Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2002, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
IN N017 41 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 14736/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere 17961/99 Cron. 6320 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 486 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 10/10/01 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: del legale NUOVO LIDO EL. FRA. S.R.L., in persona pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante CLODIO 12, presso lo studio in ROMA PIAZZALE , F LUDOVICO VILLANI, che la difende dell'avvocato Richiesta copia studio all'avvocato CORRADO PAPONE, giusta delega unitamente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diriat SOLE 24 ORE in atti;
3.10 8 FEB. 2002
- ricorrente -
1. CANCELLIERE €1,55 L.3000
contro
CANCELLERIA GEOCONSULT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato DG7249662001 1336 e sul 2° ricorso n° 17961/99 proposto da: DG724967 -1- GEOCONSULT SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDOBALDO DEL MONTE 61, presso lo studio dell'avvocato ARTURO AMATO, che la difende unitamente all'avvocato VIRGILIO BAZZANI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NUOVO LIDO EL.FRA. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato F. LUDOVICO VILLANI, che la difende unitamente all'avvocato CORRADO PAPONE, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 929/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 14/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto ricorso principale, rigetto del 1° motivo e accoglimento del 2° del ricorso incidentale, assorbito il 3°. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Presidente del Tribunale di Genova la S.p.A. API, esponendo di essere creditrice della Geoconsult S.r.l. in relazione ad una fornitura di materiali, chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento per l'importo di £. 17.149.561. Si opponeva l'intimata deducendo di essersi servita dell'API come fornitrice di materiali per la impermeabilizzazione di esterni, dopo essersi garantita la sua continua assistenza nell'applicazione, su pavimento, del prodotto sino ad allora mai trattato che aveva impiegato in un lavoro eseguito per conto della S.r.l. Nuovo Lido "EL.FRA." e consistente nella eliminazione di infiltrazioni d'acqua nello stabilimento balneare Nuovo Lido di Genova, opera secondo la committente viziata per difetto di impermeabilizzazione, scivolosità del pavimento, rigonfiamenti. Esponeva che dopo la denunzia si era recata sul posto con la API la quale aveva escluso difetti del prodotto, peraltro dichiarandosi disposta a studiare soluzioni del problema. Di tanto, concludeva la Geoconsult, aveva dato comunicazione alla Nuova Lido che né aveva risposto 3 né le aveva pagato il corrispettivo. Si opponeva quindi al decreto ma citava anche chiedendo da un lato che la si la committente dichiarasse tenuta а pagarle l'importo di £. dalla 27.625.000 e comunque a tenerla indenne domanda API;
dall'altro, in alternativa, si condannasse la API a risarcirle il danno correlato all'inadempimento attribuitole dalla Nuovo Lido. Costituitosi il contraddittorio la ΑΡΙ, circoscritta la sua partecipazione alla vicenda solo come venditrice, sosteneva la irreprensibilità del prodotto. Sentiti i testi, veniva affidato ad esperto l'incarico di descrivere il prodotto, stabilire se fosse idoneo ed applicato a regola d'arte, se ambiente marino e manufatto in cemento su cui era stato applicato avessero interferito sulla sua funzione. Conclusa l'istruzione, con sentenza del 16.7.96 il Tribunale riteneva che gli inconvenienti da prendere in esame fossero due, le infiltrazioni ed i rigonfiamenti. Escludeva quel giudice che essi dipendessero dal prodotto ed imputava le une e gli altri alla decisione Geoconsult di non procedere alla 4 copertura integrale della superficie, in particolare dei pavimenti delle cabine munite di docce che costituivano fonte prevedibile di danno. A tal proposito non considerava rilevante che la committente non avesse voluto né questa impermeabilizzazione né quella integrale dell'area: la scelta incideva sulla conformità dell'opera alle regole d'arte, ne contrassegnava l'imperfezione e quindi non giustificava l'appaltatrice. D'altro canto era risultato che non aveva nemmeno impermeabilizzato gli angoli fra muri e pavimento e che aveva applicato strati di spessore insufficiente, rendendo totalmente inutilizzabile l'opera. Respinta pertanto ogni diversa domanda eccezione confermava il Tribunale l'opposto decreto e condannava la Geoconsult al pagamento, in favore della ΑΡΙ e della NUOVO LIDO, delle spese del giudizio. Proposto gravame nei confronti della NUOVO LIDO dalla soccombente, che accettava il regolamento del rapporto con la API, la Corte d'appello di Genova, 14.12.98, in accoglimento con sentenza dell'impugnazione, condannava l'appellata al della sommapagamento, in favore dell'appellante, 5 di £. 27.625.000 oltre interessi dal 28.6.1991 al saldo, compensando per un quarto le spese dei due gradi e condannando la Geoconsult al pagamento dei tre quarti residui. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Nuovo Lido EL. FRA. S.r.l. sulla base di un unico, articolato motivo. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Geoconsult S.r.
1. la quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a tre censure, resistito dalla ricorrente principale con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avversO la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Ciò posto, con l'unico motivo del ricorso principale, si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e segg., 1660, 1665, 1362, 1176, 1218 e segg., 1460 c.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione su punti decisivi. PremesSO che a cagione del giudicato sostanziale sulle domande vicendevolmente proposte 6 dalla Geoconsult contro 1'API, e da quest'ultima contro la prima, doveva considerarsi definitivamente disattesa la tesi difensiva dell'attuale resistente, rappresentata nell'atto introduttivo del giudizio, osserva la Nuovo Lido che la Corte del merito, invece di considerare che nel silenzio del contratto l'appaltatore deve aver riguardo soltanto alle regole dell'arte, deve collaborare con la dovuta professionalità affinché il risultato della prestazione commessagli venga realizzato, aveva fatto malgoverno della normativa vigente in materia ritenendo irrilevante o comunque ininfluente l'obbligo dell'appaltatore di fornire opera idonea ad assolvere la sua funzione tipica, denegando anche la pur fatta constatate descrizione negoziale della prestazione affidata. In sostanza i giudici del gravame di merito, negando quella responsabilità per difetti dell'esecuzione che pacificamente va imputata all'appaltatore per non essersi uniformato, per sua confessata imperizia, a quelle modalità esecutive che era tenuto, quantomeno per ordinaria diligenza professionale, а rispettare, aveva dimenticato il precetto di cui all'art. 1176 secondo comma C.C., ribaltando una inconferente colpa lieve in capo 7 alla committente, sotto questo profilo vanamente ricercando prova di un inadempimento della predetta configurabile sotto gli aspetti di cui all'art. 1655 stesso codice. Al riguardo, singolare e inutilizzabile doveva ritenersi il richiamo alla lettera API inviata alla Geoconsult per giustificare il proprio adempimento (lettera riferibile ad una parte del giudizio e idonea, ai fini probatori, solo per il suo A N contenuto confessorio sui fatti - bollicine - ivi rappresentati), mentre nessun elemento di prova D avrebbe potuto la Corte territoriale ricavare da una valutazione del perito dell'appaltatore che non era affatto terzo privo di interesse, ma direttamente mosso dall'esigenza di esimersi dalla garanzia dell'accertato inadempimento, ed ancor più "topico" era il richiamo operato alla testimonianza RI, del tutto fraintesa, in quanto avrebbe dell'imperizia dovuto dare ulteriore contezza dell'appaltatore. Ribaltato l'onere probatorio la Corte genovese, pur prendendo atto, sia pur in modo parziale, della relazione del C.T.U. che aveva sottolineato "l'aspetto sicuramente deficitario dell'intervento" e aveva rilevato "soluzione di continuità che non 8 avrebbe potuto garantire l'impermeabilità di tutta l'area", si era subito fermata di fronte alle ovvie inevitabili conseguenze al punto di ribaltare, ancora una volta, i doveri dell'appaltatore, ponendo a carico della committente un obbligo di diligenza e di preparazione tecnica che non poteva spettarle, anche, in specie, per l'affidamento che aveva fatto nell'appaltatore. In conclusione, ad avviso della ricorrente, il giudice del gravame di merito, completamente dimenticando altresì le deposizioni di alcuni testi, o ritenuti inattendibili (MA) o presi in considerazione solo per spunti di dichiarazioni ricavati da parcellizzazione delle dichiarazioni fatte (RI) non aveva affrontato il nodo fondamentale (punto decisivo) che l'appaltatore non è esonerato dall'obbligo di eseguire l'opera a regola d'arte in assenza di specifici ordini commissivi del committente. Le doglianze non possono essere accolte. Ha accertato in punto di fatto la Corte del merito: a) Il lavoro commissionato dalla Nuovo Lido alla Geoconsult aveva interessato la copertura superficiale di una soletta in cemento armato in zona antistante cabine balneari site nello stabilimento della committente. b) Le infiltrazioni d'acqua lamentate dalla Nuovo Lido erano state riscontrate in zona della soletta non impermeabilizzata dall'appaltatrice. c) Il contratto in atti non indicava esattamente la zona d'intervento, ma era pacifico che esso non riguardava tutta la soletta. d) L'individuazione dell'area d'intervento е oggetto di pattuizione si desumeva dalla д г testimonianza di CO MA, addetto alla manutenzione dello stabilimento per conto della Nuovo Lido, il quale aveva chiarito che non era prevista la copertura del pavimento delle cabine in quanto se ne presumeva l'isolamento attraverso risvolti del materiale impermeabilizzato che sarebbero stati spalmati all'esterno. e) Ultimata l'opera erano comparsi gli inconvenienti riproposti all'attenzione del giudice d'appello nel solo aspetto di infiltrazioni d'acqua e rigonfiamenti del prodotto, a volte indicate come bolle o bollicine. f) Quanto alle prime il C.T.U. (pur nei limiti d'indagine consentitigli dal fatto che la Nuovo Lido aveva pavimentato il terrazzo), aveva 10 individuato solo quale possibile ragione di permeabilità della superficie trattata la non omogeneità dei due strati sovrapposti che componevano il prodotto impermeabilizzante applicato dall'appaltatrice. g) Tuttavia, pur avendo il primo giudice assunto il dato come concausa dei vizi, non era stata questa la circostanza cui l'esperto, pur dando atto che in tale operazione la Geoconsult non aveva proceduto accuratamente, aveva attribuito valenza determinante essendo stata questa individuata in altri due fattori concomitanti: la mancata impermeabilizzazione dell'intero terrazzo e la mancata impermeabilizzazione dell'interno delle cabine con docce. h) Quanto, infatti, all'intervento effettivamente eseguito dalla Geoconsult, la buona riuscita dello stesso, se non riferita con certezza dal tecnico, era attestata e la si desumeva da una lettera della API, che pur avendo convenienza ad attribuire le infiltrazioni alla cattiva esecuzione del lavoro, aveva tuttavia scritto all'appaltatrice che proprio l'esistenza di bollicine rilevava l'accuratezza dell'esecuzione medesima, giacché, se lo spessore non fosse stato sufficiente, la 11 pressione dell'acqua non avrebbe sollevato il prodotto, ma lo avrebbe fessurato. i) L'intrinseca correttezza dell'opera si traeva ancora sia dal mancato riscontro, in sede di sopralluogo, di infiltrazioni nella zona trattata dall'appaltatrice anche dopo forti piogge, sia dalle valutazioni del perito della società assicuratrice terzo privodella predetta, d'interesse, (che aveva attribuito gli impermeabilizzazioneinconvenienti alla mancata u delle cabine con docce e della zona retrostante le A cabine medesime), sia infine dalla testimonianza del teste RI (obiettiva in quanto proveniente da soggetto senza alcun collegamento con l'appaltatrice) il quale aveva dichiarato che i lavori erano stati eseguiti seguendo scrupolosamente le indicazioni della API. Alla luce di quanto esposto risultava chiaro, ad avviso della Corte territoriale, l'errore di valutazione - sia dell'addetto alla manutenzione dello stabilimento, sia della committente che dal predetto era stata consigliata nella duplice veste di persona esperta in quel campo di lavoro e di nipote dell'amministratrice della Nuovo Lido nell'escludere dall'intervento la zona interna 12 delle cabine provviste di docce, giacché, pur ammettendo che le stesse avrebbero ricevuto protezione dalla impermeabilizzazione esterna rincalzata dal pavimento su per i muri di esse, ciò non impediva di certo che all'interno l'acqua, dal pavimento dove cadeva, potesse espandersi verso attraverso l'esterno la permeabilità del cemento non trattato, l'avanzamento orizzontale al disotto del prodotto impermeabilizzato, la caduta per gravità verso gli spazi sotto la soletta. In sostanza, in questo stato di cose, anche ad ammettere che la Geoconsult non avesse, stendendolo, rincalzato il prodotto sulle pareti delle cabine (e di tale omissione non vi era prova certa, parlandone infatti solo l'addetto alla manutenzione dello stabilimento, ma non il C.T.U. cui pure era stato demandato il compito di accertare se il prodotto fosse stato applicato a regola d'arte), l'inconveniente infiltrazione si sarebbe comunque verificato. Ha quindi osservato il giudice del gravame di merito, nella individuazione della latitudine degli obblighi della appaltatrice, che, pur nell'incertezza creata dai termini confusi del raccolti ed in contratto, dagli elementi 13 particolare dalla deposizione del teste MA, che aveva spiegato il motivo per il quale né lui né la committente avevano ritenuto necessario impermeabilizzare le cabine con docce, emergeva che era stato affidato alla Geoconsult più l'incarico di impermeabilizzare una certa area dello stabilimento che quello di eliminare le infiltrazioni. Sotto tale profilo, quello cioè secondo cui fosse quello di unico obbligo dell'appaltatrice impermeabilizzazione perfetta, eseguire una della predetta era statol'intervento irreprensibile. Ma anche ad indagare negli obblighi di una Geoconsult richiesta di eliminare le infiltrazioni risultava evidente, ad avviso del giudice d'appello, come affermato senza smentita dall'appaltatrice, che alla Nuovo Lido era stato detto dell'opportunità di intervenire su tutta la superficie. A tal proposito il teste EL RI, non legato da vincoli di dipendenza con la ditta appaltatrice, aveva ricordato che il suo studio aveva redatto un progetto di rinforzo del terrazzo in vista del rifacimento della copertura, ma tale 14 soluzione era stata giudicata troppo onerosa dalla Nuovo Lido. In particolare era stato detto dell'opportunità impermeabilizzare le cabine con doccia, ma a di committente aveva risposto proposta la tale negativamente. nonE a questo punto, secondo il giudicante, avendo la committente accettato né il suggerimento dell'appaltatrice di ampliare l'intervento a tutta l'area, né quello del RI, di farlo negli interni delle cabine più pericolose, in realtà la Geoconsult aveva non solo indicato quali criteri dovessero seguirsi per un lavoro a regola d'arte, ma anche insistito, tal che a suo carico non esistevano obblighi aggiuntivi. Inoltre essendo l'appaltatrice legata per contratto all'esecuzione dell'opera, non avrebbe potuto essa rifiutarsi di portarla a termine senza infrangere gli obblighi che le derivavano dal negozio. Conclusivamente: 1) Doveva escludersi che il lavoro dell'appaltatrice fosse stato mal eseguito. infiltrazioni andavano imputate alla 2) Le impermeabilizzazione dell'intera superficie omessa 15 ed in particolare a quella coperta da cabine dotate di docce. 3) La scelta della committente di non procedervi era stata effettuata sulla errata considerazione che 1'impermeabilizzazione esterna lepotesse evitare l'inconveniente, mentre considerazioni innanzi svolte avevano dimostrato il contrario. 4) L'altro vizio denunciato, costituito dal rigonfiamento dell'impermeabilizzazione, era inconveniente irrilevante, ai fini del dedotto inadempimento, sia sotto il profilo funzionale che estetico, e tra l'altro la Geoconsult si era dichiarata disposta ad eliminarlo. 5) L'assunto della Nuovo Lido che la Geoconsult avesse consegnato un'opera imperfetta, totalmente inutilizzata, che essa committente era stata costretta a ricoprire con una piastrellatura, era convenientemente contraddetto dall'accertamento peritale, che non indicava una sola ragione di inutilizzabilità imputabile all'appaltatrice (come visto, la mancata impermeabilizzazione dell'interno delle docce e dell'intera soletta, non era dipesa dalla Geoconsult, ma da una scelta malaccorta della Nuovo Lido, ribadita nonostante le diverse 16 indicazioni di due soggetti). Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito di una corretta applicazione delle norme e dei principi di ermeneutica contrattuale che la ricorrente assume violati, costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla assenza nel caso di specie di inottemperanza da parte della Geoconsult agli obblighi sulla stessa incombenti quale appaltatrice ed in particolare a quello di eseguire a regola d'arte l'opera commessale, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità, anche in ordine alla valutazione del raccolto testimoniale e delle altre emergenze probatorie. Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione falsa applicazione e dell'art. 1223 e/o 1224 c.C., per non aver la Corte del merito, in aggiunta agli interessi legali, riconosciuto il danno da rivalutazione monetaria in base a presunzioni, stante la pacifica qualità di imprenditore commerciale rivestita da essa Geoconsult. 17 La doglianza non è meritevole di accoglimento posto che la Corte genovese ha adeguatamente dato atto in motivazione che il credito della attuale ricorrente incidentale non poteva essere rivalutato, non avendo essa dimostrato un danno diverso dal ritardo, risarcito attraverso la legali dalcorresponsione degli interessi n A 28.6.1991. Con il secondo motivo si denunzia, sempre in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 1283 C.C., non avendo la Corte territoriale riconosciuto l'anatocismo concedibile, indipendentemente dalla sua pattuizione, tutte le volte che esso, trattandosi di debito di valuta, sia fatto oggetto di specifica domanda giudiziale. La doglianza va accolta in quanto il giudice del gravame di merito ha escluso la debenza di interessi anatocistici sull'erroneo rilievo della mancata previa pattuizione degli stessi, non richiesta dalla citata norma del codice civile che, se dovuti da almeno sei mesi, come è nella fattispecie che ne оссира, rende gli interessi scaduti produttivi di interessi dal giorno della domanda giudiziale e solo in via alternativa (ma non ricorre qui quella ipotesi) per effetto di 18 convenzione posteriore alla loro scadenza. Rigettato il ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale, la gravata sentenza va pertanto su tale punto cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova che si uniformerà al suindicato principio, mentre resta assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale incentrato sul dedotto erroneo regolamento delle spese del giudizio di merito. Il giudice del rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione. g
P.Q.M.
51,65 La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il 101 180 76 ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo di tale ricorso, assorbito il terzo, cassa, in relazione al motivo accolto, 1'impugnata sentenza e rinvia la e D causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. Roma, 10 ottobre 2001. Alfade Marition' referan Арабии et IL CANCELLIERE $1 Paolo Talerico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Tolatico 19