Sentenza 27 novembre 2001
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, poiché l'appello del P.M. contro la sentenza di condanna emessa all'esito di esso è ammesso solo se vi sia stata modificazione del titolo del reato, è illegittima la "reformatio in peius" da parte del giudice di secondo grado che, in accoglimento del motivo diretto a far escludere la concessione delle attenuanti generiche, abbia rideterminato la pena in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice anziché dichiarare inammissibile l'impugnazione, a nulla rilevando che quest'ultima sia stata oggetto di conversione a norma dell'art. 580 cod. proc. pen., posto che questa non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2001, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 27/11/2001
1. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 1220
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFR - Consigliere - N. 024476/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SO FR N. IL 09/08/1965
avverso SENTENZA del 19/02/2001 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Manetti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. A. Schettino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.7.2000, il GUP presso il Tribunale di Avellino dichiarava SO NC colpevole di duplice tentato omicidio, di porto di arma impropria, di lesioni personali aggravate e di minaccia, ritenendo provato, in particolare, che l'imputato in data 20.8.1996 aveva colpito con due frecce AP TE, cagionandogli lesioni gravissime, scoccate con una balestra di precisione e che in data 21.9.1999 aveva scagliato frecce con la medesima balestra verso zone Vitali di AP HE: con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con la continuazione tra tutti i reati, il SO veniva condannato alla pena di dieci anni di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, alle quali veniva attribuita una provvisionale.
Con sentenza del 19.2.2001, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, riteneva assorbito il delitto di lesioni volontarie gravissime in quello di tentato omicidio ai danni di AP TE, escludeva le attenuanti generiche e rideterminava la pena in dodici anni di reclusione, condannando l'imputato al rimborso delle spese del grado in favore delle parti civili.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 443, comma 3, c.p.p., in relazione alla circostanza che l'appello del Procuratore Generale non riguardava la modifica del titolo del reato b) violazione ed erronea applicazione di legge per i reati contestati in danno di AP TE per il fatto che erano stati travisati i risultati della perizia disposta ai sensi dell'art. 438, comma 5, c.p.p., in relazione alla capacità di penetrazione delle frecce scagliate dalla balestra e alla configurabilità eventuale del dolo indiretto incompatibile con la figura del tentativo;
c) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al tentativi di omicidio in danno di AP HE, per i quali la pronuncia di colpevolezza era scaturita da indizi privi dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, nonché da travisamento dei fatti, da errata applicazione dei principi sul dolo alternativo e sulla premeditazione;
d) quanto alla determinazione della pena, premesso che dall'inammissibilità dell'appello del P.G. derivava l'inosservanza del divieto della "reformatio in pejus". veniva denunciata la violazione dei principi di cui agli artt. 132, 133 c.p., del calcolo della diminuzione di pena per il rito abbreviato;
e) mancata assunzione di prova decisiva con riguardo alla richiesta di nuova perizia o di un supplemento di essa per quanto riguarda la potenza di impatto della forza penetrativa delle frecce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere disattesi il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso vertenti su punti della sentenza impugnata dotati di motivazione adeguata sul piano logico ed immuni da vizi giuridici. Con una esauriente valutazione delle risultanze processuali, la Corte territoriale ha ricostruito i distinti episodi, che formano oggetto delle imputazioni, in modo del tutto plausibile, ritenendo che: a) le frecce furono tutte scagliate dall'imputato a mezzo della balestra di cui era in possesso;
b) la penizia balistica ha accertato che le frecce scagliate dalla balestra avevano una potenzialità offensiva tale da cagionare la morte della persona colpita;
c) le specifiche modalità della condotta rendono palese che il SO agì con l'intenzione di uccidere AP TE e AP HE, nella forma del dolo diretto, dovendosi considerare "l'evento morte come conseguenza altamente probabile della condotta". A quest'ultimo proposito, la correttezza della esclusione della figura del dolo eventuale trova base giustificativa nella giurisprudenza di questa Corte, in cui è stato precisato che questo si distingue dalle altre figure di dolo per il fatto che mentre nel dolo intenzionale la volontà persegue l'evento come scopo finale della condotta o come mezzo ritenuto necessario per conseguire un ulteriore risultato e nel dolo diretto l'evento non costituisce l'obiettivo della condotta ma è accettato dall'agente come certo o altamente probabile, il dolo eventuale è caratterizzato, invece, dal rischio di verificazione e dall'accettazione dell'evento, che nella rappresentazione psichica appare soltanto probabile (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, Mele;
Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Cassata;
Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1992, Cutruzzola;
Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Casu). Ditalché nella sentenza impugnata l'accertata elevata probabilità dell'evento mortale come conseguenza della condotta contribuisce a qualificare l'elemento soggettivo nella forma del dolo diretto.
Orbene, deve rilevarsi che le doglianze del ricorrente vertono, in parte. sull'interpretazione delle risultanze probatorie che hanno condotto alla ricostruzione dell'episodio e risultano altresì manifestamente infondate tanto riguardo al prospettati vizi logici quanto riguardo al dedotti errori giuridici, oltre ad essere, talune di esse (premeditazione), non dedotte nel motivi di appello. Deve osservarsi, inoltre, che l'accertata forza penetrativa delle frecce, ritenuta sulla base dei risultati esposti dal perito balistico, dà pienamente conto delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha deciso di disattendere la richiesta di una nuova perizia e di un supplemento di essa.
Meritano, invece, accoglimento il primo e il quarto motivo di ricorso riguardante l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e la conseguente violazione del divieto della "reformatio in pejus". Invero, atteso che l'art. 443, comma 3, c.p.p. dispone che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna emesse nel giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato, deve sottolinearsi che nel caso in esame la Corte di secondo grado avrebbe dovuto considerare inammissibile l'impugnazione del p.m. diretta a fare escludere le concesse attenuanti generiche e che, di conseguenza, l'operazione di rideterminazione della pena in misura superiore a quella applicata dal giudice di primo grado costituisce una evidente violazione del precetto contenuto nell'art. 597, comma 3, c.p.p., essendosi tradotta, in mancanza di una valida impugnazione del p.m., in un ingiustificato aggravamento del trattamento sanzionatorio. Mette conto rilevare che tale conclusione resta ferma nonostante la conversione in appello dell'impugnazione del p.m., essendo stato chiarito nella giurisprudenza di questa Corte che la disposizione di cui all'art. 580 c.p.p. non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione, che anche nel caso di conversione restano quelli del ricorso (Cass., Sez. Un., 18 giugno 1993, Rabiti). A norma dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto riguardante la pena, che deve essere stabilita nella stessa entità determinata dal Tribunale di Avellino, vale a dire nella misura di dieci anni di reclusione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che riduce a dieci anni di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2002