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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/12/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de SA, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1394/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Trematore Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1 contumace oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2024, ha esposto di essere stata titolare di Parte_1
CP_ assegno mensile cat. INVCIV n. 07049499 con decorrenza dall'01.08.2007; che l' con modello
TE08, le ha comunicato di voler recuperare i ratei relativi all'assegno di invalidità civile indebitamente percepito per il periodo 01.08.2023 – 31.01.2024, per un ammontare complessivo di €.2.303,14; di aver presentato ricorso per accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, a norma dell'art. 445 bis c.p.c.; che, con decreto di omologa emesso in data
07.03.2025, è stato accertato in suo favore il requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità civile, con decorrenza 26.07.2023 (data della domanda amministrativa).
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di accertare l'irripetibilità dell'indebito, vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ L' ancorché ritualmente intimato, non si è costituito, pertanto se ne deve dichiarare la contumacia.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
pagina 1 di 2 A seguito del decreto di omologa del 7.3.2025, con accertamento del requisito sanitario relativo all'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 26.7.2023, è sicuramente illegittima la pretesa di restituzione dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile per il periodo 01.08.2023 – 31.01.2024. CP_ Ne discende, pertanto, l'irripetibilità della somma di €.2.303,14, quale pretesa dall' con mod. TE08 del 22.12.2023. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma di €.2.303,14 quale pretesa in CP_ restituzione dall' con mod. TE08 del 22.12.2023, con condanna alla restituzione dei ratei eventualmente trattenuti dall' ; CP_1
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.1.312,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de SA)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de SA, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1394/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Trematore Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1 contumace oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2024, ha esposto di essere stata titolare di Parte_1
CP_ assegno mensile cat. INVCIV n. 07049499 con decorrenza dall'01.08.2007; che l' con modello
TE08, le ha comunicato di voler recuperare i ratei relativi all'assegno di invalidità civile indebitamente percepito per il periodo 01.08.2023 – 31.01.2024, per un ammontare complessivo di €.2.303,14; di aver presentato ricorso per accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, a norma dell'art. 445 bis c.p.c.; che, con decreto di omologa emesso in data
07.03.2025, è stato accertato in suo favore il requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità civile, con decorrenza 26.07.2023 (data della domanda amministrativa).
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di accertare l'irripetibilità dell'indebito, vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ L' ancorché ritualmente intimato, non si è costituito, pertanto se ne deve dichiarare la contumacia.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
pagina 1 di 2 A seguito del decreto di omologa del 7.3.2025, con accertamento del requisito sanitario relativo all'assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 26.7.2023, è sicuramente illegittima la pretesa di restituzione dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile per il periodo 01.08.2023 – 31.01.2024. CP_ Ne discende, pertanto, l'irripetibilità della somma di €.2.303,14, quale pretesa dall' con mod. TE08 del 22.12.2023. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
147/2022, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma di €.2.303,14 quale pretesa in CP_ restituzione dall' con mod. TE08 del 22.12.2023, con condanna alla restituzione dei ratei eventualmente trattenuti dall' ; CP_1
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.1.312,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de SA)
pagina 2 di 2