Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2001, n. 331
CASS
Sentenza 27 novembre 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di giudizio abbreviato, poiché l'appello del P.M. contro la sentenza di condanna emessa all'esito di esso è ammesso solo se vi sia stata modificazione del titolo del reato, è illegittima la "reformatio in peius" da parte del giudice di secondo grado che, in accoglimento del motivo diretto a far escludere la concessione delle attenuanti generiche, abbia rideterminato la pena in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice anziché dichiarare inammissibile l'impugnazione, a nulla rilevando che quest'ultima sia stata oggetto di conversione a norma dell'art. 580 cod. proc. pen., posto che questa non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione stessa.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2001, n. 331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 331
    Data del deposito : 27 novembre 2001

    Testo completo