Art. 2.
Le pensioni, assegni o indennita' di guerra, che siano stati perduti, ridotti o sospesi per le cause indicate nel precedente articolo, sono ripristinati integralmente a decorrere dal 9 giugno 1966.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
Le pensioni, assegni o indennita' di guerra, che siano stati perduti, ridotti o sospesi per le cause indicate nel precedente articolo, sono ripristinati integralmente a decorrere dal 9 giugno 1966.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.