Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2502
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del credito erariale

    In assenza della costituzione della Regione Campania, ente impositore, non è stata documentata la rituale notifica dell'avviso di accertamento, pertanto si ritiene intervenuta la prescrizione triennale del credito erariale.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per prescrizione del credito, assorbendo ogni altra questione.

  • Altro
    Antistatario

    Le spese sono state compensate.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per prescrizione del credito, assorbendo ogni altra questione relativa alla legittimazione passiva.

  • Rigettato
    Merito del ricorso

    La Corte ha accolto il ricorso del contribuente per intervenuta prescrizione del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2502
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2502
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo