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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1769/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1769/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MACERANI GENNY, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BUCCELLA GIANFILIPPO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Le parti con note scritte hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “
pagina 1 di 9 pagina 2 di 9 pagina 3 di 9 pagina 4 di 9
pagina 5 di 9
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/08/2024 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni del decreto emesso CP_1 in data 04/03/2022 – R.G. 2901/2021 dal Tribunale di Varese e del decreto emesso in data
14/03/2023- RG 2349/2022 dal Tribunale di Varese;
a fondamento della domanda, la ricorrente lamentava che il sig ometteva di trasmetterle l'estratto conto annuale INPS di ogni somma CP_1
pagina 6 di 9 ricevuta dallo stesso a titolo di Assegno Unico, con conseguente impossibilità della signora di potere ottenere dall'Istituto Svizzero l'assegno familiare (AF) pari ad CHF 250,00, somma che poteva essere investita per le esigenze del figlio minore;
eccepiva altresì che il sig. veniva CP_1 meno anche all'obbligo di trasmetterle entro il 15 di ogni mese la regolamentazione della propria turnistica lavorativa, arrecando alla ricorrente difficoltà nella gestione delle proprie incombenze familiari e lavorative. Stante quindi le difficoltà di dialogo tra le parti che determinavano incomprensioni nella regolamentazione delle visite del minore, nonché sugli aspetti contributivi in ordine alle spese straordinarie, la sig. ha ritenuto opportuno adire il Tribunale avanzando la Parte_1 richiesta di modifica ex art. 473bis n.29 c.p.c.. In particolare, domandava, previa conferma dell'affidamento del minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1 la madre, di condannare il sig. a trasmettere annualmente – periodicamente, alla CP_1
Signora gli estratti conto INPS in merito all'Assegno Unico percepito, a far data Parte_1 dall'anno 2022 e/o ogni documento utile e connesso, al fine di consentire alla ricorrente di presentare presso gli Uffici dello Stato Svizzero domanda per il riconoscimento dell'assegno familiare in favore del minore nonché istanza per la richiesta degli arretrati A.F. Persona_2 dall'anno 2022; porre a carico del padre la contribuzione al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri del Tribunale di Varese. Sotto il profilo personale, insisteva nella regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario indicato nel ricorso. Spese vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 12/12/2024 si è costituito CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con conferma delle attuali condizioni già in essere. In particolare, domandava di dichiarare entrambi i genitori legittimati a trattenere quanto dagli stessi percepito a titolo di assegni famigliari;
in via subordinata, dichiarare entrambi obbligati a consegnare con cadenza annuale all'altra parte le dichiarazioni rilasciate dai propri enti previdenziali;
fissare entro le ore 15 il termine per la riconsegna del minore presso la madre, nei giorni in cui resta a pranzo dal padre, ovvero indicare altro orario entro il quale Per_1 sarà la madre a prelevare il figlio presso la casa del padre;
dichiarare tenuto a CP_1 comunicare a i propri turni di riposo con cadenza settimanale, anziché mensile;
Parte_1 confermare, nel resto, le condizioni di visita del padre, come già attualmente in vigore. Spese vinte.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 14/01/2025, all'esito della quale hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, impegnandosi a fissare un appuntamento presso l'INPS per le verifiche in ordine all'AU, così da poter relazionare il Giudice sulla questione all'udienza successiva e definire bonariamente la vicenda.
pagina 7 di 9 All'udienza del 5/03/2025 avanti al Giudice Dott.ssa EN Fumagalli, nuova assegnataria della causa in sostituzione del precedente giudicante, il resistente dava atto del deposito degli estratti conto assegno unico e parte ricorrente si impegnava a collaborare ed ottenere il calcolo dell'ISEE allo scopo di ottenere gli arretrati AF e comprendere l'ammontare dell'AU. Le parti chiedevano quindi un rinvio di udienza per verificare l'esito dell'adempimento sopra riportato, nonché per stabilire le modalità di invio dei turni di lavoro del sig. alla sig.ra e per il deposito CP_1 Parte_1 di una relazione da parte della Dott.ssa (professionista che segue il figlio minore della coppia), Per_3 allo scopo di accordarsi su una eventuale telefonata serale del figlio con il genitore presso il quale non pernotta. Successivamente, all'udienza del 28/05/2025, dopo discussione orale tra le parti sugli aspetti economici della vicenda, raggiunto l'accordo sulla regolamentazione delle festività secondo quanto proposto dal Giudice, i procuratori delle parti chiedevano la concessione di un termine per il deposito di note scritte congiunte o in difetto la richiesta di fissazione udienza di discussione.
Il Giudice, dato atto, accoglieva l'istanza delle parti.
In data 17/07/2025, le parti hanno depositato note scritte congiunte con le quali hanno concordemente rappresentato di avere raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate.
Quindi il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
In particolare, risultano dettagliatamente disciplinati sia i rapporti economici sia quelli personali nell'interesse del figlio minore , allo scopo di garantire allo stesso un adeguato apporto Per_1 patrimoniale e di godere in modo paritario della presenza di entrambi i genitori. Le parti devono essere sollecitate ad una maggior collaborazione e dialogo nell'interesse del figlio , Per_1 attualmente di anni 8.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1) modifica le condizioni del decreto emesso in data 04/03/2022 – R.G. 2901/2021 dal Tribunale di
Varese e del decreto emesso in data 14/03/2023- RG 2349/2022 dal Tribunale di Varese in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1769/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MACERANI GENNY, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BUCCELLA GIANFILIPPO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
Le parti con note scritte hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “
pagina 1 di 9 pagina 2 di 9 pagina 3 di 9 pagina 4 di 9
pagina 5 di 9
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/08/2024 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni del decreto emesso CP_1 in data 04/03/2022 – R.G. 2901/2021 dal Tribunale di Varese e del decreto emesso in data
14/03/2023- RG 2349/2022 dal Tribunale di Varese;
a fondamento della domanda, la ricorrente lamentava che il sig ometteva di trasmetterle l'estratto conto annuale INPS di ogni somma CP_1
pagina 6 di 9 ricevuta dallo stesso a titolo di Assegno Unico, con conseguente impossibilità della signora di potere ottenere dall'Istituto Svizzero l'assegno familiare (AF) pari ad CHF 250,00, somma che poteva essere investita per le esigenze del figlio minore;
eccepiva altresì che il sig. veniva CP_1 meno anche all'obbligo di trasmetterle entro il 15 di ogni mese la regolamentazione della propria turnistica lavorativa, arrecando alla ricorrente difficoltà nella gestione delle proprie incombenze familiari e lavorative. Stante quindi le difficoltà di dialogo tra le parti che determinavano incomprensioni nella regolamentazione delle visite del minore, nonché sugli aspetti contributivi in ordine alle spese straordinarie, la sig. ha ritenuto opportuno adire il Tribunale avanzando la Parte_1 richiesta di modifica ex art. 473bis n.29 c.p.c.. In particolare, domandava, previa conferma dell'affidamento del minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1 la madre, di condannare il sig. a trasmettere annualmente – periodicamente, alla CP_1
Signora gli estratti conto INPS in merito all'Assegno Unico percepito, a far data Parte_1 dall'anno 2022 e/o ogni documento utile e connesso, al fine di consentire alla ricorrente di presentare presso gli Uffici dello Stato Svizzero domanda per il riconoscimento dell'assegno familiare in favore del minore nonché istanza per la richiesta degli arretrati A.F. Persona_2 dall'anno 2022; porre a carico del padre la contribuzione al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri del Tribunale di Varese. Sotto il profilo personale, insisteva nella regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario indicato nel ricorso. Spese vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 12/12/2024 si è costituito CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con conferma delle attuali condizioni già in essere. In particolare, domandava di dichiarare entrambi i genitori legittimati a trattenere quanto dagli stessi percepito a titolo di assegni famigliari;
in via subordinata, dichiarare entrambi obbligati a consegnare con cadenza annuale all'altra parte le dichiarazioni rilasciate dai propri enti previdenziali;
fissare entro le ore 15 il termine per la riconsegna del minore presso la madre, nei giorni in cui resta a pranzo dal padre, ovvero indicare altro orario entro il quale Per_1 sarà la madre a prelevare il figlio presso la casa del padre;
dichiarare tenuto a CP_1 comunicare a i propri turni di riposo con cadenza settimanale, anziché mensile;
Parte_1 confermare, nel resto, le condizioni di visita del padre, come già attualmente in vigore. Spese vinte.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 14/01/2025, all'esito della quale hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, impegnandosi a fissare un appuntamento presso l'INPS per le verifiche in ordine all'AU, così da poter relazionare il Giudice sulla questione all'udienza successiva e definire bonariamente la vicenda.
pagina 7 di 9 All'udienza del 5/03/2025 avanti al Giudice Dott.ssa EN Fumagalli, nuova assegnataria della causa in sostituzione del precedente giudicante, il resistente dava atto del deposito degli estratti conto assegno unico e parte ricorrente si impegnava a collaborare ed ottenere il calcolo dell'ISEE allo scopo di ottenere gli arretrati AF e comprendere l'ammontare dell'AU. Le parti chiedevano quindi un rinvio di udienza per verificare l'esito dell'adempimento sopra riportato, nonché per stabilire le modalità di invio dei turni di lavoro del sig. alla sig.ra e per il deposito CP_1 Parte_1 di una relazione da parte della Dott.ssa (professionista che segue il figlio minore della coppia), Per_3 allo scopo di accordarsi su una eventuale telefonata serale del figlio con il genitore presso il quale non pernotta. Successivamente, all'udienza del 28/05/2025, dopo discussione orale tra le parti sugli aspetti economici della vicenda, raggiunto l'accordo sulla regolamentazione delle festività secondo quanto proposto dal Giudice, i procuratori delle parti chiedevano la concessione di un termine per il deposito di note scritte congiunte o in difetto la richiesta di fissazione udienza di discussione.
Il Giudice, dato atto, accoglieva l'istanza delle parti.
In data 17/07/2025, le parti hanno depositato note scritte congiunte con le quali hanno concordemente rappresentato di avere raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate.
Quindi il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
In particolare, risultano dettagliatamente disciplinati sia i rapporti economici sia quelli personali nell'interesse del figlio minore , allo scopo di garantire allo stesso un adeguato apporto Per_1 patrimoniale e di godere in modo paritario della presenza di entrambi i genitori. Le parti devono essere sollecitate ad una maggior collaborazione e dialogo nell'interesse del figlio , Per_1 attualmente di anni 8.
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 8 di 9 1) modifica le condizioni del decreto emesso in data 04/03/2022 – R.G. 2901/2021 dal Tribunale di
Varese e del decreto emesso in data 14/03/2023- RG 2349/2022 dal Tribunale di Varese in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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