Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00632/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EA EN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati, Elisabetta Alexandra Scotti, Elena Capone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Carabinieri Lecce Gruppo Forestale Taranto, Guardia di Finanza Comando Provinciale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Comune di GR, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Geninatti Saté, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, Arpa Puglia, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti- Ager, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
i) del provvedimento prot. n. 986/2021 del 13.01.2021 emanato dal Settore Pianificazione e EN della Provincia di Taranto e notificato tramite PEC in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto “EA EN S.r.l.- III° lotto Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in agro di GR (TA)-Adempimenti conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5985/2019: Diffida”; ii) della comunicazione prot. n. 6136/2021 del 24.02.2021 del Settore Pianificazione e EN della Provincia di Taranto, notificata tramite PEC in pari data alla ricorrente, nonché delle comunicazioni in essa richiamate e allegate, avente ad oggetto “EA EN S.r.l.- III° lotto Discarica per rifiuti speciali non pericolosi in agro di GR (TA)-attività di rimozione dei rifiuti conferiti in esubero rispetto alle quantità autorizzate con D.D. 426/2008: Tavolo Tecnico”; iii) di ogni altro atto e comportamento, anche allo stato non conosciuto, preordinato, consequenziale e connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EA EN S.r.l. il 14/4/2022:
- del provvedimento della Provincia di Taranto avente ad “Oggetto: EA EN s.r.l. – III Lotto Discarica per rifiuti speciali non pericolosi di GR (TA) – Adempimenti conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5985/2019. Riscontro a diffida. Trasmissione Proposta Piano di Indagine. COMUNICAZIONI. Rif: Nota EA EN prot. 583/2021, acquisita al prot. prov.le n. 0012834/2021 del 20/04/2021”, a firma del Dirigente ad interim Avv. Stefano Semeraro, notificato in data 10.02.2022 con prot. n. 4439/2022; nonché di ogni altro atto e comportamento, anche allo stato non conosciuto, preordinato, consequenziale e connesso, inclusi i provvedimenti impugnati con il ricorso principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa AR VA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. La società EA EN ha chiesto l’annullamento degli atti più puntualmente indicati in epigrafe, sulla scorta di articolati motivi di gravame; nel corso del giudizio ha, poi, presentato ricorso per motivi aggiunti avverso gli atti prima citati.
Si sono costituite le Amministrazioni resistenti in precedenza indicate, chiedendo la reiezione del gravame.
Con memoria in data 17.12.2025 la parte ricorrente ha dichiarato esser venuto meno l’interesse alla decisione del merito della causa.
Il solo Comune di GR, nel prenderne atto, ha insistito per la vittoria delle spese di lite.
2. In ragione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio, pur tenuto conto di quanto richiesto dal Comune di GR, ritiene che la natura in rito della presente decisione, che prescinde da ogni apprezzamento del merito della controversia, giustifichi la decisione di compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, celebratosi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IZ MO, Presidente FF
AR VA, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AR VA | IZ MO |
IL SEGRETARIO