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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1210/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Relatore
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2658/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Boston NT_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I102200-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I102200-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I102200-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21987/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
NT/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli la Boston NT_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF503I102200/2024, per l'anno 2018, avente ad oggetto
IRES, IVA ed IRAP, oltre sanzioni, per complessivi € 116.717,00, notificato il 18.11.2024.
Ha premesso che:
l'avviso di accertamento si fondava su informazioni assunte dall'Agenzia delle entrate dal c.d. "Archivio dei Rapporti finanziari” (introdotto dall'art. 11, comma 4 d.l. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) da cui emergevano elementi di incoerenza, in quanto i movimenti in entrata sui conti correnti erano superiori rispetto all'ammontare dei ricavi e/o del volume d'affari oltre l'imposta sul valore aggiunto dichiarati per l'anno d'imposta 2018.
In particolare a fronte dei ricavi dichiarati dalla contribuente per € 617.314,00, emergevano movimentazioni bancarie “in avere” per complessivi € 1.836.592,00.
Conseguentemente l'Ufficio aveva invitato la NT (con invito n. 100495/2024) a fornire giustificazioni in relazione alle movimentazioni bancarie ed a produrre la seguente documentazione: 1)
Copia estratto c/c bancario, copia conto di mastro sia Cassa Banca_1 Banca;
2) Fatture attive e fatture passive;
3) Bilancio tenuto in forma semplificata;
4) Registri Iva.
Le incongruenze rilevate dalla Agenzia delle Entrate venivano giustificate dalla NT. L'Ufficio non riteneva valide tuttavia le giustificazioni fornite in relazione al versamento ricevuto in data 08/01/2018 per
€ 140.000,00 dalla società Società_2 S.r.l. ( “LED) con descrizione “restituzione bonifico errato.
A seguito della contestazione la Boston NT_1 S.r.l., in sede di contraddittorio partecipato offriva elementi (documentazione contabile e bancaria) dimostrando che la somma di € 140.000,00 restituitagli dalla società LED in data 8.01.2018, era stata da essa versata pochi giorni prima, in data 28.12.2017, e costituiva una mera restituzione e non un ricavo di esercizio.
Ha quindi chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto in quanto:
l'accertamento eseguito era basato sull'esito delle risultanze bancarie – anagrafe dei conti - consultate in assenza di autorizzazione del Direttore Nominativo_1 delle entrate a norma dell'art. 32, primo comma, n. 7, del d.p.r. 600/73;
non era stata offerta dalla Agenzia alcuna prova che la somma corrispondesse a ricavi e non invece ad una restituzione di somme già versate alla LED dalla Boston in ragione della revoca della commissione di lavori edili riguardanti l'immobile in Massa (MS), alla Indirizzo_1, inizialmente disposti dalla Boston, con corresponsione dell'anticipo, e poi revocati per più impellenti impegni finanziari che coinvolgevano NT ed in ragione dei rapporti commerciali e compartecipativi tra le due società;
per la mancata valutazione della documentazione giustificativa prodotta dalla società in violazione. Ha ancora osservato che trattandosi di una mera restituzione non era tenuta ad emettere alcun documento fiscale a differenza di quanto ritenuto dall'Ufficio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha osservato che non è prescritta alcuna autorizzazione speciale per accedere ai dati bancari, potendo farlo direttamente tramite l'Archivio dei rapporti Finanziari.
Ha obiettato che l'operazione era ingiustificata e non documentata e che qualora si fosse trattato di un acconto, bisognava emettere fattura e successivamente la nota di credito
Ha presentato memorie la NT con cui ha ribadito le sue argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E' pacifico, sulla base degli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, che la somma di 140.000,00 euro qualificata come ricavo imponibile dalla Agenzia delle Entrate all'esito degli accertamenti compiuti sia stata versata dalla NT alla s.r.l. LED in data 27.12.2021 e dopo dieci giorni oggetto di un nuovo trasferimento da quest'ultima alla NT.
Quest'ultima assume chi si tratti di una restituzione di somma versate in esecuzione di un contratto che non ha avuto poi esecuzione e per questo oggetto di una restituzione alla Associazione_1 s.r.l.
L'Agenzia delle Entrate ritiene tale assunto non provato in quanto non è stata esibita dalla NT alcuna documentazione, neppure copie di corrispondenza e/o note tra le parti.
Orbene tale assunto non può essere condiviso.
La qualificazione della somma come ricavo, a fronte di un movimento finanziario in uscita dal conto delle
NT e di un movimento in entrata solo dieci giorni dopo doveva essere oggetto di prova da parte dell'Ufficio, posto che la ricostruzione della Parte non risulta smentita né con elementi fattuali né con elementi logici.
Al riguardo non appare infatti sufficiente, né dotato della necessaria forza dimostrativa, la circostanza che si tratta di società- aventi la medesima compagine sociale.
L'atto deve pertanto essere annullato.
Le spese devono essere compensate anche in ragione della circostanza che non è stata esibita documentazione all'Agenzia delle Entrate
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Relatore
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2658/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Boston NT_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I102200-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I102200-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I102200-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21987/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
NT/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli la Boston NT_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF503I102200/2024, per l'anno 2018, avente ad oggetto
IRES, IVA ed IRAP, oltre sanzioni, per complessivi € 116.717,00, notificato il 18.11.2024.
Ha premesso che:
l'avviso di accertamento si fondava su informazioni assunte dall'Agenzia delle entrate dal c.d. "Archivio dei Rapporti finanziari” (introdotto dall'art. 11, comma 4 d.l. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) da cui emergevano elementi di incoerenza, in quanto i movimenti in entrata sui conti correnti erano superiori rispetto all'ammontare dei ricavi e/o del volume d'affari oltre l'imposta sul valore aggiunto dichiarati per l'anno d'imposta 2018.
In particolare a fronte dei ricavi dichiarati dalla contribuente per € 617.314,00, emergevano movimentazioni bancarie “in avere” per complessivi € 1.836.592,00.
Conseguentemente l'Ufficio aveva invitato la NT (con invito n. 100495/2024) a fornire giustificazioni in relazione alle movimentazioni bancarie ed a produrre la seguente documentazione: 1)
Copia estratto c/c bancario, copia conto di mastro sia Cassa Banca_1 Banca;
2) Fatture attive e fatture passive;
3) Bilancio tenuto in forma semplificata;
4) Registri Iva.
Le incongruenze rilevate dalla Agenzia delle Entrate venivano giustificate dalla NT. L'Ufficio non riteneva valide tuttavia le giustificazioni fornite in relazione al versamento ricevuto in data 08/01/2018 per
€ 140.000,00 dalla società Società_2 S.r.l. ( “LED) con descrizione “restituzione bonifico errato.
A seguito della contestazione la Boston NT_1 S.r.l., in sede di contraddittorio partecipato offriva elementi (documentazione contabile e bancaria) dimostrando che la somma di € 140.000,00 restituitagli dalla società LED in data 8.01.2018, era stata da essa versata pochi giorni prima, in data 28.12.2017, e costituiva una mera restituzione e non un ricavo di esercizio.
Ha quindi chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto in quanto:
l'accertamento eseguito era basato sull'esito delle risultanze bancarie – anagrafe dei conti - consultate in assenza di autorizzazione del Direttore Nominativo_1 delle entrate a norma dell'art. 32, primo comma, n. 7, del d.p.r. 600/73;
non era stata offerta dalla Agenzia alcuna prova che la somma corrispondesse a ricavi e non invece ad una restituzione di somme già versate alla LED dalla Boston in ragione della revoca della commissione di lavori edili riguardanti l'immobile in Massa (MS), alla Indirizzo_1, inizialmente disposti dalla Boston, con corresponsione dell'anticipo, e poi revocati per più impellenti impegni finanziari che coinvolgevano NT ed in ragione dei rapporti commerciali e compartecipativi tra le due società;
per la mancata valutazione della documentazione giustificativa prodotta dalla società in violazione. Ha ancora osservato che trattandosi di una mera restituzione non era tenuta ad emettere alcun documento fiscale a differenza di quanto ritenuto dall'Ufficio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha osservato che non è prescritta alcuna autorizzazione speciale per accedere ai dati bancari, potendo farlo direttamente tramite l'Archivio dei rapporti Finanziari.
Ha obiettato che l'operazione era ingiustificata e non documentata e che qualora si fosse trattato di un acconto, bisognava emettere fattura e successivamente la nota di credito
Ha presentato memorie la NT con cui ha ribadito le sue argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E' pacifico, sulla base degli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, che la somma di 140.000,00 euro qualificata come ricavo imponibile dalla Agenzia delle Entrate all'esito degli accertamenti compiuti sia stata versata dalla NT alla s.r.l. LED in data 27.12.2021 e dopo dieci giorni oggetto di un nuovo trasferimento da quest'ultima alla NT.
Quest'ultima assume chi si tratti di una restituzione di somma versate in esecuzione di un contratto che non ha avuto poi esecuzione e per questo oggetto di una restituzione alla Associazione_1 s.r.l.
L'Agenzia delle Entrate ritiene tale assunto non provato in quanto non è stata esibita dalla NT alcuna documentazione, neppure copie di corrispondenza e/o note tra le parti.
Orbene tale assunto non può essere condiviso.
La qualificazione della somma come ricavo, a fronte di un movimento finanziario in uscita dal conto delle
NT e di un movimento in entrata solo dieci giorni dopo doveva essere oggetto di prova da parte dell'Ufficio, posto che la ricostruzione della Parte non risulta smentita né con elementi fattuali né con elementi logici.
Al riguardo non appare infatti sufficiente, né dotato della necessaria forza dimostrativa, la circostanza che si tratta di società- aventi la medesima compagine sociale.
L'atto deve pertanto essere annullato.
Le spese devono essere compensate anche in ragione della circostanza che non è stata esibita documentazione all'Agenzia delle Entrate
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.