Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13905/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13905 del 2022, proposto da BA-Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Scalco e Cosetta Masi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci, n. 24;
il Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
Invitalia S.p.A., Fallimento Mas Roof S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI costituito ex art. 2, comma 100 della Legge n. 661/1996 assunta in data 30.08.2022 e comunicata in data 06.09.2022, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della garanzia prestata dal Fondo relativamente ad un finanziamento chirografario di importo pari ad € 300.000,00 concesso da BA - Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. a favore di Mas Roof s.r.l., nonché di tutti gli ulteriori atti del procedimento, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 9 febbraio 2021, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. e del Ministero dello sviluppo economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha rappresentato:
- di essere stata ammessa al Fondo di garanzia per le PMI costituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lettera a), della l. n. 662/1996 gestito da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a., per un finanziamento chirografario per startup innovative, di importo pari ad € 300.000,00, da erogare in
favore della società Mas Roof s.r.l., all’epoca corrente in Oderzo (TV), Via Padova, n. 5, resasi inadempiente a partire dal mese di febbraio 2020, rendendo con ciò necessaria l’attivazione della garanzia concessa dal Fondo;
- che Mediocredito Centrale, quale Gestore del Fondo di Garanzia, anziché corrispondere l’importo oggetto della garanzia concessa, avviava del tutto inaspettatamente un procedimento volto alla declaratoria di inefficacia della garanzia stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, poiché dalla documentazione acquisita risultava che BA avesse acquisito, in violazione delle disposizioni attuative disciplinanti l’ammissione al Fondo, una garanzia reale, costituita nella fattispecie da un “patto compensativo”, sull’operazione finanziaria de qua senza che vi fosse stata preventiva richiesta di conferma della garanzia da parte del soggetto richiedente.
Avverso tale determinazione, la società ricorrente ha interposto il presente gravame.
Si sono costituiti in giudizio Mediocredito centrale – che con memoria ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché l’infondatezza del ricorso nel merito – e il Ministero intimato che, con successiva memoria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. – in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria – il ricorso è stato posto in decisione.
È fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Mediocredito Centrale poiché, nel caso in esame, il provvedimento impugnato nel deliberare l’inefficacia della garanzia in precedenza riconosciuta non incide sul momento genetico del rapporto contestando l’inesistenza di un presupposto e/o requisito necessario all’ammissione, ma rileva un successivo inadempimento dell’istituto bancario ricorrente degli obblighi di comunicazione e protezione connessi alle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziati.
Va infatti condiviso il “….consolidato l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui “la controversia in esame attiene non alla fase di ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 662/96 ma alla successiva fase di esecuzione del rapporto e, in particolare, di erogazione ed attivazione della garanzia”; con la conseguenza che, “in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale - salvo che nelle ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa - la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'“an”, il “quid” ed il “quomodo” dell'erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui, salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione” (Cass. SS.UU. n. 15867/2011; nello stesso senso Cass. SS.UU. n. 25211/15; Cons. Stato sez. V n. 3051/2016)”; e che, pertanto, “nelle controversie, come quella in esame, attinenti alla fase di attivazione della garanzia, in cui viene in rilievo l’adempimento o meno degli obblighi prescritti con il provvedimento di ammissione al beneficio e, quindi, la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, la posizione giuridica soggettiva del privato ha natura di diritto soggettivo e, quindi, è tutelabile davanti al giudice ordinario” (cfr. TAR Lazio – Roma, 15 giugno 2017, n. 7032, confermata da Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2998) ” (Ta.r. per il Lazio, sez. IV, n. 22755/2024).
In conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso, assorbita ogni altra questione pregiudiziale, la parte ricorrente potrà riassumere la causa innanzi al giudice ordinario nel rispetto della disciplina di cui all’art. 11 c.p.a.
La statuizione in rito legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo per il Lazio (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto. con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Elena Daniele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | RO EN |
IL SEGRETARIO