Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 443
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Contestazione inesistenza rapporti commerciali

    La Corte rileva che l'ASD Associazione_1 non ha partecipato al campionato previsto dal contratto, rendendo ineseguibili le prestazioni pubblicitarie relative alle partite. Non vi è prova di accordi alternativi con altre associazioni o soggetti. La dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili e dei pagamenti non è sufficiente a provare l'effettiva esistenza delle operazioni, poiché l'onere probatorio grava sul contribuente. La documentazione fotografica non è univoca e si riferisce a un'altra squadra e associazione, non a quella con cui era stato stipulato il contratto.

  • Rigettato
    Contestazione recupero IVA su operazioni inesistenti

    La doglianza è infondata in base all'art. 21, settimo comma, del DPR n. 633/72, secondo cui l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura anche in caso di operazioni inesistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 443
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 443
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo