Art. 4.
Possono usufruire della concessione dei mutui quinquennali e decennali i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il limite minimo di anzianita' di anni quattro di servizio permanente.
Detta concessione e' estesa ai sottufficiali dal grado di brigadiere compreso in poi del Corpo della pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo delle foreste dello Stato soggetti a rafferma, dopo quattro anni dalla promozione a brigadiere.
Possono usufruire della concessione dei mutui quinquennali e decennali i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il limite minimo di anzianita' di anni quattro di servizio permanente.
Detta concessione e' estesa ai sottufficiali dal grado di brigadiere compreso in poi del Corpo della pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo delle foreste dello Stato soggetti a rafferma, dopo quattro anni dalla promozione a brigadiere.