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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3901/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140021947391000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5483/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente, si rileva che alla data di notifica del provvedimento opposto - il 23/6/2025 - era ampimente maturato il termine di prescrizione triennale della pretesa tributaria azionata (TASSE Auto
2009). Infatti, la cartella di pagamento presupposta è stata notificata il 19/9/2014, di modo che il termine di prescrizione è ampiamente maturato nel 2017, peraltro, ben prima dell'intervento legislativo "Covid".
Per quanto innanzi, il ricorso è accolto e sono annullati i provvedimenti impugnati.
Spese di lite compensate, atteso l'accoglimento del ricorso per motivi di prescrizione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati;
- compensa le spese di lite.
Caserta, 15/12/2025
Il Giudice dott. Aldo De Luca
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3901/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140021947391000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5483/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente, si rileva che alla data di notifica del provvedimento opposto - il 23/6/2025 - era ampimente maturato il termine di prescrizione triennale della pretesa tributaria azionata (TASSE Auto
2009). Infatti, la cartella di pagamento presupposta è stata notificata il 19/9/2014, di modo che il termine di prescrizione è ampiamente maturato nel 2017, peraltro, ben prima dell'intervento legislativo "Covid".
Per quanto innanzi, il ricorso è accolto e sono annullati i provvedimenti impugnati.
Spese di lite compensate, atteso l'accoglimento del ricorso per motivi di prescrizione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati;
- compensa le spese di lite.
Caserta, 15/12/2025
Il Giudice dott. Aldo De Luca