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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/08/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 399/2022 R.G.A.C. promossa da
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marina Donnini e Raffaella Musetti, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Carrara (MS),
Via Provinciale Nazzano n. 24 attrice
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._1
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Ferri, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1 convenuto
e di
CP_2 convenuta contumace
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attrice (come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 19.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 20.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi indicati in premessa, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dei seguenti atti di disposizione, dichiarandone
l'inefficacia nei confronti di parte attrice, con ogni conseguenza di legge:
1) atto di compravendita a rogito TA , stipulato tra il SI. Persona_1 [...]
e la SI.ra in data 28.12.2018, repertorio n. 2561, raccolta n. CP_1 CP_2
1484, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa
Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 08.01.2019, Registro generale n. 133,
Registro particolare n. 108, avente ad oggetto:
2 a) quota di ¼ della proprietà dell'immobile sito in Marina di Carrara (MS), Via
Leandro Biselli n. 53 (appartamento), riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 7;
b) quota di 1/3 della proprietà dell'immobile sito in Marina di Carrara (MS), Via
Leandro Biselli n. 53/A (negozio), riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio
103, mappale 584, sub. 4;
c) quota di 1/3 della proprietà dell'immobile sito in Marina di Carrara (MS), Via
Leandro Biselli n. 53 (abitazione), riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio
103, mappale 584, sub. 5;
2) atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito TA , Persona_1 stipulato tra il SI. e la SI.ra in data 28.12.2018, Controparte_1 CP_2 repertorio n. 2560, raccolta n. 1483, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Massa Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data
10.01.2019, Registro generale n. 183, Registro particolare n. 150, avente ad oggetto:
a) quota di ¾ della proprietà dell'appartamento sito in Marina di Carrara (MS), Ruga
Alfio Maggiani 53, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale
584, sub. 2;
b) intera e piena proprietà del negozio sito in Marina di Carrara (MS), Via Venezia 10, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 834, sub. 5;
c) intera e piena proprietà del negozio in Marina di Carrara (MS), Via Rinchiosa 34/C, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 834, sub. 15
d) quota di ½ di un magazzino sito in Marina di Carrara (MS), Via Rinchiosa 34/C, angolo Via Venezia, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale
833, sub. 1 – 834 sub. 16 (graffati);
3) atto di compravendita a rogito TA , stipulato tra il SI. Persona_1 [...]
e la SI.ra , in data 01.02.2019, repertorio n. 2607, raccolta CP_1 CP_2
n. 1519, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa
Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 06.02.2019, Registro generale n.
1004, Registro particolare n. 765, avente ad oggetto:
a) quota di ¼ della proprietà di un deposito al piano terra del fabbricato condominiale sito in Marina di Carrara (MS), Ruga Alfio Maggiani 53, riportato nel Catasto
Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 3;
3 b) quota di ½ della proprietà del terreno in Via Bulderini della superficie catastale di
1.990 mq, riportato nel Catasto Terreni di Carrara al foglio 89, mappali 254 - 255.
Per i motivi esposti in atti, oltre all'accoglimento della domanda con integrale refusione delle spese di lite, si chiede la condanna di parte convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 1 e comma 3 c.p.c.
Con vittoria delle competenze, spese ed accessori del presente giudizio.”
Per il convenuto (come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
19.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 20.12.2024:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria ipotesi e per le causali in atti, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.02.2022,
[...]
(d'ora innanzi conveniva in giudizio, Parte_2 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Massa, , chiedendo dichiararsi Controparte_3 CP_2
l'inefficacia, nei propri confronti, degli atti di disposizione aventi ad oggetto i seguenti beni immobili compiuti dal convenuto in favore del coniuge, in regime di separazione dei beni, atti che assumeva essere stati posti in essere in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie:
1) Atto di compravendita a rogito TA , stipulato dal e Persona_1 CP_1 dalla (rispettivamente in veste di alienante e di acquirente) in data CP_2
4 28.12.2018, repertorio n. 2561, raccolta n. 1484, trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Massa Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 08.01.2019, Registro generale n. 133, Registro particolare n. 108, al prezzo di di
€ 25.000,00, di cui € 2.500,00 all'atto della compravendita ed € 22.500,00 dilazionati, da pagarsi entro il 30.06.2019, compravendita avente ad oggetto le seguenti quote di proprietà di immobili siti in Carrara: a) quota di ¼ dell'immobile sito in Via Leandro
Biselli n. 53 (appartamento cat A/4, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 7), b) quota di 1/3 dell'immobile sito in Via Leandro
Biselli n. 53/A negozio cat c/1, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio
103, mappale 584, sub. 4, quota di 1/3 dell'immobile sito in Via Leandro Biselli n. 53 abitazione cat A/2, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale
584, sub. 5;
2) Atto di trasferimento immobiliare effettuato in conformità alle condizioni di separazione personale dei coniugi e omologate da Controparte_1 CP_2 questo stesso Tribunale con decreto n. 1830/2018 del 18.09.2018, trasferimento, al prezzo complessivo di € 100.000,00 a rogito TA , stipulato dai Persona_1 predetti coniugi e dalla figlia dei medesimi, , in data 28.12.2018, Controparte_4 repertorio n. 2560, raccolta n. 1483, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Massa Carrara, Ufficio Provinciale) ed avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso di diritti reali sui seguenti immobili, anch'essi siti in Carrara
(MS), in attuazione delle suindicate condizioni di separazione omologate: a) quota di
¾ di proprietà dell'appartamento, cat. A/1 Via Ruga Alfio Maggiani n. 53, censito nel
Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 2, b) intera proprietà del negozio cat. C/1 in Via Venezia 10, distinto nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 834, sub. 5, c) intera proprietà del negozio cat c/1 in Via
Rinchiosa 34/C, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale
834, sub. 15, d) quota di proprietà di ½ del magazzino cat. C/2, sito in Via Rinchiosa
34/C, angolo Via Venezia, censito nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 833, sub. 1 – 834 sub. 16 (graffati);
3) Atto di compravendita di quote di proprietà immobiliare a rogito TA PE
, stipulato tra il SI. e la SI.ra , in data
[...] Controparte_1 CP_2
01.02.2019, repertorio n. 2607, raccolta n. 1519, trascritto presso l'Agenzia delle
5 Entrate Direzione Provinciale di Massa Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 06.02.2019, Registro generale n. 1004, Registro particolare n. 765, compravendita avvenuta al prezzo complessivo di € 13.500,00, di cui € 2.500,00 all'atto della stipulazione del rogito ed € 11.000,00 dilazionati, da pagarsi entro il
31.12.2019, avente ad oggetto i seguenti immobili siti Carrara (MS):
a) quota di ¼ di proprietà di un deposito cat. C/2 al piano terra del fabbricato condominiale di Via Ruga Alfio Maggiani 53, distinto nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 3;
b) quota di ½ di terreno bosco ceduo in Via Bulderini della superficie catastale di
1.990 mq, censito nel Catasto Terreni di Carrara al foglio 89, mappali 254 – 255.
Deduceva l'attore: di essere creditore per crediti relativi alla tenuta della contabilità del sia CP_1 come professionista, sia come imprenditore (quale titolare della Pizzeria
Bagnacciuga); di aver ottenuto l'emissione, da parte del Tribunale di La Spezia e nei confronti dello stesso convenuto, per il titolo appena indicato, di decreto ingiuntivo n. 63/2020 (per l'importo di € 11.649,44, oltre interessi legali), provvedimento monitorio avverso il quale l'ingiunto aveva radicato giudizio di opposizione (R.G. n. 1005/2020), nel corso del quale era stata concessa la provvisoria esecuzione parziale dello stesso decreto per la somma di € 5965,45, oltre IVA ed interessi di mora - R.G. 1005/20 , non avendo sortito esito l'atto di precetto notificato al debitore il 22.02.2021; che gli atti dispositivi oggetto dell'azione ex art. 2901 c.c. erano stati stipulati successivamente al sorgere del credito, avendo avuto l'effetto di diminuire la garanzia generica dell'obbligazione gravante sul debitore (ex art. 2740 c.c.); che la separazione personale tra i coniugi – , in conformità delle cui CP_1 CP_2 condizioni omologate erano avvenuti taluni trasferimenti di diritti immobiliari tra i medesimi, era intervenuta dopo sei mesi appena dalla celebrazione del matrimonio, valendo ciò a rivelare l'intento sotteso all'atto traslativo, finalizzato a sottrarre i beni del debitore dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.; che il convenuto aveva provveduto alla cancellazione della propria ditta CP_1 individuale (pizzeria Bagnacciuga sita in Marina di Carrara), dotati di beni ed attrezzature propri, posti nell'immobile di proprietà della moglie , CP_2
6 immobile che era stato poi concesso alla ditta Flutsh di con Persona_2 contratto d'affitto d'azienda stipulato con la stessa , in realtà proprietaria CP_2 soltanto dell'immobile, non anche del complesso aziendale, del quale non risultava invece nessun trasferimento, essendo stata emessa solo una fattura di acquisto di beni da parte del nei confronti della . CP_1 CP_2
Si costituiva invece il contestando la fondatezza della domanda, CP_1 sull'assunto della propria buona fede nella conclusione degli atti dispositivi e dell'assenza di intento fraudolento di sorta e della carenza di connessione causale tra l'avversa pretesa creditoria e la separazione personale intervenuta con la propria coniuge, essendo stato il ricorso introduttivo del relativo procedimento depositato nel luglio 2018 e la separazione omologata in data 18.09.2018, mentre l'incontro con cui iniziarono le trattative relative agli atti dispositivi, avvenuto presso lo studio del commercialista era avvenuto il 13.12.2018 dello stesso anno, Parte_3 pertanto quando i coniugi erano già separati;
. che taluni degli atti dispositivi ex adverso contestati di cessione erano stati compiuti in adempimento di quanto stabilito dalle condizioni di separazione coniugale, dovendosi essi considerare, quindi, a titolo oneroso ed integranti contratto atipico ai sensi dell'art. 1322 comma 2 c.c.; che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. era stata esperita in riferimento a plurimi immobili, il cui valore complessivo risultava manifestamente sproporzionato rispetto all'importo del credito posto a fondamento della medesima azione, la cui proposizione costituiva esercizio abusivo del diritto, in quanto spiegata in riferimento ad atti dispositivi di valore ben eccedente il valore del credito ex adverso dedotto, in violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.; che tale conclusione era avvalorata dal fatto che l'attrice era intervenuta, sostituendosi ex art. 511 c.p.c. allo stesso in due procedure esecutive CP_1 pendenti innanzi al Tribunale di Massa – Ufficio esecuzioni immobiliari, quale assegnatario di somme maggiori rispetto al credito vantato;
All'esito dell'istruttoria, espletata mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli atti e sentite le prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024, come in epigrafe trascritte.
7 §§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, va in primo luogo dichiarata la contumacia della convenuta , ritualmente evocata in CP_2 giudizio e non costituitasi.
Quanto ai presupposti della tutela invocata da parte attrice, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 2901 c.c., per la revocatoria ordinaria occorrono: 1) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2) l'atto dispositivo del debitore;
3) il cd. eventus damni, cioè il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie;
(come nel caso in esame, per l'appunto, essendo il credito posto a fondamento dell'azione portato da fatture emesse nel periodo 2012-2018, prodotte a corredo della citazione sub docc.
2-6); 3) l'elemento soggettivo, consistente, ove il credito dedotto dall'attore sia sorto successivamente all'atto dispositivo lesivo (come nel caso in esame, per l'appunto, essendo il credito posto a fondamento dell'azione portato da fatture formate fin dal
2012), nell'ipotesi di atti a titolo gratuito nella mera consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che questo determina per le ragioni del creditore (scientia damni), consapevolezza che deve ravvisarsi anche in capo al terzo contraente qualora si tratti di atti a titolo oneroso, lo specifico intento del debitore di ridurre o limitare la garanzia patrimoniale dell'obbligazione dallo stesso assunta (consilium fraudis), con conseguente pregiudizio per il creditore (restandone preclusa o resa meno agevole il soddisfacimento forzoso del diritto di quest'ultimo), intenzione della quale deve essere a conoscenza anche il terzo contraente qualora l'atto stipulato sia a titolo oneroso (partecipatio fraudis).
Ai fini della decisione, assume quindi primario rilievo la verifica del momento in cui è sorto il credito posto a fondamento dell'azione ex art. 2901 c.c. e l'accertamento della natura gratuita o onerosa degli atti dispositivi contestati.
Nel caso di specie, il credito vantato da risulta a titolo di corrispettivo per Parte_1
l'esecuzione dell'incarico di tenuta della contabilità e di assistenza continuativa ai fini degli adempimenti conseguenti in favore del per quanto si evince dalle CP_1 fatture dianzi richiamate, credito in parte già accertato con decreto ingiuntivo n.
63/2020 del Tribunale di La Spezia – essendosi il giudizio di opposizione avverso
8 detto provvedimento monitorio concluso con sentenza n. 672/2023 con la quale il
è stato condannato al pagamento della somma di € 9.757,59, oltre CP_1 interessi e spese processuali, con declaratoria di estinzione per prescrizione della pretesa inerente a talune fatture - e per la restante parte riferibile alle fatture emesse dall'attrice per i servizi prestati nel periodo successivo e per la medesima causale giustificativa.
L'art. 2901 c.c. presuppone una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Cass. S.U. n. 9440/2004, Cass. 17111/2012, id. n. 5246/2006, Id n. n.
1220/1986), ciò che, del resto, è coerente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a salvaguardare la garanzia generica dell'obbligazione (art. 2740 c.c.) a tutela dei creditori, anche di quelli che vantino pretese contestate e che attengano, quindi, a diritti “litigiosi”. In altri termini, “in relazione alla sussistenza del diritto di credito vantato dall'attore, … l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità”
(Cass. SS.UU. n. 9440 del 2004, Id. n. Cass. n. 5246 del 2006, Cass., 26 febbraio
1986, n. 1220).
Quanto al presupposto oggettivo dell'eventus damni, esso risulta innegabilmente sussistere, così come allegato dall'attrice, avendo il trasferimento nella sfera giuridica della convenuta contumace di quote di proprietà di beni immobili già CP_2 appartenenti al coniuge di quest'ultima, determinato la sostituzione, nel CP_1 patrimonio del debitore, di beni più agevolmente aggredibili in sede esecutiva (quali sono, per l'appunto, i cespiti immobiliari) con il denaro liquido acquisito a titolo di prezzo dei relativi atti traslativi, se non in mancanza di corrispettivo di sorta, quanto a quelli posti in essere in attuazione delle condizioni di separazione omologate tra i coniugi ed essendosi lo stesso debitore in tal modo di fatto Parte_4 spogliato dell'intero proprio patrimonio immobiliare (per quanto si evince dalla visura storica catastale prodotta), trasferendolo alla coniuge ed alla figlia, a fronte della carenza, nel suo patrimonio, di altri cespiti agevolmente aggredibili, non risultando lo stesso alla data del 24.03.2021 aver presentato dichiarazioni dei redditi o, CP_1
9 comunque, aver percepito redditi negli anni di imposta 2018 e 2019 (in difetto di prova contraria in relazione al periodo successivo) ed avendo egli provveduto alla cancellazione della propria ditta individuale per cessazione d'attività nel 2018 (cfr., rispettivamente, docc. 17, 18 e 10 dimessi a corredo della citazione). Al riguardo, in effetti, per giurisprudenza consolidata l'eventus damni ricorre “non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza
o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221/2019, conf., ex plurimis, Id. n.
20232/2023, Id. n. 19207/2018, Id. n. 1896/2012); dovendosi evidenziare, sul punto, che tale ultima dimostrazione non risulta fornita in giudizio dal essendo CP_1 invece il pregiudizio per l'effettività e la satisfattività della garanzia generica dell'obbligazione provato dalla consistenza del patrimonio del debitore conseguente agli atti dispositivi contestati, per le ragioni dianzi esposte.
Ciò posto, quanto agli atti di compravendita di quote di proprietà e/o di diritti reali su beni immobili di cui ai punti 1) e 3) pare innegabile che essi si configurino a titolo oneroso, occorrendo, ai fini dell'accoglimento dell'azione, la mera scientia damni – essendo essa tesa a garantire il soddisfacimento di pretesa creditoria sorta anteriormente alla stipulazione degli atti dispositivi – occorrendo, quindi, la prova della mera consapevolezza del pregiudizio da derivante dai medesimi atti per le ragioni creditorie, in riferimento alla funzione della garanzia generica dell'obbligazione ex art. 2740 c.c., consapevolezza che va verificata sia in capo al debitore che in capo alla terza contraente (la convenuta contumace , CP_2 coniuge dello stesso) e che nella specie non pare revocabile in dubbio, nè in capo al debitore, in ragione della preesistenza dell'esposizione debitoria di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio in relazione al quale venne emesso il decreto ingiuntivo del Tribunale di La (fatture risalenti all'anno 2012), né in capo alla di lui Pt_5 coniuge, alla luce di una valutazione presuntiva, tenuto conto dello stesso legame
10 familiare tra le parti dei negozi traslativi de quibus (cfr., ex plurimis, Cass. n.
195/2023, Id. n. 18715/2021, Id. n. 17327/2011, Id. n. 10052/2009, Id. n.
24757/2008, Id. n. 5816/2008, Id. n. 966/2007); dovendosi ragionevolmente ritenere che la predetta , per l'appunto in virtù del vincolo coniugale, fosse al corrente CP_2 dell'esposizione debitoria del marito, sorta già anni prima dell'introduzione del procedimento di separazione personale. In tale contesto, peraltro, occorre tener conto di una serie di altri elementi di valutazione, univocamente indicativi della scientia damni in capo ad entrambi i convenuti, tra loro coniugati, vale a dire: la stretta contiguità temporale tra i primi solleciti di pagamento inoltrati dalla creditrice con missive del 23.06.2017, del 29.08.2017 e del 10.10.2017, la data di deposito del ricorso introduttivo del procedimento di separazione consensuale (25.07.2018) e le date di stipulazione degli atti dispositivi, risalenti al periodo dicembre 2018 – febbraio
2019 ed intervenuti in un arco temporale di poco più di un mese;
la contestualità degli stessi atti dispositivi (cfr. Cass. n. 18043/2013), attraverso i quali il CP_1 cedette alla moglie ed alla figlia la titolarità dell'intero proprio patrimonio immobiliare
(per quanto il trasferimento in favore della figlia, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, non costituisca oggetto di domanda nel presente giudizio); la mancata dimostrazione in giudizio dell'effettivo saldo dei prezzi in tempi dilazionati, successivamente alla stipula dei rogiti, secondo quanto previsto negli atti di compravendita (al di là delle modeste somme già corrisposte a titolo di acconto, del cui versamento si fece menzione negli atti notarili); infine, il fatto che lo stesso convenuto, nel gennaio 2019, a separazione ormai intervenuta, ebbe ad inviare alla società attrice per conto della coniuge documentazione relativa agli immobili di proprietà della stessa oggetto di affitto ed ebbe a sottoscrivere personalmente (pur risiedendo anagraficamente in quel di Firenze) presso l'ufficio postale di Carrara la ricevuta di ritiro dell'avviso di deposito relativo alla citazione introduttiva della presente causa, anche a prescindere dall'indicazione della veste nella quale ritirò il plico (“persona delegata”, a fronte della cancellazione della dicitura “familiare convivente”, in un primo momento spuntata), mentre, da parte sua, la CP_2 provvide a pagare personalmente le rate del piano di rientro concordato dal marito con l'Agenzia delle Entrate;
circostanze, queste ultime, dalle quali è dato evincere ragionevolmente, non fosse altro che in chiave presuntiva, la frequentazione fra i
11 coniugi anche successivamente all'omologa della separazione e la reciproca conoscenza delle vicende inerenti ai rapporti economici che li riguardavano, e ciò a prescindere dalla permanenza o meno di comunanza di interessi e di vita, dall'effettività o meno della cessazione della convivenza tra di loro e dal rilievo in ipotesi assunto, in tale contesto, dalla presentazione della propria candidatura da parte del alle elezioni per il Consiglio Comunale di Carrara del 2022 (cfr., CP_1 rispettivamente, docc. 7-8, 21, 14-15, 33-34, doc. 35 prodotti da parte attrice e allegato n. 1 alla nota di deposito attorea del 09.03.2022 e allegato 1 alla nota di deposito della stessa in data 20.11.2023). Parte_1
Quanto all'atto dispositivo di cui al rogito del 28.12.2018, posto in essere in ottemperanza alle condizioni di separazione omologate da questo stesso Tribunale con decreto del 18.09.2018, va innanzitutto rimarcato che, anche nel caso in cui l'atto dispositivo venga posto in essere in attuazione all'accordo intercorso tra i coniugi in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è comunque esperibile, a tutela dei creditori, non potendosi considerare applicabile il disposto di cui al comma 3 dell'art. 2901 c.c. e non potendosi, quindi,
l'atto medesimo ritenere posto in essere in adempimento di un “debito scaduto”; essendosi precisato, in proposito, che “il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo” (Cass. 26127/2024) e che, più precisamente, l'atto di trasferimento immobiliare da un coniuge in favore dell'altro, stipulato in conformità al provvedimento di separazione omologata, “è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.” (Cass.
10545/2025, Id. n. 17612/2018, Id. n. 13364/2015). In tale contesto, in particolare, si
12 è chiarito che gli accordi tra coniugi conclusi in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto costituiscono atti “di natura essenzialmente negoziale — più precisamente, un negozio giuridico bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo, almeno nel suo nucleo centrale e salvo quanto appresso si dirà, del connotato della “patrimonialità”) — rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia [..] danno vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali, né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. …”, trattandosi, comunque, di pattuizioni che “ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, eventualità nella quale nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione — ove ricorrano i relativi presupposti — tramite l'azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare …
” (cfr. Cass. n. 8516/2006, conf., ex plurimis, Id. n. 24687/2022, Id. n. 21839/2019, Id.
n. 10443/2019, Id. n. 17908/2019, Id. n. 6625/2005, Id. n. 17902/2004, Id. n.
11342/2004).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso della piena assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. del trasferimento dal alla delle quote di comproprietà immobiliare CP_1 CP_2 oggetto del rogito a ministero notaio in data 28.12.2018, repertorio n. 2560, PE raccolta n. 1483 (con esclusione delle quote acquistate dalla figlia , Controparte_4 anch'esse cedute con il medesimo rogito, ma non oggetto di domanda nel presente giudizio), a prescindere dalla qualificazione dell'atto dispositivo in esame a titolo oneroso o gratuito;
dovendosi peraltro evidenziare che, a tale ultimo riguardo, “ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale”, nonché, in riferimento alla verifica dell'elemento soggettivo, dall'accertamento circa l'anteriorità o meno della crisi
13 coniugale – e dei correlativi trasferimenti patrimoniali – rispetto al sorgere della situazione debitoria del coniuge disponente (cfr. Cass. n. 10443/2019 cit.).
Nel caso in questione, la cessione delle quote di comproprietà in favore della CP_2 in forza del rogito appena citato risulta in effetti avvenuta senza previsione di corrispettivo e con espresso richiamo, quale causale giustificativa dell'atto traslativo, alle condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Massa n.
11830/2018 del 18.09.2018, e, in ogni caso, stante la già evidenziata preesistenza dell'esposizione debitoria del rispetto alla stipulazione del medesimo atto CP_1 dispositivo, anche qualora tale trasferimento venisse qualificato a titolo oneroso, alla luce degli indici probatori di natura presuntiva dianzi menzionati è ragionevolmente ravvisabile anche in capo alla convenuta la scientia damni, intesa CP_2 quale consapevolezza degli effetti pregiudizievoli (in virtù della variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio del debitore, integrante garanzia generica dell'obbligazione ex art. 2740 c.c.) derivanti al ceto creditorio dalla stipulazione del medesimo atto traslativo;
e ciò specie ove si tenga conto che con lo stesso rogito del notaio del 28.12.2018 (Rep. n. 1483), il cedette alla coniuge PE CP_1 anche l'intera proprietà di due ulteriori immobili, diversi da quelli che egli si era impegnato a trasferirle in sede di separazione consensuale (in particolare, quelli siti in Carrara, Via Rinchiosa n. 34, identificati in Catasto al foglio 101, part. 834, sub 15,
C1 – negozio ed al foglio 101, part. 833, sub 1 e foglio 101, part. 834 sub 16, C2 - magazzino 34), trasferimento, quest'ultimo, che, non essendo quindi sicuramente riconducibile all'esigenza di dare attuazione alle condizioni di separazione consensuale omologate, non può che essere qualificato evidentemente a titolo gratuito;
dovendosi peraltro considerare l'obiettiva contraddittorietà tra la prospettata esigenza di mantenimento della moglie, sottesa alla cessione alla medesima dei diritti reali immobiliari ivi indicati, ed il fatto che quest'ultima, con atti dispositivi posti in essere nello stesso arco temporale, abbia acquistato a titolo oneroso, con gli altri rogiti notarili, le quote di proprietà immobiliare trasferitele dal coniuge, per importi di non trascurabile ammontare complessivo.
Per il resto, va ribadito sempre in riferimento al rogito in esame, le considerazioni in precedenza svolte in ordine agli altri atti dispositivi oggetto di domanda circa la
14 sussistenza nel caso di specie degli altri presupposti della tutela prevista ex art. 2901
c.c..
Per completezza di motivazione, va rimarcata l'infondatezza dell'assunto difensivo del convenuto secondo cui avrebbe potuto agire in revocatoria CP_1 Parte_1 soltanto rispetto ad alcuni atti dispositivi e non all'intera sequenza degli stessi, atteso che, a fronte dell'evidenziata fuoriuscita dalla sfera giuridica del debitore dell'intero patrimonio immobiliare allo stesso appartenente, per effetto dei richiamati atti dispositivi oggetto di domanda, non può considerarsi “sindacabile la scelta del creditore di agire contro più atti, senza dover graduare o limitare la domanda alla proporzione col proprio credito” (cfr. Cass. 11630/2000), dovendosi ritenere, in tal caso, che “ogni atto dispositivo contribuisce a rendere definitivamente illusoria la soddisfazione del credito, e ciò giustifica l'azione revocatoria su ciascuno di essi, anche se il credito è di entità modesta” (cfr. Cass. 19350/2018). Per altro verso, non assume rilievo ostativo all'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., il fatto che Pt_1 abbia conseguito - sostituendosi, ex art. 511 c.p.c., al in talune
[...] CP_1 procedure esecutive radicate dinanzi a questo stesso Tribunale ed in virtù di provvedimento giudiziale emesso successivamente al decorso dei termini perentori previsti dall'art. 183 comma VI c.p.c. per la deduzione di nuovi messi di prova (come attestato dalla documentazione dimessa a corredo delle note depositate dal in funzione di precisazione delle conclusioni, in sostituzione dell'udienza CP_1 del 19.12.2024, in quanto tale sottratta al relativo regime decadenziale) – il pagamento di somme delle quali quest'ultimo era creditore nei confronti dell'esecutato, realizzando in tal modo, in parte, il credito dedotto dalla medesima società a fondamento dell'azione revocatoria, valendo tale circostanza esclusivamente a limitare la funzione di salvaguardia della garanzia patrimoniale dell'obbligazione all'importo residuo di detto credito.
La domanda di in definitiva, merita accoglimento, dovendosi revocare e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare inopponibili ed inefficaci gli atti dispositivi per cui è controversia.
Il regime delle spese di lite viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia della convenuta . CP_2
- In accoglimento della domanda, revoca – e, per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti di unipersonale – i seguenti atti Parte_1 dispositivi:
1) atto di compravendita a rogito TA , stipulato tra il SI. Persona_1 [...]
e la SI.ra in data 28.12.2018, repertorio n. 2561, raccolta n. CP_1 CP_2
1484, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa
Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 08.01.2019, Registro generale n. 133,
Registro particolare n. 108, atto avente ad oggetto:
a) la quota di ¼ dell'immobile sito in Via Leandro Biselli n. 53 appartamento cat. A/4, censito nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 7;
b) la quota di 1/3 dell'immobile sito in Via Leandro Biselli n. 53/A negozio cat. C/1, identificato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 4;
c) la quota di 1/3 dell'immobile sito in Via Leandro Biselli n. 53 abitazione cat. A/2, censito nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 5;
2) Atto di trasferimento di quote di comproprietà in attuazione delle condizioni di separazione personale tra i coniugi e omologate dal Controparte_1 CP_2
Tribunale con decreto n. 1830/2018 del 18.09.2028, mediante rogito TA PE
, stipulato tra in data 28.12.2018, repertorio n.
[...] Controparte_1 CP_2
2560, raccolta n. 1483, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 10.01.2019, Registro generale n. 183, Registro particolare n. 150, avente ad oggetto:
a) quota di ¾ dell'appartamento cat. A/1 Via Ruga Alfio Maggiani 53, riportato nel
Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 2;
16 b) negozio cat. C/1 in Via Venezia 10, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 834, sub. 5;
c) negozio cat. C/1 in Via Rinchiosa 34/C, censito nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 834, sub. 15;
d) quota di ½ di un magazzino cat. C/2 sito in Via Rinchiosa 34/C, angolo Via
Venezia, distinto nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 833, sub. 1
– 834 sub. 16 (graffati);
3) Atto di compravendita a rogito TA , stipulato tra il SI. Persona_1 [...]
e la SI.ra , in data 01.02.2019, repertorio n. 2607, raccolta CP_1 CP_2
n. 1519, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa
Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 06.02.2019, Registro generale n.
1004, Registro particolare n. 765, avente ad oggetto:
a) quota di ¼ di un deposito cat. C/2 al piano terra del fabbricato condominiale di Via
Ruga Alfio Maggiani 53, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 3;
b) quota di ½ di terreno bosco ceduo in Via Bulderini della superficie catastale di
1.990 mq, riportato nel Catasto Terreni di Carrara al foglio 89, mappali 254 – 255.
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 5.376,11, Parte_1 di cui € 299,11 per esborsi ed anticipazioni ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 06.08.2025.
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 399/2022 R.G.A.C. promossa da
(P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marina Donnini e Raffaella Musetti, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Carrara (MS),
Via Provinciale Nazzano n. 24 attrice
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._1
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Ferri, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1 convenuto
e di
CP_2 convenuta contumace
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attrice (come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 19.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 20.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi indicati in premessa, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dei seguenti atti di disposizione, dichiarandone
l'inefficacia nei confronti di parte attrice, con ogni conseguenza di legge:
1) atto di compravendita a rogito TA , stipulato tra il SI. Persona_1 [...]
e la SI.ra in data 28.12.2018, repertorio n. 2561, raccolta n. CP_1 CP_2
1484, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa
Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 08.01.2019, Registro generale n. 133,
Registro particolare n. 108, avente ad oggetto:
2 a) quota di ¼ della proprietà dell'immobile sito in Marina di Carrara (MS), Via
Leandro Biselli n. 53 (appartamento), riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 7;
b) quota di 1/3 della proprietà dell'immobile sito in Marina di Carrara (MS), Via
Leandro Biselli n. 53/A (negozio), riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio
103, mappale 584, sub. 4;
c) quota di 1/3 della proprietà dell'immobile sito in Marina di Carrara (MS), Via
Leandro Biselli n. 53 (abitazione), riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio
103, mappale 584, sub. 5;
2) atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso a rogito TA , Persona_1 stipulato tra il SI. e la SI.ra in data 28.12.2018, Controparte_1 CP_2 repertorio n. 2560, raccolta n. 1483, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Massa Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data
10.01.2019, Registro generale n. 183, Registro particolare n. 150, avente ad oggetto:
a) quota di ¾ della proprietà dell'appartamento sito in Marina di Carrara (MS), Ruga
Alfio Maggiani 53, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale
584, sub. 2;
b) intera e piena proprietà del negozio sito in Marina di Carrara (MS), Via Venezia 10, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 834, sub. 5;
c) intera e piena proprietà del negozio in Marina di Carrara (MS), Via Rinchiosa 34/C, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 834, sub. 15
d) quota di ½ di un magazzino sito in Marina di Carrara (MS), Via Rinchiosa 34/C, angolo Via Venezia, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale
833, sub. 1 – 834 sub. 16 (graffati);
3) atto di compravendita a rogito TA , stipulato tra il SI. Persona_1 [...]
e la SI.ra , in data 01.02.2019, repertorio n. 2607, raccolta CP_1 CP_2
n. 1519, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa
Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 06.02.2019, Registro generale n.
1004, Registro particolare n. 765, avente ad oggetto:
a) quota di ¼ della proprietà di un deposito al piano terra del fabbricato condominiale sito in Marina di Carrara (MS), Ruga Alfio Maggiani 53, riportato nel Catasto
Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 3;
3 b) quota di ½ della proprietà del terreno in Via Bulderini della superficie catastale di
1.990 mq, riportato nel Catasto Terreni di Carrara al foglio 89, mappali 254 - 255.
Per i motivi esposti in atti, oltre all'accoglimento della domanda con integrale refusione delle spese di lite, si chiede la condanna di parte convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 1 e comma 3 c.p.c.
Con vittoria delle competenze, spese ed accessori del presente giudizio.”
Per il convenuto (come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
19.12.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 20.12.2024:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria ipotesi e per le causali in atti, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.02.2022,
[...]
(d'ora innanzi conveniva in giudizio, Parte_2 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Massa, , chiedendo dichiararsi Controparte_3 CP_2
l'inefficacia, nei propri confronti, degli atti di disposizione aventi ad oggetto i seguenti beni immobili compiuti dal convenuto in favore del coniuge, in regime di separazione dei beni, atti che assumeva essere stati posti in essere in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie:
1) Atto di compravendita a rogito TA , stipulato dal e Persona_1 CP_1 dalla (rispettivamente in veste di alienante e di acquirente) in data CP_2
4 28.12.2018, repertorio n. 2561, raccolta n. 1484, trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Massa Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 08.01.2019, Registro generale n. 133, Registro particolare n. 108, al prezzo di di
€ 25.000,00, di cui € 2.500,00 all'atto della compravendita ed € 22.500,00 dilazionati, da pagarsi entro il 30.06.2019, compravendita avente ad oggetto le seguenti quote di proprietà di immobili siti in Carrara: a) quota di ¼ dell'immobile sito in Via Leandro
Biselli n. 53 (appartamento cat A/4, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 7), b) quota di 1/3 dell'immobile sito in Via Leandro
Biselli n. 53/A negozio cat c/1, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio
103, mappale 584, sub. 4, quota di 1/3 dell'immobile sito in Via Leandro Biselli n. 53 abitazione cat A/2, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale
584, sub. 5;
2) Atto di trasferimento immobiliare effettuato in conformità alle condizioni di separazione personale dei coniugi e omologate da Controparte_1 CP_2 questo stesso Tribunale con decreto n. 1830/2018 del 18.09.2018, trasferimento, al prezzo complessivo di € 100.000,00 a rogito TA , stipulato dai Persona_1 predetti coniugi e dalla figlia dei medesimi, , in data 28.12.2018, Controparte_4 repertorio n. 2560, raccolta n. 1483, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Massa Carrara, Ufficio Provinciale) ed avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso di diritti reali sui seguenti immobili, anch'essi siti in Carrara
(MS), in attuazione delle suindicate condizioni di separazione omologate: a) quota di
¾ di proprietà dell'appartamento, cat. A/1 Via Ruga Alfio Maggiani n. 53, censito nel
Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 2, b) intera proprietà del negozio cat. C/1 in Via Venezia 10, distinto nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 834, sub. 5, c) intera proprietà del negozio cat c/1 in Via
Rinchiosa 34/C, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale
834, sub. 15, d) quota di proprietà di ½ del magazzino cat. C/2, sito in Via Rinchiosa
34/C, angolo Via Venezia, censito nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 833, sub. 1 – 834 sub. 16 (graffati);
3) Atto di compravendita di quote di proprietà immobiliare a rogito TA PE
, stipulato tra il SI. e la SI.ra , in data
[...] Controparte_1 CP_2
01.02.2019, repertorio n. 2607, raccolta n. 1519, trascritto presso l'Agenzia delle
5 Entrate Direzione Provinciale di Massa Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 06.02.2019, Registro generale n. 1004, Registro particolare n. 765, compravendita avvenuta al prezzo complessivo di € 13.500,00, di cui € 2.500,00 all'atto della stipulazione del rogito ed € 11.000,00 dilazionati, da pagarsi entro il
31.12.2019, avente ad oggetto i seguenti immobili siti Carrara (MS):
a) quota di ¼ di proprietà di un deposito cat. C/2 al piano terra del fabbricato condominiale di Via Ruga Alfio Maggiani 53, distinto nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 3;
b) quota di ½ di terreno bosco ceduo in Via Bulderini della superficie catastale di
1.990 mq, censito nel Catasto Terreni di Carrara al foglio 89, mappali 254 – 255.
Deduceva l'attore: di essere creditore per crediti relativi alla tenuta della contabilità del sia CP_1 come professionista, sia come imprenditore (quale titolare della Pizzeria
Bagnacciuga); di aver ottenuto l'emissione, da parte del Tribunale di La Spezia e nei confronti dello stesso convenuto, per il titolo appena indicato, di decreto ingiuntivo n. 63/2020 (per l'importo di € 11.649,44, oltre interessi legali), provvedimento monitorio avverso il quale l'ingiunto aveva radicato giudizio di opposizione (R.G. n. 1005/2020), nel corso del quale era stata concessa la provvisoria esecuzione parziale dello stesso decreto per la somma di € 5965,45, oltre IVA ed interessi di mora - R.G. 1005/20 , non avendo sortito esito l'atto di precetto notificato al debitore il 22.02.2021; che gli atti dispositivi oggetto dell'azione ex art. 2901 c.c. erano stati stipulati successivamente al sorgere del credito, avendo avuto l'effetto di diminuire la garanzia generica dell'obbligazione gravante sul debitore (ex art. 2740 c.c.); che la separazione personale tra i coniugi – , in conformità delle cui CP_1 CP_2 condizioni omologate erano avvenuti taluni trasferimenti di diritti immobiliari tra i medesimi, era intervenuta dopo sei mesi appena dalla celebrazione del matrimonio, valendo ciò a rivelare l'intento sotteso all'atto traslativo, finalizzato a sottrarre i beni del debitore dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.; che il convenuto aveva provveduto alla cancellazione della propria ditta CP_1 individuale (pizzeria Bagnacciuga sita in Marina di Carrara), dotati di beni ed attrezzature propri, posti nell'immobile di proprietà della moglie , CP_2
6 immobile che era stato poi concesso alla ditta Flutsh di con Persona_2 contratto d'affitto d'azienda stipulato con la stessa , in realtà proprietaria CP_2 soltanto dell'immobile, non anche del complesso aziendale, del quale non risultava invece nessun trasferimento, essendo stata emessa solo una fattura di acquisto di beni da parte del nei confronti della . CP_1 CP_2
Si costituiva invece il contestando la fondatezza della domanda, CP_1 sull'assunto della propria buona fede nella conclusione degli atti dispositivi e dell'assenza di intento fraudolento di sorta e della carenza di connessione causale tra l'avversa pretesa creditoria e la separazione personale intervenuta con la propria coniuge, essendo stato il ricorso introduttivo del relativo procedimento depositato nel luglio 2018 e la separazione omologata in data 18.09.2018, mentre l'incontro con cui iniziarono le trattative relative agli atti dispositivi, avvenuto presso lo studio del commercialista era avvenuto il 13.12.2018 dello stesso anno, Parte_3 pertanto quando i coniugi erano già separati;
. che taluni degli atti dispositivi ex adverso contestati di cessione erano stati compiuti in adempimento di quanto stabilito dalle condizioni di separazione coniugale, dovendosi essi considerare, quindi, a titolo oneroso ed integranti contratto atipico ai sensi dell'art. 1322 comma 2 c.c.; che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. era stata esperita in riferimento a plurimi immobili, il cui valore complessivo risultava manifestamente sproporzionato rispetto all'importo del credito posto a fondamento della medesima azione, la cui proposizione costituiva esercizio abusivo del diritto, in quanto spiegata in riferimento ad atti dispositivi di valore ben eccedente il valore del credito ex adverso dedotto, in violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.; che tale conclusione era avvalorata dal fatto che l'attrice era intervenuta, sostituendosi ex art. 511 c.p.c. allo stesso in due procedure esecutive CP_1 pendenti innanzi al Tribunale di Massa – Ufficio esecuzioni immobiliari, quale assegnatario di somme maggiori rispetto al credito vantato;
All'esito dell'istruttoria, espletata mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli atti e sentite le prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.12.2024, come in epigrafe trascritte.
7 §§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, va in primo luogo dichiarata la contumacia della convenuta , ritualmente evocata in CP_2 giudizio e non costituitasi.
Quanto ai presupposti della tutela invocata da parte attrice, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 2901 c.c., per la revocatoria ordinaria occorrono: 1) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2) l'atto dispositivo del debitore;
3) il cd. eventus damni, cioè il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie;
(come nel caso in esame, per l'appunto, essendo il credito posto a fondamento dell'azione portato da fatture emesse nel periodo 2012-2018, prodotte a corredo della citazione sub docc.
2-6); 3) l'elemento soggettivo, consistente, ove il credito dedotto dall'attore sia sorto successivamente all'atto dispositivo lesivo (come nel caso in esame, per l'appunto, essendo il credito posto a fondamento dell'azione portato da fatture formate fin dal
2012), nell'ipotesi di atti a titolo gratuito nella mera consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che questo determina per le ragioni del creditore (scientia damni), consapevolezza che deve ravvisarsi anche in capo al terzo contraente qualora si tratti di atti a titolo oneroso, lo specifico intento del debitore di ridurre o limitare la garanzia patrimoniale dell'obbligazione dallo stesso assunta (consilium fraudis), con conseguente pregiudizio per il creditore (restandone preclusa o resa meno agevole il soddisfacimento forzoso del diritto di quest'ultimo), intenzione della quale deve essere a conoscenza anche il terzo contraente qualora l'atto stipulato sia a titolo oneroso (partecipatio fraudis).
Ai fini della decisione, assume quindi primario rilievo la verifica del momento in cui è sorto il credito posto a fondamento dell'azione ex art. 2901 c.c. e l'accertamento della natura gratuita o onerosa degli atti dispositivi contestati.
Nel caso di specie, il credito vantato da risulta a titolo di corrispettivo per Parte_1
l'esecuzione dell'incarico di tenuta della contabilità e di assistenza continuativa ai fini degli adempimenti conseguenti in favore del per quanto si evince dalle CP_1 fatture dianzi richiamate, credito in parte già accertato con decreto ingiuntivo n.
63/2020 del Tribunale di La Spezia – essendosi il giudizio di opposizione avverso
8 detto provvedimento monitorio concluso con sentenza n. 672/2023 con la quale il
è stato condannato al pagamento della somma di € 9.757,59, oltre CP_1 interessi e spese processuali, con declaratoria di estinzione per prescrizione della pretesa inerente a talune fatture - e per la restante parte riferibile alle fatture emesse dall'attrice per i servizi prestati nel periodo successivo e per la medesima causale giustificativa.
L'art. 2901 c.c. presuppone una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Cass. S.U. n. 9440/2004, Cass. 17111/2012, id. n. 5246/2006, Id n. n.
1220/1986), ciò che, del resto, è coerente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a salvaguardare la garanzia generica dell'obbligazione (art. 2740 c.c.) a tutela dei creditori, anche di quelli che vantino pretese contestate e che attengano, quindi, a diritti “litigiosi”. In altri termini, “in relazione alla sussistenza del diritto di credito vantato dall'attore, … l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità”
(Cass. SS.UU. n. 9440 del 2004, Id. n. Cass. n. 5246 del 2006, Cass., 26 febbraio
1986, n. 1220).
Quanto al presupposto oggettivo dell'eventus damni, esso risulta innegabilmente sussistere, così come allegato dall'attrice, avendo il trasferimento nella sfera giuridica della convenuta contumace di quote di proprietà di beni immobili già CP_2 appartenenti al coniuge di quest'ultima, determinato la sostituzione, nel CP_1 patrimonio del debitore, di beni più agevolmente aggredibili in sede esecutiva (quali sono, per l'appunto, i cespiti immobiliari) con il denaro liquido acquisito a titolo di prezzo dei relativi atti traslativi, se non in mancanza di corrispettivo di sorta, quanto a quelli posti in essere in attuazione delle condizioni di separazione omologate tra i coniugi ed essendosi lo stesso debitore in tal modo di fatto Parte_4 spogliato dell'intero proprio patrimonio immobiliare (per quanto si evince dalla visura storica catastale prodotta), trasferendolo alla coniuge ed alla figlia, a fronte della carenza, nel suo patrimonio, di altri cespiti agevolmente aggredibili, non risultando lo stesso alla data del 24.03.2021 aver presentato dichiarazioni dei redditi o, CP_1
9 comunque, aver percepito redditi negli anni di imposta 2018 e 2019 (in difetto di prova contraria in relazione al periodo successivo) ed avendo egli provveduto alla cancellazione della propria ditta individuale per cessazione d'attività nel 2018 (cfr., rispettivamente, docc. 17, 18 e 10 dimessi a corredo della citazione). Al riguardo, in effetti, per giurisprudenza consolidata l'eventus damni ricorre “non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza
o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221/2019, conf., ex plurimis, Id. n.
20232/2023, Id. n. 19207/2018, Id. n. 1896/2012); dovendosi evidenziare, sul punto, che tale ultima dimostrazione non risulta fornita in giudizio dal essendo CP_1 invece il pregiudizio per l'effettività e la satisfattività della garanzia generica dell'obbligazione provato dalla consistenza del patrimonio del debitore conseguente agli atti dispositivi contestati, per le ragioni dianzi esposte.
Ciò posto, quanto agli atti di compravendita di quote di proprietà e/o di diritti reali su beni immobili di cui ai punti 1) e 3) pare innegabile che essi si configurino a titolo oneroso, occorrendo, ai fini dell'accoglimento dell'azione, la mera scientia damni – essendo essa tesa a garantire il soddisfacimento di pretesa creditoria sorta anteriormente alla stipulazione degli atti dispositivi – occorrendo, quindi, la prova della mera consapevolezza del pregiudizio da derivante dai medesimi atti per le ragioni creditorie, in riferimento alla funzione della garanzia generica dell'obbligazione ex art. 2740 c.c., consapevolezza che va verificata sia in capo al debitore che in capo alla terza contraente (la convenuta contumace , CP_2 coniuge dello stesso) e che nella specie non pare revocabile in dubbio, nè in capo al debitore, in ragione della preesistenza dell'esposizione debitoria di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio in relazione al quale venne emesso il decreto ingiuntivo del Tribunale di La (fatture risalenti all'anno 2012), né in capo alla di lui Pt_5 coniuge, alla luce di una valutazione presuntiva, tenuto conto dello stesso legame
10 familiare tra le parti dei negozi traslativi de quibus (cfr., ex plurimis, Cass. n.
195/2023, Id. n. 18715/2021, Id. n. 17327/2011, Id. n. 10052/2009, Id. n.
24757/2008, Id. n. 5816/2008, Id. n. 966/2007); dovendosi ragionevolmente ritenere che la predetta , per l'appunto in virtù del vincolo coniugale, fosse al corrente CP_2 dell'esposizione debitoria del marito, sorta già anni prima dell'introduzione del procedimento di separazione personale. In tale contesto, peraltro, occorre tener conto di una serie di altri elementi di valutazione, univocamente indicativi della scientia damni in capo ad entrambi i convenuti, tra loro coniugati, vale a dire: la stretta contiguità temporale tra i primi solleciti di pagamento inoltrati dalla creditrice con missive del 23.06.2017, del 29.08.2017 e del 10.10.2017, la data di deposito del ricorso introduttivo del procedimento di separazione consensuale (25.07.2018) e le date di stipulazione degli atti dispositivi, risalenti al periodo dicembre 2018 – febbraio
2019 ed intervenuti in un arco temporale di poco più di un mese;
la contestualità degli stessi atti dispositivi (cfr. Cass. n. 18043/2013), attraverso i quali il CP_1 cedette alla moglie ed alla figlia la titolarità dell'intero proprio patrimonio immobiliare
(per quanto il trasferimento in favore della figlia, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, non costituisca oggetto di domanda nel presente giudizio); la mancata dimostrazione in giudizio dell'effettivo saldo dei prezzi in tempi dilazionati, successivamente alla stipula dei rogiti, secondo quanto previsto negli atti di compravendita (al di là delle modeste somme già corrisposte a titolo di acconto, del cui versamento si fece menzione negli atti notarili); infine, il fatto che lo stesso convenuto, nel gennaio 2019, a separazione ormai intervenuta, ebbe ad inviare alla società attrice per conto della coniuge documentazione relativa agli immobili di proprietà della stessa oggetto di affitto ed ebbe a sottoscrivere personalmente (pur risiedendo anagraficamente in quel di Firenze) presso l'ufficio postale di Carrara la ricevuta di ritiro dell'avviso di deposito relativo alla citazione introduttiva della presente causa, anche a prescindere dall'indicazione della veste nella quale ritirò il plico (“persona delegata”, a fronte della cancellazione della dicitura “familiare convivente”, in un primo momento spuntata), mentre, da parte sua, la CP_2 provvide a pagare personalmente le rate del piano di rientro concordato dal marito con l'Agenzia delle Entrate;
circostanze, queste ultime, dalle quali è dato evincere ragionevolmente, non fosse altro che in chiave presuntiva, la frequentazione fra i
11 coniugi anche successivamente all'omologa della separazione e la reciproca conoscenza delle vicende inerenti ai rapporti economici che li riguardavano, e ciò a prescindere dalla permanenza o meno di comunanza di interessi e di vita, dall'effettività o meno della cessazione della convivenza tra di loro e dal rilievo in ipotesi assunto, in tale contesto, dalla presentazione della propria candidatura da parte del alle elezioni per il Consiglio Comunale di Carrara del 2022 (cfr., CP_1 rispettivamente, docc. 7-8, 21, 14-15, 33-34, doc. 35 prodotti da parte attrice e allegato n. 1 alla nota di deposito attorea del 09.03.2022 e allegato 1 alla nota di deposito della stessa in data 20.11.2023). Parte_1
Quanto all'atto dispositivo di cui al rogito del 28.12.2018, posto in essere in ottemperanza alle condizioni di separazione omologate da questo stesso Tribunale con decreto del 18.09.2018, va innanzitutto rimarcato che, anche nel caso in cui l'atto dispositivo venga posto in essere in attuazione all'accordo intercorso tra i coniugi in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è comunque esperibile, a tutela dei creditori, non potendosi considerare applicabile il disposto di cui al comma 3 dell'art. 2901 c.c. e non potendosi, quindi,
l'atto medesimo ritenere posto in essere in adempimento di un “debito scaduto”; essendosi precisato, in proposito, che “il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo” (Cass. 26127/2024) e che, più precisamente, l'atto di trasferimento immobiliare da un coniuge in favore dell'altro, stipulato in conformità al provvedimento di separazione omologata, “è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.” (Cass.
10545/2025, Id. n. 17612/2018, Id. n. 13364/2015). In tale contesto, in particolare, si
12 è chiarito che gli accordi tra coniugi conclusi in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto costituiscono atti “di natura essenzialmente negoziale — più precisamente, un negozio giuridico bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo, almeno nel suo nucleo centrale e salvo quanto appresso si dirà, del connotato della “patrimonialità”) — rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia [..] danno vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali, né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. …”, trattandosi, comunque, di pattuizioni che “ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, eventualità nella quale nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione — ove ricorrano i relativi presupposti — tramite l'azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare …
” (cfr. Cass. n. 8516/2006, conf., ex plurimis, Id. n. 24687/2022, Id. n. 21839/2019, Id.
n. 10443/2019, Id. n. 17908/2019, Id. n. 6625/2005, Id. n. 17902/2004, Id. n.
11342/2004).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso della piena assoggettabilità all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. del trasferimento dal alla delle quote di comproprietà immobiliare CP_1 CP_2 oggetto del rogito a ministero notaio in data 28.12.2018, repertorio n. 2560, PE raccolta n. 1483 (con esclusione delle quote acquistate dalla figlia , Controparte_4 anch'esse cedute con il medesimo rogito, ma non oggetto di domanda nel presente giudizio), a prescindere dalla qualificazione dell'atto dispositivo in esame a titolo oneroso o gratuito;
dovendosi peraltro evidenziare che, a tale ultimo riguardo, “ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale”, nonché, in riferimento alla verifica dell'elemento soggettivo, dall'accertamento circa l'anteriorità o meno della crisi
13 coniugale – e dei correlativi trasferimenti patrimoniali – rispetto al sorgere della situazione debitoria del coniuge disponente (cfr. Cass. n. 10443/2019 cit.).
Nel caso in questione, la cessione delle quote di comproprietà in favore della CP_2 in forza del rogito appena citato risulta in effetti avvenuta senza previsione di corrispettivo e con espresso richiamo, quale causale giustificativa dell'atto traslativo, alle condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Massa n.
11830/2018 del 18.09.2018, e, in ogni caso, stante la già evidenziata preesistenza dell'esposizione debitoria del rispetto alla stipulazione del medesimo atto CP_1 dispositivo, anche qualora tale trasferimento venisse qualificato a titolo oneroso, alla luce degli indici probatori di natura presuntiva dianzi menzionati è ragionevolmente ravvisabile anche in capo alla convenuta la scientia damni, intesa CP_2 quale consapevolezza degli effetti pregiudizievoli (in virtù della variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio del debitore, integrante garanzia generica dell'obbligazione ex art. 2740 c.c.) derivanti al ceto creditorio dalla stipulazione del medesimo atto traslativo;
e ciò specie ove si tenga conto che con lo stesso rogito del notaio del 28.12.2018 (Rep. n. 1483), il cedette alla coniuge PE CP_1 anche l'intera proprietà di due ulteriori immobili, diversi da quelli che egli si era impegnato a trasferirle in sede di separazione consensuale (in particolare, quelli siti in Carrara, Via Rinchiosa n. 34, identificati in Catasto al foglio 101, part. 834, sub 15,
C1 – negozio ed al foglio 101, part. 833, sub 1 e foglio 101, part. 834 sub 16, C2 - magazzino 34), trasferimento, quest'ultimo, che, non essendo quindi sicuramente riconducibile all'esigenza di dare attuazione alle condizioni di separazione consensuale omologate, non può che essere qualificato evidentemente a titolo gratuito;
dovendosi peraltro considerare l'obiettiva contraddittorietà tra la prospettata esigenza di mantenimento della moglie, sottesa alla cessione alla medesima dei diritti reali immobiliari ivi indicati, ed il fatto che quest'ultima, con atti dispositivi posti in essere nello stesso arco temporale, abbia acquistato a titolo oneroso, con gli altri rogiti notarili, le quote di proprietà immobiliare trasferitele dal coniuge, per importi di non trascurabile ammontare complessivo.
Per il resto, va ribadito sempre in riferimento al rogito in esame, le considerazioni in precedenza svolte in ordine agli altri atti dispositivi oggetto di domanda circa la
14 sussistenza nel caso di specie degli altri presupposti della tutela prevista ex art. 2901
c.c..
Per completezza di motivazione, va rimarcata l'infondatezza dell'assunto difensivo del convenuto secondo cui avrebbe potuto agire in revocatoria CP_1 Parte_1 soltanto rispetto ad alcuni atti dispositivi e non all'intera sequenza degli stessi, atteso che, a fronte dell'evidenziata fuoriuscita dalla sfera giuridica del debitore dell'intero patrimonio immobiliare allo stesso appartenente, per effetto dei richiamati atti dispositivi oggetto di domanda, non può considerarsi “sindacabile la scelta del creditore di agire contro più atti, senza dover graduare o limitare la domanda alla proporzione col proprio credito” (cfr. Cass. 11630/2000), dovendosi ritenere, in tal caso, che “ogni atto dispositivo contribuisce a rendere definitivamente illusoria la soddisfazione del credito, e ciò giustifica l'azione revocatoria su ciascuno di essi, anche se il credito è di entità modesta” (cfr. Cass. 19350/2018). Per altro verso, non assume rilievo ostativo all'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., il fatto che Pt_1 abbia conseguito - sostituendosi, ex art. 511 c.p.c., al in talune
[...] CP_1 procedure esecutive radicate dinanzi a questo stesso Tribunale ed in virtù di provvedimento giudiziale emesso successivamente al decorso dei termini perentori previsti dall'art. 183 comma VI c.p.c. per la deduzione di nuovi messi di prova (come attestato dalla documentazione dimessa a corredo delle note depositate dal in funzione di precisazione delle conclusioni, in sostituzione dell'udienza CP_1 del 19.12.2024, in quanto tale sottratta al relativo regime decadenziale) – il pagamento di somme delle quali quest'ultimo era creditore nei confronti dell'esecutato, realizzando in tal modo, in parte, il credito dedotto dalla medesima società a fondamento dell'azione revocatoria, valendo tale circostanza esclusivamente a limitare la funzione di salvaguardia della garanzia patrimoniale dell'obbligazione all'importo residuo di detto credito.
La domanda di in definitiva, merita accoglimento, dovendosi revocare e, Parte_1 per l'effetto, dichiarare inopponibili ed inefficaci gli atti dispositivi per cui è controversia.
Il regime delle spese di lite viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue.
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia della convenuta . CP_2
- In accoglimento della domanda, revoca – e, per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti di unipersonale – i seguenti atti Parte_1 dispositivi:
1) atto di compravendita a rogito TA , stipulato tra il SI. Persona_1 [...]
e la SI.ra in data 28.12.2018, repertorio n. 2561, raccolta n. CP_1 CP_2
1484, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa
Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 08.01.2019, Registro generale n. 133,
Registro particolare n. 108, atto avente ad oggetto:
a) la quota di ¼ dell'immobile sito in Via Leandro Biselli n. 53 appartamento cat. A/4, censito nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 7;
b) la quota di 1/3 dell'immobile sito in Via Leandro Biselli n. 53/A negozio cat. C/1, identificato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 4;
c) la quota di 1/3 dell'immobile sito in Via Leandro Biselli n. 53 abitazione cat. A/2, censito nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 5;
2) Atto di trasferimento di quote di comproprietà in attuazione delle condizioni di separazione personale tra i coniugi e omologate dal Controparte_1 CP_2
Tribunale con decreto n. 1830/2018 del 18.09.2028, mediante rogito TA PE
, stipulato tra in data 28.12.2018, repertorio n.
[...] Controparte_1 CP_2
2560, raccolta n. 1483, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 10.01.2019, Registro generale n. 183, Registro particolare n. 150, avente ad oggetto:
a) quota di ¾ dell'appartamento cat. A/1 Via Ruga Alfio Maggiani 53, riportato nel
Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 2;
16 b) negozio cat. C/1 in Via Venezia 10, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 834, sub. 5;
c) negozio cat. C/1 in Via Rinchiosa 34/C, censito nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 834, sub. 15;
d) quota di ½ di un magazzino cat. C/2 sito in Via Rinchiosa 34/C, angolo Via
Venezia, distinto nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 101, mappale 833, sub. 1
– 834 sub. 16 (graffati);
3) Atto di compravendita a rogito TA , stipulato tra il SI. Persona_1 [...]
e la SI.ra , in data 01.02.2019, repertorio n. 2607, raccolta CP_1 CP_2
n. 1519, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa
Carrara, Ufficio Provinciale – Territorio, in data 06.02.2019, Registro generale n.
1004, Registro particolare n. 765, avente ad oggetto:
a) quota di ¼ di un deposito cat. C/2 al piano terra del fabbricato condominiale di Via
Ruga Alfio Maggiani 53, riportato nel Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 103, mappale 584, sub. 3;
b) quota di ½ di terreno bosco ceduo in Via Bulderini della superficie catastale di
1.990 mq, riportato nel Catasto Terreni di Carrara al foglio 89, mappali 254 – 255.
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 5.376,11, Parte_1 di cui € 299,11 per esborsi ed anticipazioni ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 06.08.2025.
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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