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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente
LISI PIETRO, RE
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2024 depositato il 05/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249007237621 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.10.24 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 02420249007237621, emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Si costituivano Agenzia delle Entrate di Brindisi e Agenzia delle Entrate-Riscossione, instando per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 30.1.26 parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, per essere stata riammessa alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, legge 197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Difatti, secondo quanto chiarito dalla S.C., in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. l'atto di rinuncia al ricorso, sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, è suscettibile di comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cfr., ex multis, Cass., sez. V, n. 24499/2024).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente
LISI PIETRO, RE
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2024 depositato il 05/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249007237621 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.10.24 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 02420249007237621, emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Si costituivano Agenzia delle Entrate di Brindisi e Agenzia delle Entrate-Riscossione, instando per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 30.1.26 parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, per essere stata riammessa alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, legge 197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Difatti, secondo quanto chiarito dalla S.C., in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. l'atto di rinuncia al ricorso, sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, è suscettibile di comportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cfr., ex multis, Cass., sez. V, n. 24499/2024).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione collegiale, dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.