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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/11/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
FA IE a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/11/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Di Giorgio – Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
ER Napoleoni, giusta delega in atti – OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.05.2021 il Signor ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato ad istanza di in data 10.05.2021, per ottenere il rimborso Controparte_2
dei ratei di mutuo concesso in favore del Signor (fratello Parte_2
dell'opponente) in favore del quale si era costituito fideiussore.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto: - La decadenza ex art. 1957
c.c.; - La prescrizione del credito;
- L'erroneità dei conteggi.
Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, o della prima rata semestrale di mutuo e di tutti gli interessi e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo l'atto di precetto. Nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'irregolarità dei conteggi e degli interessi convenzionali e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile
e/o illegittimo l'atto di precetto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta per resistere alla domanda deducendone l'infondatezza ni fatto ed in diritto.
La causa, nel corso della quale veniva rigettata l'istanza incidentale di sospensione, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.2023, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata, dovendosi in questa sede confermare il contenuto dell'ordinanza adottata il giorno 22.06.2022 con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione.
Difatti, quanto alla decadenza eccepita dal fideiussore ex art. 1957 c.c., si osserva che l'art. 12 bis del contratto di mutuo fondiario contiene la rinuncia del fideiussore ad avvalersi del suddetto termine.
Per quanto concerne i limiti di operatività della fideiussione, deve farsi richiamo al precitato art. 12 bis del contratto di mutuo che fa riferimento all'intera somma dovuta dal debitore principale per capitale, interessi ed eventuali accessori, motivo per cui la circostanza che il precetto sia intimato oltre che per la sorte anche per gli interessi di mora e spese legali, non appare dirimente.
Relativamente all'eccepita prescrizione, si deve ribadire che il calcolo non può decorrere dalla prima rata impagata, bensì dall'ultima, restando unica l'obbligazione di pagamento (Cass. 17798/2011) con la conseguenza che l'atto di intervento depositato dalla in data 19.11.2011 deve ritenersi CP_3
tempestivo rispetto al termine di pagamento dell'ultima rata al 31.12.2003. Nella comparsa conclusionale, parte opponente ha poi evidenziato che nessuna prova era stata fornita dalla in ordine al deposito dell'atto di CP_3
intervento presso il Tribunale di Pordenone;
in realtà, la circostanza si ricava dal testuale tenore dell'atto di citazione in opposizione in cui al punto 6) è scritto: “L'istituto Bancario, ex Cassa di Risparmio del Friuli Venezia
Giulia, solo in data 19.09.2011 interveniva volontariamente nella procedura esecutiva per un importo complessivo di Euro 14.056,87” di tal chè il
Tribunale non era gravato dall'onere di accertare la veridicità di una circostanza che risultava non solo incontestata tra le parti ma che lo stesso eccipiente deduceva quale motivo di fondatezza delle proprie ragioni.
Relativamente, infine, al carattere vessatorio della rinuncia di cui all'art. 1957 co. 1 c.c., rilevata dall'opponente nello scritto conclusivo con riferimento alla dispensa dal termine di 6 mesi per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, va evidenziato, al di là della novità dell'eccezione che, per costante giurisprudenza, la vessatorietà della clausola non ricorre laddove essa sia contenuta in un rogito notarile, in tal senso, Corte di Cassazione Ordinanza n. 18275 del 25.06.2021: “Al riguardo, va comunque richiamato l'indirizzo secondo cui le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come
"predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione
(Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1992, n. 193; Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n.
17289; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 15237; Cass., Sez. VI-2, 16 luglio
2020, n. 15253).
L'opposizione deve pertanto essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1
liquida in Euro 2.400,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
FA IE a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/11/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2398 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Di Giorgio – Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
ER Napoleoni, giusta delega in atti – OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.05.2021 il Signor ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato ad istanza di in data 10.05.2021, per ottenere il rimborso Controparte_2
dei ratei di mutuo concesso in favore del Signor (fratello Parte_2
dell'opponente) in favore del quale si era costituito fideiussore.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto: - La decadenza ex art. 1957
c.c.; - La prescrizione del credito;
- L'erroneità dei conteggi.
Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, o della prima rata semestrale di mutuo e di tutti gli interessi e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo l'atto di precetto. Nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'irregolarità dei conteggi e degli interessi convenzionali e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullabile
e/o illegittimo l'atto di precetto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta per resistere alla domanda deducendone l'infondatezza ni fatto ed in diritto.
La causa, nel corso della quale veniva rigettata l'istanza incidentale di sospensione, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.2023, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata, dovendosi in questa sede confermare il contenuto dell'ordinanza adottata il giorno 22.06.2022 con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione.
Difatti, quanto alla decadenza eccepita dal fideiussore ex art. 1957 c.c., si osserva che l'art. 12 bis del contratto di mutuo fondiario contiene la rinuncia del fideiussore ad avvalersi del suddetto termine.
Per quanto concerne i limiti di operatività della fideiussione, deve farsi richiamo al precitato art. 12 bis del contratto di mutuo che fa riferimento all'intera somma dovuta dal debitore principale per capitale, interessi ed eventuali accessori, motivo per cui la circostanza che il precetto sia intimato oltre che per la sorte anche per gli interessi di mora e spese legali, non appare dirimente.
Relativamente all'eccepita prescrizione, si deve ribadire che il calcolo non può decorrere dalla prima rata impagata, bensì dall'ultima, restando unica l'obbligazione di pagamento (Cass. 17798/2011) con la conseguenza che l'atto di intervento depositato dalla in data 19.11.2011 deve ritenersi CP_3
tempestivo rispetto al termine di pagamento dell'ultima rata al 31.12.2003. Nella comparsa conclusionale, parte opponente ha poi evidenziato che nessuna prova era stata fornita dalla in ordine al deposito dell'atto di CP_3
intervento presso il Tribunale di Pordenone;
in realtà, la circostanza si ricava dal testuale tenore dell'atto di citazione in opposizione in cui al punto 6) è scritto: “L'istituto Bancario, ex Cassa di Risparmio del Friuli Venezia
Giulia, solo in data 19.09.2011 interveniva volontariamente nella procedura esecutiva per un importo complessivo di Euro 14.056,87” di tal chè il
Tribunale non era gravato dall'onere di accertare la veridicità di una circostanza che risultava non solo incontestata tra le parti ma che lo stesso eccipiente deduceva quale motivo di fondatezza delle proprie ragioni.
Relativamente, infine, al carattere vessatorio della rinuncia di cui all'art. 1957 co. 1 c.c., rilevata dall'opponente nello scritto conclusivo con riferimento alla dispensa dal termine di 6 mesi per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, va evidenziato, al di là della novità dell'eccezione che, per costante giurisprudenza, la vessatorietà della clausola non ricorre laddove essa sia contenuta in un rogito notarile, in tal senso, Corte di Cassazione Ordinanza n. 18275 del 25.06.2021: “Al riguardo, va comunque richiamato l'indirizzo secondo cui le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come
"predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione
(Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1992, n. 193; Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n.
17289; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 15237; Cass., Sez. VI-2, 16 luglio
2020, n. 15253).
L'opposizione deve pertanto essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1
liquida in Euro 2.400,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.