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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1580/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
IU EN ER - Presidente
IN IC - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1580/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
nato ad [...] il [...] (Avv. Sferrazza OG) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Sferrazza Controparte_1
OG)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
26 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1 in data 24 ottobre 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il sig. svolge l'attività presso una ditta privata, la sig.ra Parte_1 [...]
è attualmente è al momento disoccupata. Tuttavia, in ragione della Controparte_1 giovane età di entrambi ed anche per le opportunità lavorative che le si possono presentare in favore della sig.ra andando all'estero, i coniugi stabiliscono che ognuno di loro CP_1 provvederà ai propri bisogni, anche con l'aiuto delle famiglie di origine.
Pertanto, nessun mantenimento viene pattuito.
3. Il sig. manterrà la propria dimora nella attuale casa coniugale, mentre Parte_1
la sig.ra fisserà, da ora innanzi, la propria dimora, anche Controparte_1
all'estero, nel luogo che riterrà più opportuno.
4.
Considerato che
la sig.ra intende a breve trasferire il proprio Controparte_1 domicilio all'estero e comunque fuori dal comune di Castrofilippo, circostanza che renderebbe difficoltosa la comunicazione tra i coniugi per le determinazioni da assumere in favore del figlio minore, OG, per accordo tra i coniugi verrà affidato in via esclusiva al padre il quale potrà essere altresì supportato nell'accudire il piccolo dai propri genitori che sono anche loro residenti a [...]E pertanto Il piccolo OG avrà dimora stabile presso il domicilio del padre, il quale dovrà comunicare alla madre l'eventuale nuovo domicilio, al fine di consentire le visite della madre al bambino.
Il genitore non affidatario avrà facoltà di esercitare il diritto di visita quando lo vorrà ovvero, in caso di mancato accordo tra le parti, nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico-sociali del minore, inoltre ad anni alterni, trascorrerà tre giorni consecutivi nelle festività natalizie con il padre e con la madre, comprensive del giorno di Natale o
Capodanno; due giorni consecutivi nelle festività pasquali, comprensivi del giorno di
2 Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi estivi da concordarsi tra le parti.
5. Le determinazioni di cui al punto 4) potranno subire variazioni e recuperi previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze del figlio.
6. La sig.ra provvederà a versare al sig. , la somma Parte_2 Parte_3 di € 200,00 mensili, entro i cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore OG e tale importo sarà aumentato di anno in anno secondo legge.
7. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e le stesse dovranno essere debitamente documentate.
8. La casa coniugale, sita in Castrofilippo, via Dante 14, di esclusiva proprietà dei genitori del signor resterà allo stesso assegnata, con tutti i mobili che la arredano. Pt_1
9. I coniugi riconoscono il reciproco obbligo di comunicarsi il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, essere sempre messi a conoscenza degli eventuali spostamenti reciproci, in località diverse dalla residenza.
10. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio, alla proroga e/o al rinnovo dei documenti per l'espatrio e del passaporto, sollevando sin d'ora le competenti autorità da qualsivoglia responsabilità al riguardo. Il padre, quale unico affidatario del figlio Pt_3
potrà richiedere alle competenti autorità il documento per il minore valido per
[...]
l'espatrio, al quale la madre, fin da adesso manifesta il proprio consenso”.
che all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
08/10/1990 e nata a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
3 contratto matrimonio il 23.07.2021 a Castrofilippo (AG), trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Castrofilippo al n. 1, parte I, dell'anno 2021;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, soprariportate;
nulla sulle spese;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castrofilippo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 27.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN IC IU EN ER
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
IU EN ER - Presidente
IN IC - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1580/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
nato ad [...] il [...] (Avv. Sferrazza OG) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Sferrazza Controparte_1
OG)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
26 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato Parte_1 Controparte_1 in data 24 ottobre 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il sig. svolge l'attività presso una ditta privata, la sig.ra Parte_1 [...]
è attualmente è al momento disoccupata. Tuttavia, in ragione della Controparte_1 giovane età di entrambi ed anche per le opportunità lavorative che le si possono presentare in favore della sig.ra andando all'estero, i coniugi stabiliscono che ognuno di loro CP_1 provvederà ai propri bisogni, anche con l'aiuto delle famiglie di origine.
Pertanto, nessun mantenimento viene pattuito.
3. Il sig. manterrà la propria dimora nella attuale casa coniugale, mentre Parte_1
la sig.ra fisserà, da ora innanzi, la propria dimora, anche Controparte_1
all'estero, nel luogo che riterrà più opportuno.
4.
Considerato che
la sig.ra intende a breve trasferire il proprio Controparte_1 domicilio all'estero e comunque fuori dal comune di Castrofilippo, circostanza che renderebbe difficoltosa la comunicazione tra i coniugi per le determinazioni da assumere in favore del figlio minore, OG, per accordo tra i coniugi verrà affidato in via esclusiva al padre il quale potrà essere altresì supportato nell'accudire il piccolo dai propri genitori che sono anche loro residenti a [...]E pertanto Il piccolo OG avrà dimora stabile presso il domicilio del padre, il quale dovrà comunicare alla madre l'eventuale nuovo domicilio, al fine di consentire le visite della madre al bambino.
Il genitore non affidatario avrà facoltà di esercitare il diritto di visita quando lo vorrà ovvero, in caso di mancato accordo tra le parti, nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico-sociali del minore, inoltre ad anni alterni, trascorrerà tre giorni consecutivi nelle festività natalizie con il padre e con la madre, comprensive del giorno di Natale o
Capodanno; due giorni consecutivi nelle festività pasquali, comprensivi del giorno di
2 Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi estivi da concordarsi tra le parti.
5. Le determinazioni di cui al punto 4) potranno subire variazioni e recuperi previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze del figlio.
6. La sig.ra provvederà a versare al sig. , la somma Parte_2 Parte_3 di € 200,00 mensili, entro i cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore OG e tale importo sarà aumentato di anno in anno secondo legge.
7. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e le stesse dovranno essere debitamente documentate.
8. La casa coniugale, sita in Castrofilippo, via Dante 14, di esclusiva proprietà dei genitori del signor resterà allo stesso assegnata, con tutti i mobili che la arredano. Pt_1
9. I coniugi riconoscono il reciproco obbligo di comunicarsi il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, essere sempre messi a conoscenza degli eventuali spostamenti reciproci, in località diverse dalla residenza.
10. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio, alla proroga e/o al rinnovo dei documenti per l'espatrio e del passaporto, sollevando sin d'ora le competenti autorità da qualsivoglia responsabilità al riguardo. Il padre, quale unico affidatario del figlio Pt_3
potrà richiedere alle competenti autorità il documento per il minore valido per
[...]
l'espatrio, al quale la madre, fin da adesso manifesta il proprio consenso”.
che all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
08/10/1990 e nata a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
3 contratto matrimonio il 23.07.2021 a Castrofilippo (AG), trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Castrofilippo al n. 1, parte I, dell'anno 2021;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, soprariportate;
nulla sulle spese;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castrofilippo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 27.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN IC IU EN ER
(atto firmato digitalmente)
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