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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2266/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10381/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250026983936000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2471/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 10 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate SC ed alla Regione Campania, il dott. Ricorrente_1, difensore di sé medesimo, impugna la cartella di pagamento n.07120250026983936000 notificata il 12 marzo 2025 avente per oggetto la tassa automobilistica dell'anno
2019 per complessivi €.1.808,45.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita la prescrizione triennale della pretesa.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 04 giugno 2025.
In data 09 giugno 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'attività di competenza dell'Ente creditore. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 14 gennaio 2026 si costituisce in giudizio la Regione Campania sostenendo a legittimità della pretesa precisando di avere notificato l'avviso di accertamento presupposto in data 27 luglio 2022 e che conseguentemente non sarebbe maturata alcuna decadenza o prescrizione della pretesa. A sostegno di quanto dedotto produce in giudizio l'avviso di accertamento con la relativa notifica.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso è stata eccepita la prescrizione della pretesa.
La resistente Regione Campania ha dedotto di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento sottostante in data 27 luglio 2022. A sostegno di quanto dedotto la Regione Campania ha depositato l'avviso di accertamento e la relativa notifica. In particolare le notifiche risultano effettuate a mezzo posta raccomandata presso il domicilio del contribuente.
Su punto occorre osservare che la modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L.
248/2007.
Pertanto la normativa di riferimento per la spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non è la legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni e tale modalità non prevede l'invio della raccomandata informativa laddove, come nel caso di specie, la notifica sia effettuata presso il domicilio del destinatario nelle mani di un soggetto che ha sottoscritto la ricevuta con una sigla illeggibile.
Inoltre sul punto la parte ricorrente non eccepisce nulla. Si osserva ulteriormente che la Parte ricorrente non ha contestato in alcun modo la documentazione inerente la notifica del 27/07/2022 come avrebbe potuto fare con motivi aggiunti ex art.24 D.Lgs n.546/92.
Ebbene, attesa la mancata contestazione sul punto della parte ricorrente, codesta Corte non può non tenere conto del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. che al primo comma recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Viene dunque imposto alla parte l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per codesta Corte, che dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti.
Trattandosi di un principio generale ne va riconosciuta l'applicazione anche al processo tributario, in forza dell'art.1, comma 2, del D.Lgs 546/ 1992, che dispone l'applicazione delle norme del codice di rito anche al processo tributario, ove non diversamente disposto laddove compatibili.
In definitiva, in forza della disposizione contenuta nell'art.115 c.p.c. la Corte è obbligata a decidere iuxta allegata et probata, il che deve intendersi nel senso che non è obbligata ad ammettere prove che ritenga superflue solo perché allegate dalle parti, ma che gli è vietato di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo (salvo che si tratti di nozioni di comune esperienza).I fatti che una parte allega possono essere quindi considerati pacifici
(dispensando la parte che li deduce dal relativo onere probatorio) quando vengano esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti.
Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non ha contestato in alcun modo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata per compiuta giacenza, che pertanto deve ritenersi correttamente eseguita.
La regolarità della notifica dell'avviso di accertamento assorbe l'eccepita eccezione di decadenza e o di prescrizione atteso che dalla data di notifica decorre un altro triennio che termina il 31 dicembre 2025 ovvero in data successiva alla proposizione del ricorso.
Il ricorso è dunque rigettato.
Le spese nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate SC seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.15, comma 2sexies, del D.Lgs. n.546/92.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €.200,00 sia nei confronti della Regione che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 10 febbraio 2026. Il giudice
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LEONE PAOLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10381/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250026983936000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2471/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 10 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate SC ed alla Regione Campania, il dott. Ricorrente_1, difensore di sé medesimo, impugna la cartella di pagamento n.07120250026983936000 notificata il 12 marzo 2025 avente per oggetto la tassa automobilistica dell'anno
2019 per complessivi €.1.808,45.
Con l'unico motivo del ricorso viene eccepita la prescrizione triennale della pretesa.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 04 giugno 2025.
In data 09 giugno 2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'attività di competenza dell'Ente creditore. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 14 gennaio 2026 si costituisce in giudizio la Regione Campania sostenendo a legittimità della pretesa precisando di avere notificato l'avviso di accertamento presupposto in data 27 luglio 2022 e che conseguentemente non sarebbe maturata alcuna decadenza o prescrizione della pretesa. A sostegno di quanto dedotto produce in giudizio l'avviso di accertamento con la relativa notifica.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa viene trattata il giorno 10 febbraio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso è stata eccepita la prescrizione della pretesa.
La resistente Regione Campania ha dedotto di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento sottostante in data 27 luglio 2022. A sostegno di quanto dedotto la Regione Campania ha depositato l'avviso di accertamento e la relativa notifica. In particolare le notifiche risultano effettuate a mezzo posta raccomandata presso il domicilio del contribuente.
Su punto occorre osservare che la modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L.
248/2007.
Pertanto la normativa di riferimento per la spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non è la legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni e tale modalità non prevede l'invio della raccomandata informativa laddove, come nel caso di specie, la notifica sia effettuata presso il domicilio del destinatario nelle mani di un soggetto che ha sottoscritto la ricevuta con una sigla illeggibile.
Inoltre sul punto la parte ricorrente non eccepisce nulla. Si osserva ulteriormente che la Parte ricorrente non ha contestato in alcun modo la documentazione inerente la notifica del 27/07/2022 come avrebbe potuto fare con motivi aggiunti ex art.24 D.Lgs n.546/92.
Ebbene, attesa la mancata contestazione sul punto della parte ricorrente, codesta Corte non può non tenere conto del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. che al primo comma recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Viene dunque imposto alla parte l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, essendo la non contestazione specifica un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per codesta Corte, che dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Corollario è che i fatti allegati e non specificamente contestati non devono essere provati in quanto ritenuti esistenti.
Trattandosi di un principio generale ne va riconosciuta l'applicazione anche al processo tributario, in forza dell'art.1, comma 2, del D.Lgs 546/ 1992, che dispone l'applicazione delle norme del codice di rito anche al processo tributario, ove non diversamente disposto laddove compatibili.
In definitiva, in forza della disposizione contenuta nell'art.115 c.p.c. la Corte è obbligata a decidere iuxta allegata et probata, il che deve intendersi nel senso che non è obbligata ad ammettere prove che ritenga superflue solo perché allegate dalle parti, ma che gli è vietato di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo (salvo che si tratti di nozioni di comune esperienza).I fatti che una parte allega possono essere quindi considerati pacifici
(dispensando la parte che li deduce dal relativo onere probatorio) quando vengano esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni che risultano di per sé incompatibili con il disconoscimento di quei fatti.
Nel caso di specie, come detto, il ricorrente non ha contestato in alcun modo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata per compiuta giacenza, che pertanto deve ritenersi correttamente eseguita.
La regolarità della notifica dell'avviso di accertamento assorbe l'eccepita eccezione di decadenza e o di prescrizione atteso che dalla data di notifica decorre un altro triennio che termina il 31 dicembre 2025 ovvero in data successiva alla proposizione del ricorso.
Il ricorso è dunque rigettato.
Le spese nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate SC seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della riduzione prevista dall'art.15, comma 2sexies, del D.Lgs. n.546/92.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €.200,00 sia nei confronti della Regione che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC.
Così deciso in Napoli all'udienza del giorno 10 febbraio 2026. Il giudice