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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 18/03/2026, n. 5090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5090 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02346/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2346 del 2023, proposto da
Blue Diamond S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RO, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in RO, via Varrone 9;
contro
RO IT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
1. della Determinazione Dirigenziale prot. CD/17702/2023 del 07/02/2023 recante diniego ad istanza di concessione di suolo pubblico;
2. della nota prot. CD/17998/2023;
3. della nota prot. CD/135732/2021, menzionata ma non comunicata;
4. della nota prot. CD/8247/2022;
5. del cd. verbale di riunione del 17/11/2022, prot. CD/2022/159675;
6. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. NN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Blue Diamond ha impugnato la determinazione dirigenziale (prot. CD/17702/2023) del 7 febbraio 2023 di rigetto dell’istanza di concessione di suolo pubblico.
Nel ricorso si evidenzia che la stessa società, il 6 ottobre 2021, aveva presentato istanza di occupazione suolo pubblico riferita alla propria attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in RO, Via Luigi Chiarelli, civv. 51-59 per complessivi mq. 34, da realizzare tramite posizionamento di n. 8 ombrelloni, n. 10 fioriere, n. 14 elementi di perimetrazioni, n. 28 sedie e n. 14 tavoli.
A seguito del parere negativo della Polizia Locale il Municipio provvedeva a comunicare a parte ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 al quale seguiva e malgrado le osservazioni della ricorrente il provvedimento di rigetto, nel quale si sostiene che la richiesta occupazione di suolo pubblico sarebbe contraria alle norme del Codice della Strada in quanto sarebbe stata realizzata sulla carreggiata.
Con un’unica ma articolata censura si sostiene la violazione dell'art. 3 del codice della strada e dell’art. 12 della delibera n. 21/2021, in quanto contrariamente a quanto affermato nel provvedimento ora impugnato, l'area non insisterebbe sulla carreggiata, ma riguarderebbe un’area di sosta laterale alla stessa carreggiata.
Si è costituito il Comune di RO capitale, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 7 marzo 2023 e con ordinanza n. 1344/2023 si è rigettata l’istanza cautelare in quanto “ il ricorso non pare assistito da profili di fondatezza, atteso che dalle fotografie prodotte da RO IT (doc. n. 10, secondo fotogramma) la struttura sanzionata risulta posta per intero sulla carreggiata ”.
Questo Tribunale ha dichiarato inammissibile anche la successiva istanza di riesame “ considerato che la modificazione dello stato dei luoghi sulla quale la ricorrente basa la sua istanza di riesame della precedente ordinanza cautelare ex art. 58 c.p.a. non appare prima facie –anche alla luce delle deduzioni e produzioni difensive di RO IT- avere data certa successiva al deposito dell’ordinanza di rigetto n. 1344/2023 ”.
Si è costituita la Prof. -OMISSIS- che ha chiesto di essere estromessa in quanto la costituzione nel presente giudizio è avvenuta per un mero errore.
All’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo va dichiarata l’estromissione della Prof.ssa -OMISSIS-, risultando evidente dalla memoria presentata come la costituzione nel presente giudizio sia avvenuta per un mero errore materiale, essendo diretta a integrare le argomentazioni e le censure depositate in un differente contenzioso.
1.1 Ciò premesso è possibile esaminare il presente ricorso, anticipando come sia da respingere, risultando infondate le argomentazioni dedotte.
1.2 È da respingere l’unica censura proposta e con la quale si sostiene la violazione dell'art. 3 del codice della strada e dell’art. 12 della delibera n. 21/2021, in quanto contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato l'area di cui si tratta non insisterebbe sulla carreggiata, ma riguarderebbe un’area di sosta laterale.
1.3 A seguito della documentazione depositata dall’Amministrazione ora costituita è da considerare accertato che l’occupazione insiste sulla sede stradale e, per esattezza, nell’area di sosta adiacente alla carreggiata.
1.4 È evidente che l’area di sosta laterale è funzionale alla circolazione, non essendo estranea alla stessa e, ciò, con l’effetto che non è possibile condividere l’interpretazione della ricorrente e finire per ritenere equivalente, ai fini ed agli obiettivi di cui all’art. 20 cds, la sostituzione di una sosta con un’occupazione commerciale.
1.5 Costituisce peraltro orientamento consolidato che “ nel concetto di circolazione stradale rientrano anche la sosta del veicolo, le operazioni di carico e scarico merci del veicolo stesso, dalle aree di parcheggio cui è data nell’art 3 del codice della strada comma 1 al punto 34 altra definizione ” (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenze n. 8620 del 29/04/2015 e n. 27759 del 22/11/2017).
1.6 È altrettanto evidente che consentire l’occupazione di un sedime stradale incontra il limite rappresentato dalle disposizioni di cui all’art. 20 e dall’art. 36 del Codice della strada e dal Regolamento Cosap, disposizioni poi attuate dalle circolari (prot. QG167) del 28 maggio 2020 e (prot. n. QG25387) del 6 agosto 2020 del Dipartimento Mobilità e Trasporti di RO IT.
In dette disposizioni si è chiarito che non è consentito posizionare le OSP in zone di parcheggio, comunque codificate, o al di fuori dei marciapiedi, stante quanto previsto dall’art. 20 “Occupazione della sede stradale” che non prevede nei centri abitati occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone.
1.7 Si consideri, inoltre, che Via Chiarelli risulta essere una strada urbana a senso unico di marcia per la quale l’art. 157, comma 2, C.d.S. prevede che “ durante la sosta il veicolo deve essere collocato il più possibile al margine destro della carreggiata parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia ” e, ancora e al successivo comma 4, che la sosta anche sul lato sinistro della strada urbana a senso unico di marcia è consentita a condizione che venga lasciato libero uno spazio minimo di m 3 di larghezza per consentire il transito dei veicoli.
1.8 Come ha dimostrato l’Amministrazione la strada di cui si tratta, rispettando tali principi, consente la sosta su entrambi i lati, lasciando libero uno spazio sufficientemente largo per consentire il transito dei veicoli e, ciò, con l’effetto che risulterebbe impossibile, che possano coesistere, oltre tali stalli di sosta, anche le corsie di manovra utili per definire la sosta stessa “al di fuori della carreggiata”.
1.9 Nemmeno sarebbe ipotizzabile di sottrarre porzioni di sede stradale – attualmente destinate alla sosta dei veicoli su carreggiata – per garantire l’interesse commerciale privatistico di parte ricorrente, privando un quartiere densamente popolato come Talenti dei necessari spazi dedicati alla sosta, specie dei residenti.
2. In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e previa estromissione della Prof.ssa -OMISSIS-, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione costituita e nei confronti della società Blue Diamond al pagamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge, mentre compensa le spese nei confronti della parte estromessa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IL, Presidente
NN IC, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IC | IO IL |
IL SEGRETARIO