Art. 14.
Le norme degli articoli 17 , 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , sono estese ai censimenti nonche' alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.
Le norme degli articoli 17 , 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , sono estese ai censimenti nonche' alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.