CASS
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2024, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. della LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria degli Avvocati Giovanni Raffaele Mauro e Tiziano Saporito che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il tribunale di Trento ha rigettato l'istanza di riesame proposto da GE ET avverso l'ordinanza 18 aprile 2023 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trento che applicava nei confronti dell'indagato la misura cautelare massima per il reato di associazione per delinquere e per due distinte ipotesi di riciclaggio di somme derivanti dalla vendita di stupefacente. 2. GE ET ha presentato ricorso avverso l'ordinanza per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. Da tutto il materiale probatorio, si sostiene, non emerge in alcuna occasione il ruolo che il ricorrente avrebbe ricoperto in seno al presunto gruppo delinquenziale. In particolare, a fronte della sovrabbondante descrizione dell'esistenza del gruppo delinquenziale organizzato, vengono sintetizzati in una sola pagina gli indizi di colpevolezza che investono la posizione del ricorrente, peraltro limitata ai soli due episodi dei due reati-fine contestatigli. Vi è pertanto un automatismo probatorio che desume la partecipazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 914 Anno 2024 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 03/11/2023 dell'indagato al presunto gruppo delinquenziale dalla commissione dei due reati-fine. Tanto più JD che l'unica condotta ascritta a ET e/di aver svolto il ruolo di trait d'union materialmente effettuato la consegna delle somme indicate a LI SC e ND Giuseppe, emissari della associazione. A ciò si aggiunge la carenza motivazionale dell'ordinanza in relazione ai tre aspetti sollevati nella memoria difensiva depositata a sostegno delIM riesame (assenza di rapporti privilegiati o fiduciari con i presunti vertici della consorteria;
esiguo numero di episodi delittuosi contestati', fungibilità del presunto ruolo ricoperto). L'ordinanza è totalmente carente di risposta e l quindi) in aperta violazione di legge. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione ai reati- fine. Il tribunale si è limitato a prendere atto che il ricorrente ha accompagnato nelle due occasioni indicate nei capi di imputazione II e QQ l'agente sotto copertura nel luogo in cui questi doveva eseguire la consegna del denaro da riciclare. Non ci si è posti il problema della consapevolezza da parte di GE ET dell'origine delittuosa del denaro. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la erroneità, carenza e illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché la violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari ed alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare in carcere. La motivazione del provvedimento impugnato è meramente congetturale in relazione alla professionalità delinquenziale ed all'affidamento che l'imputato sarebbe in grado di garantire, come premessa del giudizio sulla recidiva. Al contrario, non vi è stato alcun contatto tra i coindagati nel periodo successivo alle consegne. A ciò si aggiunge che nel caso concreto oltre al tempo intercorso dalla commissione dei fatti (due anni e mezzo) vi è il dato positivo della mancanza di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità sociale cosicché ogni valutazione del "tempo silente" non può che andare a favore dell'imputato. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto il rigetto del ricorso;
con analogo mezzo gli Avvocati Giovanni Raffaele Mauro e Tiziano Saporito hanno richiamato le conclusioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta proposto per motivi manifestamente infondati e va pertanto dichiarato inammissibile. In linea generale, si rileva che tutti i motivi, oltre alla violazione di legge lamentano vizi della motivazione, talora selezionando tra i parametri indicati dalla lettera e) dell'art. 606 c.p.p., talora abbracciandoli tutti (assenza, contraddittorietà, manifesta illogicità). In premessa va allora chiarito che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni 2 della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 nonché Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Va altresì ribadito che i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione (come il terzo motivo del ricorso in esame) sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioniila censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). 2. Così definito l'ambito dello scrutinio permesso in questa sede, la Corte rileva che con la propria motivazione il Tribunale di Trento ha soddisfatto pienamente le esigenze motivazionali, fornendo adeguata giustificazione argomentativa a tutti i punti fondamentali della decisione. 2.1 In particolare, incominciando dalla ipotesi associativa, oggetto del primo motivo di ricorso, appare sterile la contestazione basata sulla insussistenza di elementi idonei a delineare il ruolo dell'indagato in seno al gruppo delinquenziale. Tanto nell'ordinanza genetica comenel provvedimento del Tribunale del riesame,vengono ampiamente illustrate le modalità operative della associazione, le caratteristiche salienti e la struttura interna tri-livello, con un vertice in contatto diretto con cartelli di narcotraffico colombiani, un livello intermedio incaricato della gestione nel territorio nazionale ed in ambito locale della attività di spaccio ed infine il terzo livello, la base, che riceveva il denaro dalle consorterie locali per consegnarlo all'emissario locale degli intermediari. Nel provvedimento oggi impugnato viene quindi evidenziato che anche per svolgere la funzione inferiore, quella attribuita al ET, era necessario non solo un elevatissimo grado di fiducia da parte della organizzazione ma anche la necessità di utilizzare sistemi di riconoscimento che di per sé erano dimostrativi della appartenenza ad un gruppo dotato di propri sistemi di accesso e di selezione dei partecipi. Dette considerazioni sono di per sé stesse dimostrative della fragilità argomentativa che pone in evidenza, al fine di sostenere il 3 ruolo marginale dell'indagato, la ricorrenza di due soli episodi che lo coinvolgono: gli elementi delineati nel provvedimento impugnato sono del tutto sufficienti v -dimostrare l'an della partecipazione del ET al vincolo associativo, mentre il quantum è tema secondario in questa fase, potendo aver rilievo sotto altri aspetti (sussistenza ed attualità della esigenze cautelari;
quantificazione della pena). Non appare poi corretto quanto sostenuto a pg. 3 del ricorso in merito alla mancanza di una effettivo ed autonomo riesame della vicenda cautelare: alle pagine 11 e seguenti dell'ordinanza vengono dettagliatamente descritte le particolari modalità dimostrative della partecipazione associativa da parte dell'indagato e tali da escludere, come pure affermato nel ricorso, una sorta di 'automatismo probatorio'. 2.2 Il secondo motivo, a cavallo tra pagina 7 e pagina 8, consiste in poco più che una frase di stile. Quanto al merito della critica mossa al provvedimento del riesame, incentrata sulla assenza di elementi comprovanti la consapevolezza da parte del ET della origine illecita del denaro, l'argomento non è consentito, poiché attinente ad una valutazione del fatto che il Tribunale ha sufficientemente argomentato e che pertanto esula dall'oggetto dell'analisi consentita alla Corte di legittimità la cui funzione istituzionale, è bene ricordarlo, è assicurare la nomofilachia, vale a dire promuovere l'uniforme interpretazione del diritto, non correggere l'interpretazione del fatto. In sostanza, come accade di frequente ed anche in questo caso, con la formulazione di tesi e di ricostruzioni alternative, la difesa mira ad ottenere una nuova, ulteriore, terza valutazione del fatto, in evidente violazione delle caratteristiche strutturali dell'ordinamento processuale penale italiano. 2.3 Infine, anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il tribunale del riesame, riprendendo valutazioni già espresse dal giudice per le indagini preliminari, ha correttamente evidenziato le caratteristiche personologiche dell'indagato ed in particolare la disponibilità ad aggregarsi a compagini delittuose consolidate ed impattanti, in grado di movimentare, tra una sponda e l'altra dell'Atlantico, notevoli volumi di sostanza stupefacente (in una direzione) e di denaro (in direzione opposta). Si tratta di scenari di per sé inquietanti, potenzialmente idonei a favorire la diffusione non solo dello spaccio, ma anche della violenza che li connota (dai regolamenti di conti ad una instabilità di tipo 'sudamericano') che comunque non hanno dissuaso l'imputato dall'aderire allo stile di vita che gli assicura 'denaro facile' (egli è risultato proprietario delle due vetture con cui si presentava agli appuntamenti con l'agente sotto copertura) in un contesto 'pulito'. La disponibilità a violare la legalità, cioè l'interesse e la garanzia della generalità dei consociati, per un immediato tornaconto personale dimostra il profondo disinteresse, se non disprezzo per la collettività e le relative esigenze di sicurezza oltre che di salute pubblica. Si tratta di una atteggiamento che è la premessa di condotte recidivanti poiché /dovesse sorgere nuovamente l'occasione, non vi sarebbe alcuna remora ad approfittarne. Per contro, valutazioni e ragionamenti intorno al 'tempo silente' sono destinati a rimanere fine a se stessi, poiché partono dalla astratta considerazione del valore del passaggio del tempo ma non affrontano il tema del pericolo di recidiva dal punto di vista 4 del singolo individuo, cioè dell'indagato e della capacità e caratteristiche delinquenziali dallo stesso dimostrate. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 3 novembre 2023 Il Con4gliere relatore Il Presilente
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria degli Avvocati Giovanni Raffaele Mauro e Tiziano Saporito che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il tribunale di Trento ha rigettato l'istanza di riesame proposto da GE ET avverso l'ordinanza 18 aprile 2023 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trento che applicava nei confronti dell'indagato la misura cautelare massima per il reato di associazione per delinquere e per due distinte ipotesi di riciclaggio di somme derivanti dalla vendita di stupefacente. 2. GE ET ha presentato ricorso avverso l'ordinanza per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. Da tutto il materiale probatorio, si sostiene, non emerge in alcuna occasione il ruolo che il ricorrente avrebbe ricoperto in seno al presunto gruppo delinquenziale. In particolare, a fronte della sovrabbondante descrizione dell'esistenza del gruppo delinquenziale organizzato, vengono sintetizzati in una sola pagina gli indizi di colpevolezza che investono la posizione del ricorrente, peraltro limitata ai soli due episodi dei due reati-fine contestatigli. Vi è pertanto un automatismo probatorio che desume la partecipazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 914 Anno 2024 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 03/11/2023 dell'indagato al presunto gruppo delinquenziale dalla commissione dei due reati-fine. Tanto più JD che l'unica condotta ascritta a ET e/di aver svolto il ruolo di trait d'union materialmente effettuato la consegna delle somme indicate a LI SC e ND Giuseppe, emissari della associazione. A ciò si aggiunge la carenza motivazionale dell'ordinanza in relazione ai tre aspetti sollevati nella memoria difensiva depositata a sostegno delIM riesame (assenza di rapporti privilegiati o fiduciari con i presunti vertici della consorteria;
esiguo numero di episodi delittuosi contestati', fungibilità del presunto ruolo ricoperto). L'ordinanza è totalmente carente di risposta e l quindi) in aperta violazione di legge. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione ai reati- fine. Il tribunale si è limitato a prendere atto che il ricorrente ha accompagnato nelle due occasioni indicate nei capi di imputazione II e QQ l'agente sotto copertura nel luogo in cui questi doveva eseguire la consegna del denaro da riciclare. Non ci si è posti il problema della consapevolezza da parte di GE ET dell'origine delittuosa del denaro. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la erroneità, carenza e illogicità della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché la violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari ed alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare in carcere. La motivazione del provvedimento impugnato è meramente congetturale in relazione alla professionalità delinquenziale ed all'affidamento che l'imputato sarebbe in grado di garantire, come premessa del giudizio sulla recidiva. Al contrario, non vi è stato alcun contatto tra i coindagati nel periodo successivo alle consegne. A ciò si aggiunge che nel caso concreto oltre al tempo intercorso dalla commissione dei fatti (due anni e mezzo) vi è il dato positivo della mancanza di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità sociale cosicché ogni valutazione del "tempo silente" non può che andare a favore dell'imputato. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto il rigetto del ricorso;
con analogo mezzo gli Avvocati Giovanni Raffaele Mauro e Tiziano Saporito hanno richiamato le conclusioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta proposto per motivi manifestamente infondati e va pertanto dichiarato inammissibile. In linea generale, si rileva che tutti i motivi, oltre alla violazione di legge lamentano vizi della motivazione, talora selezionando tra i parametri indicati dalla lettera e) dell'art. 606 c.p.p., talora abbracciandoli tutti (assenza, contraddittorietà, manifesta illogicità). In premessa va allora chiarito che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni 2 della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 nonché Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Va altresì ribadito che i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione (come il terzo motivo del ricorso in esame) sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioniila censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). 2. Così definito l'ambito dello scrutinio permesso in questa sede, la Corte rileva che con la propria motivazione il Tribunale di Trento ha soddisfatto pienamente le esigenze motivazionali, fornendo adeguata giustificazione argomentativa a tutti i punti fondamentali della decisione. 2.1 In particolare, incominciando dalla ipotesi associativa, oggetto del primo motivo di ricorso, appare sterile la contestazione basata sulla insussistenza di elementi idonei a delineare il ruolo dell'indagato in seno al gruppo delinquenziale. Tanto nell'ordinanza genetica comenel provvedimento del Tribunale del riesame,vengono ampiamente illustrate le modalità operative della associazione, le caratteristiche salienti e la struttura interna tri-livello, con un vertice in contatto diretto con cartelli di narcotraffico colombiani, un livello intermedio incaricato della gestione nel territorio nazionale ed in ambito locale della attività di spaccio ed infine il terzo livello, la base, che riceveva il denaro dalle consorterie locali per consegnarlo all'emissario locale degli intermediari. Nel provvedimento oggi impugnato viene quindi evidenziato che anche per svolgere la funzione inferiore, quella attribuita al ET, era necessario non solo un elevatissimo grado di fiducia da parte della organizzazione ma anche la necessità di utilizzare sistemi di riconoscimento che di per sé erano dimostrativi della appartenenza ad un gruppo dotato di propri sistemi di accesso e di selezione dei partecipi. Dette considerazioni sono di per sé stesse dimostrative della fragilità argomentativa che pone in evidenza, al fine di sostenere il 3 ruolo marginale dell'indagato, la ricorrenza di due soli episodi che lo coinvolgono: gli elementi delineati nel provvedimento impugnato sono del tutto sufficienti v -dimostrare l'an della partecipazione del ET al vincolo associativo, mentre il quantum è tema secondario in questa fase, potendo aver rilievo sotto altri aspetti (sussistenza ed attualità della esigenze cautelari;
quantificazione della pena). Non appare poi corretto quanto sostenuto a pg. 3 del ricorso in merito alla mancanza di una effettivo ed autonomo riesame della vicenda cautelare: alle pagine 11 e seguenti dell'ordinanza vengono dettagliatamente descritte le particolari modalità dimostrative della partecipazione associativa da parte dell'indagato e tali da escludere, come pure affermato nel ricorso, una sorta di 'automatismo probatorio'. 2.2 Il secondo motivo, a cavallo tra pagina 7 e pagina 8, consiste in poco più che una frase di stile. Quanto al merito della critica mossa al provvedimento del riesame, incentrata sulla assenza di elementi comprovanti la consapevolezza da parte del ET della origine illecita del denaro, l'argomento non è consentito, poiché attinente ad una valutazione del fatto che il Tribunale ha sufficientemente argomentato e che pertanto esula dall'oggetto dell'analisi consentita alla Corte di legittimità la cui funzione istituzionale, è bene ricordarlo, è assicurare la nomofilachia, vale a dire promuovere l'uniforme interpretazione del diritto, non correggere l'interpretazione del fatto. In sostanza, come accade di frequente ed anche in questo caso, con la formulazione di tesi e di ricostruzioni alternative, la difesa mira ad ottenere una nuova, ulteriore, terza valutazione del fatto, in evidente violazione delle caratteristiche strutturali dell'ordinamento processuale penale italiano. 2.3 Infine, anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il tribunale del riesame, riprendendo valutazioni già espresse dal giudice per le indagini preliminari, ha correttamente evidenziato le caratteristiche personologiche dell'indagato ed in particolare la disponibilità ad aggregarsi a compagini delittuose consolidate ed impattanti, in grado di movimentare, tra una sponda e l'altra dell'Atlantico, notevoli volumi di sostanza stupefacente (in una direzione) e di denaro (in direzione opposta). Si tratta di scenari di per sé inquietanti, potenzialmente idonei a favorire la diffusione non solo dello spaccio, ma anche della violenza che li connota (dai regolamenti di conti ad una instabilità di tipo 'sudamericano') che comunque non hanno dissuaso l'imputato dall'aderire allo stile di vita che gli assicura 'denaro facile' (egli è risultato proprietario delle due vetture con cui si presentava agli appuntamenti con l'agente sotto copertura) in un contesto 'pulito'. La disponibilità a violare la legalità, cioè l'interesse e la garanzia della generalità dei consociati, per un immediato tornaconto personale dimostra il profondo disinteresse, se non disprezzo per la collettività e le relative esigenze di sicurezza oltre che di salute pubblica. Si tratta di una atteggiamento che è la premessa di condotte recidivanti poiché /dovesse sorgere nuovamente l'occasione, non vi sarebbe alcuna remora ad approfittarne. Per contro, valutazioni e ragionamenti intorno al 'tempo silente' sono destinati a rimanere fine a se stessi, poiché partono dalla astratta considerazione del valore del passaggio del tempo ma non affrontano il tema del pericolo di recidiva dal punto di vista 4 del singolo individuo, cioè dell'indagato e della capacità e caratteristiche delinquenziali dallo stesso dimostrate. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 3 novembre 2023 Il Con4gliere relatore Il Presilente