TAR
Sentenza 20 marzo 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00790/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00736 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00790/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2024, proposto da
Società Agricola Tenute Terre del Vento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Debora Ciaramitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile
182;
per l'annullamento N. 00790/2024 REG.RIC.
del provvedimento di esclusione comunicato con nota prot. n. 72290 del 2 aprile 2024, con il quale la ricorrente è stata esclusa dall'elenco degli ammessi alla graduatoria provvisoria di cui all'Allegato n. 2 al D.R.S. n. 731 del 22 febbraio 2024 (Reg. UE n.
1308/2013, art. 50 – PSN Vino – Graduatoria regionale provvisoria delle domande ammesse ai finanziamenti previsti dalla misura “Investimenti – Campagna
2023/2024”, progetti da euro 50.001,00 a euro 1.500.000,00), nonché dell'Allegato n.
3 contenente l'elenco delle domande escluse; dell'Allegato n. 2 al D.R.S. n. 1571 del 29 marzo 2024 (Reg. UE n. 1308/2013, art. 50
– PSN Vino), recante la graduatoria regionale definitiva delle domande ammesse ai finanziamenti previsti dalla misura “Investimenti – Campagna 2023/2024” (progetti da euro 50.001,00 a euro 1.500.000,00), nonché dell'Allegato n. 3 al medesimo D.R.S.
n. 1571/2024, contenente l'elenco delle domande escluse; della nota prot. n. 72290 del 2 aprile 2024 dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura, Servizio 2 “Investimenti in agricoltura” – U.O. 52.03 “Viticoltura ed
Enologia”, recante riscontro all'istanza di riesame relativa al bando regionale misura
“Investimenti” – Reg. UE n. 1308/2013, art. 50 – Campagna 2023/2024, notificata alla ricorrente in data 3 aprile 2024; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e collegati, ancorché non conosciuti e non notificati alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana – Assessorato Regionale
Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa; N. 00790/2024 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. RE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso depositato il 7 giugno 2024, la Società Agricola Tenute Terre del
Vento S.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui l'Assessorato regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana ha confermato la sua esclusione dalla graduatoria dei beneficiari della misura “Investimenti – Campagna 2023/2024” del
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (art. 50 Reg. UE n.
1308/2013). Sono stati inoltre impugnati la graduatoria regionale definitiva approvata con D.R.S. n. 1571 del 29 marzo 2024 e l'elenco delle domande escluse.
La società ricorrente aveva presentato domanda di finanziamento per il riattamento e ammodernamento di una struttura preesistente destinata alla vinificazione, situata in
Trapani, all'interno di un antico complesso rurale. L'amministrazione, tuttavia, ha ritenuto che il progetto dovesse essere qualificato come realizzazione di una nuova cantina, richiedendo quindi il possesso di specifici requisiti – tra cui la disponibilità di una superficie vitata minima e la trasformazione di uve provenienti da vigneti aziendali – e, ritenuta insufficiente la documentazione prodotta, ha disposto l'esclusione della domanda.
La società ha sostenuto che l'intervento riguardasse il recupero di una struttura esistente e non la realizzazione ex novo di un impianto di vinificazione, deducendo quindi travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed erronea applicazione dei requisiti previsti dal bando.
2 In data 23 giugno 2024 si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e, con successiva memoria depositata il 27 giugno 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, sollevando in via preliminare eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento per mancata notificazione ad almeno un controinteressato. N. 00790/2024 REG.RIC.
Nel merito l'amministrazione ha sostenuto che il progetto presentato comportasse in realtà la creazione ex novo di uno stabilimento enologico, con conseguente applicazione dei requisiti previsti per tali interventi, non soddisfatti dalla società ricorrente, la quale non avrebbe dimostrato la trasformazione di uve provenienti da vigneti aziendali.
3 – Con note difensive autorizzate, la società ha replicato alle eccezioni di inammissibilità, sostenendo che la propria eventuale ammissione in graduatoria non inciderebbe sulla posizione dei soggetti finanziati, poiché si collocherebbe comunque in posizione non finanziabile; ha inoltre contestato la tardività della costituzione dell'Avvocatura dello Stato, deducendo la conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata unitamente a tale atto di costituzione.
4 – Con ordinanza del 5 settembre 2024, il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente, ad una prima valutazione, il fumus boni iuris e non dimostrato il periculum in mora.
5 – All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
6 – Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati.
Come noto, nelle controversie relative a procedure selettive o comparative per l'assegnazione di contributi pubblici, assumono la qualità di controinteressati i soggetti che, utilmente collocati in graduatoria o comunque beneficiari del provvedimento impugnato, potrebbero subire un pregiudizio diretto e immediato dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tali ipotesi, infatti, l'annullamento dell'atto impugnato può determinare modifiche dell'ordine della graduatoria o incidere sulla posizione degli operatori economici ammessi al beneficio, i quali sono pertanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto. N. 00790/2024 REG.RIC.
Nel caso di specie, l'odierno giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla graduatoria relativa alla misura “Investimenti” del settore vitivinicolo, con conseguente potenziale incidenza sulla platea dei soggetti ammessi ai finanziamenti. Ne consegue che i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, e in particolare quelli la cui posizione potrebbe risultare incisa dall'eventuale accoglimento del ricorso, rivestono la qualità di controinteressati necessari.
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che il ricorso sia stato notificato ad alcuno di tali soggetti, essendo stata effettuata la notificazione unicamente nei confronti dell'Amministrazione resistente.
Con note autorizzate la società ricorrente ha sostenuto che, anche in caso di accoglimento del ricorso, la propria domanda si collocherebbe comunque al ventiduesimo posto della graduatoria, cioè immediatamente dopo le ventuno domande finanziabili sulla base delle risorse disponibili, sicché la sua eventuale ammissione non determinerebbe la perdita del contributo per i soggetti attualmente beneficiari.
Tale argomentazione non può tuttavia essere condivisa. Anche a voler prescindere dalla possibilità che l'accoglimento del ricorso comporti una rinnovazione dell'attività valutativa o comunque un riesame dell'assetto complessivo della graduatoria, deve osservarsi che l'eventuale inserimento della ricorrente determinerebbe comunque una modifica dell'ordine della graduatoria, con conseguente arretramento dei concorrenti attualmente collocati nelle posizioni successive.
In particolare, l'inserimento della ricorrente in posizione ventiduesima comporterebbe la retrocessione dei concorrenti oggi collocati dalla medesima posizione in poi, incidendo così sulla loro posizione relativa e sulle prospettive di eventuale finanziamento in caso di successivi scorrimenti derivanti da rinunce, revoche o rifinanziamenti della misura. N. 00790/2024 REG.RIC.
Ne deriva che anche tali soggetti sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, sicché la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno di essi comporta la mancata instaurazione di un contraddittorio integro, con conseguente inammissibilità del ricorso.
7 – Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente, che viene condannata al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, della somma di euro 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge, importo determinato in considerazione della circostanza che la controversia è stata definita sulla base di una questione preliminare di rito, senza esame del merito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell'Amministrazione resistente nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
RE LL, Referendario, Estensore N. 00790/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
RE LL
IL PRESIDENTE
FA CA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00736 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00790/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2024, proposto da
Società Agricola Tenute Terre del Vento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Debora Ciaramitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile
182;
per l'annullamento N. 00790/2024 REG.RIC.
del provvedimento di esclusione comunicato con nota prot. n. 72290 del 2 aprile 2024, con il quale la ricorrente è stata esclusa dall'elenco degli ammessi alla graduatoria provvisoria di cui all'Allegato n. 2 al D.R.S. n. 731 del 22 febbraio 2024 (Reg. UE n.
1308/2013, art. 50 – PSN Vino – Graduatoria regionale provvisoria delle domande ammesse ai finanziamenti previsti dalla misura “Investimenti – Campagna
2023/2024”, progetti da euro 50.001,00 a euro 1.500.000,00), nonché dell'Allegato n.
3 contenente l'elenco delle domande escluse; dell'Allegato n. 2 al D.R.S. n. 1571 del 29 marzo 2024 (Reg. UE n. 1308/2013, art. 50
– PSN Vino), recante la graduatoria regionale definitiva delle domande ammesse ai finanziamenti previsti dalla misura “Investimenti – Campagna 2023/2024” (progetti da euro 50.001,00 a euro 1.500.000,00), nonché dell'Allegato n. 3 al medesimo D.R.S.
n. 1571/2024, contenente l'elenco delle domande escluse; della nota prot. n. 72290 del 2 aprile 2024 dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura, Servizio 2 “Investimenti in agricoltura” – U.O. 52.03 “Viticoltura ed
Enologia”, recante riscontro all'istanza di riesame relativa al bando regionale misura
“Investimenti” – Reg. UE n. 1308/2013, art. 50 – Campagna 2023/2024, notificata alla ricorrente in data 3 aprile 2024; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e collegati, ancorché non conosciuti e non notificati alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana – Assessorato Regionale
Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa; N. 00790/2024 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. RE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso depositato il 7 giugno 2024, la Società Agricola Tenute Terre del
Vento S.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui l'Assessorato regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana ha confermato la sua esclusione dalla graduatoria dei beneficiari della misura “Investimenti – Campagna 2023/2024” del
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (art. 50 Reg. UE n.
1308/2013). Sono stati inoltre impugnati la graduatoria regionale definitiva approvata con D.R.S. n. 1571 del 29 marzo 2024 e l'elenco delle domande escluse.
La società ricorrente aveva presentato domanda di finanziamento per il riattamento e ammodernamento di una struttura preesistente destinata alla vinificazione, situata in
Trapani, all'interno di un antico complesso rurale. L'amministrazione, tuttavia, ha ritenuto che il progetto dovesse essere qualificato come realizzazione di una nuova cantina, richiedendo quindi il possesso di specifici requisiti – tra cui la disponibilità di una superficie vitata minima e la trasformazione di uve provenienti da vigneti aziendali – e, ritenuta insufficiente la documentazione prodotta, ha disposto l'esclusione della domanda.
La società ha sostenuto che l'intervento riguardasse il recupero di una struttura esistente e non la realizzazione ex novo di un impianto di vinificazione, deducendo quindi travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed erronea applicazione dei requisiti previsti dal bando.
2 In data 23 giugno 2024 si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e, con successiva memoria depositata il 27 giugno 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, sollevando in via preliminare eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento per mancata notificazione ad almeno un controinteressato. N. 00790/2024 REG.RIC.
Nel merito l'amministrazione ha sostenuto che il progetto presentato comportasse in realtà la creazione ex novo di uno stabilimento enologico, con conseguente applicazione dei requisiti previsti per tali interventi, non soddisfatti dalla società ricorrente, la quale non avrebbe dimostrato la trasformazione di uve provenienti da vigneti aziendali.
3 – Con note difensive autorizzate, la società ha replicato alle eccezioni di inammissibilità, sostenendo che la propria eventuale ammissione in graduatoria non inciderebbe sulla posizione dei soggetti finanziati, poiché si collocherebbe comunque in posizione non finanziabile; ha inoltre contestato la tardività della costituzione dell'Avvocatura dello Stato, deducendo la conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata unitamente a tale atto di costituzione.
4 – Con ordinanza del 5 settembre 2024, il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente, ad una prima valutazione, il fumus boni iuris e non dimostrato il periculum in mora.
5 – All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
6 – Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati.
Come noto, nelle controversie relative a procedure selettive o comparative per l'assegnazione di contributi pubblici, assumono la qualità di controinteressati i soggetti che, utilmente collocati in graduatoria o comunque beneficiari del provvedimento impugnato, potrebbero subire un pregiudizio diretto e immediato dall'eventuale accoglimento del ricorso. In tali ipotesi, infatti, l'annullamento dell'atto impugnato può determinare modifiche dell'ordine della graduatoria o incidere sulla posizione degli operatori economici ammessi al beneficio, i quali sono pertanto titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto. N. 00790/2024 REG.RIC.
Nel caso di specie, l'odierno giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla graduatoria relativa alla misura “Investimenti” del settore vitivinicolo, con conseguente potenziale incidenza sulla platea dei soggetti ammessi ai finanziamenti. Ne consegue che i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, e in particolare quelli la cui posizione potrebbe risultare incisa dall'eventuale accoglimento del ricorso, rivestono la qualità di controinteressati necessari.
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che il ricorso sia stato notificato ad alcuno di tali soggetti, essendo stata effettuata la notificazione unicamente nei confronti dell'Amministrazione resistente.
Con note autorizzate la società ricorrente ha sostenuto che, anche in caso di accoglimento del ricorso, la propria domanda si collocherebbe comunque al ventiduesimo posto della graduatoria, cioè immediatamente dopo le ventuno domande finanziabili sulla base delle risorse disponibili, sicché la sua eventuale ammissione non determinerebbe la perdita del contributo per i soggetti attualmente beneficiari.
Tale argomentazione non può tuttavia essere condivisa. Anche a voler prescindere dalla possibilità che l'accoglimento del ricorso comporti una rinnovazione dell'attività valutativa o comunque un riesame dell'assetto complessivo della graduatoria, deve osservarsi che l'eventuale inserimento della ricorrente determinerebbe comunque una modifica dell'ordine della graduatoria, con conseguente arretramento dei concorrenti attualmente collocati nelle posizioni successive.
In particolare, l'inserimento della ricorrente in posizione ventiduesima comporterebbe la retrocessione dei concorrenti oggi collocati dalla medesima posizione in poi, incidendo così sulla loro posizione relativa e sulle prospettive di eventuale finanziamento in caso di successivi scorrimenti derivanti da rinunce, revoche o rifinanziamenti della misura. N. 00790/2024 REG.RIC.
Ne deriva che anche tali soggetti sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, sicché la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno di essi comporta la mancata instaurazione di un contraddittorio integro, con conseguente inammissibilità del ricorso.
7 – Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente, che viene condannata al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, della somma di euro 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge, importo determinato in considerazione della circostanza che la controversia è stata definita sulla base di una questione preliminare di rito, senza esame del merito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell'Amministrazione resistente nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
RE LL, Referendario, Estensore N. 00790/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
RE LL
IL PRESIDENTE
FA CA
IL SEGRETARIO