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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9100/2021
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 09/1/2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. ha pronunciato Parte_1 quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9100 dell'R.G.A.C. anno 2021, ritenuta in decisione all'udienza del 9/1/2025 con i termini di cui all'art. 281 sexies cpc vertente t r a
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Crocinola n 16, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Durante (presso C.F._1 il cui studio in Salerno alla Via Gelso n.51 elettivamente domicilia
-Appellante -
e con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14, capitale sociale € Controparte_1
1.618.628.450 interamente versato, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso , P.IVA_1
P.IVA , R.E.A. n. TV 364135, società iscritta all'Albo delle Imprese IVASSN. 1.00021, P.IVA_2 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico ed Controparte_2 appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in persona del suo legale rappresentante p.t, in qualità di designata ex art. 286 d. leg. N. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Laura
Cavallo (n. a Salerno il 20.5.1975, C.F. ), con la quale elettivamente domicilia in CodiceFiscale_2
Salerno, alla Via G. Vicinanza n. 11 presso lo studio legale Iannicelli
-Appellato - pagina 1 di 4 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1436/21 emessa dal giudice di pace di Salerno depositata in data 12/04/2021 (RG 98/21).
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellante, , in data 5/9/2016 ore 11:30 circa, mentre si trovava in Parte_2
Salerno, percorrendo a piedi via dei Greci con direzione Baronissi, e, giunto all'incrocio con via
Spontumata, veniva improvvisamente urtato sul lato sinistro dal conducente di un furgone commerciale di colore bianco, rimasto ignoto che sopraggiungeva ad alta velocità.
A seguito dell'urto il cadeva al suolo, e veniva aiutato da alcuni passanti, mentre il Pt_2 conducente del furgone si dileguava senza lasciare alcuna traccia.
Il veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Mercato San Severino ove – Pt_2 all'esito dei primi accertamenti medici – gli veniva diagnosticato “trauma distorsivo braccio sx con frattura ingranata metaepifisiaria distale del radio sx. con una prognosi iniziale di giorni 20 fatti salvi successivi prosiegui medici convalescenziali”; presentava denuncia-querela contro ignoti per i reati di cui agli artt. 590-593 c.p.; successivamente archiviata il 20/9/2017.
L'esponente invitava la nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania in nome e per conto della CONSAP s.p.a. Gestione F.G.V.S., alla negoziazione assistita ex art. 2
e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, per il risarcimento dei danni.
Disattesa la richiesta risarcitoria stragiudiziale, il evocava la Compagnia quale Pt_2 CP_1
FGVS innanzi all'autorità competente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale.
La si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della domanda di parte Controparte_1 attrice essendo la stessa infondata sia nell'an che nel quantum.
In particolare, la compagnia deduceva l'assenza di qualunque elemento probatorio circa l'evento e il nesso di causalità tra lo stesso e i danni di cui si richiedeva il risarcimento.
Espletata l'istruttoria con prova testimoniale, e precisate le conclusioni, il GdP tratteneva la causa decisione e la definiva con sentenza n. 1436 del 2021, con cui rigettava la domanda di attorea per mancanza di prova, condannando l'attore alla refusione delle spese processuali secondo soccombenza.
proponeva appello, innanzi all'intestato Tribunale, avverso la sentenza, Parte_2 chiedendone la riforma integrale e l'accoglimento della sua domanda.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto per manifesta Controparte_1 infondatezza e chiedendone il rigetto nel merito.
pagina 2 di 4 Instaurato il contraddittorio, dopo alcuni rinvii la causa veniva rinviata all'odierna udienza, del
9/1/2025, per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, pur ritenendo ammissibile l'appello, lo stesso va rigettato nel merito.
Lo scrivente Tribunale condivide la valutazione già espressa dal Giudice di prime cure sull'inattendibilità dei testi escussi in primo grado;
sulla inidoneità delle dichiarazioni a costituire la prova del sinistro stradale descritto in atti.
I testi e hanno dichiarato che si trovavano insieme in auto, su via Testimone_1 Testimone_2 dei Greci, ma in direzione Salerno, quindi sull'opposto senso di marcia rispetto al pedone ed al furgone bianco;
che in particolare, il pedone, percorrendo a piedi il margine destro di via dei Greci, veniva improvvisamente urtato sul lato sinistro da un furgone commerciale di colore bianco cadendo a terra. I due hanno accostato l'auto e sono scesi per prestare soccorso al pedone e quindi su sua richiesta lo hanno accompagnato al P.S. di Mercato S. Severino. Nonostante hanno dichiarato che il sinistro fosse era avvenuto tra le ore undici e le ore dodici, l'orario di ingresso al pronto soccorso dal referto versato in atti è collocato intorno alle ore 19:30 circa, quindi ben sette ore dopo.
Anche a voler tralasciare questo dato, la inattendibilità dei testi si evince dal contrasto tra le loro dichiarazioni su un aspetto determinante: l'uno infatti ha affermato di aver atteso l'arrivo dei familiari dell'appellante, a cui aveva lasciato i suoi dati per la testimonianza e di essersi allontanato;
l'altro, invece, ha dichiarato che dopo aver accompagnato al P.S. e di avergli lasciato i dati per la Parte_2 testimonianza, si è allontanato senza attendere l'arrivo dei famigliari. Poiché i due hanno accompagnato insieme il al P.S. con l'autovettura di solo una delle due affermazioni può essere Pt_2 Testimone_2 vera.
Le prove testimoniali sono contrastanti;
la discrasia sulla circostanza sopra indicata incide negativamente sul giudizio relativo alla attendibilità e credibilità dei testimoni.
Le dichiarazioni dei due testi sono risultate, altresì, superficiali e lacunose in relazione al racconto della dinamica del sinistro: non hanno precisato a che distanza si trovassero rispetto al punto esatto del sinistro e la vittima;
quale fosse il loro punto di osservazione;
quale parte del furgone urtava il braccio del pedone causandogli le lesioni di cui chiede il risarcimento;
inoltre i testi hanno parlato di urto del lato sinistro che non si identifica propriamente con l'urto del solo braccio destro.
Sono le stesse lacune già rilevate dal Giudice di Prime cure che si condividono integralmente e conducono anche questo giudice di appello a concludere che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova su di lui incombente ex art 2697 c.c. del fatto costitutivo del diritto al risarcimento reclamato.
L'appello va quindi rigettato.
Parte appellante va condannata alle spese di giudizio secondo soccombenza. pagina 3 di 4 Sussistono inoltre le condizioni normative affinchè parte appellante versi il doppio del C.U. in appello a cagione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di questo giudizio che si liquidano in € 2.000,00 oltre
IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Così deciso in Salerno,
09.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
pagina 4 di 4
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 09/1/2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. ha pronunciato Parte_1 quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9100 dell'R.G.A.C. anno 2021, ritenuta in decisione all'udienza del 9/1/2025 con i termini di cui all'art. 281 sexies cpc vertente t r a
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Crocinola n 16, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Durante (presso C.F._1 il cui studio in Salerno alla Via Gelso n.51 elettivamente domicilia
-Appellante -
e con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14, capitale sociale € Controparte_1
1.618.628.450 interamente versato, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso , P.IVA_1
P.IVA , R.E.A. n. TV 364135, società iscritta all'Albo delle Imprese IVASSN. 1.00021, P.IVA_2 soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista Unico ed Controparte_2 appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in persona del suo legale rappresentante p.t, in qualità di designata ex art. 286 d. leg. N. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Laura
Cavallo (n. a Salerno il 20.5.1975, C.F. ), con la quale elettivamente domicilia in CodiceFiscale_2
Salerno, alla Via G. Vicinanza n. 11 presso lo studio legale Iannicelli
-Appellato - pagina 1 di 4 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1436/21 emessa dal giudice di pace di Salerno depositata in data 12/04/2021 (RG 98/21).
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellante, , in data 5/9/2016 ore 11:30 circa, mentre si trovava in Parte_2
Salerno, percorrendo a piedi via dei Greci con direzione Baronissi, e, giunto all'incrocio con via
Spontumata, veniva improvvisamente urtato sul lato sinistro dal conducente di un furgone commerciale di colore bianco, rimasto ignoto che sopraggiungeva ad alta velocità.
A seguito dell'urto il cadeva al suolo, e veniva aiutato da alcuni passanti, mentre il Pt_2 conducente del furgone si dileguava senza lasciare alcuna traccia.
Il veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Mercato San Severino ove – Pt_2 all'esito dei primi accertamenti medici – gli veniva diagnosticato “trauma distorsivo braccio sx con frattura ingranata metaepifisiaria distale del radio sx. con una prognosi iniziale di giorni 20 fatti salvi successivi prosiegui medici convalescenziali”; presentava denuncia-querela contro ignoti per i reati di cui agli artt. 590-593 c.p.; successivamente archiviata il 20/9/2017.
L'esponente invitava la nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania in nome e per conto della CONSAP s.p.a. Gestione F.G.V.S., alla negoziazione assistita ex art. 2
e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, per il risarcimento dei danni.
Disattesa la richiesta risarcitoria stragiudiziale, il evocava la Compagnia quale Pt_2 CP_1
FGVS innanzi all'autorità competente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale.
La si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della domanda di parte Controparte_1 attrice essendo la stessa infondata sia nell'an che nel quantum.
In particolare, la compagnia deduceva l'assenza di qualunque elemento probatorio circa l'evento e il nesso di causalità tra lo stesso e i danni di cui si richiedeva il risarcimento.
Espletata l'istruttoria con prova testimoniale, e precisate le conclusioni, il GdP tratteneva la causa decisione e la definiva con sentenza n. 1436 del 2021, con cui rigettava la domanda di attorea per mancanza di prova, condannando l'attore alla refusione delle spese processuali secondo soccombenza.
proponeva appello, innanzi all'intestato Tribunale, avverso la sentenza, Parte_2 chiedendone la riforma integrale e l'accoglimento della sua domanda.
Si costituiva la eccependo l'inammissibilità dell'appello proposto per manifesta Controparte_1 infondatezza e chiedendone il rigetto nel merito.
pagina 2 di 4 Instaurato il contraddittorio, dopo alcuni rinvii la causa veniva rinviata all'odierna udienza, del
9/1/2025, per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, pur ritenendo ammissibile l'appello, lo stesso va rigettato nel merito.
Lo scrivente Tribunale condivide la valutazione già espressa dal Giudice di prime cure sull'inattendibilità dei testi escussi in primo grado;
sulla inidoneità delle dichiarazioni a costituire la prova del sinistro stradale descritto in atti.
I testi e hanno dichiarato che si trovavano insieme in auto, su via Testimone_1 Testimone_2 dei Greci, ma in direzione Salerno, quindi sull'opposto senso di marcia rispetto al pedone ed al furgone bianco;
che in particolare, il pedone, percorrendo a piedi il margine destro di via dei Greci, veniva improvvisamente urtato sul lato sinistro da un furgone commerciale di colore bianco cadendo a terra. I due hanno accostato l'auto e sono scesi per prestare soccorso al pedone e quindi su sua richiesta lo hanno accompagnato al P.S. di Mercato S. Severino. Nonostante hanno dichiarato che il sinistro fosse era avvenuto tra le ore undici e le ore dodici, l'orario di ingresso al pronto soccorso dal referto versato in atti è collocato intorno alle ore 19:30 circa, quindi ben sette ore dopo.
Anche a voler tralasciare questo dato, la inattendibilità dei testi si evince dal contrasto tra le loro dichiarazioni su un aspetto determinante: l'uno infatti ha affermato di aver atteso l'arrivo dei familiari dell'appellante, a cui aveva lasciato i suoi dati per la testimonianza e di essersi allontanato;
l'altro, invece, ha dichiarato che dopo aver accompagnato al P.S. e di avergli lasciato i dati per la Parte_2 testimonianza, si è allontanato senza attendere l'arrivo dei famigliari. Poiché i due hanno accompagnato insieme il al P.S. con l'autovettura di solo una delle due affermazioni può essere Pt_2 Testimone_2 vera.
Le prove testimoniali sono contrastanti;
la discrasia sulla circostanza sopra indicata incide negativamente sul giudizio relativo alla attendibilità e credibilità dei testimoni.
Le dichiarazioni dei due testi sono risultate, altresì, superficiali e lacunose in relazione al racconto della dinamica del sinistro: non hanno precisato a che distanza si trovassero rispetto al punto esatto del sinistro e la vittima;
quale fosse il loro punto di osservazione;
quale parte del furgone urtava il braccio del pedone causandogli le lesioni di cui chiede il risarcimento;
inoltre i testi hanno parlato di urto del lato sinistro che non si identifica propriamente con l'urto del solo braccio destro.
Sono le stesse lacune già rilevate dal Giudice di Prime cure che si condividono integralmente e conducono anche questo giudice di appello a concludere che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova su di lui incombente ex art 2697 c.c. del fatto costitutivo del diritto al risarcimento reclamato.
L'appello va quindi rigettato.
Parte appellante va condannata alle spese di giudizio secondo soccombenza. pagina 3 di 4 Sussistono inoltre le condizioni normative affinchè parte appellante versi il doppio del C.U. in appello a cagione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di questo giudizio che si liquidano in € 2.000,00 oltre
IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art 13 co 1 quater TU 115/02;
Così deciso in Salerno,
09.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
pagina 4 di 4