TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
19:35 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 9 Dicembre 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2043 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
il signor nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, ad Agrigento, nella via delle Mura n. 3, presso lo studio dell'Avv. Basilio
Vella, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in riassunzione depositato il 22/07/2022,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Porto Empedocle, nella via Gioeni n. 55, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Capitano di ex art. 6, IX Persona_1
comma, del D. Lgs. n. 150/2011 giusta delega in calce alla memoria di comparsa e costituzione depositata il 20/01/2023,
- resistente/opposta -
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento.
1 Conclusioni per il ricorrente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 9 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'ente resistente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 9 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di comparsa e costituzione depositata il 20 Gennaio 2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso in riassunzione depositato il 22 Luglio 2022, notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione a mezzo pec il 14 Ottobre 2022, il signor proponeva opposizione avanti il Tribunale di Agrigento avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 1859 (Pratica n. 3453/2021), emessa il 21 Gennaio
2022, notificata sempre con pec inviata il 27 Gennaio 2022 al legale presso cui aveva eletto domicilio. Esponendo che, con tale provvedimento il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Porto Empedocle, gli aveva ingiunto, in qualità di capo barca del OP DE e di trasgressore, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 1.000,00 per la violazione del Regolamento (UE) n. 1343/2011, modificato dall'art. 11bis del Regolamento
(UE) n. 2019/982, nonché dell'art. 10, I comma, lett. m), del D. Lgs n. 4 del 9 Gennaio 2012 e successive modificazioni e integrazioni. Ciò in quanto, come riportato nel verbale di contestazione e notifica n. 154/2021/CCAP predisposto il 24 Agosto 2021 da personale della
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Palermo, notificatogli a mani il 26 Agosto 2021, “a seguito di un controllo effettuato in data 24/08/2021 (……), è emerso che, tramite l'utilizzo del sistema SC (Sistema Controllo Pesca) e sistema integrato per il controllo della pesca GI
(…), nell'ambito dell'attività di verifica e monitoraggio delle attività di pesca e nello specifico in merito al rispetto delle regole di transito nelle zone di restrizione della pesca, ovvero nel caso di specie all'interno della zona di restrizione della pesca denominata LF DI AB, per le unità di pesca autorizzate all'esercizio della “pesca a strascico”, l'unità da pesca denominata “DESIDERIO” è stata identificata e localizzata, nell'intervallo temporale che intercorre tra le 07:53 UTC del 24/08/2021 alle ore 05:50 UTC del 25/08/2021, nelle seguenti posizioni geografiche all'interno della zona di mare denominata LF DI AB (……).
2 Gli elementi di moto (velocità e rotta) rilevati dal satellite, hanno registrato che
l'attraversamento è avvenuto pertanto in area classificata come area di restrizione per le unità da pesca a strascico (ex art. 9 bis Reg. 1343/2011), con velocità inferiore a 6 nodi (……)”.
L'opponente riferiva che, con ricorso depositato il 15 Febbraio 2022 avanti all'Ufficio del
Giudice di Pace di Agrigento aveva opposto la citata ordinanza ingiunzione di pagamento.
Specificando che, in seno a tale scritto aveva precisato che, nei termini di rito aveva inoltrato,
per il tramite del suo legale, delle osservazioni contro il suddetto provvedimento ex art. 18 della legge n. 689/1981. Sul piano del diritto aveva eccepito che, non doveva essergli imputata alcuna contestazione, poiché nel medesimo giorno del cennato accertamento erano stati riscontrati flussi orari successivi all'orario controverso. Obiettando, poi, che il menzionato OP, di cui era comandante, stava rientrando dall'area su indicata senza avere svolto alcuna attività di pesca. Lo stesso deduceva che, a seguito della costituzione dell'ente resistente, con ordinanza n. 402/2022 il Giudice di Pace di Agrigento designato alla trattazione dell'enunciato procedimento aveva dichiarato la propria incompetenza per materia a definirlo, essendo competente il Tribunale di Agrigento, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per riassumerlo. Di guisa che, con il nominato ricorso aveva provveduto a farlo, reiterando le conclusioni formulate nello scritto di cui sopra, con le quali chiedeva all'adita autorità
giudiziaria di dichiarare nullo il provvedimento impugnato.
La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 20 Gennaio 2023
il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto prendeva posizione in ordine ai vari motivi articolati dal ricorrente per contrastare l'ordinanza ingiunzione di pagamento in parola.
In forza delle ragioni ivi spiegate domandava all'adita autorità giudiziaria di rigettare la richiesta avanzata dall'istante con riferimento al ricordato provvedimento e al verbale di contestazione e notifica n. 154/2021/CCAP del 24 Agosto 2021, confermandoli. In subordine,
di confermare nel merito e nel quantum la sanzione pecuniaria comminata a carico di
[...]
In linea ulteriormente subordinata, di rigettare qualsiasi altra eventuale eccezione e Pt_1
richiesta dell'opponente, volta a ipotizzare un pregiudizio a proprio danno per violazione di legge, o per eccesso di potere a opera di esso resistente.
La contesa veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. Indi, nel corso dell'odierna udienza del 9 Dicembre 2025 i loro procuratori discutono la causa come in epigrafe, il Giudice Onorario designato alla sua trattazione la assume in
3 decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in assenza dei medesimi.
2.- In diritto. L'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 1859 (Pratica
n. 3453/2021), emessa il 21 Gennaio 2022, notificata a mezzo pec inviata il 27 Gennaio 2022
su istanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Capitaneria di Porto
- Guardia Costiera - Porto Empedocle, proposta dal ricorrente, non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo alle due argomentazioni sviluppate per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Destituito dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa il primo motivo articolato dal signor per contrastare il richiamato provvedimento, Parte_1
adottato nei suoi confronti dall'ente resistente. Per il suo tramite eccepisce che, non avrebbe dovuto essergli imputata la violazione ascrittagli con quest'ultimo, poiché nel medesimo giorno in cui il personale in servizio presso il 12° C.C.A.P. di Palermo ha eseguito nei confronti del
OP denominato DE, di cui era all'epoca capo barca, l'accertamento oggetto del contendere sono stati riscontrati flussi orari successivi all'orario controverso. Allo
scopo di corroborare la decisione di valutare tale doglianza non suscettibile di accoglimento è necessario evidenziare alcuni significativi aspetti. Invero, il 24 Agosto 2021 il Centro Controllo
Area Pesca della Capitaneria di Porto di Palermo ha elevato nei riguardi del ricorrente il verbale di contestazione e notifica n. 154/2021/CCAP, prodotto agli atti di lite. Con esso ha contestato alla citata unità di pesca, iscritta al n. 04PE641 dei Registri del Naviglio Minore e dei
Galleggianti di Lampedusa, il ripetuto attraversamento dell'area di restrizione della pesca denominata “Golfo di Gabes”, rispetto alla quale l'art. 11bis del Regolamento (UE) n.
1343/2011 ha disposto il fermo temporaneo della pesca con reti a strascico dall'1 Luglio al 30
Settembre di ogni anno. Dalla disamina del predetto processo verbale si desume, segnatamente, che il prefato Centro Controllo Area Pesca della Capitaneria di Porto di Palermo contesta all'opponente, quale comandante del cennato OP, che: “(……) a seguito di un controllo effettuato in data 24/08/2021 (……), è emerso che, tramite l'utilizzo del sistema SC
(Sistema Controllo Pesca) e sistema integrato per il controllo della pesca GI (…), nell'ambito dell'attività di verifica e monitoraggio delle attività di pesca e nello specifico in merito al rispetto delle regole di transito nelle zone di restrizione della pesca ovvero nel caso di specie all'interno della zona di restrizione della pesca denominata LF DI AB, per le unità di pesca autorizzate all'esercizio della “pesca a strascico”, l'unità da pesca
4 denominata “DESIDERIO” è stata identificata e localizzata, nell'intervallo temporale che intercorre tra le 07:53 UTC del 24/08/2021 alle ore 05:50 UTC del 25/08/2021, nelle seguenti posizioni geografiche all'interno della zona di mare denominata LF DI AB (……).
Gli elementi di moto (velocità e rotta) rilevati dal satellite, hanno registrato che
l'attraversamento è avvenuto pertanto in area classificata come area di restrizione per le unità da pesca a strascico (ex art. 9 bis Reg. 1343/2011), con velocità inferiore a 6 nodi (……)”.
All'esito dell'accertamento appena descritto è stata imputata in capo all'istante la violazione del Regolamento (UE) n. 1343/2011, modificato dall'art. 11bis del Regolamento (UE) n.
2019/982, nonché dell'art. 10, I comma, lett. m), del D. Lgs n. 4 del 9 Gennaio 2012 e successive modificazioni e integrazioni. Or dunque, dall'analisi della documentazione allegata nei fascicoli delle parti si desume chiaramente che, innanzitutto, il personale della C.C.A.P. della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Palermo ha accertato le posizioni assunte il 24
Agosto 2021 dalla cennata unità di pesca, riportate nello schema inserito nella prima pagina del menzionato verbale, utilizzando, come espressamente stabilito dall'art. 10, I comma, lett. m), del D. Lgs. n. 4/2012, i dispositivi di localizzazione satellitare, costituiti dal SC (Sistema
Controllo Pesca) e dal sistema integrato per il controllo della pesca GI. In secondo luogo che, le data e gli orari riportati in seno all'enunciato processo verbale indicano l'inizio e la fine dell'accertamento in discussione, che si è protratto sino a quando il OP DE
è stato rilevato all'interno dell'area di restrizione della pesca in parola. In terz'ordine che, le posizioni così appurate sono state dettagliatamente elencate nel prospetto inserito nell'ambito del nominato documento. Peraltro, va pure sottolineato che, sulla scorta di quanto trascritto nel verbale di contestazione e notifica in questione, e non smentito dal signor le Parte_1 ricordate posizioni geografiche, acquisite mediante la banca dati del SC (Sistema Controllo
Pesca), non solo sono state generate dall'apparato di controllo satellitare (ACS) installato a bordo della richiamata unità di pesca;
ma, inoltre, sono risultate tutte ricadenti all'interno della zona di restrizione della pesca denominata Golfo di Gabes. Il che è conforme a una serie di previsioni regolamentari e normative. La prima di esse è rappresentata dall'art. 9 del
Regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone l'obbligo per gli stati membri di utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca. A quest'ultimo si collega il disposto dell'art. 18, I comma, del Regolamento (UE) n.
404/2011, che recita, testualmente: “(…) i pescherecci dell'Unione soggetti al VMS non possono lasciare il porto se non sono provvisti di un dispositivo di localizzazione via satellite
5 pienamente funzionante installato a bordo”. Laddove, l'art. 2 di tale Regolamento (UE) al relativo n. 8) definisce il sistema VMS come: “sistema di controllo dei pescherecci via satellite che fornisce a intervalli regolari alle autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta
e alla velocità dei pescherecci”. Di conseguenza, l'argomentazione in esame è del tutto infondata.
3.- Del pari giuridicamente illegittimo risulta essere il secondo motivo sviluppato dal ricorrente per giustificare l'introduzione del procedimento de quo. Con esso denuncia che, in ogni caso, allorché, il 24 Agosto 2021, è stato compiuto il controllo controverso la unità di pesca della quale è comandante stava rientrando dalla citata area di restrizione senza avere svolto alcuna attività di pesca. Al fine di confutare la validità e l'ammissibilità di questa eccezione è sufficiente sottolineare una troncante circostanza. A ben guardare, l'art. 10, I comma, lett. m), del D. Lgs n. 4 del 9 Gennaio 2012, la cui infrazione è stata imputata all'istante con l'ordinanza ingiunzione di pagamento opposta, vieta non già di pescare;
bensì, di “(……) navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o
velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;
(…)”. Tenendo conto di quanto constatato dal personale della prefata Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Palermo è
innegabile che, essendosi trattenuto per diverse ore nell'ambito della zona di restrizione della pesca denominata Golfo di Gabes, l'anzidetto OP ha infranto il divieto posto dalla cennata norma.
Alla luce delle considerazioni e delle argomentazioni che precedono si perviene alla conclusione che, l'opposizione proposta dal signor contro il menzionato Parte_1 provvedimento merita di essere rigettata.
4.- Infine, per il principio della soccombenza, l'opponente deve essere condannato a rifondere all'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 332,00 per spese, per diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
6 - rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso proposto dal signor
[...]
in opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 1859 (Pratica n. 3453/2021), Pt_1
emessa il 21 Gennaio 2022 su istanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante pro tempore, notificata a mezzo pec inviata il 27 Gennaio 2022;
- per l'effetto, conferma i predetti provvedimenti;
- infine, condanna il ricorrente a rifondere all'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
332,00 per spese, per diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 9 Dicembre 2025.
Il Giudice
BA DA
7
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
19:35 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 9 Dicembre 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2043 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
il signor nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, ad Agrigento, nella via delle Mura n. 3, presso lo studio dell'Avv. Basilio
Vella, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in riassunzione depositato il 22/07/2022,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Porto Empedocle, nella via Gioeni n. 55, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Capitano di ex art. 6, IX Persona_1
comma, del D. Lgs. n. 150/2011 giusta delega in calce alla memoria di comparsa e costituzione depositata il 20/01/2023,
- resistente/opposta -
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento.
1 Conclusioni per il ricorrente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 9 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso in riassunzione introduttivo del presente giudizio, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'ente resistente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 9 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di comparsa e costituzione depositata il 20 Gennaio 2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso in riassunzione depositato il 22 Luglio 2022, notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione a mezzo pec il 14 Ottobre 2022, il signor proponeva opposizione avanti il Tribunale di Agrigento avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 1859 (Pratica n. 3453/2021), emessa il 21 Gennaio
2022, notificata sempre con pec inviata il 27 Gennaio 2022 al legale presso cui aveva eletto domicilio. Esponendo che, con tale provvedimento il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Porto Empedocle, gli aveva ingiunto, in qualità di capo barca del OP DE e di trasgressore, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 1.000,00 per la violazione del Regolamento (UE) n. 1343/2011, modificato dall'art. 11bis del Regolamento
(UE) n. 2019/982, nonché dell'art. 10, I comma, lett. m), del D. Lgs n. 4 del 9 Gennaio 2012 e successive modificazioni e integrazioni. Ciò in quanto, come riportato nel verbale di contestazione e notifica n. 154/2021/CCAP predisposto il 24 Agosto 2021 da personale della
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Palermo, notificatogli a mani il 26 Agosto 2021, “a seguito di un controllo effettuato in data 24/08/2021 (……), è emerso che, tramite l'utilizzo del sistema SC (Sistema Controllo Pesca) e sistema integrato per il controllo della pesca GI
(…), nell'ambito dell'attività di verifica e monitoraggio delle attività di pesca e nello specifico in merito al rispetto delle regole di transito nelle zone di restrizione della pesca, ovvero nel caso di specie all'interno della zona di restrizione della pesca denominata LF DI AB, per le unità di pesca autorizzate all'esercizio della “pesca a strascico”, l'unità da pesca denominata “DESIDERIO” è stata identificata e localizzata, nell'intervallo temporale che intercorre tra le 07:53 UTC del 24/08/2021 alle ore 05:50 UTC del 25/08/2021, nelle seguenti posizioni geografiche all'interno della zona di mare denominata LF DI AB (……).
2 Gli elementi di moto (velocità e rotta) rilevati dal satellite, hanno registrato che
l'attraversamento è avvenuto pertanto in area classificata come area di restrizione per le unità da pesca a strascico (ex art. 9 bis Reg. 1343/2011), con velocità inferiore a 6 nodi (……)”.
L'opponente riferiva che, con ricorso depositato il 15 Febbraio 2022 avanti all'Ufficio del
Giudice di Pace di Agrigento aveva opposto la citata ordinanza ingiunzione di pagamento.
Specificando che, in seno a tale scritto aveva precisato che, nei termini di rito aveva inoltrato,
per il tramite del suo legale, delle osservazioni contro il suddetto provvedimento ex art. 18 della legge n. 689/1981. Sul piano del diritto aveva eccepito che, non doveva essergli imputata alcuna contestazione, poiché nel medesimo giorno del cennato accertamento erano stati riscontrati flussi orari successivi all'orario controverso. Obiettando, poi, che il menzionato OP, di cui era comandante, stava rientrando dall'area su indicata senza avere svolto alcuna attività di pesca. Lo stesso deduceva che, a seguito della costituzione dell'ente resistente, con ordinanza n. 402/2022 il Giudice di Pace di Agrigento designato alla trattazione dell'enunciato procedimento aveva dichiarato la propria incompetenza per materia a definirlo, essendo competente il Tribunale di Agrigento, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per riassumerlo. Di guisa che, con il nominato ricorso aveva provveduto a farlo, reiterando le conclusioni formulate nello scritto di cui sopra, con le quali chiedeva all'adita autorità
giudiziaria di dichiarare nullo il provvedimento impugnato.
La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 20 Gennaio 2023
il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto prendeva posizione in ordine ai vari motivi articolati dal ricorrente per contrastare l'ordinanza ingiunzione di pagamento in parola.
In forza delle ragioni ivi spiegate domandava all'adita autorità giudiziaria di rigettare la richiesta avanzata dall'istante con riferimento al ricordato provvedimento e al verbale di contestazione e notifica n. 154/2021/CCAP del 24 Agosto 2021, confermandoli. In subordine,
di confermare nel merito e nel quantum la sanzione pecuniaria comminata a carico di
[...]
In linea ulteriormente subordinata, di rigettare qualsiasi altra eventuale eccezione e Pt_1
richiesta dell'opponente, volta a ipotizzare un pregiudizio a proprio danno per violazione di legge, o per eccesso di potere a opera di esso resistente.
La contesa veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. Indi, nel corso dell'odierna udienza del 9 Dicembre 2025 i loro procuratori discutono la causa come in epigrafe, il Giudice Onorario designato alla sua trattazione la assume in
3 decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in assenza dei medesimi.
2.- In diritto. L'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 1859 (Pratica
n. 3453/2021), emessa il 21 Gennaio 2022, notificata a mezzo pec inviata il 27 Gennaio 2022
su istanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Capitaneria di Porto
- Guardia Costiera - Porto Empedocle, proposta dal ricorrente, non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo alle due argomentazioni sviluppate per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Destituito dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa il primo motivo articolato dal signor per contrastare il richiamato provvedimento, Parte_1
adottato nei suoi confronti dall'ente resistente. Per il suo tramite eccepisce che, non avrebbe dovuto essergli imputata la violazione ascrittagli con quest'ultimo, poiché nel medesimo giorno in cui il personale in servizio presso il 12° C.C.A.P. di Palermo ha eseguito nei confronti del
OP denominato DE, di cui era all'epoca capo barca, l'accertamento oggetto del contendere sono stati riscontrati flussi orari successivi all'orario controverso. Allo
scopo di corroborare la decisione di valutare tale doglianza non suscettibile di accoglimento è necessario evidenziare alcuni significativi aspetti. Invero, il 24 Agosto 2021 il Centro Controllo
Area Pesca della Capitaneria di Porto di Palermo ha elevato nei riguardi del ricorrente il verbale di contestazione e notifica n. 154/2021/CCAP, prodotto agli atti di lite. Con esso ha contestato alla citata unità di pesca, iscritta al n. 04PE641 dei Registri del Naviglio Minore e dei
Galleggianti di Lampedusa, il ripetuto attraversamento dell'area di restrizione della pesca denominata “Golfo di Gabes”, rispetto alla quale l'art. 11bis del Regolamento (UE) n.
1343/2011 ha disposto il fermo temporaneo della pesca con reti a strascico dall'1 Luglio al 30
Settembre di ogni anno. Dalla disamina del predetto processo verbale si desume, segnatamente, che il prefato Centro Controllo Area Pesca della Capitaneria di Porto di Palermo contesta all'opponente, quale comandante del cennato OP, che: “(……) a seguito di un controllo effettuato in data 24/08/2021 (……), è emerso che, tramite l'utilizzo del sistema SC
(Sistema Controllo Pesca) e sistema integrato per il controllo della pesca GI (…), nell'ambito dell'attività di verifica e monitoraggio delle attività di pesca e nello specifico in merito al rispetto delle regole di transito nelle zone di restrizione della pesca ovvero nel caso di specie all'interno della zona di restrizione della pesca denominata LF DI AB, per le unità di pesca autorizzate all'esercizio della “pesca a strascico”, l'unità da pesca
4 denominata “DESIDERIO” è stata identificata e localizzata, nell'intervallo temporale che intercorre tra le 07:53 UTC del 24/08/2021 alle ore 05:50 UTC del 25/08/2021, nelle seguenti posizioni geografiche all'interno della zona di mare denominata LF DI AB (……).
Gli elementi di moto (velocità e rotta) rilevati dal satellite, hanno registrato che
l'attraversamento è avvenuto pertanto in area classificata come area di restrizione per le unità da pesca a strascico (ex art. 9 bis Reg. 1343/2011), con velocità inferiore a 6 nodi (……)”.
All'esito dell'accertamento appena descritto è stata imputata in capo all'istante la violazione del Regolamento (UE) n. 1343/2011, modificato dall'art. 11bis del Regolamento (UE) n.
2019/982, nonché dell'art. 10, I comma, lett. m), del D. Lgs n. 4 del 9 Gennaio 2012 e successive modificazioni e integrazioni. Or dunque, dall'analisi della documentazione allegata nei fascicoli delle parti si desume chiaramente che, innanzitutto, il personale della C.C.A.P. della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Palermo ha accertato le posizioni assunte il 24
Agosto 2021 dalla cennata unità di pesca, riportate nello schema inserito nella prima pagina del menzionato verbale, utilizzando, come espressamente stabilito dall'art. 10, I comma, lett. m), del D. Lgs. n. 4/2012, i dispositivi di localizzazione satellitare, costituiti dal SC (Sistema
Controllo Pesca) e dal sistema integrato per il controllo della pesca GI. In secondo luogo che, le data e gli orari riportati in seno all'enunciato processo verbale indicano l'inizio e la fine dell'accertamento in discussione, che si è protratto sino a quando il OP DE
è stato rilevato all'interno dell'area di restrizione della pesca in parola. In terz'ordine che, le posizioni così appurate sono state dettagliatamente elencate nel prospetto inserito nell'ambito del nominato documento. Peraltro, va pure sottolineato che, sulla scorta di quanto trascritto nel verbale di contestazione e notifica in questione, e non smentito dal signor le Parte_1 ricordate posizioni geografiche, acquisite mediante la banca dati del SC (Sistema Controllo
Pesca), non solo sono state generate dall'apparato di controllo satellitare (ACS) installato a bordo della richiamata unità di pesca;
ma, inoltre, sono risultate tutte ricadenti all'interno della zona di restrizione della pesca denominata Golfo di Gabes. Il che è conforme a una serie di previsioni regolamentari e normative. La prima di esse è rappresentata dall'art. 9 del
Regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone l'obbligo per gli stati membri di utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca. A quest'ultimo si collega il disposto dell'art. 18, I comma, del Regolamento (UE) n.
404/2011, che recita, testualmente: “(…) i pescherecci dell'Unione soggetti al VMS non possono lasciare il porto se non sono provvisti di un dispositivo di localizzazione via satellite
5 pienamente funzionante installato a bordo”. Laddove, l'art. 2 di tale Regolamento (UE) al relativo n. 8) definisce il sistema VMS come: “sistema di controllo dei pescherecci via satellite che fornisce a intervalli regolari alle autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta
e alla velocità dei pescherecci”. Di conseguenza, l'argomentazione in esame è del tutto infondata.
3.- Del pari giuridicamente illegittimo risulta essere il secondo motivo sviluppato dal ricorrente per giustificare l'introduzione del procedimento de quo. Con esso denuncia che, in ogni caso, allorché, il 24 Agosto 2021, è stato compiuto il controllo controverso la unità di pesca della quale è comandante stava rientrando dalla citata area di restrizione senza avere svolto alcuna attività di pesca. Al fine di confutare la validità e l'ammissibilità di questa eccezione è sufficiente sottolineare una troncante circostanza. A ben guardare, l'art. 10, I comma, lett. m), del D. Lgs n. 4 del 9 Gennaio 2012, la cui infrazione è stata imputata all'istante con l'ordinanza ingiunzione di pagamento opposta, vieta non già di pescare;
bensì, di “(……) navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o
velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;
(…)”. Tenendo conto di quanto constatato dal personale della prefata Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Palermo è
innegabile che, essendosi trattenuto per diverse ore nell'ambito della zona di restrizione della pesca denominata Golfo di Gabes, l'anzidetto OP ha infranto il divieto posto dalla cennata norma.
Alla luce delle considerazioni e delle argomentazioni che precedono si perviene alla conclusione che, l'opposizione proposta dal signor contro il menzionato Parte_1 provvedimento merita di essere rigettata.
4.- Infine, per il principio della soccombenza, l'opponente deve essere condannato a rifondere all'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 332,00 per spese, per diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
6 - rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso proposto dal signor
[...]
in opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 1859 (Pratica n. 3453/2021), Pt_1
emessa il 21 Gennaio 2022 su istanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante pro tempore, notificata a mezzo pec inviata il 27 Gennaio 2022;
- per l'effetto, conferma i predetti provvedimenti;
- infine, condanna il ricorrente a rifondere all'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
332,00 per spese, per diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 9 Dicembre 2025.
Il Giudice
BA DA
7