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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1219 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1219 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. ZANGHERI PALAZZINI GIULIANA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2 dell'Avv. PELLICCIONI GIACOMO (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/07/2025 con il quale Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2 matrimonio celebrato in data 22.07.2017, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi, SI.ra e SI. vivranno separati, fermo Parte_2 Parte_1 restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Santarcangelo di Romagna (RN) via delle Rose n. 10 - di proprietà del SI.
, censita al N.C.E.U. al Foglio 50, Part. 362, Sub 8, Cat. A/3, Cl. 4, cons. 7,01 vani - Parte_1 viene assegnata alla moglie SI.ra , affinchè la medesima vi abiti col figlio minore . Il SI. Pt_2 Per_1 lascerà la casa coniugale entro il giorno 01 agosto 2025 (data in cui la signora ritorna in Pt_1 Pt_2
Italia), trasferendo altrove la propria residenza ed, entro la medesima data, la SI.ra provvederà Pt_2 alla volturazione a proprio nome delle utenze domestiche e della Tassa dei rifiuti. Si dà atto che il garage viene utilizzato in comune con gli altri abitanti dello stabile.
3) il figlio minore , è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 abitativa prevalente e residenza presso la madre SI.ra nell'abitazione coniugale di Santarcangelo Pt_2 di Romagna (RN) via delle Rose n. 10; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, naturali inclinazioni ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, senza modalità né orari prefissati, Per_1 previo accordo da prendersi direttamente con lo stesso – stante l'età del minore - in base gli impegni scolastici e ludico-formativi del medesimo;
5) il padre SI. a titolo di contributo al mantenimento del figlio, corrisponderà alla madre SI.ra Pt_1
, la somma mensile di € 370,00 [trecentosettanta/00], rivalutabile annualmente secondo gli indici Pt_2
Istat, da versarsi entro il 10 di ogni mese con bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative (ivi inclusa polizza assicurativa relativa al ciclomotore, intestato al padre, ma utilizzato esclusivamente dal figlio), da regolarsi secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale [Protocollo redatto dall'Osservatorio sulla Giustizia civile presso il
Tribunale d Bologna] e da corrispondersi previa esibizione delle relative pezze giustificative.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) la SI.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico e Universale per il figlio. Pt_2
7) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia di assegno alimentare o di mantenimento. 8) La casa coniugale di Santarcangelo di Romagna (RN) via delle Rose n. 10 (che viene assegnata alla sig.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti, affinchè vi abiti col figlio minore) è di proprietà esclusiva Pt_2 del SI. , quale bene personale acquistato con mutuo prima del matrimonio, così Parte_1 come sono di proprietà esclusiva del SI. anche tutti i beni ed arredi ivi contenuti;
quest'ultimo Pt_1 asporterà: televisore della cucina, robottino per pulizie, stampante, cyclette.
Mentre, le parti concordano che sono di proprietà esclusiva della signora i seguenti beni presenti Pt_2 nella casa sopra indicata:
- Ingresso: mobile, specchio, vasi, quadri, tranne il quadro raffigurante la madonnina di proprietà del signore tappeto;
Pt_1
- Corridoio: armadio;
- Sala: divano, mobile, tavolino in vetro, tappeto;
- Cucina: ferro da stiro, frullatore, macchina per fare la pasta, bilancia e accessori, lampada, n. 3 mensole, tovaglia, cuscini, tende;
- Camera da letto: materasso matrimoniale, televisore, lenzuola, coperte, asciugamani, tende, quadri, piumone, vestiti e scarpe della SI.ra ; Pt_2
- Bagno: accessori per capelli (piastra, asciugacapelli, spazzola elettrica, creme e cosmetici di vario tipo);
- Bicicletta.
- Zanzariere le ha acquistate la signora ma rimarranno nella casa coniugale, senza nulla avere a Pt_2 pretendere;
- Pavimento e rivestimento cucina (il cui materiale è stato interamente pagato dalla signora , Pt_2 mentre la mano d'opera/posatore è stata pagato dal SI. rimarranno nella casa coniugale senza Pt_1 nulla avere a pretendere. I coniugi concordano che lo stereo viene lasciato nella casa coniugale a beneficio del figlio.
9) I coniugi esprimono il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
10) Sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi difensori per autentica delle firme e rinuncia alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 17 Parte I Anno 2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1219 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. ZANGHERI PALAZZINI GIULIANA ( ) CodiceFiscale_2
e nata in [...] il [...] (C.F. Parte_2 dell'Avv. PELLICCIONI GIACOMO (C.F. C.F._3
) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/07/2025 con il quale Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2 matrimonio celebrato in data 22.07.2017, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi, SI.ra e SI. vivranno separati, fermo Parte_2 Parte_1 restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Santarcangelo di Romagna (RN) via delle Rose n. 10 - di proprietà del SI.
, censita al N.C.E.U. al Foglio 50, Part. 362, Sub 8, Cat. A/3, Cl. 4, cons. 7,01 vani - Parte_1 viene assegnata alla moglie SI.ra , affinchè la medesima vi abiti col figlio minore . Il SI. Pt_2 Per_1 lascerà la casa coniugale entro il giorno 01 agosto 2025 (data in cui la signora ritorna in Pt_1 Pt_2
Italia), trasferendo altrove la propria residenza ed, entro la medesima data, la SI.ra provvederà Pt_2 alla volturazione a proprio nome delle utenze domestiche e della Tassa dei rifiuti. Si dà atto che il garage viene utilizzato in comune con gli altri abitanti dello stabile.
3) il figlio minore , è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 abitativa prevalente e residenza presso la madre SI.ra nell'abitazione coniugale di Santarcangelo Pt_2 di Romagna (RN) via delle Rose n. 10; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, naturali inclinazioni ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, senza modalità né orari prefissati, Per_1 previo accordo da prendersi direttamente con lo stesso – stante l'età del minore - in base gli impegni scolastici e ludico-formativi del medesimo;
5) il padre SI. a titolo di contributo al mantenimento del figlio, corrisponderà alla madre SI.ra Pt_1
, la somma mensile di € 370,00 [trecentosettanta/00], rivalutabile annualmente secondo gli indici Pt_2
Istat, da versarsi entro il 10 di ogni mese con bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative (ivi inclusa polizza assicurativa relativa al ciclomotore, intestato al padre, ma utilizzato esclusivamente dal figlio), da regolarsi secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale [Protocollo redatto dall'Osservatorio sulla Giustizia civile presso il
Tribunale d Bologna] e da corrispondersi previa esibizione delle relative pezze giustificative.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) la SI.ra continuerà a percepire l'Assegno Unico e Universale per il figlio. Pt_2
7) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia di assegno alimentare o di mantenimento. 8) La casa coniugale di Santarcangelo di Romagna (RN) via delle Rose n. 10 (che viene assegnata alla sig.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti, affinchè vi abiti col figlio minore) è di proprietà esclusiva Pt_2 del SI. , quale bene personale acquistato con mutuo prima del matrimonio, così Parte_1 come sono di proprietà esclusiva del SI. anche tutti i beni ed arredi ivi contenuti;
quest'ultimo Pt_1 asporterà: televisore della cucina, robottino per pulizie, stampante, cyclette.
Mentre, le parti concordano che sono di proprietà esclusiva della signora i seguenti beni presenti Pt_2 nella casa sopra indicata:
- Ingresso: mobile, specchio, vasi, quadri, tranne il quadro raffigurante la madonnina di proprietà del signore tappeto;
Pt_1
- Corridoio: armadio;
- Sala: divano, mobile, tavolino in vetro, tappeto;
- Cucina: ferro da stiro, frullatore, macchina per fare la pasta, bilancia e accessori, lampada, n. 3 mensole, tovaglia, cuscini, tende;
- Camera da letto: materasso matrimoniale, televisore, lenzuola, coperte, asciugamani, tende, quadri, piumone, vestiti e scarpe della SI.ra ; Pt_2
- Bagno: accessori per capelli (piastra, asciugacapelli, spazzola elettrica, creme e cosmetici di vario tipo);
- Bicicletta.
- Zanzariere le ha acquistate la signora ma rimarranno nella casa coniugale, senza nulla avere a Pt_2 pretendere;
- Pavimento e rivestimento cucina (il cui materiale è stato interamente pagato dalla signora , Pt_2 mentre la mano d'opera/posatore è stata pagato dal SI. rimarranno nella casa coniugale senza Pt_1 nulla avere a pretendere. I coniugi concordano che lo stereo viene lasciato nella casa coniugale a beneficio del figlio.
9) I coniugi esprimono il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.
10) Sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi difensori per autentica delle firme e rinuncia alla solidarietà professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 17 Parte I Anno 2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi