Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00629/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2021, proposto da
TI AL, FL UR AL AN, rappresentate e difese dall'avvocato Alfredo Saverio Luigi Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pietrasanta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Gracili e Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'atto del 30.11.2020, protocollo n.0046835/2020 “Comunicazione dei motivi che non consentono in base alla vigente normativa il rilascio del richiesto Condono Edilizio L. 53/2004 – Art. 10 bis L. 7/8/1990 n. 241 e successivi modificazioni – comunicazione DINIEGO”, notificata a mezzo posta a AL TI, in cui si rigetta il rilascio del richiesto condono edilizio;
di tutti gli atti del procedimento antecedenti e prodromici o comunque connessi e conseguenti all’emanazione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. BE RI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso al Capo dello Stato successivamente trasposto presso questo tribunale i signori TI AL e FL UR AL AN hanno impugnato il provvedimento in epigrafe specificato col quale il Comune di Pietrasanta ha respinto la domanda di condono presentata il 3.12.2003 ai sensi della L.R. n. 53/2004 ad oggetto un manufatto a civile abitazione e volume tecnico ubicato in Via Crociale n. 34, con la motivazione che l’intervento non è ammissibile a sanatoria straordinaria perché trattasi di opera soggetta a permesso di costruire ed eseguita in assenza di titolo, quindi in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a).
2) A sostegno del gravame, le ricorrenti deducono le seguenti censure di violazione di legge (art.32 Legge 24 novembre 2003, n. 326; art. 6 Legge Regione Toscana del 20 ottobre 2004, n. 53; Legge 30 luglio 2004, n.191; art.3, 97 e 117 Cost.) ed eccesso di potere:
I) Illegittima applicazione della disciplina più restrittiva introdotta dalla legge regionale toscana con riguardo alla domanda della ricorrente, presentata in epoca anteriore ai sensi della sola legge statale n. 326 del 2003.
II) Formazione del silenzio assenso sulla domanda depositata il 3.12 2003, ai sensi dell’art. 32 comma 37 della L. 326/03.
III) Genericità della motivazione del diniego.
3) Si è costituito in giudizio il Comune di Pietrasanta deducendo l’infondatezza del ricorso.
4) Alla udienza smaltimento del 27 marzo 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
5) Il ricorso è infondato.
6) Osserva il Collegio che come riferisce il Comune nella propria memoria difensiva, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2004 e dell’emanazione del D.L. 168/2004 convertito in L. n. 191/04 la regione Toscana ha emanato la L.R. n. 53/04 la quale, per quanto qui interessa, ha previsto:
- all’art. 2, che “sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2, fatte salve le esclusioni indicate ai commi 4 e 5: le opere e gli interventi sottoposti a concessione edilizia ai sensi dell' articolo 3 e quelli sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell' articolo 4 , comma 1, lettera a) della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso, anche se non conformi agli strumenti urbanistici”;
- all’art. 5, la necessità di un provvedimento finale da parte dell’Amministrazione Comunale; ed infine:
- all’art. 6, che “sono assoggettate alla presente legge tutte le domande per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, di cui all'articolo 32 del d.l. 269/2003, anche se presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge”.
Quindi il legislatore Toscano ha:
- Limitato, ai sensi dell’art. 2, la possibilità di condono solo ad alcune tipologie di opere (fra le quali non è ricompresa l’opera abusiva realizzata dalle ricorrenti);
- escluso l’introduzione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, di un’ipotesi di silenzio significativo;
- ha statuito, ai sensi dell’art. 6, sulla retroattività delle norme contenute nella legge stessa.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 2006, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate nei confronti delle norme regionali ora richiamate (art. 2, comma 1 e art. 6), le quali sono state reputate legittime costituzionalmente in quanto la normativa regionale può stabilire criteri più restrittivi nell’applicazione del cd. terzo condono edilizio alle opere abusivamente realizzate.
Pertanto, contrariamente a quanto teorizzato dalle ricorrenti nel primo motivo di impugnazione, la normativa contenuta nella Legge regionale n. 53 del 2004 e la conseguente applicazione da parte del Comune resistente nella vicenda di cui è causa sono conformi al dettato costituzionale.
Tanto più che con riguardo alla previsione dell’art. 6 l.r. Toscana 53/2004, il Cons. Stato (sez. VII n. 5749 del 3 luglio 2025) ha statuito che “la retroattività, che ben può essere disposta dalla legge regionale, in deroga all’art. 11 delle d.p.c.c., trattandosi di fonti equiordinate” e che “l’affidamento dei ricorrenti non può considerarsi meritevole di tutela, in considerazione del brevissimo lasso temporale intercorso tra la fonte statale (30 settembre 2003) e quella regionale (del 20 ottobre 2004) e dell’intervento della Corte costituzionale”.
7) Per quanto sopra accennato, anche il secondo motivo di gravame, con cui si sostiene la formazione del silenzio assenso sulla domanda, è infondato posto che il legislatore regionale, come visto in premessa, ha escluso l’introduzione di un’ipotesi di silenzio significativo, prevedendo la necessità - in ogni caso - di un titolo abilitativo "espresso" (cfr. art. 5, comma 5).
In proposito questo tribunale ha precisato come “l’art. 5 comma 5 L.R. 53/2004, nel prevedere la conclusione del procedimento entro uno spatium temporis biennale, non introduce un’ipotesi di silenzio significativo. Pertanto, l’inosservanza del termine de quo configura un silenzio inadempimento che potrebbe costituire titolo per un’azione ex art. 31 commi 1, 2 e 3 e 117 c.p.a., ma non dà luogo al perfezionamento di un provvedimento positivo per silentium, né integra un’autonoma causa di illegittimità dell’atto tardivamente adottato (TAR (III sez., n. 1412 del 29/10/2021).
8) Infine, con riguardo al terzo motivo va detto che il provvedimento in modo chiaro ed esaustivo spiega che il condono non può essere rilasciato ostandovi la disciplina più restrittiva (rispetto alla legge statale) della legge regionale toscana che all'art. 2 comma 1 della L.R. Toscana 53/2004, prevede che sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2, fatte salve le esclusioni indicate ai commi 4 e 5: le opere e gli interventi realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso e non gli immobili realizzati in totale assenza di titolo edilizio.
9) Nel caso di specie, è incontestato che il manufatto abusivo realizzato dalle AL consisteva in una nuova costruzione di circa 50 mq., ovvero una civile abitazione con annesso volume tecnico realizzati ex novo e del tutto autonomi, senza alcun precedente titolo abilitativo e quindi non rientrante tra le tipologie delle opere edilizie ammesse a sanatoria dalla legge regionale.
10) In conclusione, quindi il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.
11) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 558/21 lo rigetta.
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
BE RI CH, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RI CH | AR AN |
IL SEGRETARIO