Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR034 67 / 01 IN NOME DE DICHIARAT. A FILLINTO SEZIONE PRIMA CIVILE PRESU PPO STO SOGU.N INTERMEDIAL FLANZIARA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUSSISTENZA Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 11080/99 Cron.7204 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. M1151 PLENTEDA Rel. ConsigliereDott. Donato Ud. 23/10/00Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT ENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. L SOLE 24 ORE MOISE' RT in proprio e quale procuratore di diritti L.per 6000 1 9 MARZ MOISE' NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE DEI PONTEFICI 3, presso l'avvocato ELTI DI RODEANO GIANFILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE STRUPPA, giusta procura RIA speciale per Notaio Vincenzo Spadola di Parma rep. n. 14736 del 16.5.2000; ricorrente
contro
NI, in persona del Curatore, FALLIMENTO MOISE' elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180,2000 1914 presso l'avvocato SC BRASCHI, rappresentato e -1- difeso dall'avvocato SC PETTENATI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente
contro
CORE SUPPERA OL ED LB, LA NA Ved. OL, Richicole cop elettivamente domiciliati in ROMA VIA D. CHELINI 5, da Sig. BRA Sehi BRASCHI /007 presso l'avvocato ALESSANDRO BERLIRI, che li per L. 9 AGE N il rappresenta e difende unitamente all'avvocato UBERTO GUIDO TEDESCHI, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrenti
contro
P.M. PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI PARMA, DI LA, LI CA, ER LI, MA SC, MA IO, BU IA, MA IN, DI IC, DI NA RI, SS RI SA;
intimati avverso la sentenza n. 1176/98 della Corte d'Appello CANCELLERIA di BOLOGNA, depositata il 03/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LO udienza del 23/10/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AT953334 Generale Dott. ON MARTONE che ha concluso per il -2- rigetto del ricorso. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 18.5.1993 il Tribunale di Parma dichiarò il fallimento di IS ON, che propose opposizione deducendo di non avere svolto attività di impresa, essendosi limitato ad eseguire prestazioni di consulenza finanziaria, tant'è che i risparmiatori, che avevano avuto con lui rapporti, non gli avevano mai affidato danaro o titoli perché li investisse, avendoli consegnati direttamente ○ suo tramite allo studio Pastorino di Milano, perché fossero impiegati nei modi concordati. Il tribunale respinse la opposizione con sentenza 19.2.1996, che fu gravata da appello dal fallito a mezzo del figlio TO, suo procuratore generale;
la Corte di Appello di Bologna rigettò la impugnazione con sentenza 16.10.1998, con cui ritenne che il IS avesse gestito in proprio ingenti patrimoni a lui affidati e svolto abitualmente la attività di intermediazione finanziaria, ricevendo dai clienti danaro o titoli, con l'incarico di eseguire determinati investimenti, tramite l'agente di cambio Pastorino Carlo, con 1'intesa che le somme da investire sarebbero state intestate su loro conti. Era invece accaduto, come accertato dalla Guardia di Finanza, 3 che erano stati accesi conti intestati al IS, sui quali le operazioni erano state eseguite con ingenti capitali affidatigli dalla clientela, cui era risultato impossibile riferire specificatamente le singole partite affluite;
sicchè era rimasto accertato che il IS aveva incassato ingenti titoli per vari miliardi, somme e ritirato i capitali affidati, mediante amministrato operazioni speculative, svolto attività di raccolta di risparmio in violazione della legge 216/1974, facendo confluire danaro e titoli su conti а sé intestati e, così, esercitando una attività commerciale consistente appunto nello svolgimento in genere di operazioni finanziarie, con scopo di lucro, а nulla rilevando la dimensione delle attrezzature e macchine e degli uffici impiegati e la mancanza di dipendenti, attesa la natura della attività, compatibile con tali dimensioni. Quanto allo stato di insolvenza, ne rilevò la sussistenza, alla stregua delle risultanze dello stato passivo, in cui erano stati insinuati oltre undici miliardi di passività. На proposto ricorso per Cassazione IS ON, ancora a mezzo del suo procuratore generale, con due motivi, cui hanno resistito il 4 curatore del fallimento e OL RI Alberto e RI EN, creditori istanti, i quali hanno eccepito la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente, OL RI e RI EN hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE E' infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso proposta ai sensi dell'art. 366 c.p.c. da OL RI e RI EN, per mancata esposizione dei fatti di causa. Per soddisfare, infatti, tale requisito non è necessario che la esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, una narrativa analitica né occorre essendo sufficiente che dal particolareggiata, contesto dei ricorso e dalla stessa esposizione dei motivi di impugnazione sia possibile desumere una conoscenza del fatto sostanziale e processuale, idonea ad intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a 921/1999; 5492/1999; quo (Cass. 1430/1999; 12039/1998; 9656/1997; 2867/1995). Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L.F., in relazione agli artt. 2082 e 2083 c.c., nonché la 5 insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta in particolare che la corte di merito abbia ritenuto commerciale la sua attività, in base al avesse gestito in proprioconvincimento che patrimoni affidatigli, mentre era in realtà emerso che uno dei conti era stato aperto nello studio Pastorino da ZA GI, а totale sua insaputa. Richiama al riguardo le relazioni ispettive della Consob e deduce la erronea valutazione degli elementi di prova, mentre, con riguardo alla attività svolta, rileva che l'istituto giuridico di riferimento è il mandato, avendo egli ricevuto dai risparmiatori suoi clienti l'incarico di operare a loro nome e per conto, nei confronti dello studio Pastorino, e che era mancato l'esercizio di una gestione patrimoniale in proprio e a proprio rischio;
tant'è che gli stessi clienti avevano affermato di avere, su indicazione del loro "consulente finanziario dott. IS conferito 1 incarico di gestione patrimoniale all'agente di cambio dott. Carlo Pastorino di Milano", contro il quale avevano poi agito chiedendo misure cautelari sul suo patrimonio. Pertanto la sua attività sarebbe stata meramente professionale e non 6 commerciale, in difetto della libertà di iniziativa e della assunzione dei rischi, per cui non sarebbe possibile ravvisare in essa una adeguata organizzazione di impresa, mancando il profitto proprio, gli investimenti patrimoniali e gli apporti lavorativi di terzi. Egli avrebbe in sostanza operato come procacciatore di affari remisier, avviando le risorse dei clienti allo studio Pastorino, al quale aveva indicato le più opportune collocazioni e movimentazioni delle risorse sul mercato borsistico, in esecuzione del mandato ricevuto dalla clientela, alla quale periodicamente forniva il rendiconto, sulla base degli estratti conto ricevuti dalla studio predetto. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L.F., nonché ai fini dell'accertamento dei danni ex art. 21 3° comma L.F. e 27 Cost.. Deduce che la sentenza trascurato l'aspetto, denunziato impugnata abbia con i motivi di appello, della mancanza dello stato insolvenza, riferito apoditticamente alle di risultanze dello stato passivo, senza valutare la effettiva esistenza dei suoi debiti e considerare che l'ammissione al passivo dei presunti crediti 7 era ingiustificata. Il ricorso si incentra sulla contestazione dei presupposti, soggettivo ed oggettivo, della dichiarazione di fallimento e cioè sulla qualità di imprenditore commerciale e sullo stato di insolvenza, alla data della sentenza dichiarativa. Entrambi i profili sono infondati. Quanto al primo, i giudici di merito hanno accertato che il IS gestì in proprio, con conti a lui intestati, ingenti patrimoni affidatigli da terzi, operando in modo stabile e sistematico, e intermediario dunque professionalmente, come finanziario. Né rileva che la sua organizzazione sia stata modesta, per avere impiegato scarse attrezzature, esauritesi in uno studio con dotazione di beni strumentali di circa 25.000.000, senza dipendenti, essendo sufficiente che una organizzazione vi si a stata - anche senza avere assunto la dimensione di un complesso ordinato di mezzi e persone, come quello normalmente impiegato nelle tipiche attività commerciali e che abbia espresso una attività sistematica e continua, la quale, quando sia incentrata in una sola persona e abbia richiesto, per la sua natura, mezzi materiali scarsi, può ben essere compiuta con una 8 predisposizione rudimentale e limitata di beni, capitali e persone (Cass. 5589/1983), ovvero con capitali di terzi, anziché propri. Ancor meno rileva che il IS abbia agito giovandosi di un altro operatore, una volta che l'attività sia stata а lui riferibile, per avere operato in modo diretto, tanto da avere maturato, come - cosìegli assume, crediti per 17 miliardi fornendo la riprova della sua attività di impresa, non essendo altrimenti possibile che egli avesse totalizzato in proprio crediti di tale rilievo nei confronti di quella struttura, alla quale faceva capo nella gestione delle risorse raccolte;
mentre le iniziative, che afferma essere state compiute a sua insaputa da un dipendente di essa, restano inconferenti, dal momento che l'attività di impresa si identifica e si qualifica nel momento organizzatorio e non anche nelle fasi esecutive, che non conta che sfuggano о meno al controllo dell'operatore, una volta che a lui siano comunque riconducibile, per averne la responsabilità ed i rischi, risultando strumentali al programma imprenditoriale deliberato. Quanto al dedotto vizio motivazionale, la decisione impugnata risulta, al contrario, 9 articolata attraverso una motivazione ampia, giuridico;
puntuale e coerente sul piano logico - la Corte di merito, infatti, dopo avere rilevato, sulla scorta delle risultanze documentali acquisite, che il IS aveva gestito in proprio ingenti patrimoni, con i caratteri dell'abitualità e sistematicità, nel settore della intermediazione finanziaria, ricevendo danaro e titoli dalla clientela con l'incarico di eseguire operazioni di investimento a mezzo di un agente di cambio, ha verificato che egli aveva fatto, in via generale, salvo marginali eccezioni, confluire sui propri conti, anziché, su conti intestati ai clienti, i flussi finanziari di pertinenza di ciascuno, aveva amministrato in piena autonomia capitali cospicui, svolto operazioni speculative e raccolto risparmi, ky in violazione della L. 216/1974, a sé riferendo, in modo diretto ed immediato, tutte le operazioni decise con assoluta libertà di iniziativa. Ed ha per tale verso ritenuto che egli avesse non più svolto le funzioni di consulente finanziario ma di imprenditore commerciale, con l'assunzione del rischio di impresa e corrispondenti profitti. Né può trovare ingresso in sede di legittimità l'assunto della mancanza di prova della conversione 10 da parte sua del mandato ricevuto dai clienti di collocare il loro denaro e i titoli ricevuti presso lo studio Pastorino, in gestione patrimoniale in proprio e a proprio rischio, avendo di tanto dato atto i giudici di merito, con una valutazione degli elementi processuali che si sottrae al sindacato di questa Corte, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non più riproponibili attraverso il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, che è configurabile solo quando vi sia carenza di elementi nello sviluppo logico del provvedimento, idonei а consentire l'identificazione del criterio posto а base della decisione, ovvero in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico - giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere comprensibile la ratio decidendi (Cass. 3615/1999; 6189/1995; 6868/1994), ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice del merito agli elementi delibati e le attese e deduzioni della parte a riguardo. Quanto allo stato di insolvenza, la censura è palesemente infondata, laddove contesta la delle passività, indell'accertamento correttezza 11 quanto compiuto sulla base di ciò che era stato La Corte verificato in sede fallimentare. documenti territoriale ha rilevato, anche dai collegati alle istanze di insinuazione al passivo, un indebitamento di 11 miliardi e vano è in questa sede sostenere che le domande di ammissione al passivo non avrebbero dovuto essere accolte, poiché l'accertamento di cui si tratta che non controverso abbia riguardato il momento che ha preceduto la sentenza dichiarativa, nel senso che le passività evidenziate erano già scadute e all'apertura per essere statopreesistevano compiuto in via definitiva nell'unica sede idonea alla verifica dei crediti che non è contestabile, ancor meno con l'affermazione, vaga e generica, che nessuno dei sedicenti creditori avrebbe potuto 11 legittimamente vantare un credito certo, insoddisfatto, idoneo a giustificare l'accertamento della insolvenza". Ne rileva, infine, che la passività accertate siano state poi insinuate in favore del fallimento IS, nello stato passivo del fallimento Pastorino, per un importo persino superiore, inconferente essendo tale circostanza ad escludere la insolvenza di cui si tratta, trattandosi di 12 crediti vantati nei confronti di una impresa fallita, di dubbia esigibilità nel quantum, certamente lontani nei tempi del realizzo e comunque privi di significato, in difetto di qualunque confronto con le totali passività di quel fallimento. 80000 Il ricorso va pertanto respinto con la condanna $30.000 al pagamento del ricorrente delle spese liquidate in lire 3.215.000 , processuali, di cui lire 3.000.000 per onorari in favore del fallimento e in lire 4.245.000 di cui lire 4.000.000 in favore dei controricorrenti OL e RI.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesse processuali in lire 3,215,000 ..di cui lire 3.000.000 per onorari in favore del fallimento e in lire 4.2/15.00di cui о т б lire 4.000.000 per onorari in favore di OL e RI. Roma 23.10.2000. Il PresidentePresidente Il Relatore pas ACTIONE CORTES BOU oria IL CANCELERE Depos 2001 Angton ALLIERE 'IL 13