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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2997/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14463/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00911531 62 000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7310/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ric_1 S.r.l. in liquidazione ha ricevuto in data 25 settembre 2023 la cartella di pagamento relativa alla tassa sulle concessioni governative per l'anno 2011 e ha proposto ricorso deducendo di non avere mai ricevuto l'atto prodromico e sostenendo che il credito fosse prescritto per decorso del termine di cinque anni.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita affermando che l'avviso di accertamento fosse stato regolarmente notificato il 22 aprile 2013 e ha prodotto l'avviso di ricevimento.
La società ha replicato che la notifica non fosse provata e che, comunque, il termine prescrizionale quinquennale fosse già decorso da tempo.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la notifica dell'atto presupposto ma ha accolto il ricorso per intervenuta prescrizione, poiché tra l'anno 2013 e l'anno 2023 sono trascorsi più di cinque anni, annullando la cartella e condannando l'Ufficio alle spese.
L'Agenzia delle Entrate propone ora appello, notificato il 17 aprile 2025 e depositato il 22 aprile 2025, sostenendo che la sentenza impugnata abbia applicato in modo errato la prescrizione quinquennale e affermando che, una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento, il credito sarebbe soggetto alla prescrizione decennale.
La società si costituisce nel giudizio d'appello e ribadisce che la tassa sulle concessioni governative connessa agli abbonamenti telefonici appartiene al novero delle obbligazioni periodiche, soggette a prescrizione quinquennale, e ricorda che questa stessa Corte si è già pronunciata su analoga questione con la sentenza n. 318/2024, riconoscendo con chiarezza che per tale tributo opera il termine di cinque anni e non quello di dieci. La società osserva che tra la notifica dell'atto prodromico e la cartella del 2023 sono trascorsi ampiamente più di cinque anni senza che sia stato prodotto alcun atto idoneo a interrompere il decorso del termine.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato l'appello, la Corte ritiene che esso non possa essere accolto. La questione non riguarda la validità dell'atto prodromico bensì unicamente il termine prescrizionale applicabile alla pretesa. La tassa sulle concessioni governative relativa agli abbonamenti di telefonia mobile è collegata a un rapporto che ha natura periodica e che, come tale, soggiace al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948 numero 4 del codice civile. Non esiste nel decreto del Presidente della Repubblica 641 del 1972 una disciplina speciale che deroghi a tale termine per la fase della riscossione.
Questa stessa Corte, pronunciandosi di recente su identica questione, ha confermato con la sentenza n.
318/2024 l'applicazione della prescrizione quinquennale e il Collegio condivide integralmente tale indirizzo.
Anche volendo prendere come riferimento la data di notifica dell'avviso di accertamento indicata dall'Ufficio, la cartella impugnata risulta notificata dopo oltre dieci anni, ben oltre il limite dei cinque anni previsto dalla legge, e agli atti non risulta alcun elemento idoneo a interrompere il decorso della prescrizione.
L'appello deve quindi essere rigettato e la decisione di primo grado confermata. L'Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 800,00 oltre accessori con attribuzione
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2997/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14463/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2023 00911531 62 000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7310/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ric_1 S.r.l. in liquidazione ha ricevuto in data 25 settembre 2023 la cartella di pagamento relativa alla tassa sulle concessioni governative per l'anno 2011 e ha proposto ricorso deducendo di non avere mai ricevuto l'atto prodromico e sostenendo che il credito fosse prescritto per decorso del termine di cinque anni.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita affermando che l'avviso di accertamento fosse stato regolarmente notificato il 22 aprile 2013 e ha prodotto l'avviso di ricevimento.
La società ha replicato che la notifica non fosse provata e che, comunque, il termine prescrizionale quinquennale fosse già decorso da tempo.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la notifica dell'atto presupposto ma ha accolto il ricorso per intervenuta prescrizione, poiché tra l'anno 2013 e l'anno 2023 sono trascorsi più di cinque anni, annullando la cartella e condannando l'Ufficio alle spese.
L'Agenzia delle Entrate propone ora appello, notificato il 17 aprile 2025 e depositato il 22 aprile 2025, sostenendo che la sentenza impugnata abbia applicato in modo errato la prescrizione quinquennale e affermando che, una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento, il credito sarebbe soggetto alla prescrizione decennale.
La società si costituisce nel giudizio d'appello e ribadisce che la tassa sulle concessioni governative connessa agli abbonamenti telefonici appartiene al novero delle obbligazioni periodiche, soggette a prescrizione quinquennale, e ricorda che questa stessa Corte si è già pronunciata su analoga questione con la sentenza n. 318/2024, riconoscendo con chiarezza che per tale tributo opera il termine di cinque anni e non quello di dieci. La società osserva che tra la notifica dell'atto prodromico e la cartella del 2023 sono trascorsi ampiamente più di cinque anni senza che sia stato prodotto alcun atto idoneo a interrompere il decorso del termine.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato l'appello, la Corte ritiene che esso non possa essere accolto. La questione non riguarda la validità dell'atto prodromico bensì unicamente il termine prescrizionale applicabile alla pretesa. La tassa sulle concessioni governative relativa agli abbonamenti di telefonia mobile è collegata a un rapporto che ha natura periodica e che, come tale, soggiace al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948 numero 4 del codice civile. Non esiste nel decreto del Presidente della Repubblica 641 del 1972 una disciplina speciale che deroghi a tale termine per la fase della riscossione.
Questa stessa Corte, pronunciandosi di recente su identica questione, ha confermato con la sentenza n.
318/2024 l'applicazione della prescrizione quinquennale e il Collegio condivide integralmente tale indirizzo.
Anche volendo prendere come riferimento la data di notifica dell'avviso di accertamento indicata dall'Ufficio, la cartella impugnata risulta notificata dopo oltre dieci anni, ben oltre il limite dei cinque anni previsto dalla legge, e agli atti non risulta alcun elemento idoneo a interrompere il decorso della prescrizione.
L'appello deve quindi essere rigettato e la decisione di primo grado confermata. L'Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 800,00 oltre accessori con attribuzione