(Censura della stampa; censura o controllo dei mezzi di comunicazione).
Con decreto Reale, puo' ordinarsi che siano sottoposti:
1° a visto preventivo dell'autorita' politica ogni pubblicazione eseguita con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione;
2° a censura o a controllo la corrispondenza postale e le comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche e di qualsiasi altra specie.
La corrispondenza degli agenti diplomatici e consolari e' regolata dalle disposizioni vigenti e dalle altre che possono essere emanate con il decreto Reale indicato nel comma precedente, o con altro successivo.