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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
NO TO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200493 CONTRIBUTI PREV 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200493 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200493 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200493 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200493 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 627/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 17/1/2025
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento eccependo l'inammissibilità ed illegittimità dell'atto impugnato, nonché erronea determinazione della maggiore imposta accertata ai fini IVA. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato-
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, che evidenziava la legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso e conferma degli accertamenti impugnati.
Le parti, all'odierna udienza, hanno chiesto concordemente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione e compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come innanzi evidenziato, le parti hanno definito la controversia con conciliazione giudiziale.
Stando così le cose, il processo deve ritenersi estinto, con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 D.Lgs. n.546 del 31/12/1992. Spese compensate. Potenza, 18/12/2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
NO TO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200493 CONTRIBUTI PREV 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200493 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200493 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200493 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T200493 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 627/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 17/1/2025
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento eccependo l'inammissibilità ed illegittimità dell'atto impugnato, nonché erronea determinazione della maggiore imposta accertata ai fini IVA. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato-
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza, che evidenziava la legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso e conferma degli accertamenti impugnati.
Le parti, all'odierna udienza, hanno chiesto concordemente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione e compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come innanzi evidenziato, le parti hanno definito la controversia con conciliazione giudiziale.
Stando così le cose, il processo deve ritenersi estinto, con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 D.Lgs. n.546 del 31/12/1992. Spese compensate. Potenza, 18/12/2025