Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2149
TAR
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2018
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TAR
Sentenza 28 novembre 2022
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CS
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Natura pertinenziale dell'impianto

    Il Consiglio di Stato condivide l'obiezione sulla natura pertinenziale del bene, trattandosi di un impianto tecnologico che serve circa duecento utenze, potenziando il godimento degli immobili e rappresentandone un presupposto indispensabile. La relazione tecnica di accompagnamento definisce il manufatto come necessaria opera di urbanizzazione primaria. La concessione rilasciata da un ente pubblico (Istituto Nazionale Alloggi dei Dipendenti Pubblici) conferma la natura pertinenziale e indispensabile del manufatto. La dimensione del manufatto, seppur di circa 23 mq, si giustifica in ragione della necessità della produzione di energia elettrica per soddisfare il fabbisogno dell'utenza, confermando la sua natura strumentale e accessoria.

  • Accolto
    Necessità del permesso di costruire

    Si contesta la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, considerando l'età dell'impianto (circa settanta anni), le dimensioni contenute (circa 23 mq), l'insistenza in area cortilizia privata e la stipulazione di un valido contratto di diritto privato che accedeva ad un provvedimento di concessione. L'amministrazione avrebbe dovuto effettuare un supplemento di istruttoria per vagliare l'interesse pubblico alla demolizione.

  • Accolto
    Dubbio sulla necessità della licenza edilizia all'epoca e del permesso di costruire oggi

    Si esclude che il manufatto dovesse rispettare le prescrizioni di dettaglio del piano attuativo o che per la sua edificazione fosse necessario un titolo edilizio, data la sua realizzazione precedente alla legge ponte e all'adozione del piano di fabbricazione. Si dubita dell'applicabilità del regolamento edilizio comunale del 1930 e dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 2105 del 1937 ai volumi tecnici. Il parere favorevole alla sanatoria conferma la correttezza delle deduzioni.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 12 della L.R. Puglia n. 25/2008

    La disposizione regionale prevede che un impianto della tipologia di quello demolendo potrebbe essere oggi realizzato senza la necessità di un permesso di costruire. Pertanto, il provvedimento demolitorio impugnato si pone in contrasto con tale disposizione, oltre che con i principi di ragionevolezza ed efficienza dell'azione amministrativa, in quanto la sua esecuzione non impedirebbe alla parte appellante di procedere immediatamente alla ri-edificazione del manufatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2149
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2149
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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