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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3386/2019 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 14.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
BB ( ) - .salerno.it - ed C.F._2 Email_1 CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via Settimio Mobilio, n.79
APPELLANTE
1 E
in persona del l.r.p.t., numero di iscrizione al Registro delle Controparte_2
Imprese - Codice Fiscale ed P.IVA n.q. di cessionaria della P.IVA_1 P.IVA_2
– e per essa rappresentata e difesa CP_3 Controparte_4
dall'avv. Bruno Meoli ( ), con studio in Avellino alla Via B. CodiceFiscale_3
Maffei n. 10 – Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, res.te in Montefalcione (AV) Via Aldo Moro 56 CP_5
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(codice fiscale - P. IVA di gruppo ), in Controparte_6 P.IVA_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di cessionaria della Controparte_2
- e per essa, quale procuratrice e servicer, la
[...] [...]
(breviter ), capogruppo del Controparte_7 Controparte_8
Gruppo bancario ”, incorporante la Controparte_7
, che a sua volta agisce per il tramite della Controparte_9
mandataria con rappresentanza e subservicer rappresentata e Controparte_10
difesa dall'avv. Tito Monterosso ), presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56 -
Email_3
INTERVENTRICE IN APPELLO EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 3395/2019 emessa ex art. 281 decies c.p.c. dal
Tribunale di Avellino il 12.06.2019 all'esito del giudizio n. 1675/2017 r.g. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 31 marzo ed il 12 aprile del 2017, la e Controparte_3
per essa, (denominazione assunta da Parte_2 Controparte_11
, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, i coniugi
[...] Parte_1
e chiedendo accertarsi e dichiararsi la simulazione assoluta o, in CP_5
subordine, la nullità per vizio di causa, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti per notaio in data 10 maggio 2012, rep. n. Persona_1
39942/15371, registrato a Benevento il 14 maggio 2012 e trascritto nei RR.II. di Avellino il 24.05.2012 ai nn. 8673/7407, ovvero, in via subordinata, dichiararsene l'inefficacia nei propri confronti ai sensi della revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c.
A fondamento della pretesa la banca ricorrente esponeva di vantare crediti nei confronti della e del suo garante , in virtù del Controparte_12 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1337/2016, non opposto e munito di formula esecutiva, emesso per l'importo di € 342.332,21, quale saldo a debito sul conto corrente affidato, acceso presso l'Agenzia della Unicredit Banca di Impresa di Avellino.
Precisava che il aveva garantito tale esposizione mediante fideiussione omnibus del Pt_1
11.10.2007, fino alla concorrenza di € 300.000,00, successivamente elevata, in data
22.04.2009, a € 600.000,00.
Assumeva che, successivamente alla concessione della garanzia, il garante aveva costituito con la moglie un fondo patrimoniale sui propri beni immobili, siti in
Montefalcione (AV), alla via Rastiello n. 10, e che tale atto, per tempi e modalità, doveva reputarsi pregiudizievole delle ragioni creditorie.
Radicatasi la lite, si costituiva il solo , resistendo alla domanda e Parte_1
concludendo per il rigetto. Deduceva che la costituzione del fondo era avvenuta nell'interesse esclusivo della famiglia, in epoca anteriore al manifestarsi di qualsiasi esposizione debitoria della società garantita, e senza intento fraudolento.
3 Mancavano, pertanto, i presupposti dell'eventus damni e della scientia damni, poiché l'atto non aveva ridotto in concreto la garanzia patrimoniale del creditore, e la banca non aveva fornito prova alcuna della consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato.
Disposto il passaggio dal rito ordinario al rito sommario ex art. 183 bis c.p.c., la causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con l'ordinanza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda attorea e dichiarava, per l'effetto, inefficace, nei confronti della banca, l'atto di costituzione del fondo dei coniugi
[...]
, che condannava al pagamento delle spese di lite. CP_13
In sintesi, il primo giudice escludeva la simulazione, riconoscendo l'intenzione di perseguimento degli effetti tipici del negozio posto in essere.
Accoglieva, invece, l'azione revocatoria proposta in via subordinata, rilevando che il credito attoreo era giudizialmente accertato e non contestato;
che sussistevano entrambi i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria;
che, quanto al profilo oggettivo (eventus damni), la costituzione del fondo aveva comportato una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del fideiussore, sottraendo i beni vincolati alle iniziative satisfattive dai creditori;
quanto all'elemento soggettivo (scientia damni), precisava che la triplice qualifica rivestita dal di socio unico della Società debitrice principale, di delegato al Pt_1
ritiro del capitale della detta società nonché di fideiussore del debito, era sintomatica della consapevolezza dell'esposizione debitoria e del pregiudizio arrecato ai creditori.
Avverso la citata ordinanza, con atto notificato il 9.07.2019, ha proposto Parte_1
tempestivo appello, deducendo l'erroneità della pronuncia per violazione degli artt. 116
c.p.c. e 2697 c.c., e per insussistenza dei presupposti della proposta azione revocatoria, chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituita, con comparsa depositata in data 23.01.2020 (per l'udienza del 20.12.2019, differita di ufficio al 28.1.2020), la quale cessionaria del credito Controparte_2
4 già vantato da (in virtù del contratto di cessione del 19 luglio 2019, ai Controparte_3
sensi della L. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del
3 agosto 2019), e per essa la resistendo al gravame e Controparte_4
concludendo per il rigetto.
Con comparsa del 19.2.2025 ha spiegato intervento volontario ex art. 111 c.p.c. la società
per il tramite della mandataria con rappresentanza, Controparte_6 Controparte_10
quale successore a titolo particolare di a seguito della cessione di Controparte_2
crediti del 13 dicembre 2024, avente effetto economico dal 30 giugno 2024 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2025, riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già svolte dalla cedente.
Mutati la Sezione e il relatore, disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , cui il gravame non era stato originariamente notificato, la CP_5
causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione, con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
5 impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) – è infondato e deve essere rigettato.
Con unico articolato motivo l'appellante deduce l'erroneità dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c..
Censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto integrati i presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sostiene che la banca non ha fornito la prova della consapevolezza circa la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le altrui ragioni di credito, ovvero la garanzia patrimoniale generica prestata in favore della banca, adducendo che, fino a tutto il 2013, il rapporto di conto corrente garantito non aveva presentato anomalie.
Solo nel corso del 2014 il conto era andato in sofferenza, a causa delle oscillazioni del mercato.
Il motivo è infondato.
La pronuncia è coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in punto di accertamento del consilium fraudis e dell'eventus damni (non oggetto di specifica censura).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a
6 quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (Cass. Civ. Sentenza n. 8680 del 09/04/2009).
Il presupposto oggettivo dell'azione pauliana (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (si vedano Cass. civ. n. 5113/2024, n. 15866/2022, n. 18193/2021, n. 16221/2019).
A integrare l'eventus damni, dunque, è sufficiente una variazione patrimoniale idonea a comportare una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito, occorrendo la sola dimostrazione, da parte del creditore istante, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale sterilità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Nel caso di specie, la natura pregiudizievole dell'atto di disposizione non appare revocabile in dubbio, avuto anche riguardo alla circostanza che non risultano ulteriori cespiti o redditi atti a garantire, comunque, il soddisfacimento del credito vantato dalla banca.
Quanto all'elemento soggettivo, va rammentato che, in tema di revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. civ. Sent. del 05.09.2023 n. 25879; Cass. Civ.
Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021).
7 Nel caso di specie, trattandosi di credito divenuto esigibile successivamente all'atto dispositivo, il giudice di prime cure correttamente ha accertato la sussistenza del requisito in parola mediante presunzioni: la stretta contiguità temporale tra l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e la lettera di revoca del fido del 03/02/2014; la triplice qualifica, rivestita dal di socio unico della Società debitrice principale, di Pt_1
delegato al ritiro del capitale della detta società, nonché di fideiussore del debito, “non potendosi in tali casi non conoscere l'esposizione debitoria e non avere la rappresentazione del danno cagionato al creditore con l'alienazione nel fondo del patrimonio immobiliare”; la gratuità dell'atto voluto dai coniugi uniti in matrimonio.
Non è ultroneo rammentare che la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167
c.c. per fronteggiare i bisogni della famiglia, ancorché effettuata da entrambi i coniugi, non integra di per sé l'adempimento di un dovere giuridico né è obbligatoria per legge.
Pertanto, proprio in ragione della sua gratuità e non obbligatorietà, la giurisprudenza uniforme ritiene, da tempo, che la costituzione di beni in fondo patrimoniale, qualora ne ricorrano le condizioni, soggiace al possibile esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901, 1° comma n. 1 c.c. (così Cass. Civ. Ordinanza del 10/02/2015 n.2530; Cass.
Civ. sent. del 08/08/2013 n. 19029; Cass. Civ. sent. del 07/10/2008 n. 24757).
In conclusione, ed in assenza di ulteriori specifiche censure, valutati tali indizi, gravi precisi e concordanti, la pronuncia gravata deve reputarsi immune da censure.
L'appello va, per l'effetto, integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme al valore della causa e, dunque, allo scaglione di riferimento “indeterminabile – complessità bassa”, attestandosi sui valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di
8 un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 25.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3386/2019 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 14.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
BB ( ) - .salerno.it - ed C.F._2 Email_1 CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via Settimio Mobilio, n.79
APPELLANTE
1 E
in persona del l.r.p.t., numero di iscrizione al Registro delle Controparte_2
Imprese - Codice Fiscale ed P.IVA n.q. di cessionaria della P.IVA_1 P.IVA_2
– e per essa rappresentata e difesa CP_3 Controparte_4
dall'avv. Bruno Meoli ( ), con studio in Avellino alla Via B. CodiceFiscale_3
Maffei n. 10 – Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, res.te in Montefalcione (AV) Via Aldo Moro 56 CP_5
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(codice fiscale - P. IVA di gruppo ), in Controparte_6 P.IVA_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, n.q. di cessionaria della Controparte_2
- e per essa, quale procuratrice e servicer, la
[...] [...]
(breviter ), capogruppo del Controparte_7 Controparte_8
Gruppo bancario ”, incorporante la Controparte_7
, che a sua volta agisce per il tramite della Controparte_9
mandataria con rappresentanza e subservicer rappresentata e Controparte_10
difesa dall'avv. Tito Monterosso ), presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 56 -
Email_3
INTERVENTRICE IN APPELLO EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 3395/2019 emessa ex art. 281 decies c.p.c. dal
Tribunale di Avellino il 12.06.2019 all'esito del giudizio n. 1675/2017 r.g. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 31 marzo ed il 12 aprile del 2017, la e Controparte_3
per essa, (denominazione assunta da Parte_2 Controparte_11
, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, i coniugi
[...] Parte_1
e chiedendo accertarsi e dichiararsi la simulazione assoluta o, in CP_5
subordine, la nullità per vizio di causa, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti per notaio in data 10 maggio 2012, rep. n. Persona_1
39942/15371, registrato a Benevento il 14 maggio 2012 e trascritto nei RR.II. di Avellino il 24.05.2012 ai nn. 8673/7407, ovvero, in via subordinata, dichiararsene l'inefficacia nei propri confronti ai sensi della revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c.
A fondamento della pretesa la banca ricorrente esponeva di vantare crediti nei confronti della e del suo garante , in virtù del Controparte_12 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1337/2016, non opposto e munito di formula esecutiva, emesso per l'importo di € 342.332,21, quale saldo a debito sul conto corrente affidato, acceso presso l'Agenzia della Unicredit Banca di Impresa di Avellino.
Precisava che il aveva garantito tale esposizione mediante fideiussione omnibus del Pt_1
11.10.2007, fino alla concorrenza di € 300.000,00, successivamente elevata, in data
22.04.2009, a € 600.000,00.
Assumeva che, successivamente alla concessione della garanzia, il garante aveva costituito con la moglie un fondo patrimoniale sui propri beni immobili, siti in
Montefalcione (AV), alla via Rastiello n. 10, e che tale atto, per tempi e modalità, doveva reputarsi pregiudizievole delle ragioni creditorie.
Radicatasi la lite, si costituiva il solo , resistendo alla domanda e Parte_1
concludendo per il rigetto. Deduceva che la costituzione del fondo era avvenuta nell'interesse esclusivo della famiglia, in epoca anteriore al manifestarsi di qualsiasi esposizione debitoria della società garantita, e senza intento fraudolento.
3 Mancavano, pertanto, i presupposti dell'eventus damni e della scientia damni, poiché l'atto non aveva ridotto in concreto la garanzia patrimoniale del creditore, e la banca non aveva fornito prova alcuna della consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato.
Disposto il passaggio dal rito ordinario al rito sommario ex art. 183 bis c.p.c., la causa, istruita solo documentalmente, veniva, all'esito, decisa con l'ordinanza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda attorea e dichiarava, per l'effetto, inefficace, nei confronti della banca, l'atto di costituzione del fondo dei coniugi
[...]
, che condannava al pagamento delle spese di lite. CP_13
In sintesi, il primo giudice escludeva la simulazione, riconoscendo l'intenzione di perseguimento degli effetti tipici del negozio posto in essere.
Accoglieva, invece, l'azione revocatoria proposta in via subordinata, rilevando che il credito attoreo era giudizialmente accertato e non contestato;
che sussistevano entrambi i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria;
che, quanto al profilo oggettivo (eventus damni), la costituzione del fondo aveva comportato una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del fideiussore, sottraendo i beni vincolati alle iniziative satisfattive dai creditori;
quanto all'elemento soggettivo (scientia damni), precisava che la triplice qualifica rivestita dal di socio unico della Società debitrice principale, di delegato al Pt_1
ritiro del capitale della detta società nonché di fideiussore del debito, era sintomatica della consapevolezza dell'esposizione debitoria e del pregiudizio arrecato ai creditori.
Avverso la citata ordinanza, con atto notificato il 9.07.2019, ha proposto Parte_1
tempestivo appello, deducendo l'erroneità della pronuncia per violazione degli artt. 116
c.p.c. e 2697 c.c., e per insussistenza dei presupposti della proposta azione revocatoria, chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si è costituita, con comparsa depositata in data 23.01.2020 (per l'udienza del 20.12.2019, differita di ufficio al 28.1.2020), la quale cessionaria del credito Controparte_2
4 già vantato da (in virtù del contratto di cessione del 19 luglio 2019, ai Controparte_3
sensi della L. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del
3 agosto 2019), e per essa la resistendo al gravame e Controparte_4
concludendo per il rigetto.
Con comparsa del 19.2.2025 ha spiegato intervento volontario ex art. 111 c.p.c. la società
per il tramite della mandataria con rappresentanza, Controparte_6 Controparte_10
quale successore a titolo particolare di a seguito della cessione di Controparte_2
crediti del 13 dicembre 2024, avente effetto economico dal 30 giugno 2024 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2025, riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già svolte dalla cedente.
Mutati la Sezione e il relatore, disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , cui il gravame non era stato originariamente notificato, la CP_5
causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione, con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
5 impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) – è infondato e deve essere rigettato.
Con unico articolato motivo l'appellante deduce l'erroneità dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c..
Censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto integrati i presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sostiene che la banca non ha fornito la prova della consapevolezza circa la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le altrui ragioni di credito, ovvero la garanzia patrimoniale generica prestata in favore della banca, adducendo che, fino a tutto il 2013, il rapporto di conto corrente garantito non aveva presentato anomalie.
Solo nel corso del 2014 il conto era andato in sofferenza, a causa delle oscillazioni del mercato.
Il motivo è infondato.
La pronuncia è coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in punto di accertamento del consilium fraudis e dell'eventus damni (non oggetto di specifica censura).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a
6 quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (Cass. Civ. Sentenza n. 8680 del 09/04/2009).
Il presupposto oggettivo dell'azione pauliana (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (si vedano Cass. civ. n. 5113/2024, n. 15866/2022, n. 18193/2021, n. 16221/2019).
A integrare l'eventus damni, dunque, è sufficiente una variazione patrimoniale idonea a comportare una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito, occorrendo la sola dimostrazione, da parte del creditore istante, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale sterilità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Nel caso di specie, la natura pregiudizievole dell'atto di disposizione non appare revocabile in dubbio, avuto anche riguardo alla circostanza che non risultano ulteriori cespiti o redditi atti a garantire, comunque, il soddisfacimento del credito vantato dalla banca.
Quanto all'elemento soggettivo, va rammentato che, in tema di revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cass. civ. Sent. del 05.09.2023 n. 25879; Cass. Civ.
Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021).
7 Nel caso di specie, trattandosi di credito divenuto esigibile successivamente all'atto dispositivo, il giudice di prime cure correttamente ha accertato la sussistenza del requisito in parola mediante presunzioni: la stretta contiguità temporale tra l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e la lettera di revoca del fido del 03/02/2014; la triplice qualifica, rivestita dal di socio unico della Società debitrice principale, di Pt_1
delegato al ritiro del capitale della detta società, nonché di fideiussore del debito, “non potendosi in tali casi non conoscere l'esposizione debitoria e non avere la rappresentazione del danno cagionato al creditore con l'alienazione nel fondo del patrimonio immobiliare”; la gratuità dell'atto voluto dai coniugi uniti in matrimonio.
Non è ultroneo rammentare che la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167
c.c. per fronteggiare i bisogni della famiglia, ancorché effettuata da entrambi i coniugi, non integra di per sé l'adempimento di un dovere giuridico né è obbligatoria per legge.
Pertanto, proprio in ragione della sua gratuità e non obbligatorietà, la giurisprudenza uniforme ritiene, da tempo, che la costituzione di beni in fondo patrimoniale, qualora ne ricorrano le condizioni, soggiace al possibile esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901, 1° comma n. 1 c.c. (così Cass. Civ. Ordinanza del 10/02/2015 n.2530; Cass.
Civ. sent. del 08/08/2013 n. 19029; Cass. Civ. sent. del 07/10/2008 n. 24757).
In conclusione, ed in assenza di ulteriori specifiche censure, valutati tali indizi, gravi precisi e concordanti, la pronuncia gravata deve reputarsi immune da censure.
L'appello va, per l'effetto, integralmente rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme al valore della causa e, dunque, allo scaglione di riferimento “indeterminabile – complessità bassa”, attestandosi sui valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di
8 un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 25.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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