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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI BR giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha Parte_1 impugnato il decreto ingiuntivo n. 151/2025 emesso il 22.2.2025 dall'intestato
Tribunale con cui era stato ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'opposta la somma di € 14.838,89 a titolo di residuo non pagato di un contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente in data 3.12.2003, oltre interessi e accessori di legge. L'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto eccependo la prescrizione del credito e l'infondatezza nel merito della pretesa.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Non si costituiva in giudizio la società convenuta seppur ritualmente evocata in giudizio.
All'udienza del 25.11.2025 parte opponente dichiarava di aver raggiunto un accordo con la che depositava in allegato alle note di udienza. Controparte_1
All'udienza del 23.12.2025 parte opponente confermava l'intervenuta transazione della lite e chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con espressa rinuncia alle spese di lite.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria [e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il “potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987 e Cass.
8381/1997). Quanto al regime delle spese, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del giudizio, pur comportando l'applicazione del criterio della cd.
“soccombenza virtuale” [a mente del quale occorre delibare il fondamento delle domande per cui è lite, onde valutare se le stesse avrebbero trovato accoglimento nel caso in cui non si fosse verificato l'evento sopravvenuto che ha determinato la medesima cessazione della materia del contendere], non impedisce al giudice del merito di valutare l'eventuale sussistenza di giusti motivi per compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (Cass. 11494/2004), ipotesi che, ritiene il
Tribunale, ricorre nel presente processo, stante peraltro l'espressa richiesta di parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia
Vitelli, definitivamente, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 151 del 22-24.2.2025;
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
2 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
c) Spese compensate.
Civitavecchia, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI BR giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha Parte_1 impugnato il decreto ingiuntivo n. 151/2025 emesso il 22.2.2025 dall'intestato
Tribunale con cui era stato ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'opposta la somma di € 14.838,89 a titolo di residuo non pagato di un contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente in data 3.12.2003, oltre interessi e accessori di legge. L'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto eccependo la prescrizione del credito e l'infondatezza nel merito della pretesa.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Non si costituiva in giudizio la società convenuta seppur ritualmente evocata in giudizio.
All'udienza del 25.11.2025 parte opponente dichiarava di aver raggiunto un accordo con la che depositava in allegato alle note di udienza. Controparte_1
All'udienza del 23.12.2025 parte opponente confermava l'intervenuta transazione della lite e chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con espressa rinuncia alle spese di lite.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria [e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il “potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987 e Cass.
8381/1997). Quanto al regime delle spese, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del giudizio, pur comportando l'applicazione del criterio della cd.
“soccombenza virtuale” [a mente del quale occorre delibare il fondamento delle domande per cui è lite, onde valutare se le stesse avrebbero trovato accoglimento nel caso in cui non si fosse verificato l'evento sopravvenuto che ha determinato la medesima cessazione della materia del contendere], non impedisce al giudice del merito di valutare l'eventuale sussistenza di giusti motivi per compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (Cass. 11494/2004), ipotesi che, ritiene il
Tribunale, ricorre nel presente processo, stante peraltro l'espressa richiesta di parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia
Vitelli, definitivamente, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 151 del 22-24.2.2025;
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
2 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
c) Spese compensate.
Civitavecchia, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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