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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2502/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12495/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006850244000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 637/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Il ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità della cartella impugnata, con vittoria di spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La resistente AdER ha concluso come segue: in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore;
nel merito, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
Per la convenuta Regione Campania nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92 notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 30.05.2025; il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 30.06.2025; la resistente AdER si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; la convenuta Regione Campania non si è costituita in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 19.01.2026, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 propone impugnativa avverso la cartella di pagamento n.071 2025 00068502 44 000 – notificata in data 19.05.2025- avente ad oggetto la tassa automobilistica dell'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 dell'importo complessivo di €233,06: eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito erariale per mancata notifica di atti prodromici, il difetto di motivazione.
La resistente AdER con le controdeduzioni eccepisce il difetto di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore per l'attività preliminare all'emissione della cartella impugnata.
Il ricorso è da ritenere fondato e da accogliere per i seguenti motivi: in mancanza di costituzione della convenuta Regione Campania, ente impositore, non risulta documentata la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento n.964146597846 richiamato nell'atto in questa sede impugnato e dunque deve ritenersi intervenuta la prescrizione triennale del credito erariale.
Spese compensate, non essendo stata prodotta la prova dell'avvenuto pagamento della tassa automobilistica indicata da parte del ricorrente.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12495/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006850244000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 637/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Il ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità della cartella impugnata, con vittoria di spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La resistente AdER ha concluso come segue: in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore;
nel merito, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
Per la convenuta Regione Campania nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92 notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 30.05.2025; il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 30.06.2025; la resistente AdER si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; la convenuta Regione Campania non si è costituita in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 19.01.2026, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 propone impugnativa avverso la cartella di pagamento n.071 2025 00068502 44 000 – notificata in data 19.05.2025- avente ad oggetto la tassa automobilistica dell'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 dell'importo complessivo di €233,06: eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito erariale per mancata notifica di atti prodromici, il difetto di motivazione.
La resistente AdER con le controdeduzioni eccepisce il difetto di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore per l'attività preliminare all'emissione della cartella impugnata.
Il ricorso è da ritenere fondato e da accogliere per i seguenti motivi: in mancanza di costituzione della convenuta Regione Campania, ente impositore, non risulta documentata la rituale notifica del prodromico avviso di accertamento n.964146597846 richiamato nell'atto in questa sede impugnato e dunque deve ritenersi intervenuta la prescrizione triennale del credito erariale.
Spese compensate, non essendo stata prodotta la prova dell'avvenuto pagamento della tassa automobilistica indicata da parte del ricorrente.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 19.01.2026.