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Ordinanza cautelare 24 ottobre 2018
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Sentenza 28 novembre 2022
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Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
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Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05142/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02149 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05142/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5142 del 2023, proposto da E-Distribuzione
S.p.A. - Società con NI OC (Enel Italia S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Nicolì e
Carmine Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Francesca Nappi in Roma, piazza
San Saturnino, 5
contro
Comune Brindisi, non costituito in giudizio
nei confronti
Regione Puglia, Condominio via del Mare n. 56/A Brindisi, non costituiti in giudizio N. 05142/2023 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1874/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. RG EU;
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento dell'ordinanza del 18 maggio del 2018 n. 209, con cui il Dirigente del
Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi ha ordinato la demolizione di una cabina di trasformazione MT/BT (identificato come impianto
110), sita alla Via del Mare n. 56 del Comune di Brindisi (in catasto terreni fg. 190, part. 3619), e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello: errores in iudicando:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001; Eccesso di potere per falsità del presupposto e carenza di istruttoria; Violazione dell'art. 12 L.R. Puglia n.
25/2008.
2. Sebbene sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il Comune di
Brindisi.
3. In diritto si osserva che l'odierna parte appellante, quale concessionaria nazionale del servizio di distribuzione dell'energia, è proprietaria di una cabina elettrica di trasformazione Media Tensione/Bassa Tensione sita nel Comune di Brindisi alla via N. 05142/2023 REG.RIC.
del Mare n. 56 (identificata come impianto 110) e distinta in catasto al foglio n. 190, part. 3619.
La cabina è stata realizzata su un terreno concesso a tal fine in locazione dall'Istituto
Nazionale Alloggi dei Dipendenti Pubblici alla Società Generale Pugliese di
Elettricità, per atto autenticato dal notaio Mario Traiano dell'11 settembre 1956 (Rep.
n. 241) e dal notaio Vito De Pinto di Bari il 27 ottobre 1956 e registrato a Bari il
27.10.1956 al n. 6325.
A partire dall'anno 1962, in seguito alla nazionalizzazione del settore elettrico, gli impianti della Società Generale Pugliese di Elettricità venivano trasferiti all'E.N.E.L.
e, a seguito della privatizzazione, passavano in proprietà della società appellante.
Compulsato dalla Regione Puglia che trasmetteva la nota prot. nr. 84071 pervenuta il
2 novembre del 2015, il Comune di Brindisi con nota dell'11 gennaio del 2016 chiedeva informazioni sui titoli urbanistico-edilizi legittimanti la costruzione del manufatto in questione, e la data di realizzazione dello stesso.
Il Comune rilevava che non vi era traccia dell'esistenza delle cabine sino all'atto di rilascio del certificato di agibilità delle palazzine del 2 dicembre del 1958, rispetto alle quali la cabina era servente, certificato che comunque non conteneva riferimenti alla realizzazione della cabina. Nella relazione istruttoria del 19 ottobre del 2017 si evidenzia che la presenza della cabina risulta evidente solo da un'aerofotogrammetria del luglio 1967.
L'ente ENEL riscontrava, con nota del 17 febbraio del 2016 – 0107887 la suddetta istanza affermando che l'intervento non era soggetto al rilascio di licenze o autorizzazioni, essendo stato realizzato prima dell' 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (cd. “Legge ponte”).
Diversamente opinando, con la nota del 4 agosto del 2017, n. 72278, il Comune di
Brindisi comunicava l'avvio del procedimento di accertamento di abusivismo edilizio. N. 05142/2023 REG.RIC.
Infine, con ordinanza dirigenziale del 18 maggio 2018 n. 209, il Comune di Brindisi disponeva la demolizione delle opere abusive consistenti, punto 1) nella cabina elettrica di trasformazione MT/BT e punto 2) in un altro piccolo manufatto terraneo con adiacente pensilina realizzati tra la già citata cabina di trasformazione.
Nella motivazione, il Comune specificava di essersi dotato di specifico Regolamento
Edilizio già dal 1930, e che l'art. 12 di esso imponeva a “chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare edifici sino 1500 mt. dalla cinta daziaria e fino a 1000 mt. dalla sponda del mare del seno di ponente (contrada Casale)” di “farne denuncia al podestà, presentandogli i disegni.”
Inoltre, richiamando l'art. 3 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, il
Comune di Brindisi riteneva che vi fosse comunque l'obbligo di munirsi di licenza edilizia. In aggiunta, in data 6 luglio del 1964 era stato adottato il Piano comunale di
Fabbricazione con il quale si richiedeva la licenza edilizia per la costruzione di immobili su tutto il territorio comunale.
Con nota del 13 settembre del 2018 prot. 89293, il rappresentante del condominio di
Via del Mare 56/A comunicava e documentava l'avvenuta demolizione delle opere di carattere precario di cui al punto 2) dell'ordinanza di demolizione.
Avverso l'ordinanza di demolizione, nella parte riferibile alla cabina elettrica di trasformazione, la società e-distribuzione S.p.A. proponeva ricorso al TAR Campania.
Peraltro, nelle more del giudizio, presentava anche istanza di accertamento di conformità assunta con prot. n. 90195 del 17 settembre del 2018.
In data 28 dicembre del 2018, nella relazione tecnica di accompagnamento all'istanza si esprimeva parere favorevole, considerando che l'opera è di urbanizzazione primaria ed è necessaria per assicurare l'idoneità insediativa in senso tecnico, rendendo possibile l'uso degli edifici.
La sentenza impugnata, come detto, ha rigettato il ricorso. N. 05142/2023 REG.RIC.
4. L'unico motivo di appello censura la decisione di prime cure per avere omesso di valutare la natura pertinenziale ed accessoria dell'impianto, posto a servizio di un notevole numero di edifici– e peraltro realizzato in epoca risalente - rispetto al servizio di corrente elettrica.
Secondo la parte appellante il provvedimento impugnato sarebbe anche in contrasto con le previsioni di cui all'art. 12 della L. Regionale Puglia n. 25 del 2008 oggi in vigore che, al comma 3, esclude che, per la realizzazione di linee ed impianti elettrici, sia necessario il permesso di costruire o altro titolo abilitativo.
4.1. Il motivo è fondato.
4.1.1. Innanzitutto è da condividere l'obiezione che fa valere – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - la natura pertinenziale del bene in oggetto, trattandosi di impianto tecnologico che serve, incontestatamente, circa duecento utenze della zona.
4.1.2. Questo dimostra che siamo in presenza di una pertinenza a servizio dei condomini di cui sopra, immobili rispetto ai quali il suddetto bene non si limita a potenziarne il godimento, ma rappresenta presupposto indispensabile di quest'ultimo, potendosi senza dubbio qualificare quale pertinenza necessaria.
4.1.3. Del resto questa stessa definizione risulta contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento del 28 dicembre del 2018, che definisce il manufatto quale necessaria opera di urbanizzazione primaria.
4.1.4. Ancora è significativo che detto impianto è stato installato in base a concessione rilasciata da un ente pubblico (l'allora esistente dall'Istituto Nazionale Alloggi dei
Dipendenti Pubblici), il che fa del concessionario un organo indiretto della Pubblica amministrazione, assimilabile, in parte qua, ad un ente pubblico. E anche questa qualificazione non è indifferente, a conferma della natura pertinenziale, e indispensabile, del manufatto. N. 05142/2023 REG.RIC.
4.1.5. Né può essere valorizzata – in senso contrario – la dimensione del manufatto.
Invero quella di pertinenzialità è nozione funzionale e non strutturale, ed oltre tutto – anche considerato che, come si dirà, si tratta di un impianto edificato in epoca remota
– il suo volume si giustifica in ragione della necessità della produzione di energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'utenza, considerazione che, invece di escluderla, ne conferma la natura strumentale ed accessoria ad un servizio indispensabile.
In altre parole, dovendosi rapportare la dimensione del manufatto alla quantità del servizio da erogare, il suo volume conferma che esso si trova in una indivisibile connessione funzionale con detti immobili.
4.2. Venendo alla prospettata necessità del permesso di costruire, si osserva che la deduzione, oltre a non trovare favorevoli riscontri in atti, contrasta anche con l'obiettiva incertezza in ordine al se effettivamente la realizzazione del manufatto non venne, illo tempore, autorizzata.
4.2.1. Infatti la sua installazione va temporalmente collocata, al più tardi, al 2 dicembre del 1958, ossia quando fu rilasciato il certificato di agibilità delle palazzine rispetto alle quali esso era servente, perché tra i requisiti richiesti per dichiarare agibili i fabbricati, vi era certamente anche l'allaccio alla rete elettrica. Dunque, se non vi fosse stato l'impianto, l'attestazione non avrebbe potuto essere rilasciata.
4.2.2. Perciò – proprio considerando il tempo trascorso – non si può escludere che il titolo edilizio sia andato smarrito e non sia più reperibile.
4.2.3. Anche a voler trascurare quanto precede, l'ordinanza di demolizione impugnata, già con riferimento al tempo di realizzazione del manufatto, è affetta da eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, laddove si tenga conto che – come appena osservato - è stato edificato circa settanta anni fa, rappresenta un abuso non particolarmente voluminoso, (circa 23 metri quadri) ed N. 05142/2023 REG.RIC.
insiste in un'area cortilizia privata. Inoltre è stato realizzato con la stipulazione di un valido contratto di diritto privato che accedeva ad un provvedimento di concessione.
4.2.4. Tutte le circostanze appena enumerate avrebbero altresì dovuto indurre l'amministrazione ad un supplemento di istruttoria, al fine di vagliare l'esistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla demolizione del manufatto, anche tenendo conto degli interessi privati che invece deponevano per il suo mantenimento.
4.3. E tanto a maggior ragione considerando che è altresì dubbio che, per la sua realizzazione fosse necessaria, allora, una licenza edilizia, e sia necessario, oggi, un permesso di costruire.
4.3.1. Sotto il primo aspetto, considerato che la data di realizzazione era precedente sia all'entrata in vigore della cd. legge. Ponte, che dal 1° gennaio del 1968 generalizzò
l'obbligo della licenza edilizia, che all'adozione, nel 1964, del piano di fabbricazione di Brindisi, si può escludere che il manufatto dovesse rispettare le prescrizioni di dettaglio del ricordato piano attuativo e/o comunque che per la sua edificazione fosse necessario un titolo edilizio.
4.3.1.1. E' pur vero che ai sensi del regolamento edilizio comunale di Brindisi del
1930, la licenza edilizia, a norma del capo 2° dell'art. 12, era già richiesta per le edificazioni sul territorio comunale, ma è quanto mai dubitabile – se non senz'altro da escludere – che le suddette previsioni – rivolte “ad edifici posti sino a 1500 mt. dalla cinta daziaria e fino a 100 mt. dalla sponda del mare del seno di ponente” fossero applicabili anche ai volumi tecnici, posti a servizio delle abitazioni, come il manufatto di cui si discute. Il che peraltro esclude anche l'applicabilità dell'art.3 del D.l. n. 2105 del 1937 che ai regolamenti comunali rinviava.
4.3.1.2. D'altronde che le deduzioni della parte appellante siano corrette e condivisibili anche su questo punto, sembra confermato dal fatto che, in sede di relazione tecnica, come già ricordato, il 28 dicembre del 2018 è stato espresso un parere favorevole alla sanatoria dell'intervento. N. 05142/2023 REG.RIC.
4.4. Infine deve dichiararsi anche fondata l'eccezione che contesta la violazione dell'art. 12 della L.R. Puglia n. 25/2008 che, al comma 1 espressamente prevede che
“La realizzazione di linee e impianti elettrici, fatto salvo per le opere edilizie adibite
a cabine in aree private e facenti parte della rete interna dell'utente, non è soggetta a permesso a costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio disciplinati dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A)”. E al comma 3 che: “La costruzione di opere edilizie da adibire a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è assentita in seno al procedimento di autorizzazione delle opere elettriche che sono destinate ad accogliere. In tali casi, la domanda di autorizzazione prevista nell'articolo 5 è corredata anche del progetto esecutivo delle opere edilizie. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 17 del d.p.r. 380/2001 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l'area interessata.”
Tale disposizione prevede infatti che un impianto della tipologia di quello demolendo, potrebbe essere oggi realizzato senza la necessità di un permesso di costruire. Di tal che il provvedimento demolitorio impugnato si pone in evidente contrasto con essa, sol che si consideri che la sua esecuzione non impedirebbe alla parte appellante, immediatamente dopo, di procedere alla ri-edificazione del manufatto.
Il che dimostra che il suddetto provvedimento è illegittimo perché, oltre a violare la suddetta disposizione, è anche contrario ai principi di ragionevolezza ed efficienza dell'azione amministrativa.
5. Questi motivi inducono all'accoglimento dell'appello, e, per l'effetto, all'annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giustificate ragioni per compensare virtualmente le spese del doppio grado di giudizio. N. 05142/2023 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI SA, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
RG EU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RG EU DI SA N. 05142/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02149 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05142/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5142 del 2023, proposto da E-Distribuzione
S.p.A. - Società con NI OC (Enel Italia S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Nicolì e
Carmine Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Francesca Nappi in Roma, piazza
San Saturnino, 5
contro
Comune Brindisi, non costituito in giudizio
nei confronti
Regione Puglia, Condominio via del Mare n. 56/A Brindisi, non costituiti in giudizio N. 05142/2023 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1874/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. RG EU;
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento dell'ordinanza del 18 maggio del 2018 n. 209, con cui il Dirigente del
Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi ha ordinato la demolizione di una cabina di trasformazione MT/BT (identificato come impianto
110), sita alla Via del Mare n. 56 del Comune di Brindisi (in catasto terreni fg. 190, part. 3619), e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello: errores in iudicando:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001; Eccesso di potere per falsità del presupposto e carenza di istruttoria; Violazione dell'art. 12 L.R. Puglia n.
25/2008.
2. Sebbene sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il Comune di
Brindisi.
3. In diritto si osserva che l'odierna parte appellante, quale concessionaria nazionale del servizio di distribuzione dell'energia, è proprietaria di una cabina elettrica di trasformazione Media Tensione/Bassa Tensione sita nel Comune di Brindisi alla via N. 05142/2023 REG.RIC.
del Mare n. 56 (identificata come impianto 110) e distinta in catasto al foglio n. 190, part. 3619.
La cabina è stata realizzata su un terreno concesso a tal fine in locazione dall'Istituto
Nazionale Alloggi dei Dipendenti Pubblici alla Società Generale Pugliese di
Elettricità, per atto autenticato dal notaio Mario Traiano dell'11 settembre 1956 (Rep.
n. 241) e dal notaio Vito De Pinto di Bari il 27 ottobre 1956 e registrato a Bari il
27.10.1956 al n. 6325.
A partire dall'anno 1962, in seguito alla nazionalizzazione del settore elettrico, gli impianti della Società Generale Pugliese di Elettricità venivano trasferiti all'E.N.E.L.
e, a seguito della privatizzazione, passavano in proprietà della società appellante.
Compulsato dalla Regione Puglia che trasmetteva la nota prot. nr. 84071 pervenuta il
2 novembre del 2015, il Comune di Brindisi con nota dell'11 gennaio del 2016 chiedeva informazioni sui titoli urbanistico-edilizi legittimanti la costruzione del manufatto in questione, e la data di realizzazione dello stesso.
Il Comune rilevava che non vi era traccia dell'esistenza delle cabine sino all'atto di rilascio del certificato di agibilità delle palazzine del 2 dicembre del 1958, rispetto alle quali la cabina era servente, certificato che comunque non conteneva riferimenti alla realizzazione della cabina. Nella relazione istruttoria del 19 ottobre del 2017 si evidenzia che la presenza della cabina risulta evidente solo da un'aerofotogrammetria del luglio 1967.
L'ente ENEL riscontrava, con nota del 17 febbraio del 2016 – 0107887 la suddetta istanza affermando che l'intervento non era soggetto al rilascio di licenze o autorizzazioni, essendo stato realizzato prima dell' 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (cd. “Legge ponte”).
Diversamente opinando, con la nota del 4 agosto del 2017, n. 72278, il Comune di
Brindisi comunicava l'avvio del procedimento di accertamento di abusivismo edilizio. N. 05142/2023 REG.RIC.
Infine, con ordinanza dirigenziale del 18 maggio 2018 n. 209, il Comune di Brindisi disponeva la demolizione delle opere abusive consistenti, punto 1) nella cabina elettrica di trasformazione MT/BT e punto 2) in un altro piccolo manufatto terraneo con adiacente pensilina realizzati tra la già citata cabina di trasformazione.
Nella motivazione, il Comune specificava di essersi dotato di specifico Regolamento
Edilizio già dal 1930, e che l'art. 12 di esso imponeva a “chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare edifici sino 1500 mt. dalla cinta daziaria e fino a 1000 mt. dalla sponda del mare del seno di ponente (contrada Casale)” di “farne denuncia al podestà, presentandogli i disegni.”
Inoltre, richiamando l'art. 3 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, il
Comune di Brindisi riteneva che vi fosse comunque l'obbligo di munirsi di licenza edilizia. In aggiunta, in data 6 luglio del 1964 era stato adottato il Piano comunale di
Fabbricazione con il quale si richiedeva la licenza edilizia per la costruzione di immobili su tutto il territorio comunale.
Con nota del 13 settembre del 2018 prot. 89293, il rappresentante del condominio di
Via del Mare 56/A comunicava e documentava l'avvenuta demolizione delle opere di carattere precario di cui al punto 2) dell'ordinanza di demolizione.
Avverso l'ordinanza di demolizione, nella parte riferibile alla cabina elettrica di trasformazione, la società e-distribuzione S.p.A. proponeva ricorso al TAR Campania.
Peraltro, nelle more del giudizio, presentava anche istanza di accertamento di conformità assunta con prot. n. 90195 del 17 settembre del 2018.
In data 28 dicembre del 2018, nella relazione tecnica di accompagnamento all'istanza si esprimeva parere favorevole, considerando che l'opera è di urbanizzazione primaria ed è necessaria per assicurare l'idoneità insediativa in senso tecnico, rendendo possibile l'uso degli edifici.
La sentenza impugnata, come detto, ha rigettato il ricorso. N. 05142/2023 REG.RIC.
4. L'unico motivo di appello censura la decisione di prime cure per avere omesso di valutare la natura pertinenziale ed accessoria dell'impianto, posto a servizio di un notevole numero di edifici– e peraltro realizzato in epoca risalente - rispetto al servizio di corrente elettrica.
Secondo la parte appellante il provvedimento impugnato sarebbe anche in contrasto con le previsioni di cui all'art. 12 della L. Regionale Puglia n. 25 del 2008 oggi in vigore che, al comma 3, esclude che, per la realizzazione di linee ed impianti elettrici, sia necessario il permesso di costruire o altro titolo abilitativo.
4.1. Il motivo è fondato.
4.1.1. Innanzitutto è da condividere l'obiezione che fa valere – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - la natura pertinenziale del bene in oggetto, trattandosi di impianto tecnologico che serve, incontestatamente, circa duecento utenze della zona.
4.1.2. Questo dimostra che siamo in presenza di una pertinenza a servizio dei condomini di cui sopra, immobili rispetto ai quali il suddetto bene non si limita a potenziarne il godimento, ma rappresenta presupposto indispensabile di quest'ultimo, potendosi senza dubbio qualificare quale pertinenza necessaria.
4.1.3. Del resto questa stessa definizione risulta contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento del 28 dicembre del 2018, che definisce il manufatto quale necessaria opera di urbanizzazione primaria.
4.1.4. Ancora è significativo che detto impianto è stato installato in base a concessione rilasciata da un ente pubblico (l'allora esistente dall'Istituto Nazionale Alloggi dei
Dipendenti Pubblici), il che fa del concessionario un organo indiretto della Pubblica amministrazione, assimilabile, in parte qua, ad un ente pubblico. E anche questa qualificazione non è indifferente, a conferma della natura pertinenziale, e indispensabile, del manufatto. N. 05142/2023 REG.RIC.
4.1.5. Né può essere valorizzata – in senso contrario – la dimensione del manufatto.
Invero quella di pertinenzialità è nozione funzionale e non strutturale, ed oltre tutto – anche considerato che, come si dirà, si tratta di un impianto edificato in epoca remota
– il suo volume si giustifica in ragione della necessità della produzione di energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'utenza, considerazione che, invece di escluderla, ne conferma la natura strumentale ed accessoria ad un servizio indispensabile.
In altre parole, dovendosi rapportare la dimensione del manufatto alla quantità del servizio da erogare, il suo volume conferma che esso si trova in una indivisibile connessione funzionale con detti immobili.
4.2. Venendo alla prospettata necessità del permesso di costruire, si osserva che la deduzione, oltre a non trovare favorevoli riscontri in atti, contrasta anche con l'obiettiva incertezza in ordine al se effettivamente la realizzazione del manufatto non venne, illo tempore, autorizzata.
4.2.1. Infatti la sua installazione va temporalmente collocata, al più tardi, al 2 dicembre del 1958, ossia quando fu rilasciato il certificato di agibilità delle palazzine rispetto alle quali esso era servente, perché tra i requisiti richiesti per dichiarare agibili i fabbricati, vi era certamente anche l'allaccio alla rete elettrica. Dunque, se non vi fosse stato l'impianto, l'attestazione non avrebbe potuto essere rilasciata.
4.2.2. Perciò – proprio considerando il tempo trascorso – non si può escludere che il titolo edilizio sia andato smarrito e non sia più reperibile.
4.2.3. Anche a voler trascurare quanto precede, l'ordinanza di demolizione impugnata, già con riferimento al tempo di realizzazione del manufatto, è affetta da eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, laddove si tenga conto che – come appena osservato - è stato edificato circa settanta anni fa, rappresenta un abuso non particolarmente voluminoso, (circa 23 metri quadri) ed N. 05142/2023 REG.RIC.
insiste in un'area cortilizia privata. Inoltre è stato realizzato con la stipulazione di un valido contratto di diritto privato che accedeva ad un provvedimento di concessione.
4.2.4. Tutte le circostanze appena enumerate avrebbero altresì dovuto indurre l'amministrazione ad un supplemento di istruttoria, al fine di vagliare l'esistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla demolizione del manufatto, anche tenendo conto degli interessi privati che invece deponevano per il suo mantenimento.
4.3. E tanto a maggior ragione considerando che è altresì dubbio che, per la sua realizzazione fosse necessaria, allora, una licenza edilizia, e sia necessario, oggi, un permesso di costruire.
4.3.1. Sotto il primo aspetto, considerato che la data di realizzazione era precedente sia all'entrata in vigore della cd. legge. Ponte, che dal 1° gennaio del 1968 generalizzò
l'obbligo della licenza edilizia, che all'adozione, nel 1964, del piano di fabbricazione di Brindisi, si può escludere che il manufatto dovesse rispettare le prescrizioni di dettaglio del ricordato piano attuativo e/o comunque che per la sua edificazione fosse necessario un titolo edilizio.
4.3.1.1. E' pur vero che ai sensi del regolamento edilizio comunale di Brindisi del
1930, la licenza edilizia, a norma del capo 2° dell'art. 12, era già richiesta per le edificazioni sul territorio comunale, ma è quanto mai dubitabile – se non senz'altro da escludere – che le suddette previsioni – rivolte “ad edifici posti sino a 1500 mt. dalla cinta daziaria e fino a 100 mt. dalla sponda del mare del seno di ponente” fossero applicabili anche ai volumi tecnici, posti a servizio delle abitazioni, come il manufatto di cui si discute. Il che peraltro esclude anche l'applicabilità dell'art.3 del D.l. n. 2105 del 1937 che ai regolamenti comunali rinviava.
4.3.1.2. D'altronde che le deduzioni della parte appellante siano corrette e condivisibili anche su questo punto, sembra confermato dal fatto che, in sede di relazione tecnica, come già ricordato, il 28 dicembre del 2018 è stato espresso un parere favorevole alla sanatoria dell'intervento. N. 05142/2023 REG.RIC.
4.4. Infine deve dichiararsi anche fondata l'eccezione che contesta la violazione dell'art. 12 della L.R. Puglia n. 25/2008 che, al comma 1 espressamente prevede che
“La realizzazione di linee e impianti elettrici, fatto salvo per le opere edilizie adibite
a cabine in aree private e facenti parte della rete interna dell'utente, non è soggetta a permesso a costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio disciplinati dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A)”. E al comma 3 che: “La costruzione di opere edilizie da adibire a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è assentita in seno al procedimento di autorizzazione delle opere elettriche che sono destinate ad accogliere. In tali casi, la domanda di autorizzazione prevista nell'articolo 5 è corredata anche del progetto esecutivo delle opere edilizie. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 17 del d.p.r. 380/2001 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l'area interessata.”
Tale disposizione prevede infatti che un impianto della tipologia di quello demolendo, potrebbe essere oggi realizzato senza la necessità di un permesso di costruire. Di tal che il provvedimento demolitorio impugnato si pone in evidente contrasto con essa, sol che si consideri che la sua esecuzione non impedirebbe alla parte appellante, immediatamente dopo, di procedere alla ri-edificazione del manufatto.
Il che dimostra che il suddetto provvedimento è illegittimo perché, oltre a violare la suddetta disposizione, è anche contrario ai principi di ragionevolezza ed efficienza dell'azione amministrativa.
5. Questi motivi inducono all'accoglimento dell'appello, e, per l'effetto, all'annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giustificate ragioni per compensare virtualmente le spese del doppio grado di giudizio. N. 05142/2023 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI SA, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
RG EU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RG EU DI SA N. 05142/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO