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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
MA LA, TO
DI MODUGNO LA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2692/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig.ra Rappresentante_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 997/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030200372-2021 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030200372-2021 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1.r.l. i impugnava, l'avviso di accertamento n. TVS030200372/2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Barletta - Andria - Trani, all'esito dell'attività ispettiva avviata dalla
Guardia di Finanza nei confronti della predetta società v relativamente ai contributi pubblicitari elargiti nell'anno 2015, ritenuta l'inesistenza dei rapporti commerciali intrattenuti tra la stessa e la ASD
Associazione_1 con il conseguente recupero a tassazione nei confronti della Società predetta dei relativi costi indebitamente dedotti per l'anno 2015 per € 90.000,00 e dell'IVA indebitamente detratta per € 23.760,00, determinava, ai sensi dell'art. 39 1° comma lettera d) del DPR 600/73, un maggiore reddito d'impresa pari ad € 90.000,00 e, conseguentemente accertava per l'anno 2015, una maggiore IRES dovuta per € 12.492,00 ed una maggiore IVA dovuta per € 23.760,00 irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di
€ 48.114,00.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.977/2023 del 5.12.2022 la Corte di Giustizia Tributaria di Bari rigettava il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.200,00 oltre accessori se dovuti così motivando:
"Il ricorso è infondato.
1. Ai fini di una piana esposizione dei termini della controversia, è appena il caso di premettere che, come risulta dal P.V.C. redatto dalla GdF all'esito dell'attività ispettiva espletata nei confronti dell'odierna ricorrente, la Ricorrente_1.r.l. ha stipulato, in data 22/07/2014, un contratto di pubblicità con la "A.S.D. Associazione_1" per il campio-nato di pallacanestro - stagione 2014/2015, che prevedeva la propaganda del proprio logo e/o marchio aziendale in occasione delle attività sportive svolte dalla predetta A.S.D. ed in particolare durante le partite interne del citato campionato cui avrebbe partecipato nonché per altre iniziative sportive che sarebbero state, di volta in volta, concordate fra le parti, per il corrispettivo complessivo di € 108.000,00 oltre IVA.
In relazione ai suddetti contributi pubblicitari, la Ricorrente_1 S.r.l. ha, quindi, registrato, nel 2015, n.6 fatture emesse dalla A.S.D. Associazione_1, dell'importo di € 18.000,00 ciascuna, per il complessivo importo di € 108.000,00, con IVA detraibile per € 23.760,00; avuto, riguardo, invece alle II.DD., il relativo costo è stato dedotto, nell'anno 2015, per € 90.000,00, mentre € 18.000,00 sono confluiti nel conto "fat- ture e note debito da ricevere", in quanto di competenza del 2014. Sulla scorta delle risultanze del suddetto P.V.C.
l'avviso di accertamento impugnato ha evidenziato "una serie di elementi e anomalie che fanno ritenere inesistenti i rapporti commerciali intrattenuti tra la "Ricorrente_1 S.r.l." e la "ASD Associazione_1”: - l'ultimo campionato a cui è iscritta la squadra "ASD Associazione_1", come comunicato dalla FIP (Federazione Italiana Pallaca- n e s t r o è quello 2013/2014, ne consegue, al contrario di q u a n t o previsto dal contratto, non può esserci stata pubblicità in occasione delle partite della A.S.D. Associazione_1 per il "campionato di pallacanestro stagione sportiva 2014/2015" in quanto non ha partecipato a nessun campionato;
"il referente della ASD Associazione_1 per la stipula del contratto pubblicitario con la Ricorrente_1.r.l. è il sig. Nominativo_1" - (l'Amministratore unico della Ricorrente_1.r.l. ha dichiarato, infatti, alla G.d.F. che "Ad occuparsi del contratto pubblicitario stipulato con la A.S.D. Associazione_1 siamo stati io e mio marito. Il referente di questa associazione sportiva è stato il sig. Nominati vo_1 d a Bisceglie. In merito alla sottoscrizione dello stesso contratto, non ho un ricordo chiaro;
probabilmente ci sarà stato portato dal predetto, già firmato. Tengo a precisare di non ricordare di aver conosciuto personal-mente il rappresentante legale dell'associazione in parola sig. Nominativo_2") - "e non il sig. Nominativo_2 (...) ovvero il rappresentante legale della A.S.D.; il sig. Nominativo_1, risulta assente nel libro soci della citata A.S.D. mentre è socio e direttore dell'area ammini- strativa della Associazione_2 S.S.D. a r.l. (...) e in assenza di legami amministrativi con la A.S.D. Associazione_1, si sarebbe personalmente interessato alla stipula del citato contratto di pubblicità provvedendo verosimilmente a consegnare alla controparte apposito contratto già sottoscritto dal sig. Nominativo_2"; il rappresentante legale dell'associazione in verifica sig. Nominativo_2 è risultato sconosciuto alla parte"; il sig. Nominativo_3 di cui è menzione nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dall'Amministratore unico della Ricorrente_1 S.r.l. ("Su invito del direttore sportivo della A.S.D. Associazione_1 sig. Nominativo_3, ricordo di essere andata una sola volta al palazzetto in occasione della presentazione della squadra in parola e, nella circostanza, vidi il nostro marchio aziendale esposto all'interno, Non ho altro materiale fotografico utile da esibirvi. Tengo a precisare che le spese per la realizzazione dello striscione e maglie sponsorizzate sono state sostenute dalla A.S.D.
Associazione_1") "non è risultato censito nel libro soci della A.S.D. Associazione_1 ma è risultato essere socio nonché direttore sportivo fino alla stagione 2017/2018 della Associazione_2 S.S.D. a r.l.";
- "la sig.ra Rappresentante_1 (rappresentante legale della Ricorrente_1 S.r.l.) non è stata in grado di esibire idonea documentazione fotografica, contraddistinta dalle date e dal tipo di incontro, comprovante l'effettiva pubblicità del proprio logo aziendale durante una partita di pallacanestro della 'A.S.D. Associazione_1'. Le foto esibite dalla parte prive di riferimenti a date e incontri sono riconducibili alle foto pubblicate nel sito ufficiale della società Associazione_2 S.S.D. (la maglia bianco/celeste è riconducibile alla "Associazione_3 " come si evince dalla scritta "Prodotto_1" stampata sul davanti della maglia)";
- "nonostante la A.S.D. Associazione_1 risulti cessata nel 2018, vengono inviate alla signora Di EG le foto da esibire in sede di verifica mediante l'indirizzo mail istituzionale dell'associazione"
2. Con il primo motivo di gravame, la Società ricorrente, premesso che l'amministrazione, pur prendendo atto che la citata A.S.D. risultava regolarmente iscritta al C.O.N.l., appurava che "la citata A.S.D. si è iscritta al campionato di prima divisione maschile nell'anno sportivo 2013/2014 e non risulta essere iscritta ad alcun campionato negli anni successivi" e che "da tale circostanza, unitamente ad altre acquisite nel corso della verifica, e di seguito distintamente analizzate, l'amministrazione ne faceva addirittura discendere la falsità oggettiva della intera operazione pubblicitaria e, per l'effetto, dichiarava inesistenti i rapporti commerciali intrattenuti tra le due compagini societarie, assume che tale "ricostruzione" sarebbe "errata" in quanto, come emergerebbe dal contratto, "oltretutto munito....di francobollo e relativo annullo postale a dimostrazione della certezza della data di sottoscrizione, l'oggetto della prestazione pubblicitaria consisteva nell'esposizione del logo, all'interno del palazzetto sportivo Luogo_1, non solo «per tutta la durata delle partite interne del campionato di pallacanestro cui parteciperà nell'indicata stagione sportiva», ma anche e soprattutto «per altre iniziative di carattere sportivo che verranno di volta in volta concordate fra le parti, mediante l'esposizione del predetto marchio/logo su striscioni della misura di mt. 3,00 x 1,00 all'uopo preventivamente fornito da esso sponsor ed apposto a vista del pubblico all'interno del Luogo_1
, e attraverso il posizionamento del suddetto logo sul campo da giuoco»" assumendo che "di fatto, l'oggetto del contratto era stato rappresentato dal posizionamento del logo Ricorrente_1 S.r.l. all'interno del Luogo_1, affinché fosse ben impresso sul parquet del campo di gioco e così perfettamente visibile al pubblico non solo durante le partite di campionato ma anche nel corso delle altre attività - collaterali al basket - promosse dall'associazione (es.: corsi di avviamento al basket ed allo sport, per bambini ed adolescenti in genere]" e che "il logo, posto come sopra riferito, con adesivo non rimuovibile sul parquet della struttura (oltre che sugli spalti laterali), sarebbe rimasto ben visibile anche in occasione di altri eventi non direttamente legati a quelli organizzati dalla stessa A.S.D. Associazione_1" Gli assunti della società ricorrente sono infondati. La prestazione oggetto del suddetto contratto di pubblicità è chiaramente individuata con riferimento al campionato di pallacanestro: cfr. l'art. 1 ("la Ricorrente_1 S.r.l. è nominata partner di complemento per il campionato di Pallacanestro, stagione sportiva 2014/2015, attraverso la pubblicità del proprio logo e/o marchio in occasione delle attività sportive svolte dalla predetta ASD") e l'art. 2 ("L'A.S.D. Associazione_1 si impegna a pubblicizzare il marchio/logo della società Ricorrente_1 S.r. 1., per tutta la durata delle partite interne del campionato di pallacanestro cui parteciperà nell'indicata stagione sportiva nonché per altre iniziative di carattere sportivo che verranno di volta in volta concordate fra le parti, mediante l'esposizione del pre- detto marchio/logo su striscioni della misura di mt. 3,00 x 1,00 all'uopo preventivamente fornito da esso sponsor ed apposto a vista del pubblico all'interno del Luogo_1, e attraverso il posizionamento del suddetto logo sul campo da gioco”). E' appena il caso di osservare che mentre il riferimento al campionato di pallacanestro individua puntualmente la prestazione dovuta,il riferimento alle
"altre iniziative di carattere sportivo che verranno di volta in volta concordate fra le parti" è assolutamente generico ed indeterminato. D'altro canto, considerato che nelle premesse del suddetto contratto vi è un'espressa dichiarazione nel senso che "la Ricorrente_1 S.r.l. intende pubblicizzare la propria attività commerciale (e con essa il proprio marchio e logo) attraverso l'attività sportiva dilettantistica esercitata dalla predetta A.S.D.", e cioè dalla A.S.D. Associazione_1, è evidente come, contrariamente all'assunto della Società ricorrente, assolutamente irrilevante sarebbe, a termini del contratto, l'ipotetica esposizione del logo della Ricorrente_1 S.r.l. "in occasione di altri eventi non direttamente legati a quelli organizzati dalla stessa ASD Associazione_1”. Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore allegazione della Società ricorrente che assume che "la mancata partecipazione a d alcun campionato, però, non incontra ostacolo al fatto che, comunque, il rapporto di sponsorizzazione non sia veritiero sotto l'aspetto oggettivo: semmai subentra un fattore legato più che altro ad un aspetto esclusivamente civilistico tra le sole parti contrattuali, per aver la A.S.D. Associazione_1 offerto una prestazione inferiorerispetto a quanto contrattualmente concordato". In proposito, occorre, in primo luogo, osservare come non si verte in ipotesi di "una prestazione inferiore rispetto a quanto contrattualmente concordato" ma di una prestazione del tutto inesistente, considerato che non solo, stante la mancata partecipazione al campionato, non sono state ovviamente eseguite le prestazioni di pubblicità riferite alle relative partite, ma non vi è evidenza in atti che vi sia stata alcuna prestazione di pubblicità d a parte dell' ASD Associazione_1 in connessione con ipotetiche " altre iniziative di carattere sportivo" che sarebbero state "di volta in volta concordate fra le parti", considerato che la Società ricorrente, alla quale incombeva il relativo onere probatorio, lungi dal provare non ha nemmeno allegato, specificandone oggetto, tempo e luogo, che fra essa ricorrente e l'A.S.D. fosse stata, in ipotesi, concordata alcuna "altra iniziativa di carattere sportivo”. Quanto poi all'assunto per cui la mancata esecuzione della presta- zione costituirebbe "un fattore legato più che altro ad un aspetto esclusivamente civilistico tra le sole parti contrattuali".', si osserva come lo stesso sia in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza della S.C. (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. V ord., 27/07/2021, n.21452, Cass. civ. Sez. VI - 5 ord., 27/02/2020,
n. 5428, Cass. civ. Sez. VI- 5 ord., 09/07/2018, n. 17973) consolidato ed univoco, in relazione al disposto di cui all'art. 90, ottavo comma, L. 289/2002 (ora riprodotto dall'art. 12, terzo comma, D.Lgs. 36/2021), nel senso che la deducibilità dal reddito di impresa delle spese di sponsorizzazione postula che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, mentre per contro, nella specie, non vi è evidenza di alcuna attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato. Peraltro, la mancata esecuzione delle prestazioni di pubblicità da parte dell' A.S.D. Associazione_1, costituisce solo una delle rilevanti anomalie, evidenziate nell'avviso di accertamento impugnato, che concorrono ad illuminare la conclusione nel senso dell'inesistenza del rapporto intercorso fra la Ricorrente_1 S.r.l. e la A.S. D. Associazione_1.
3. Le ulteriori doglianze di cui al primo motivo di gravame, così come le doglianze di cui al secondo motivo di gravame, investono, contestandone la rilevanza, le altre anomalie oggetto di rilievo con l'avviso di accertamento e, in particolare, la circostanza che i soggetti con i quali, secondo quanto dichiarato dall'Amministratore unico della Ricorrente_1 S.r.l. sarebbero intercorsi i presunti rapporti fra quest'ultima e la A.S.D. Associazione_1, sarebbero, in realtà, estranei alla sud-detta A.S.D. ma farebbero, in effetti, capo alla Associazione_2 S.S.D. a r.l cui è riconducibile la "Associazione_3" e cioè la squadra cui hariguardo la documentazione fotografica esibita dall'Amministratore unico della Ricorrente_1 S.r.l. a pretesa dimostrazione dell'attività promozionale svolta dalla A.S.D. Associazione_1 . In proposito, occorre, innanzi tutto, osservare, come evidentemente inconferenti sono le allegazioni della Società ricorrente che, in ordine alla posizione del Nominativo_1, allega una pretesa "ratifica" del contratto di pubblicità, considerato che, con l'avviso di accertamento impu- gnato, l'Agenzia resistente non ha contestato la formale conclusione del contratto ma ha evidenziato l'inesistenza dell'operazione che sarebbe stata con lo stesso convenuta . D'altro canto, non può revocarsi in dubbio che la rilevata estraneità all'A.S.D. Associazione_1 dei soggetti (Nominativo_1 e Nominativo_3) con i quali, a detta della Ricorrente_1 S.r.l., sarebbero intercorsi rapporti con la predetta A.S.D., costituisce elemento presuntivo rilevante - non contrastato dalla Società ricorrente c o n a l c u n a conferente deduzione e produzione documentale - che, concorre, unitamente alle ulteriori gravi anomalie ricorrenti nella specie, quale la mancanza di contatti con il legale rappresentante (Nominativo_2) della suddetta A. S.D. e la totale mancata esecuzione, d a parte di quest'ultima, delle prestazioni di pubblicità previste nel contratto, ad illuminare la conclusione nel senso dell'inesistenza dell'operazione.
In proposito è appena il caso di osservare che la circostanza che la documentazione fotografica esibita dall'Amministratore unico della Ricorrente_1 S.r.l. a pretesa riprova dell'esistenza del rapporto intercorso con la A.S.D. Associazione_1, sia riferita ad una squadra di basket (Associazione_3) totalmente estranea alla suddetta A.S.D. e riconducibile, invece, alla Associazione_2 S.S.D. a r.l., cui appaiono legati anche il Nominativo_1 ed il Nominativo_3, lungi dal contrastare, conforta la suddetta conclusione nel senso dell'inesistenza dell'operazione intercorsa con la A.S.D. Associazione_1. In proposito, evidentemente destituito di fondamento è l'assunto della Società ricorrente che assume c h e s a r e b b e "ininfluente la circostanza che le esibite fotografie rappresentino un'altra squadra di pallacanestro, restando invece incontestata ed assorbita la circo- stanza che, comunque, all'interno della predetta struttura sportiva, fosse comunque rappresentato - anche sul parquet - il logo della Ricorrente_1 S.r.I.” In disparte il rilievo che dalla suddetta documentazione fotografica, relativa ad una partita di basket fra la Associazione_3 e la Associazione_4 non è data evincere l'epoca cui risale l'incontro sportivo (néessa puo desumersi dalla data dell' articolo di giornale prodotto dalla difesa di parte ricorrente, che si assume riferito alla suddetta partita di pallacanestro, tenuto, altresì, conto che fra squadre partecipanti alla medesima serie le partite si ripetono ad ogni campio- nato), occorre, infatti, osservare che, come innanzi rilevato, secondo il contratto di pubblicità fra la Ricorrente_1 S. r.l. e l' A.S.D. Associazione_1, le prestazioni di promozione pubblicitaria ivi previste avrebbero dovute essere eseguite dall'A.S.D. Associazione_1 in primo luogo, "per tutta la durata delle partite interne del campionato di pallacanestro cui parteciperà nell'indicata stagione sportiva", e cioè del campionato di pallacanestro 2014/ 2015, e, in secondo luogo, in occasione delle "altre iniziative di carattere sportivo c h e verranno di volta in volta concordate fra le parti", sicché evidentemente costituisce elemento imprescindibile, secondo le previsioni del suddetto contratto, la concomitanza della prestazione di promozione pubblicitaria con lo svolgimento, da parte dell'A.S.D. Associazione_1 , delle suddette attività sportive, per cui, considerato che l'A.S.D. Associazione_1 non ha partecipato al campionato di pallacanestro 2014/2015 e che la Ricorrente_1 S.r.l., lungi dal provare, non ha nemmeno allegato di aver concordato con la suddetta A.S.D. “altre iniziative di carattere sportivo", è evidente come nessuna attività di promozione pubblicitaria in favore della Ricorrente_1 S.r.l. sia stata, in effetti espletata, in esecuzione del suddetto contratto, dall' A.S.D. Associazione_1 di Bisceglie. Né ovviamente, a tale assoluta assenza, chiaramente indicativa dell'inesistenza dell'operazione, potrebbe supplirsi, con prestazioni pubblicitarie svolte (in epoca indeterminata) da soggetti diversi (e cioè dalla Associazione_2 SSD a r.l.) e da altra squadra di pallacanestro (Associazione_3). Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la legittimità del recupero a tassazione dei costi indebitamente dedotti e dell'IVA indebitamente detratta in relazione al rapporto di promozione pubblicitaria intercorso con la A.S.D.
Associazione_1.
4. Con il terzo motivo di gravame, la Società ricorrente, premesso che "da informazioni assunte, analogo avviso di accertamento sarebbe stato notificato dall'Agenzia delle Entrate alla A.S.D. Associazione_1 e per essa al presidente p.t. Nominativo_2, per il recupero dell'I.V.A. (presuntivamente) non versata e sempre riferita all'anno di imposta 2015", si domanda, evidentemente in termini retorici, come possa "la medesima amministrazione procedere per un verso al disconoscimento della operazione imponibile e per altro verso al recupero dell'IVA ?”. La doglianza è palesemente infondata alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 21, settimo comma, del DPR n. 633/72 che prevede che "se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il gravame proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. è infondato e merita, pertanto, integrale rigetto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo-“.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la parte contribuente lamentandone l'erroneità. Costituendosi in giudizio l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta l'appellante che il primo giudice erroneamente ha disconosciuto le spese di sponsorizzazione malgrado la presenza di un contratto di sponsorizzazione avente data certa, delle fatture e dei pagamenti con bonifico bancario della somma pattuita « senza che sia mai stata palesata l'eventuale restituzione di quanto corrisposto», nonché della documentazione fotografica, elementi di prova ce sarebbero idonei e sufficienti ad escludere la fittizie del rapporto di sponsorizzazione. La doglianza è infondata. Per quanto attiene al contratto rileva la Corte che nello stesso era previsto l'impegno dell'associazione Associazione_1 a pubblicizzare il marchio/logo della società Ricorrente_1 srl per tutta la durata delle partite interne del campionato di pallacanestro cui avrebbe partecipato nell'indicata stagione sportiva nonché in occasione di qualsiasi altra iniziativa di carattere sportivo c di volta in volta da concordarsi dalle parti, mediante l'esposizione del marchio su striscioni di misura mt 3 X 1 “apposto a vista del pubblico all'interno del Luogo_1 e attraverso il posizionamento del suddetto logo sul campo da gioco..” Senonchè, come è pacifico tra le parti, l'associazione suddetta nell'anno in esame non ha partecipato ad alcun campionato, e dunque non poteva rispettare l'impegno assunto. L'appellante ha contestato la rilevanza di tale circostanza assumendo che la sponsorizzazione era stata garantita con la pubblicizzazione del marchio della Ricorrente_1 SRL durante le partite di campionato della Associazione_2 Tuttavia non vi è alcuna traccia di accordi intercorsi con la Sana Mens, né tantomeno con la Associazione_2 o comunque con chi aveva la disponibilità del Luogo_1 per la modifica dell'originario contratto né si comprende quale vantaggio abbiano tratto questi ultimi dall'ipotetica modificazione del contratto.Nè l'appellante ha indicato, e tanto meno provato, quali siano stati gli ulteriori accordi raggiunti né il contenuto degli stessi. Per quanto attiene alle fatture emesse ed ai bonifici comprovanti i pagamenti degli importi nelle stesse indicati, che in mancanza della prova della restituzione di quanto corrisposto ad avviso dell'appellante escluderebbe l'ipotesi dell'inesistenza delle prestazioni promesse rileva la Corte che per giurisprudenza consolidata l'onere della prova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate grava sul contribuente, prova che non può consistere nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Del tutto infondata poi è la pretesa di porre a carico dell'ufficio l'onere di provare la restituzione di quanto risulterebbe fittiziamente corrisposto non essendo tanto richiesto essendo sufficiente fornire una prova indiziaria, come in effetti avvenuto.
Per quanto attiene alla documentazione fotografica, che secondo l'appellante proverebbe l'avvenuta esecuzione del contratto di sponsorizzazione di cui è causa all'interno del palazzetto dello sport di Bisceglie deve rilevarsi che le fotografie allegate, che evidenziano la presenza del logo aziendale “Ricorrente_1” durante alcuni incontri di basket, non consentono di risalire a quali incontri e soprattutto a quale anno le stesse si riferiscano. Correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato che :«…è appena il caso di osservare che la circostanza che la documentazione fotografica esibita dall'amministratore unico della Ricorrente_1 s.r.l. a pretesa riprova dell'esistenza del rapporto intercorso con la A.S.D. Associazione_1, sia riferita ad una squadra di basket (Associazione_3 ) totalmente estranea alla suddetta Associazione_1 e riconducibile, invece, alla Associazione_2 SSd a.r.l., cui appaiono legati anche il Nominativo_1 ed il Nominativo_3 lungi dal contrastare, conforta la suddetta conclusione nel senso dell'inesistenza dell'operazione intercorsa con la A.S.D. Associazione_1…».
Alle evidenziate carenze probatorie della impostazione difensiva dell'appellante deve aggiungersi che le forme di pubblicità che sarebbero state concordate non sembra fossero idonee ad apportare vantaggi economici considerato che la società ricorrente esercita attività di Movimento merci relativo a trasporti terrestri” e che appare alquanto improbabile che una siffatta forma di pubblicità in un campionato minore di pallacanestro, con un target di potenziali clienti verosimilmente ridott o, potesse apportare una significativa utilità economica.
Alla stregua di tali circostanze l'appello deve essere rigettato con la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese come da motivazione.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
MA LA, TO
DI MODUGNO LA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2692/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig.ra Rappresentante_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 997/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030200372-2021 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030200372-2021 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1.r.l. i impugnava, l'avviso di accertamento n. TVS030200372/2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Barletta - Andria - Trani, all'esito dell'attività ispettiva avviata dalla
Guardia di Finanza nei confronti della predetta società v relativamente ai contributi pubblicitari elargiti nell'anno 2015, ritenuta l'inesistenza dei rapporti commerciali intrattenuti tra la stessa e la ASD
Associazione_1 con il conseguente recupero a tassazione nei confronti della Società predetta dei relativi costi indebitamente dedotti per l'anno 2015 per € 90.000,00 e dell'IVA indebitamente detratta per € 23.760,00, determinava, ai sensi dell'art. 39 1° comma lettera d) del DPR 600/73, un maggiore reddito d'impresa pari ad € 90.000,00 e, conseguentemente accertava per l'anno 2015, una maggiore IRES dovuta per € 12.492,00 ed una maggiore IVA dovuta per € 23.760,00 irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di
€ 48.114,00.
Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.977/2023 del 5.12.2022 la Corte di Giustizia Tributaria di Bari rigettava il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.200,00 oltre accessori se dovuti così motivando:
"Il ricorso è infondato.
1. Ai fini di una piana esposizione dei termini della controversia, è appena il caso di premettere che, come risulta dal P.V.C. redatto dalla GdF all'esito dell'attività ispettiva espletata nei confronti dell'odierna ricorrente, la Ricorrente_1.r.l. ha stipulato, in data 22/07/2014, un contratto di pubblicità con la "A.S.D. Associazione_1" per il campio-nato di pallacanestro - stagione 2014/2015, che prevedeva la propaganda del proprio logo e/o marchio aziendale in occasione delle attività sportive svolte dalla predetta A.S.D. ed in particolare durante le partite interne del citato campionato cui avrebbe partecipato nonché per altre iniziative sportive che sarebbero state, di volta in volta, concordate fra le parti, per il corrispettivo complessivo di € 108.000,00 oltre IVA.
In relazione ai suddetti contributi pubblicitari, la Ricorrente_1 S.r.l. ha, quindi, registrato, nel 2015, n.6 fatture emesse dalla A.S.D. Associazione_1, dell'importo di € 18.000,00 ciascuna, per il complessivo importo di € 108.000,00, con IVA detraibile per € 23.760,00; avuto, riguardo, invece alle II.DD., il relativo costo è stato dedotto, nell'anno 2015, per € 90.000,00, mentre € 18.000,00 sono confluiti nel conto "fat- ture e note debito da ricevere", in quanto di competenza del 2014. Sulla scorta delle risultanze del suddetto P.V.C.
l'avviso di accertamento impugnato ha evidenziato "una serie di elementi e anomalie che fanno ritenere inesistenti i rapporti commerciali intrattenuti tra la "Ricorrente_1 S.r.l." e la "ASD Associazione_1”: - l'ultimo campionato a cui è iscritta la squadra "ASD Associazione_1", come comunicato dalla FIP (Federazione Italiana Pallaca- n e s t r o è quello 2013/2014, ne consegue, al contrario di q u a n t o previsto dal contratto, non può esserci stata pubblicità in occasione delle partite della A.S.D. Associazione_1 per il "campionato di pallacanestro stagione sportiva 2014/2015" in quanto non ha partecipato a nessun campionato;
"il referente della ASD Associazione_1 per la stipula del contratto pubblicitario con la Ricorrente_1.r.l. è il sig. Nominativo_1" - (l'Amministratore unico della Ricorrente_1.r.l. ha dichiarato, infatti, alla G.d.F. che "Ad occuparsi del contratto pubblicitario stipulato con la A.S.D. Associazione_1 siamo stati io e mio marito. Il referente di questa associazione sportiva è stato il sig. Nominati vo_1 d a Bisceglie. In merito alla sottoscrizione dello stesso contratto, non ho un ricordo chiaro;
probabilmente ci sarà stato portato dal predetto, già firmato. Tengo a precisare di non ricordare di aver conosciuto personal-mente il rappresentante legale dell'associazione in parola sig. Nominativo_2") - "e non il sig. Nominativo_2 (...) ovvero il rappresentante legale della A.S.D.; il sig. Nominativo_1, risulta assente nel libro soci della citata A.S.D. mentre è socio e direttore dell'area ammini- strativa della Associazione_2 S.S.D. a r.l. (...) e in assenza di legami amministrativi con la A.S.D. Associazione_1, si sarebbe personalmente interessato alla stipula del citato contratto di pubblicità provvedendo verosimilmente a consegnare alla controparte apposito contratto già sottoscritto dal sig. Nominativo_2"; il rappresentante legale dell'associazione in verifica sig. Nominativo_2 è risultato sconosciuto alla parte"; il sig. Nominativo_3 di cui è menzione nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dall'Amministratore unico della Ricorrente_1 S.r.l. ("Su invito del direttore sportivo della A.S.D. Associazione_1 sig. Nominativo_3, ricordo di essere andata una sola volta al palazzetto in occasione della presentazione della squadra in parola e, nella circostanza, vidi il nostro marchio aziendale esposto all'interno, Non ho altro materiale fotografico utile da esibirvi. Tengo a precisare che le spese per la realizzazione dello striscione e maglie sponsorizzate sono state sostenute dalla A.S.D.
Associazione_1") "non è risultato censito nel libro soci della A.S.D. Associazione_1 ma è risultato essere socio nonché direttore sportivo fino alla stagione 2017/2018 della Associazione_2 S.S.D. a r.l.";
- "la sig.ra Rappresentante_1 (rappresentante legale della Ricorrente_1 S.r.l.) non è stata in grado di esibire idonea documentazione fotografica, contraddistinta dalle date e dal tipo di incontro, comprovante l'effettiva pubblicità del proprio logo aziendale durante una partita di pallacanestro della 'A.S.D. Associazione_1'. Le foto esibite dalla parte prive di riferimenti a date e incontri sono riconducibili alle foto pubblicate nel sito ufficiale della società Associazione_2 S.S.D. (la maglia bianco/celeste è riconducibile alla "Associazione_3 " come si evince dalla scritta "Prodotto_1" stampata sul davanti della maglia)";
- "nonostante la A.S.D. Associazione_1 risulti cessata nel 2018, vengono inviate alla signora Di EG le foto da esibire in sede di verifica mediante l'indirizzo mail istituzionale dell'associazione"
2. Con il primo motivo di gravame, la Società ricorrente, premesso che l'amministrazione, pur prendendo atto che la citata A.S.D. risultava regolarmente iscritta al C.O.N.l., appurava che "la citata A.S.D. si è iscritta al campionato di prima divisione maschile nell'anno sportivo 2013/2014 e non risulta essere iscritta ad alcun campionato negli anni successivi" e che "da tale circostanza, unitamente ad altre acquisite nel corso della verifica, e di seguito distintamente analizzate, l'amministrazione ne faceva addirittura discendere la falsità oggettiva della intera operazione pubblicitaria e, per l'effetto, dichiarava inesistenti i rapporti commerciali intrattenuti tra le due compagini societarie, assume che tale "ricostruzione" sarebbe "errata" in quanto, come emergerebbe dal contratto, "oltretutto munito....di francobollo e relativo annullo postale a dimostrazione della certezza della data di sottoscrizione, l'oggetto della prestazione pubblicitaria consisteva nell'esposizione del logo, all'interno del palazzetto sportivo Luogo_1, non solo «per tutta la durata delle partite interne del campionato di pallacanestro cui parteciperà nell'indicata stagione sportiva», ma anche e soprattutto «per altre iniziative di carattere sportivo che verranno di volta in volta concordate fra le parti, mediante l'esposizione del predetto marchio/logo su striscioni della misura di mt. 3,00 x 1,00 all'uopo preventivamente fornito da esso sponsor ed apposto a vista del pubblico all'interno del Luogo_1
, e attraverso il posizionamento del suddetto logo sul campo da giuoco»" assumendo che "di fatto, l'oggetto del contratto era stato rappresentato dal posizionamento del logo Ricorrente_1 S.r.l. all'interno del Luogo_1, affinché fosse ben impresso sul parquet del campo di gioco e così perfettamente visibile al pubblico non solo durante le partite di campionato ma anche nel corso delle altre attività - collaterali al basket - promosse dall'associazione (es.: corsi di avviamento al basket ed allo sport, per bambini ed adolescenti in genere]" e che "il logo, posto come sopra riferito, con adesivo non rimuovibile sul parquet della struttura (oltre che sugli spalti laterali), sarebbe rimasto ben visibile anche in occasione di altri eventi non direttamente legati a quelli organizzati dalla stessa A.S.D. Associazione_1" Gli assunti della società ricorrente sono infondati. La prestazione oggetto del suddetto contratto di pubblicità è chiaramente individuata con riferimento al campionato di pallacanestro: cfr. l'art. 1 ("la Ricorrente_1 S.r.l. è nominata partner di complemento per il campionato di Pallacanestro, stagione sportiva 2014/2015, attraverso la pubblicità del proprio logo e/o marchio in occasione delle attività sportive svolte dalla predetta ASD") e l'art. 2 ("L'A.S.D. Associazione_1 si impegna a pubblicizzare il marchio/logo della società Ricorrente_1 S.r. 1., per tutta la durata delle partite interne del campionato di pallacanestro cui parteciperà nell'indicata stagione sportiva nonché per altre iniziative di carattere sportivo che verranno di volta in volta concordate fra le parti, mediante l'esposizione del pre- detto marchio/logo su striscioni della misura di mt. 3,00 x 1,00 all'uopo preventivamente fornito da esso sponsor ed apposto a vista del pubblico all'interno del Luogo_1, e attraverso il posizionamento del suddetto logo sul campo da gioco”). E' appena il caso di osservare che mentre il riferimento al campionato di pallacanestro individua puntualmente la prestazione dovuta,il riferimento alle
"altre iniziative di carattere sportivo che verranno di volta in volta concordate fra le parti" è assolutamente generico ed indeterminato. D'altro canto, considerato che nelle premesse del suddetto contratto vi è un'espressa dichiarazione nel senso che "la Ricorrente_1 S.r.l. intende pubblicizzare la propria attività commerciale (e con essa il proprio marchio e logo) attraverso l'attività sportiva dilettantistica esercitata dalla predetta A.S.D.", e cioè dalla A.S.D. Associazione_1, è evidente come, contrariamente all'assunto della Società ricorrente, assolutamente irrilevante sarebbe, a termini del contratto, l'ipotetica esposizione del logo della Ricorrente_1 S.r.l. "in occasione di altri eventi non direttamente legati a quelli organizzati dalla stessa ASD Associazione_1”. Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore allegazione della Società ricorrente che assume che "la mancata partecipazione a d alcun campionato, però, non incontra ostacolo al fatto che, comunque, il rapporto di sponsorizzazione non sia veritiero sotto l'aspetto oggettivo: semmai subentra un fattore legato più che altro ad un aspetto esclusivamente civilistico tra le sole parti contrattuali, per aver la A.S.D. Associazione_1 offerto una prestazione inferiorerispetto a quanto contrattualmente concordato". In proposito, occorre, in primo luogo, osservare come non si verte in ipotesi di "una prestazione inferiore rispetto a quanto contrattualmente concordato" ma di una prestazione del tutto inesistente, considerato che non solo, stante la mancata partecipazione al campionato, non sono state ovviamente eseguite le prestazioni di pubblicità riferite alle relative partite, ma non vi è evidenza in atti che vi sia stata alcuna prestazione di pubblicità d a parte dell' ASD Associazione_1 in connessione con ipotetiche " altre iniziative di carattere sportivo" che sarebbero state "di volta in volta concordate fra le parti", considerato che la Società ricorrente, alla quale incombeva il relativo onere probatorio, lungi dal provare non ha nemmeno allegato, specificandone oggetto, tempo e luogo, che fra essa ricorrente e l'A.S.D. fosse stata, in ipotesi, concordata alcuna "altra iniziativa di carattere sportivo”. Quanto poi all'assunto per cui la mancata esecuzione della presta- zione costituirebbe "un fattore legato più che altro ad un aspetto esclusivamente civilistico tra le sole parti contrattuali".', si osserva come lo stesso sia in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza della S.C. (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. V ord., 27/07/2021, n.21452, Cass. civ. Sez. VI - 5 ord., 27/02/2020,
n. 5428, Cass. civ. Sez. VI- 5 ord., 09/07/2018, n. 17973) consolidato ed univoco, in relazione al disposto di cui all'art. 90, ottavo comma, L. 289/2002 (ora riprodotto dall'art. 12, terzo comma, D.Lgs. 36/2021), nel senso che la deducibilità dal reddito di impresa delle spese di sponsorizzazione postula che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, mentre per contro, nella specie, non vi è evidenza di alcuna attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato. Peraltro, la mancata esecuzione delle prestazioni di pubblicità da parte dell' A.S.D. Associazione_1, costituisce solo una delle rilevanti anomalie, evidenziate nell'avviso di accertamento impugnato, che concorrono ad illuminare la conclusione nel senso dell'inesistenza del rapporto intercorso fra la Ricorrente_1 S.r.l. e la A.S. D. Associazione_1.
3. Le ulteriori doglianze di cui al primo motivo di gravame, così come le doglianze di cui al secondo motivo di gravame, investono, contestandone la rilevanza, le altre anomalie oggetto di rilievo con l'avviso di accertamento e, in particolare, la circostanza che i soggetti con i quali, secondo quanto dichiarato dall'Amministratore unico della Ricorrente_1 S.r.l. sarebbero intercorsi i presunti rapporti fra quest'ultima e la A.S.D. Associazione_1, sarebbero, in realtà, estranei alla sud-detta A.S.D. ma farebbero, in effetti, capo alla Associazione_2 S.S.D. a r.l cui è riconducibile la "Associazione_3" e cioè la squadra cui hariguardo la documentazione fotografica esibita dall'Amministratore unico della Ricorrente_1 S.r.l. a pretesa dimostrazione dell'attività promozionale svolta dalla A.S.D. Associazione_1 . In proposito, occorre, innanzi tutto, osservare, come evidentemente inconferenti sono le allegazioni della Società ricorrente che, in ordine alla posizione del Nominativo_1, allega una pretesa "ratifica" del contratto di pubblicità, considerato che, con l'avviso di accertamento impu- gnato, l'Agenzia resistente non ha contestato la formale conclusione del contratto ma ha evidenziato l'inesistenza dell'operazione che sarebbe stata con lo stesso convenuta . D'altro canto, non può revocarsi in dubbio che la rilevata estraneità all'A.S.D. Associazione_1 dei soggetti (Nominativo_1 e Nominativo_3) con i quali, a detta della Ricorrente_1 S.r.l., sarebbero intercorsi rapporti con la predetta A.S.D., costituisce elemento presuntivo rilevante - non contrastato dalla Società ricorrente c o n a l c u n a conferente deduzione e produzione documentale - che, concorre, unitamente alle ulteriori gravi anomalie ricorrenti nella specie, quale la mancanza di contatti con il legale rappresentante (Nominativo_2) della suddetta A. S.D. e la totale mancata esecuzione, d a parte di quest'ultima, delle prestazioni di pubblicità previste nel contratto, ad illuminare la conclusione nel senso dell'inesistenza dell'operazione.
In proposito è appena il caso di osservare che la circostanza che la documentazione fotografica esibita dall'Amministratore unico della Ricorrente_1 S.r.l. a pretesa riprova dell'esistenza del rapporto intercorso con la A.S.D. Associazione_1, sia riferita ad una squadra di basket (Associazione_3) totalmente estranea alla suddetta A.S.D. e riconducibile, invece, alla Associazione_2 S.S.D. a r.l., cui appaiono legati anche il Nominativo_1 ed il Nominativo_3, lungi dal contrastare, conforta la suddetta conclusione nel senso dell'inesistenza dell'operazione intercorsa con la A.S.D. Associazione_1. In proposito, evidentemente destituito di fondamento è l'assunto della Società ricorrente che assume c h e s a r e b b e "ininfluente la circostanza che le esibite fotografie rappresentino un'altra squadra di pallacanestro, restando invece incontestata ed assorbita la circo- stanza che, comunque, all'interno della predetta struttura sportiva, fosse comunque rappresentato - anche sul parquet - il logo della Ricorrente_1 S.r.I.” In disparte il rilievo che dalla suddetta documentazione fotografica, relativa ad una partita di basket fra la Associazione_3 e la Associazione_4 non è data evincere l'epoca cui risale l'incontro sportivo (néessa puo desumersi dalla data dell' articolo di giornale prodotto dalla difesa di parte ricorrente, che si assume riferito alla suddetta partita di pallacanestro, tenuto, altresì, conto che fra squadre partecipanti alla medesima serie le partite si ripetono ad ogni campio- nato), occorre, infatti, osservare che, come innanzi rilevato, secondo il contratto di pubblicità fra la Ricorrente_1 S. r.l. e l' A.S.D. Associazione_1, le prestazioni di promozione pubblicitaria ivi previste avrebbero dovute essere eseguite dall'A.S.D. Associazione_1 in primo luogo, "per tutta la durata delle partite interne del campionato di pallacanestro cui parteciperà nell'indicata stagione sportiva", e cioè del campionato di pallacanestro 2014/ 2015, e, in secondo luogo, in occasione delle "altre iniziative di carattere sportivo c h e verranno di volta in volta concordate fra le parti", sicché evidentemente costituisce elemento imprescindibile, secondo le previsioni del suddetto contratto, la concomitanza della prestazione di promozione pubblicitaria con lo svolgimento, da parte dell'A.S.D. Associazione_1 , delle suddette attività sportive, per cui, considerato che l'A.S.D. Associazione_1 non ha partecipato al campionato di pallacanestro 2014/2015 e che la Ricorrente_1 S.r.l., lungi dal provare, non ha nemmeno allegato di aver concordato con la suddetta A.S.D. “altre iniziative di carattere sportivo", è evidente come nessuna attività di promozione pubblicitaria in favore della Ricorrente_1 S.r.l. sia stata, in effetti espletata, in esecuzione del suddetto contratto, dall' A.S.D. Associazione_1 di Bisceglie. Né ovviamente, a tale assoluta assenza, chiaramente indicativa dell'inesistenza dell'operazione, potrebbe supplirsi, con prestazioni pubblicitarie svolte (in epoca indeterminata) da soggetti diversi (e cioè dalla Associazione_2 SSD a r.l.) e da altra squadra di pallacanestro (Associazione_3). Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la legittimità del recupero a tassazione dei costi indebitamente dedotti e dell'IVA indebitamente detratta in relazione al rapporto di promozione pubblicitaria intercorso con la A.S.D.
Associazione_1.
4. Con il terzo motivo di gravame, la Società ricorrente, premesso che "da informazioni assunte, analogo avviso di accertamento sarebbe stato notificato dall'Agenzia delle Entrate alla A.S.D. Associazione_1 e per essa al presidente p.t. Nominativo_2, per il recupero dell'I.V.A. (presuntivamente) non versata e sempre riferita all'anno di imposta 2015", si domanda, evidentemente in termini retorici, come possa "la medesima amministrazione procedere per un verso al disconoscimento della operazione imponibile e per altro verso al recupero dell'IVA ?”. La doglianza è palesemente infondata alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 21, settimo comma, del DPR n. 633/72 che prevede che "se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il gravame proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. è infondato e merita, pertanto, integrale rigetto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo-“.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la parte contribuente lamentandone l'erroneità. Costituendosi in giudizio l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta l'appellante che il primo giudice erroneamente ha disconosciuto le spese di sponsorizzazione malgrado la presenza di un contratto di sponsorizzazione avente data certa, delle fatture e dei pagamenti con bonifico bancario della somma pattuita « senza che sia mai stata palesata l'eventuale restituzione di quanto corrisposto», nonché della documentazione fotografica, elementi di prova ce sarebbero idonei e sufficienti ad escludere la fittizie del rapporto di sponsorizzazione. La doglianza è infondata. Per quanto attiene al contratto rileva la Corte che nello stesso era previsto l'impegno dell'associazione Associazione_1 a pubblicizzare il marchio/logo della società Ricorrente_1 srl per tutta la durata delle partite interne del campionato di pallacanestro cui avrebbe partecipato nell'indicata stagione sportiva nonché in occasione di qualsiasi altra iniziativa di carattere sportivo c di volta in volta da concordarsi dalle parti, mediante l'esposizione del marchio su striscioni di misura mt 3 X 1 “apposto a vista del pubblico all'interno del Luogo_1 e attraverso il posizionamento del suddetto logo sul campo da gioco..” Senonchè, come è pacifico tra le parti, l'associazione suddetta nell'anno in esame non ha partecipato ad alcun campionato, e dunque non poteva rispettare l'impegno assunto. L'appellante ha contestato la rilevanza di tale circostanza assumendo che la sponsorizzazione era stata garantita con la pubblicizzazione del marchio della Ricorrente_1 SRL durante le partite di campionato della Associazione_2 Tuttavia non vi è alcuna traccia di accordi intercorsi con la Sana Mens, né tantomeno con la Associazione_2 o comunque con chi aveva la disponibilità del Luogo_1 per la modifica dell'originario contratto né si comprende quale vantaggio abbiano tratto questi ultimi dall'ipotetica modificazione del contratto.Nè l'appellante ha indicato, e tanto meno provato, quali siano stati gli ulteriori accordi raggiunti né il contenuto degli stessi. Per quanto attiene alle fatture emesse ed ai bonifici comprovanti i pagamenti degli importi nelle stesse indicati, che in mancanza della prova della restituzione di quanto corrisposto ad avviso dell'appellante escluderebbe l'ipotesi dell'inesistenza delle prestazioni promesse rileva la Corte che per giurisprudenza consolidata l'onere della prova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate grava sul contribuente, prova che non può consistere nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Del tutto infondata poi è la pretesa di porre a carico dell'ufficio l'onere di provare la restituzione di quanto risulterebbe fittiziamente corrisposto non essendo tanto richiesto essendo sufficiente fornire una prova indiziaria, come in effetti avvenuto.
Per quanto attiene alla documentazione fotografica, che secondo l'appellante proverebbe l'avvenuta esecuzione del contratto di sponsorizzazione di cui è causa all'interno del palazzetto dello sport di Bisceglie deve rilevarsi che le fotografie allegate, che evidenziano la presenza del logo aziendale “Ricorrente_1” durante alcuni incontri di basket, non consentono di risalire a quali incontri e soprattutto a quale anno le stesse si riferiscano. Correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato che :«…è appena il caso di osservare che la circostanza che la documentazione fotografica esibita dall'amministratore unico della Ricorrente_1 s.r.l. a pretesa riprova dell'esistenza del rapporto intercorso con la A.S.D. Associazione_1, sia riferita ad una squadra di basket (Associazione_3 ) totalmente estranea alla suddetta Associazione_1 e riconducibile, invece, alla Associazione_2 SSd a.r.l., cui appaiono legati anche il Nominativo_1 ed il Nominativo_3 lungi dal contrastare, conforta la suddetta conclusione nel senso dell'inesistenza dell'operazione intercorsa con la A.S.D. Associazione_1…».
Alle evidenziate carenze probatorie della impostazione difensiva dell'appellante deve aggiungersi che le forme di pubblicità che sarebbero state concordate non sembra fossero idonee ad apportare vantaggi economici considerato che la società ricorrente esercita attività di Movimento merci relativo a trasporti terrestri” e che appare alquanto improbabile che una siffatta forma di pubblicità in un campionato minore di pallacanestro, con un target di potenziali clienti verosimilmente ridott o, potesse apportare una significativa utilità economica.
Alla stregua di tali circostanze l'appello deve essere rigettato con la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese come da motivazione.