CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 72/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi, 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 166/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 2 e pubblicata il 18/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502610 -2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502610 -2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502610 -2022 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502610 -2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502611-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502611-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502611-2022 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502611-2022 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensazione spese
Resistente/Appellato: condanna alle spese del grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – D.P. di Udine ha impugnato la sentenza n°166/2023 pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Udine in data 4.10.2023 e depositata il 18.10.2023 .
La materia del contendere riguarda due avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio appellante per gli anni d'imposta 2016 e 2017 in materia di II.DD. a carico di Resistente_1. In tali atti venivano recuperate a tassazione le somme pagate dalla società Società_1 srl a titolo di pagamento delle quote societarie nella Società_2 srl acquistate a suo tempo in virtù di un'operazione leverage cash out. Secondo l'Amministrazione Finanziaria, tale operazione nascondeva la reale finalità di distribuire gli utili posseduti in sospensione d'imposta dalla cedente, il cui capitale era stato allineato ai valori di mercato con capitalizzazione delle riserve, tra cui gli utili non distribuiti. L'operazione di allineamento era stata possibile mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 2/4% ex art.5 l. 448/2001.
L'adita Corte di primo grado accoglieva il ricorso annullando la pretesa tributaria, tuttavia, sul punto si erano registrate diverse pronunce delle Corti di merito di primo grado -sia in Friuli che in Emilia- con esiti contrastanti tra loro, atteso che l'operazione societaria sopra indicata aveva riguardato diversi membri della famiglia Resistente_1 residenti nelle due regioni.
La vicenda per cui è causa -rectius, che aveva dato origine anche alla presente causa- era successivamente approdata a questa Curia -allora Commissione Tributaria Regionale de F.V.G.- che si era pronunciata con la sentenza n°94/2021 depositata il 15.6.2021. Il deciso riguardava le annualità d'imposta 2011, 12, 13 e 14 traendo fonte dalla stessa operazione societaria su menzionata.
La CTR friulana riconosceva le ragioni del contribuente, peraltro confermando la pronuncia della CTP di
Udine e riteneva l'operazione svolta “a monte” non elusiva in base ai canoni dell'art. 10bis l.212/2000.
L'Agenzia delle Entrate procedeva quindi al ricorso per Cassazione che si pronunciava con l'ordinanza n°
6743/2025 depositata il 14.3.2025 che, rigettando il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria aveva ritenuto pienamente legittima l'operazione societaria svolta dalla famiglia Resistente_1, tra cui l'odierno appellato.
A fronte di tale evento, l'Ufficio procedeva ad annullare in autotutela gli atti impugnati depositando successivamente istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il sig. Resistente_1 si è regolarmente costituito in giudizio sostenendo le ragioni articolate nell'impugnata sentenza ed insistendo per la sua conferma con la condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 3 dicembre 2025
Il collegio, letti gli atti, sentiti il relatore ed i difensori delle parti ritiene di accogliere le richieste dell'Ufficio di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e spese compensate per le seguenti ragioni.
L'annullamento degli atti impugnati documentato in atti consegue alla pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione che in effetti, ha posto fine ad una lunga serie di contenziosi già formulati o futuri che, pur traendo origine dalla stessa operazione societaria, hanno generato e avrebbero generato una serie di accertamenti per ogni annualità d'imposta coinvolta.
Residua a tutto ciò la questione delle spese del presente grado di giudizio che questa Corte ritiene di dover compensare, visti i caratteri del contenzioso trattato, delle sue difficoltà tecniche, giuridiche ed interpretative anche tra i diversi collegi aditi e le relative pronunce.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez. prima, definitivamente pronunciandosi dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Trieste, il giorno 3 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Oliviero Drigani
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 72/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi, 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 166/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 2 e pubblicata il 18/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502610 -2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502610 -2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502610 -2022 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502610 -2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502611-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502611-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502611-2022 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010502611-2022 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensazione spese
Resistente/Appellato: condanna alle spese del grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – D.P. di Udine ha impugnato la sentenza n°166/2023 pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Udine in data 4.10.2023 e depositata il 18.10.2023 .
La materia del contendere riguarda due avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio appellante per gli anni d'imposta 2016 e 2017 in materia di II.DD. a carico di Resistente_1. In tali atti venivano recuperate a tassazione le somme pagate dalla società Società_1 srl a titolo di pagamento delle quote societarie nella Società_2 srl acquistate a suo tempo in virtù di un'operazione leverage cash out. Secondo l'Amministrazione Finanziaria, tale operazione nascondeva la reale finalità di distribuire gli utili posseduti in sospensione d'imposta dalla cedente, il cui capitale era stato allineato ai valori di mercato con capitalizzazione delle riserve, tra cui gli utili non distribuiti. L'operazione di allineamento era stata possibile mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 2/4% ex art.5 l. 448/2001.
L'adita Corte di primo grado accoglieva il ricorso annullando la pretesa tributaria, tuttavia, sul punto si erano registrate diverse pronunce delle Corti di merito di primo grado -sia in Friuli che in Emilia- con esiti contrastanti tra loro, atteso che l'operazione societaria sopra indicata aveva riguardato diversi membri della famiglia Resistente_1 residenti nelle due regioni.
La vicenda per cui è causa -rectius, che aveva dato origine anche alla presente causa- era successivamente approdata a questa Curia -allora Commissione Tributaria Regionale de F.V.G.- che si era pronunciata con la sentenza n°94/2021 depositata il 15.6.2021. Il deciso riguardava le annualità d'imposta 2011, 12, 13 e 14 traendo fonte dalla stessa operazione societaria su menzionata.
La CTR friulana riconosceva le ragioni del contribuente, peraltro confermando la pronuncia della CTP di
Udine e riteneva l'operazione svolta “a monte” non elusiva in base ai canoni dell'art. 10bis l.212/2000.
L'Agenzia delle Entrate procedeva quindi al ricorso per Cassazione che si pronunciava con l'ordinanza n°
6743/2025 depositata il 14.3.2025 che, rigettando il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria aveva ritenuto pienamente legittima l'operazione societaria svolta dalla famiglia Resistente_1, tra cui l'odierno appellato.
A fronte di tale evento, l'Ufficio procedeva ad annullare in autotutela gli atti impugnati depositando successivamente istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il sig. Resistente_1 si è regolarmente costituito in giudizio sostenendo le ragioni articolate nell'impugnata sentenza ed insistendo per la sua conferma con la condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 3 dicembre 2025
Il collegio, letti gli atti, sentiti il relatore ed i difensori delle parti ritiene di accogliere le richieste dell'Ufficio di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e spese compensate per le seguenti ragioni.
L'annullamento degli atti impugnati documentato in atti consegue alla pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione che in effetti, ha posto fine ad una lunga serie di contenziosi già formulati o futuri che, pur traendo origine dalla stessa operazione societaria, hanno generato e avrebbero generato una serie di accertamenti per ogni annualità d'imposta coinvolta.
Residua a tutto ciò la questione delle spese del presente grado di giudizio che questa Corte ritiene di dover compensare, visti i caratteri del contenzioso trattato, delle sue difficoltà tecniche, giuridiche ed interpretative anche tra i diversi collegi aditi e le relative pronunce.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez. prima, definitivamente pronunciandosi dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Trieste, il giorno 3 dicembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Oliviero Drigani