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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9402/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN TT Presidente
Dott. HI Delmonte Giudice
Dott. IN Di Peppe Giudice Rel. Est
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.8.2025 da
Parte_1 nata Torino il 24.10.1968 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Milani presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Rovoletto presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. , cittadina italiana;
Persona_1 C.F._3
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. , cittadino italiano;
Parte_3 C.F._4 pagina 1 di 4 nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. , cittadino italiano. Parte_4 C.F._5
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/08/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita in Milano, via Tolstoi n. 1, cointestata alle parti, è assegnata, con tutto quanto l'arreda, unitamente a due cantine, un box e un posto moto, alla SI , con la quale Pt_1 continueranno a vivere i due figli maggiorenni e . Pt_3 Pt_4
Il Sig. potrà continuare ad usufruire di un box e di una cantina siti in Milano, Via Tolstoi n. 1, Pt_2 cointestati alle parti. Il Signor si impegna a rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 30.11.2025 trasferendosi Pt_2 altrove ed asportando i propri effetti personali. La SI terrà a proprio carico il pagamento delle utenze domestiche e della TARI della casa Pt_1 familiare, mentre le spese condominiali ordinarie e straordinarie saranno sostenute dai Signori e Pt_2
nella misura del 50% ciascuno, il tutto con decorrenza a far data dal rilascio da parte del Sig. Pt_1 della casa familiare. Pt_2
Il Sig. terrà a proprio esclusivo carico il pagamento del premio annuo dell'assicurazione sulla Pt_2 casa. 2) A far data dalla mensilità del rilascio della casa familiare da parte del Sig. e in ogni caso Pt_2
a decorrere dalla mensilità di dicembre 2025, il Sig. corrisponderà, quale contributo per il Pt_2 mantenimento dei due figli e , l'assegno mensile di Euro 2.500,00 (Euro 1.250,00 per Pt_3 Pt_4 ciascun figlio), da versarsi in via anticipata a favore della SI entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 per dodici mensilità, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò fino all'indipendenza economica dei figli. 3) Il Sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno di tutti e tre i figli Pt_2 secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano a giugno 2025 con le seguenti precisazioni ed integrazioni:
• il padre terrà a proprio carico, altresì, le assicurazioni, i bolli, i tagliandi e le eventuali multe e danni da sinistri relativi ai 2 motorini intestati alla madre ma utilizzati dai figli, le rate del finanziamento contratto dalla SI per l'acquisto dell'autovettura Panda alla stessa intestata, Pt_1 nonché le multe e tutti i costi, ivi comprese le spese legali, relativi al procedimento attualmente pendente avanti il Giudice di Pace di Milano (prossima udienza dicembre 2025);
• il padre terrà a proprio carico le multe e i danni per eventuali sinistri che dovessero derivare dall'utilizzo da parte dei figli dell'autovettura Panda, intestata alla SI;
Pt_1
• i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno l'assicurazione, il bollo e i tagliandi dell'autovettura Panda, mentre la madre terrà a proprio esclusivo carico il costo del carburante per l'autovettura Panda e per i motorini utilizzati dai figli;
• il padre terrà a proprio carico le paghette dei figli e i costi per le vacanze che i figli effettueranno senza i genitori, prendendo accordi direttamente con gli stessi. 4) Il Sig. continuerà a provvedere al pagamento delle spese universitarie e post- Pt_2 pagina 2 di 4 universitarie della figlia HI e all'integrale mantenimento della figlia fino alla sua indipendenza economica.
5) I signori e si impegnano a conferire entro il 30 settembre 2028 mandato a vendere Pt_1 Pt_2 la casa familiare cointestata, sita in Milano, Via Tolstoj n. 1, ad un operatore immobiliare o ad un'agenzia immobiliare scelti di comune accordo. Il prezzo, escluso l'arredamento, sarà determinato dalle parti tenendo conto dei valori di mercato della zona e delle indicazioni dell'agenzia immobiliare. Il ricavato della vendita, previa detrazione di ogni spesa (imposte, tasse, provvigioni, spese notarili, comprensive dell'onorario del Notaio), sarà incassato dai Signori e nella misura del 50% Pt_1 Pt_2 ciascuno.
6) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. IN Di Peppe Dott. NN TT
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN TT Presidente
Dott. HI Delmonte Giudice
Dott. IN Di Peppe Giudice Rel. Est
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.8.2025 da
Parte_1 nata Torino il 24.10.1968 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Milani presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Rovoletto presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. , cittadina italiana;
Persona_1 C.F._3
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. , cittadino italiano;
Parte_3 C.F._4 pagina 1 di 4 nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. , cittadino italiano. Parte_4 C.F._5
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/08/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita in Milano, via Tolstoi n. 1, cointestata alle parti, è assegnata, con tutto quanto l'arreda, unitamente a due cantine, un box e un posto moto, alla SI , con la quale Pt_1 continueranno a vivere i due figli maggiorenni e . Pt_3 Pt_4
Il Sig. potrà continuare ad usufruire di un box e di una cantina siti in Milano, Via Tolstoi n. 1, Pt_2 cointestati alle parti. Il Signor si impegna a rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 30.11.2025 trasferendosi Pt_2 altrove ed asportando i propri effetti personali. La SI terrà a proprio carico il pagamento delle utenze domestiche e della TARI della casa Pt_1 familiare, mentre le spese condominiali ordinarie e straordinarie saranno sostenute dai Signori e Pt_2
nella misura del 50% ciascuno, il tutto con decorrenza a far data dal rilascio da parte del Sig. Pt_1 della casa familiare. Pt_2
Il Sig. terrà a proprio esclusivo carico il pagamento del premio annuo dell'assicurazione sulla Pt_2 casa. 2) A far data dalla mensilità del rilascio della casa familiare da parte del Sig. e in ogni caso Pt_2
a decorrere dalla mensilità di dicembre 2025, il Sig. corrisponderà, quale contributo per il Pt_2 mantenimento dei due figli e , l'assegno mensile di Euro 2.500,00 (Euro 1.250,00 per Pt_3 Pt_4 ciascun figlio), da versarsi in via anticipata a favore della SI entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1 per dodici mensilità, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò fino all'indipendenza economica dei figli. 3) Il Sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno di tutti e tre i figli Pt_2 secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano a giugno 2025 con le seguenti precisazioni ed integrazioni:
• il padre terrà a proprio carico, altresì, le assicurazioni, i bolli, i tagliandi e le eventuali multe e danni da sinistri relativi ai 2 motorini intestati alla madre ma utilizzati dai figli, le rate del finanziamento contratto dalla SI per l'acquisto dell'autovettura Panda alla stessa intestata, Pt_1 nonché le multe e tutti i costi, ivi comprese le spese legali, relativi al procedimento attualmente pendente avanti il Giudice di Pace di Milano (prossima udienza dicembre 2025);
• il padre terrà a proprio carico le multe e i danni per eventuali sinistri che dovessero derivare dall'utilizzo da parte dei figli dell'autovettura Panda, intestata alla SI;
Pt_1
• i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno l'assicurazione, il bollo e i tagliandi dell'autovettura Panda, mentre la madre terrà a proprio esclusivo carico il costo del carburante per l'autovettura Panda e per i motorini utilizzati dai figli;
• il padre terrà a proprio carico le paghette dei figli e i costi per le vacanze che i figli effettueranno senza i genitori, prendendo accordi direttamente con gli stessi. 4) Il Sig. continuerà a provvedere al pagamento delle spese universitarie e post- Pt_2 pagina 2 di 4 universitarie della figlia HI e all'integrale mantenimento della figlia fino alla sua indipendenza economica.
5) I signori e si impegnano a conferire entro il 30 settembre 2028 mandato a vendere Pt_1 Pt_2 la casa familiare cointestata, sita in Milano, Via Tolstoj n. 1, ad un operatore immobiliare o ad un'agenzia immobiliare scelti di comune accordo. Il prezzo, escluso l'arredamento, sarà determinato dalle parti tenendo conto dei valori di mercato della zona e delle indicazioni dell'agenzia immobiliare. Il ricavato della vendita, previa detrazione di ogni spesa (imposte, tasse, provvigioni, spese notarili, comprensive dell'onorario del Notaio), sarà incassato dai Signori e nella misura del 50% Pt_1 Pt_2 ciascuno.
6) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. IN Di Peppe Dott. NN TT
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4