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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1560/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate IS e l'ente impositore Regione Calabria, il contribuente Ricorrente_1, con ricorso iscritto al num. 1560/2024 RGR, impugna l'avviso di intimazione n. 03020249002575618000, notificatogli in data 23.04.2024, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali:
1) n. 03020140014859385000, presuntivamente notificata in data 17.10.2014 (dell'importo di € 676,72) in ragione del presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2009/2010;
2) n. 03020160006232082000, presuntivamente notificata in data 05.10.2016 (dell'importo di € 618,56) in ragione del presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2011/2012;
3) n. 0302018000283195000, presuntivamente notificata in data 12.07.2018 (dell'importo di € 574,92) in ragione del presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2013/2014.
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari in contestazione, concludendo per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risultano costituite entrambe le parti convenute in giudizio che, a mezzo di autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e il Giudice monocratico tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Il ricorso è infondato.
Premesso che il concessionario ha fornito prova documentale dell'intervenuta notificazione delle tre cartelle esattoriali in contestazione, va comunque rilevato come le stesse siano contenute in ulteriori atti della riscossione, nella fattispecie più avvisi di intimazione, successivamente notificati e non impugnati dal ricorrente. Tra gli altri risulta notificato ritualmente, a mani proprie del ricorrente, l'avviso di intimazione n.
03020229000486182000, notificato il 31/05/2022 e non opposto dallo stesso.
Va da sé che la rituale notificazione di tale atto ha validamente interrotto il corso della prescrizione, con conseguente nuova decorrenza da tale ultima data. Il corso della prescrizione, quindi, è stato nuovamente interrotto dalla notificazione dell'avviso di intimazione num. 03020249002575618000, oggetto del presente giudizio.
Nessuna prescrizione, dunque, può dirsi maturata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di AR in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 284,00 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1560/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002575618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate IS e l'ente impositore Regione Calabria, il contribuente Ricorrente_1, con ricorso iscritto al num. 1560/2024 RGR, impugna l'avviso di intimazione n. 03020249002575618000, notificatogli in data 23.04.2024, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali:
1) n. 03020140014859385000, presuntivamente notificata in data 17.10.2014 (dell'importo di € 676,72) in ragione del presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2009/2010;
2) n. 03020160006232082000, presuntivamente notificata in data 05.10.2016 (dell'importo di € 618,56) in ragione del presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2011/2012;
3) n. 0302018000283195000, presuntivamente notificata in data 12.07.2018 (dell'importo di € 574,92) in ragione del presunto mancato pagamento della Tassa Automobilistica, inerente l'anno 2013/2014.
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari in contestazione, concludendo per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risultano costituite entrambe le parti convenute in giudizio che, a mezzo di autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, discussa la causa, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e il Giudice monocratico tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Il ricorso è infondato.
Premesso che il concessionario ha fornito prova documentale dell'intervenuta notificazione delle tre cartelle esattoriali in contestazione, va comunque rilevato come le stesse siano contenute in ulteriori atti della riscossione, nella fattispecie più avvisi di intimazione, successivamente notificati e non impugnati dal ricorrente. Tra gli altri risulta notificato ritualmente, a mani proprie del ricorrente, l'avviso di intimazione n.
03020229000486182000, notificato il 31/05/2022 e non opposto dallo stesso.
Va da sé che la rituale notificazione di tale atto ha validamente interrotto il corso della prescrizione, con conseguente nuova decorrenza da tale ultima data. Il corso della prescrizione, quindi, è stato nuovamente interrotto dalla notificazione dell'avviso di intimazione num. 03020249002575618000, oggetto del presente giudizio.
Nessuna prescrizione, dunque, può dirsi maturata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di AR in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 284,00 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.