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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2487/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente
ON IS, EL
MONTELLA UGO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6087/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1746/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, il sig. amm. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] C.F. CF_Ricorrente_1, residente in Santa Marinella, Indirizzo_1 , chiede a Roma Capitale, Dit.to Risorse Economiche Direzione Entrate Tributarie e ad AMA spa, l'annullamento previa sospensione ex art. 47 D.
Lgs. n. 546/1992 dell'Avviso di Accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
(TEFA )anni 2018 - 2023 n. 112490077622 notificata in data 7 gennaio 2025, per la somma di euro 7.294,00.
A tal fine deduce l'infondatezza della pretesa tributaria in quanto la richiesta di pagamento del Tributo, n.
112490077622 del 15.11.2024 notificato il 07.01.2025 fa riferimento al codice utente Ta.ri. n. 0012128673 e si riferisce in particolare alle unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_2, Dati_Cat_1
, sub 0013, categ. C06 di cui è proprietario il sig. Ricorrente_1.
Rileva il ricorrente come nelle motivazioni dell'avviso di accertamento, l'Ente impositore rileva l'omessa dichiarazione con evasione totale del tributo per 6 annualità di imposta ai fini della tassa sui rifiuti relativamente all'immobile accertato e altresì rileva che tale circostanza è stata possibile accertarla anche analizzando l'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri per l'individuazione di quanto eventualmente dichiarato dal contribuente per il medesimo oggetto imponibile.
In realtà le unità immobiliari oggetto di accertamento risultano essere pertinenza dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_2 106, interno 11 piano 5, Dati_Cat_1 sub. 0011 e come tale già dichiarato (attivo) intestato alla sig.ra Nominativo_1, conduttrice dell'immobile e per il quale correttamente l'utente ne corrisponde il pagamento.
Inoltre, il sig. Ricorrente_1 è proprietario solo dei 3/24 dell'area garage, avendo a disposizione solo un posto auto di pertinenza dell'immobile e non l'intera superficie pari a 200 mq, che costituisce proprietà indivisa tra i condomini del palazzo di Indirizzo_2.
L'amministrazione non si è costituita in giudizio e non è comparsa.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto essendo stato provato in atti dal ricorrente che l'atto è frutto di un errore, in quanto l'immobile gravato dal tributo è intestato ad un diverso contribuente in qualità di conduttore, il quale ha depositato quietanze di pagamento per i tributi di cui è causa. Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso nel senso e per l'effetto di cui in parte motiva.
Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.268,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il EL Estensore
(Cristiana Rondoni)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente
ON IS, EL
MONTELLA UGO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6087/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 TARI 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077622 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1746/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, il sig. amm. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] C.F. CF_Ricorrente_1, residente in Santa Marinella, Indirizzo_1 , chiede a Roma Capitale, Dit.to Risorse Economiche Direzione Entrate Tributarie e ad AMA spa, l'annullamento previa sospensione ex art. 47 D.
Lgs. n. 546/1992 dell'Avviso di Accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
(TEFA )anni 2018 - 2023 n. 112490077622 notificata in data 7 gennaio 2025, per la somma di euro 7.294,00.
A tal fine deduce l'infondatezza della pretesa tributaria in quanto la richiesta di pagamento del Tributo, n.
112490077622 del 15.11.2024 notificato il 07.01.2025 fa riferimento al codice utente Ta.ri. n. 0012128673 e si riferisce in particolare alle unità immobiliari site in Roma, Indirizzo_2, Dati_Cat_1
, sub 0013, categ. C06 di cui è proprietario il sig. Ricorrente_1.
Rileva il ricorrente come nelle motivazioni dell'avviso di accertamento, l'Ente impositore rileva l'omessa dichiarazione con evasione totale del tributo per 6 annualità di imposta ai fini della tassa sui rifiuti relativamente all'immobile accertato e altresì rileva che tale circostanza è stata possibile accertarla anche analizzando l'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri per l'individuazione di quanto eventualmente dichiarato dal contribuente per il medesimo oggetto imponibile.
In realtà le unità immobiliari oggetto di accertamento risultano essere pertinenza dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_2 106, interno 11 piano 5, Dati_Cat_1 sub. 0011 e come tale già dichiarato (attivo) intestato alla sig.ra Nominativo_1, conduttrice dell'immobile e per il quale correttamente l'utente ne corrisponde il pagamento.
Inoltre, il sig. Ricorrente_1 è proprietario solo dei 3/24 dell'area garage, avendo a disposizione solo un posto auto di pertinenza dell'immobile e non l'intera superficie pari a 200 mq, che costituisce proprietà indivisa tra i condomini del palazzo di Indirizzo_2.
L'amministrazione non si è costituita in giudizio e non è comparsa.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto essendo stato provato in atti dal ricorrente che l'atto è frutto di un errore, in quanto l'immobile gravato dal tributo è intestato ad un diverso contribuente in qualità di conduttore, il quale ha depositato quietanze di pagamento per i tributi di cui è causa. Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso nel senso e per l'effetto di cui in parte motiva.
Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.268,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il EL Estensore
(Cristiana Rondoni)