor partecipationis, cardini in materia di procedure ad evidenza pubblica – nel senso che quel che rileva ai fini dell’attribuzione di due punti previsti dal menzionato criterio di valutazione F, è il concreto rispetto dello standard SA 8000 nell’organizzazione dell’impresa (circostanza non in contestazione e che qui ricorre) e non il possesso o meno, da parte dell’organismo di certificazione che ha rilasciato l’attestato, di un determinato accreditamento o abilitazione di sorta; alla stregua di tale impostazione ermeneutica, la Giurisprudenza amministrativa e ANAC hanno a più riprese affermato che è del tutto legittima l’attribuzione del punteggio premiale previsto dalla lex specialis in favore di imprese in possesso di certificazione SA 8000, rilasciato da enti non accreditati ”, ritenendo, dunque, legittima la scelta della stazione appaltante in relazione al riconoscimento di validità delle certificazioni SA 8000 in assenza di accreditamento dell’ente certificante.
Del resto, pure rispetto a SAI, i relativi “ accertamenti finalizzati al rilascio della certificazione SA 8000 sono privi di valore di prova legale in mancanza di un sistema pubblicistico di attestazione ” (Cons. Stato, V, 8 maggio 2020, n. 2902).
Nella fattispecie in questione, la certificazione SA 8000 è stata rilasciata a CO SC S.r.l. da Farequalità S.r.l., che, pur non essendo accreditata da SAI, è legittimata a rilasciare valide ed efficaci certificazioni SA 8000 mediante l’attestazione della conformità del sistema di gestione della società alla norma SA 8000:2014, che a livello mondiale rappresenta lo standard più avanzato di responsabilità sociale delle imprese.
Ed invero, in base al documento di verifica di autocertificazione richiesto da Veritas S.p.a. alla C.C.I.A.A. di Palermo e Enna, versato in atti, Farequalità S.r.l. risulta avere come attività prevalente proprio il “ controllo di qualità e certificazione di prodotti: servizi di ispezione ed auditing con promozione ed erogazione di servizi nel campo dei sistemi di gestione e/o prodotto, coordinamento e conduzione di verifiche ispettive di seconda e terza parte di conformità a standard di sistemi di gestione nazionali ed internazionali. La promozione e la cura della qualità dell’ambiente, della sicurezza, della salute, delle condizioni di lavoro mediante ricerche, studi, prove ispettive e rilascio di certificazioni di sistemi gestionali di prodotti di processi e di ogni tipo a imprese private, pubbliche e miste ”, con conseguente attribuzione del Codice ATECORI “ 71.20.21 – Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi ”.
Anche la seconda censura è fondata.
Ed invero, il disciplinare di gara, al paragrafo 3.1., ha previsto, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante di 1 con riferimento al criterio B.5.b., il “ Possesso della certificazione SA 8000 o equivalente ”. Ne consegue che, alla luce delle chiare previsioni della lex specialis di gara, solo nel caso in cui il concorrente fosse privo della certificazione SA 8000 lo stesso avrebbe dovuto ricorrere a certificazione equivalente.
Nel caso di specie, CO SC S.r.l. era in possesso di valida certificazione SA 8000, che ha diligentemente prodotto, non essendo, dunque, onerata alla produzione di una certificazione equivalente.
Da ciò consegue l’evidente travisamento di fatto su cui si fonda la statuizione della sentenza impugnata, atteso che il concorrente CO SC, primo classificato, non doveva fornire alcuna dimostrazione in merito all’effettivo possesso dei requisiti correlati allo standard SA 8000, avendo allegato all’offerta proprio tale certificazione.
Da ciò consegue, altresì, che la stazione appaltante, avendo verificato il possesso della certificazione SA 8000 in capo all’appellante, ha perfettamente adempiuto agli obblighi prescritti dalla legge di gara, che richiedeva il mero possesso della certificazione SA 8000 e non che essa fosse resa da soggetto accreditato.
Da ciò consegue, con riferimento al riproposto motivo di ricorso con il quale la controinteressata si duole della violazione del principio di equivalenza inteso in senso oggettivo, che con l’attribuzione del punteggio premiale all’appellante non è stato leso alcun principio di equivalenza in senso oggettivo, atteso che CO SC, essendo in possesso di valida ed efficace certificazione SA 8000, legittimamente ha conseguito il punteggio premiale, non necessitando di alcuna certificazione equivalente.
E’ infondato anche il secondo motivo del ricorso di primo grado riproposto da Costruzioni Generali Girardini S.p.a., con il quale la stessa lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione all’appellante, che, a suo parere, avrebbe dovuto essere esclusa per aver fornito informazioni false o fuorvianti che avrebbero influenzato le decisioni della commissione giudicatrice e, quindi, per aver commesso l’illecito professionale di cui agli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Ed invero, la stazione appaltante ha lamentato la mancata dimostrazione del possesso del requisito premiale di cui al parametro B.5.c. (“ Criterio premiale, ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, conforme all’art. 1, commi 4 e 5, dell’allegato II.3 del Codice ” – teso all’accertamento della stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sistemi di pari opportunità generazionale, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate) in forza della genericità e non della falsità della dichiarazione di CO SC.
La stazione appaltante ha ritenuto insufficienti gli strumenti e gli interventi adottati al fine dell’attribuzione del punteggio premiale, non contestando la dichiarazione resa in gara, ma il mancato possesso del requisito, determinandosi del tutto legittimamente per la mera sottrazione del relativo punteggio, che, però, non ha scalfito la prima posizione in graduatoria dell’Ati CO SC.
Riguardo, infine, alla questione di legittimità eurounitaria sollevata da Costruzioni Generali Girardini S.p.a. nella memoria conclusiva, la controinteressata, premettendo che, ai sensi dell’art. 44, § 1, dir 2014/24/UE: “ Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità [...] ai criteri di aggiudicazione, [...] un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità ” e che, ai sensi sempre dell’art. 44, § 1, dir. 2014/24/UE: “ Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di [...] certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ”, sostiene che, secondo la direttiva europea, in parte qua recepita dall’art. 87, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 e dall’allegato II.8 al d.lgs. n. 36 del 2023, sono assegnabili dei punteggi, in applicazione di un criterio di aggiudicazione, nei limiti in cui la certificazione sia rilasciata ad un organismo accreditato a livello europeo.
In proposito, chiede la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE, formulando i seguenti quesiti:
“ 1. dica la CGUE se l’art. 87, c. 3, e l’allegato II.8 al d.lgs. 36/2023 ostino al diritto europeo (art. 44, dir. 2014/24/UE) laddove interpretabili nel senso in cui la stazione appaltante possa premiare (in applicazione di criteri di aggiudicazione) la presentazione di certificazioni di conformità rilasciate da organismi privi di alcun accreditamento ai sensi degli artt. 3 ss. del regolamento CE n. 765/2008;
2. dica inoltre la CGUE se la risposta data al quesito di cui al punto n. 1 valga anche per il caso in cui lo standard aziendale da certificare (cioè quello oggetto di certificazione) non corrisponda ad una norma armonizzata, ai sensi del punto n. 9) dell’art. 2 del regolamento CE n. 765/2008, o comunque ad una norma suscettibile di fungere da parametro di conformità ai sensi del regolamento stesso;
3. dica altresì la CGUE se l’art. 87, c. 3 e l’allegato II.8 al d.lgs. 36/2023 ostino al diritto europeo (art. 44, dir. 2014/24/UE) laddove interpretabili nel senso che - a fronte della presenza di norme tecniche armonizzate, o comunque suscettibili di certificazione di conformità, equivalenti a quella non armonizzata indicata dalla stazione appaltante quale criterio di aggiudicazione - il concorrente, che non sia munito di un certificato di conformità alla norma non armonizzata rilasciato da ente accreditato, possa soddisfare lo stesso criterio di aggiudicazione senza presentare in gara certificazioni rilasciate da organismi accreditati che attestano il rispetto delle norme tecniche equivalenti armonizzate o comunque suscettibili di fungere da parametro di conformità ”.
La controinteressata afferma, inoltre, che: “ Essendo l’adito Collegio giudice di ultima istanza e mancando una pronuncia della CGUE sui temi sopra elencati, il rinvio ex art. 267 TFUE alla stessa CGUE si configura come doveroso ”.
Nella specie, la stazione appaltante ha richiesto nella lex specialis una certificazione che attesti la rispondenza dell’operatore economico agli standard internazionali che definiscono i requisiti per il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale (SGRS) e si concentra sui diritti dei lavoratori sulla base delle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e della Dichiarazione universale dei diritti umani americana (requisiti relativi, tra l’altro, alle problematiche del lavoro minorile, del lavoro forzato, della salute e sicurezza sul lavoro, della discriminazione nell’ambito dei rapporti di lavoro, degli orari di lavoro, della retribuzione e della libertà di associazione); non ha chiesto che l’organismo che ha rilasciato il certificato fosse accreditato in alcun modo. E la clausola non è stata impugnata in primo grado.
Il Tar Veneto ha ritenuto che non fosse illegittima la richiesta di una certificazione SA8000 senza la specificazione che dovesse essere rilasciata da un organismo accreditato SAI.
Per la sentenza impugnata, dunque, la lex specialis non poteva richiedere, pena la sua illegittimità, il possesso di una certificazione regolata dall’ordinamento statunitense e quindi estranea all’ambito eurounitario.
Il Tar ha, dunque, respinto parzialmente il primo motivo di ricorso, ritenendo con motivazione molto dettagliata che non fosse necessario che la SA 8000 fosse rilasciata da organismo certificato SAI perché non richiesto, non illegittimamente, dalla lex specialis .
La controinteressata non ha appellato la sentenza, né ha proposto appello incidentale e, dunque, le statuizioni contenute nei suddetti capi sono passate in giudicato.
La questione esula, quindi, dal thema decidendum dell’appello all’esame del Collegio, così come la proposta questione di legittimità eurounitaria sollevata nella memoria conclusiva dalla controinteressata.
Ed invero, nel caso in cui, come nella specie, la soluzione della questione non possa influire in alcun modo sull’esito della controversia, difetta qualunque nesso di pregiudizialità, che è il presupposto necessario affinché la questione possa essere sollevata davanti alla Corte di giustizia.
Le questioni di cui l’appellata ritiene di investire il giudice comunitario concernono, invero, proprio le clausole del disciplinare di gara non impugnate, divenute inoppugnabili e, comunque, ritenute legittime dalla sentenza del Tar Veneto con statuizioni passate in giudicato.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione della complessità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE NI, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
LE RI, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RI | TE NI |
IL SEGRETARIO